Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Vista la L. 1395/1923 Visto il R. D. 2537/1925 Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944 Vista la L. 536/1949 Vista la L. 241/90 e s.m.i. Visto il D.P.R. 328/01 Visto il D.Lgs. 196/03 Visto il D.P.R. 169/05 Visto il Codice Deontologico dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, approvato in data 20 dicembre 2007 Il Consiglio dell Ordine degli Ingegneri nella seduta del 6 luglio 2011 approva il seguente REGOLAMENTO per il funzionamento della Commissione Deontologica Parte Prima SANZIONI E MOROSITA Art. 1 - Giudizio Disciplinare Il Consiglio dell Ordine (d ora in avanti Consiglio) è chiamato a reprimere d ufficio o su ricorso delle parti, gli abusi e le mancanze o, comunque, i comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico che gli iscritti abbiano commesso nell esercizio della professione. Art. 2 - Sanzioni Il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti all albo, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche: a) avvertimento; b) censura; c) sospensione dall esercizio della professione per un tempo non maggiore di mesi sei; d) cancellazione dall albo.

Art. 2.1 Avvertimento La sanzione dell avvertimento consiste in un richiamo scritto comunicato all interessato sull osservanza dei suoi doveri ed in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione. Art.2.2 Censura La sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario. E inflitta nei casi di abusi o di mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio. Art.2.3 Sospensione La sospensione consiste nell inibizione all esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l ha comminata. La sanzione della sospensione dall esercizio della professione è, invece, inflitta fino al massimo di sei mesi: a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all albo, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto; b) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai sensi del successivo art. 5. Art. 2.3 Cancellazione La cancellazione dall albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l intera durata dell interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l ha comminata. La sanzione della cancellazione dall albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell albo. In caso di cancellazione rimane fermo l obbligo per l incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all albo. Art. 3 - Reiscrizione Il professionista cancellato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reiscrizione. Art. 4 - Pubblicità La censura, la sospensione dall esercizio della professione e la cancellazione dall albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell albo stesso ai sensi dell art. 61 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) che espressamente consente di menzionare nell albo professionale l esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull esercizio della professione. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall albo. Art. 5 - Contributo annuo Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all albo è determinato dal Consiglio ai sensi degli artt. 18 e 37 del R. D. 2537/1925. E considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all Ordine di appartenenza (morosità). Art. 6 - Morosità Scaduto il termine per il versamento del contributo di cui all art. 5 del presente Regolamento, il Presidente dell Ordine, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni dovute per legge e con l espressa indicazione che, in caso contrario, si procederà all apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente dell Ordine attiva d ufficio l apertura del procedimento disciplinare, inviandone comunicazione all iscritto. Il soggetto moroso, può incorrere nelle sanzioni della censura, della sospensione e della cancellazione dall albo. In caso di cancellazione, ove l interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla cancellazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa

vigente al momento della richiesta. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell interessato ad altro Ordine, di sospensione, di cancellazione. Parte Seconda PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Art. 7 - Competenza territoriale Il procedimento disciplinare è di competenza dell Ordine nel cui albo il professionista è iscritto. Art. 8 - Incompatibilità Qualora l interessato sia un Consigliere dell Ordine, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell Ordine e l interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio dell Ordine su istanza dell interessato, del denunciante o anche d ufficio, assegna il procedimento al Consiglio dell Ordine viciniore (vedi art. 19). Art. 9 - Commissione deontologica disciplinare Il Presidente dell Ordine nomina il Presidente della Commissione Deontologica (d ora in avanti Commissione) che è anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. Tale nomina viene ratificata dal Consiglio. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Commissione e, all atto dell insediamento, assumono l obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell espletamento dell incarico. La Commissione ha il compito di procedere all istruttoria dei procedimenti disciplinari. Art. 10 - Nomina segretario e consulenti Il Presidente della Commissione nomina un segretario che si occupa, tra l altro, della verbalizzazione delle sedute della Commissione. I verbali vengono, poi, sottoscritti da tutti i membri presenti. Il segretario provvede, altresì, all espletamento di tutte le attività organizzative che garantiscono un corretto funzionamento della Commissione. La responsabilità della Commissione è collegiale. Il Presidente della Commissione può avvalersi di consulenti legali per lo svolgimento del proprio incarico.

Art. 11 - Apertura della pratica e tentativo di conciliazione Il Presidente della Commissione a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell attendibilità e fondatezza delle segnalazioni e dopo aver sentito le parti, esperisce ove possibile (e salvo che si tratti di comunicazione proveniente dall Autorità Giudiziaria o altra Autorità) un tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail gli interessati comunicando: l oggetto della vertenza, la parte attrice e la data di presentazione dell esposto, lo scopo dell incontro e cioè l esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti, la possibilità di farsi assistere da un difensore, il responsabile del procedimento, l ufficio ove può prendersi visione degli atti. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale, sottoscritto da tutti i presenti, che viene trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell archiviazione del caso. Art. 12 - Audizione incolpato In caso di mancata conciliazione o nei casi in cui la stessa non è prevista, il Presidente della Commissione convoca a mezzo raccomandata a/r, fax o e- mail l incolpato, avvisandolo della possibilità di prendere visione del fascicolo che lo riguarda ed, eventualmente, di presentarsi all incontro fissato accompagnato da un difensore. Dell audizione deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i presenti. L incolpato ha possibilità di produrre ulteriore documentazione e memorie difensive. A tal fine gli viene assegnato un termine non superiore a trenta giorni. Art. 13 - Contumacia incolpato Nel caso in cui l incolpato non si presenti senza giustificato motivo, la segreteria della Commissione provvede a riconvocarlo una seconda volta. Se anche in tale occasione egli non si presenta, si procederà in sua assenza. Art. 14 - Relazione al Consiglio Esaurita l istruttoria preliminare sopra descritta, il Presidente della Commissione trasmette gli atti al Consiglio procedendo ad una relazione scritta della vertenza.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio Il Consiglio, alla luce dell istruttoria effettuata provvede a deliberare il non luogo a procedere ovvero l apertura del procedimento disciplinare, individuando tra i Consiglieri un relatore e dando mandato alla Commissione di citare formalmente l incolpato a comparire davanti al Consiglio per essere ascoltato. Il Consigliere relatore può compiere tutta l attività istruttoria opportuna comprese eventuali nuove audizioni delle parti. Art. 16 - Merito tecnico Nel valutare se ricorrano i presupposti per procedere all apertura del procedimento disciplinare il Consiglio, salvo macroscopici errori, non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista oggetto dell esposto. Art. 17 - D.I.A. Nel caso in cui il procedimento disciplinare debba essere aperto in seguito a comunicazioni del Comune denuncianti l irregolarità nella sottoscrizione di una D.I.A. ex D.P.R. 380/01, si osservano le norme indicate nel presente regolamento ma, ove possibile, semplificate. In particolare, può essere ritenuta sufficiente, a giudizio della Commissione, la trasmissione via posta, fax o e-mail di documenti giustificativi da parte del professionista interessato ed idonei a chiudere la pratica disciplinare. In tal caso non è necessario procedere all audizione preliminare dell incolpato e la pratica può essere trasmessa al Consiglio per le deliberazioni di competenza. Art 18 - Pendenza di altro procedimento giudiziario Nel caso in cui per gli stessi fatti oggetto della vertenza deontologica penda un procedimento penale, il Consiglio, ai sensi dell art. 653 del c.p.p., delibera di sospendere l esame della pratica in attesa di conoscere l esito del relativo procedimento. Nel caso in cui penda procedimento civile o amministrativo tale sospensione è facoltativa. Art. 19 - Astensione e ricusazione I componenti del Consiglio e i membri delle Commissioni devono astenersi: a) se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare; b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi dello stesso Ente o ufficio del professionista interessato dal provvedimento disciplinare, del suo difensore ovvero del denunciante;

c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista interessato dal procedimento disciplinare, con il suo difensore ovvero con il denunciante; d) se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni; e) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate e riconosciute dal Consiglio come tali. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, indirizzato al Presidente del Consiglio dell Ordine. A pena di inammissibilità, il ricorso deve essere sottoscritto dall interessato o dal suo difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova. Se la ricusazione riguarda il Presidente dell Ordine, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice Presidente. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in assenza del Consigliere o dei Consiglieri ricusati. L'istanza di ricusazione, purché ammissibile, sospende il giudizio che riprende d'ufficio a decorrere dalla pronuncia del Consiglio sull'istanza stessa. Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Consiglio viciniore. Art. 20 - Termine per il procedimento Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Il termine decorre dalla data di inizio del procedimento e può essere prorogato previa adeguata motivazione. Art. 21 - Comunicazioni all interessato Il Presidente della Commissione Deontologica comunica al professionista interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con almeno 15 gg di preavviso, l apertura del procedimento disciplinare, riassumendo i fatti che gli vengono addebitati e gli articoli del codice deontologico che si assumono violati, avvisandolo delle modalità di presa visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore, comunicando il nome del relatore e la data in cui dovrà comparire dinanzi al Consiglio. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa, si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c.

Art. 22 - Deliberazioni finali Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio all esito del procedimento disciplinare. Il Consiglio, con voto espresso, delibera l archiviazione se gli addebiti risultano infondati, ovvero l eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell istruttoria. Art. 23 - Impugnazioni Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l incolpato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell art. 10 e dell art. 48 del R. D. 2537/1925. Art. 24 - Prescrizione Le infrazioni disciplinari previste dal Codice Deontologico si prescrivono nel termine di cinque anni dalla loro commissione. L inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell atto di citazione, sospende tale termine. Art. 25 - Pubblicità e comunicazioni La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio dell Ordine a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l esplicito avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. Art. 26 - Custodia documenti e tutela della privacy Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi presso la segreteria della Commissione Deontologica secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Presso la sede della segreteria della Commissione viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata.

Art. 27 - Ingegneri iscritti alla sez. B dell Albo Le norme del presente regolamento si applicano anche in caso di violazioni del Codice Deontologico ad opera di professionisti iscritti alla sezione B dell albo degli Ingegneri (ex D.P.R. 328/01), con le seguenti precisazioni: - in seguito all istruzione della vertenza condotta dalla Commissione, l incolpato deve essere giudicato da consiglieri appartenenti alla sez. B dell albo, in ossequio alle disposizioni dell art. 9 del D.P.R. 169/05; - ove il numero dei consiglieri iscritti alla sez. B dell albo non sia tale da costituire un collegio, il Consiglio giudicherà in composizione monocratica; - in mancanza di consiglieri iscritti alla sez. B dell albo, giudica il consiglio dell Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell incolpato. Ove possibile, comunque, il Consiglio dell Ordine agevolerà la partecipazione alla Commissione Deontologica dei consiglieri appartenenti alla sez. B dell Albo. Art. 28 - Norme finali Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente. Il Consiglio provvede a darne opportuna conoscenza agli iscritti all Albo. I procedimenti disciplinari, avviati ai sensi del comma 2 dell art. 24, in data antecedente a quella di approvazione del presente Regolamento, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell avvio del procedimento disciplinare. Resta salva l applicazione retroattiva di disposizioni previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento disciplinare.