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SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (H. 759-A) RELAZIONE DELLA ì COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEL- L'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AM MINISTRAZIONE) (RELATORE MURMURA) SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE approvato in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1977 (V. Stampati nn. 221, 679 e 1426) d'iniziativa dei deputati POSTAL, PICCOLI, KESSLER, PISONI (221); de CARNERI, RALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI, MILANO DE PAOLI Vanda, MILLET (679); RIZ (1426) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 1977 Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento Comunicata alla Presidenza il 5 gennaio 1978 rimgraf IA DEL SEMAIO U3Ó0) Ì/i/4

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 759-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il disegno di legge costituzionale in titolo, che la l a Commissione del Senato ha esaminato e modificato rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, intende più compiutamente rispondere al precetto costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche e di esaltazione dei valori anche culturali, di cui esse sono portatrici. Inoltre, per le popolazioni ladine della provincia di Trento disattesa la assurda proposta di una annessione del territorio in cui esse operano alla limitrofa provincia di Bolzano si poneva e tuttora si pone il principio, anch'esso costituzionale, di eguaglianza, non essendo ulteriormente praticabile la via della dilazione o la scorciatoia delle parziali concessioni. Questo duplice obiettivo si è posto la l a Commissione del Senato, nell'ampliare e nel migliorare il contenuto normativo del provvedimento costituzionale, riconoscendo l'alto valore culturale e le tradizioni civili delle popolazioni ladine. Infatti, nel gruppo delle lingue retiche, parlate nell'ex provincia romana della Raetia, caratterizzata da ricca vocalizzazione e da frequenti consonanti palatali, e della letteratura ladina, ben più antica della romancia, si è sempre manifestato un civile equilibrio frutto anche dell'incontro tra la civiltà tedesca e quella italiana, che ha condotto non a scontri, né a nazionalismi esasperati, sibbene ad una concordanza tra genti diverse, espressa anche nel linguaggio e nel comportamento. Per questo, Parlamento e Governo della Repubblica italiana, coerentemente ad un costante comportamento tenuto negli ultimi anni, vanno introducendo nel diritto positivo una serie di norme esaltanti e realizzanti le libertà delle minoranze linguistiche e dei gruppi etnici, respingendo ogni forma di ceppi culturali e linguistici: con il che l'italia con una legislazione moderna e razionale non solo rappresenta punto di riferimento per molti altri Stati, ma costituisce elemento pionieristico in tale direzione. Con il presente provvedimento, la l a Commissione raccomanda all'assemblea l'approvazione delle seguenti nuove disposizioni: 1) garanzia della presenza del rappresentante delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio provinciale ed in quello regionale, a simiglianza di quanto già avviene per quelle di Bolzano; 2) effettivo insegnamento della lingua ladina nelle scuole e da parte di docenti veramente in grado di impartire le lezioni; soprattutto allo scopo di diffondere, al di sopra della meccanica fonetica e verbale, la cultura ladina, le cui benemerenze sono ben note; 3) preferenza, per l'accesso al pubblico impiego, di quanti conoscono il ladino, che viene parificato alla lingua italiana sia per l'attività degli organismi elettivi degli enti locali, che per la utilizzazione negli atti pubblici; 4) migliore qualificazione nella scelta dei rappresentanti della popolazione ladina in seno alla Commissione paritetica, esaltando il ruolo delle civiche amministrazioni. La più rilevante delle innovazioni avviene con il nuovo articolo 4, che fissa la competenza esclusiva del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, avente sede a Trento, per la cognizione degli atti amministrativi lesivi del principio costituzionale della parità fra i cittadini, adottati nei confronti degli appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento. Questa disposizione, giustamente attesa, risponde all'esigenza di rispettare il principio del giudice naturale. La dizione usata nella Costituzione minoranze linguistiche muove dal più evidente indice che distingue e differenzia tra di loro le popolazioni locali, poiché ogni altro aspetto di tutela, ivi compreso quello delle fedi religiose, trova campo e sede negli articoli 3 e 8. Dal carattere idiomatico della tutela, pertanto, nascono alcune particolari norme del presente disegno di legge, che privilegia l'uso della lingua ed i mezzi espressivi non-

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 7S9-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI che i rapporti che da essi ricavano particolari rilievi. Con questa impostazione di natura generale ispirata dalla Carta fondamentale, il nostro Stato non solo salvaguarda le caratteristiche culturali dei vari gruppi etnici al suo interno operanti e viventi nel che potrebbe manifestarsi un dato esclusivamente o prevalentemente conservativo, sibbene determina ed orienta verso obiettivi più alti e più nobili di sviluppo solidaristico e di consociazione europea le particolarità etniche, di per sé minoritarie, di alcuni gruppi delle popolazioni esorcizzando, in primo luogo, il pericolo di rottura della omogeneità del' tessuto umano, superando, poi, per la spontaneità del proprio disegno, ogni eventuale rischio, esaltando, infine, i più moderni orientamenti di politica internazionale contrari a massicce nazionalizzazioni e tesi verso un intelligente e responsabile sforzo di integrazione: il che significa porre la convivenza in termini nuovi e fiduciari, basati su lealtà di comportamento. Sono queste le considerazioni che determinano alcune modifiche apportate al testo approvato dalla Camera dei deputati e che vengono sottoposte nell'assemblea per un sollecito esame. MURMURA, relatore

Atti Parlamentari LEGISLATURA VII DISEGNI DI Senato della Repubblica 759-A LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provìncia di Trento Art. 1. All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma: Identico, Art. 1. «Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento». Art. 2. Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi: «Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle stesse, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego», Art. 2. Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi: «Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei tutti desila provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini delle conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina. Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza. Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappre-

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 759-A LEGISLATURA VII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo approvato deputati) dalla Camera dei (Segue: Testo proposto dalla Commissione) sentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego». Art. 3. Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 può essere usata la lingua italiana e la lingua ladina. Art. 3. Nelle adunanze degli organi collegiali e negli atti pubblici degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate la lingua italiana e quella ladina. Art. 4. All'articolo 92 dell testo unico di cui all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: «La competenza a decidere sugli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini di lingua ladina residenti nella provincia di Trento spetta invece al Tribunale regionale di giustizia amministrativa». Art. 4. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma idi Trento di cui uno designato previa consultazione delle organizzazioni ladine più rappresentative. Art. 5. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine della provincia autonoma di Trento, ed uno espresso dai Comuni di cui all'articolo 2.