REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

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COMUNE di TAVIANO Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ ART. 1 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE Il Comune di Taviano istituisce, con il presente Regolamento, la Commissione Cittadina per le Pari Opportunità, con lo scopo di. promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza e la parità tra i cittadini nell accesso al lavoro e sul lavoro, nella progressione professionale e di carriera, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale. La Commissione è un organismo consultivo permanente, con sede presso il Comune. ART. 2 FUNZIONI Alla Commissione sono riconosciute tutte le funzioni attribuite, dalle leggi in materia di pari. opportunità. La Commissione ha, inoltre, le seguenti competenze: - formula proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici e propone ogni altra misura atta a consentire il conseguimento della effettiva parità; - promuove indagini conoscitive, attività, ricerche ed analisi volte ad individuare gli elementi utili per creare effettive condizioni di parità tra lavoratori e lavoratrici; - può esprimere parere e formulare proposte sull'organizzazione degli Uffici pubblici, sugli orari di servizio e di lavoro, sulle attribuzione di mansioni e di incarichi, sui corsi di formazione e di aggiornamento professionale, sul riequilibrio della presenza femminile nei centri decisionali, sulla progressione in carriera, l'educazione alla salute ed il miglioramento della condizioni di lavoro e, in generale, su ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulle condizioni delle lavoratrici e/o dell'utenza; - promuove iniziative volte ad attuare le direttive dell'unione Europea per l'affermazione della pari dignità sul lavoro; - valuta fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta, indiretta e di segregazione professionale e formula proposte in merito; - promuove iniziative volte a prevenire o rimuovere comportamenti molesti o

lesivi delle libertà d'espressione dei soggetti, adulti o minori, o atteggiamenti che ostacolino lo sviluppo della personalità e l'affermazione dei diritti; - interviene con proprio rappresentante alle riunioni delle varie Commissioni Consiliari e tecniche, quando trattino argomenti di competenza della Commissione delle Pari. Opportunità; - predispone periodicamente (e, comunque, entro il 31 dicembre di ogni anno) una relazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive delle lavoratrici nel territorio del Comune e ne pubblicizza i risultati, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari o pubblicazioni; - mantiene rapporti costanti con la cittadinanza attraverso assemblee pubbliche, ove lo ritenga necessario; - fornisce indicazioni per la redazione di documenti programmatici dei Comune su argomenti relativi alla pari.- opportunità e per l'applicazione di codici di comportamento all'interno dei Comune. ART. 3 COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'Amministrazione Comunale assicura alla Commissione l'informazione preventiva sugli argomenti aventi per oggetto la pari opportunità. Le proposte formulate dalla commissione vengono esaminate dall'amministrazione che deve comunicare le decisioni assunte. Le decisioni che producono soluzioni diverse da quelle proposte dalla commissione devono essere motivate. Ai componenti della Commissione è dovuto il compenso previsto per le Commissioni Consiliari ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE La Commissione è composta da 15 componenti, scelti in un elenco di candidati formato con i seguenti criteri: - associazioni e movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio comunale, gruppi, istituzioni scolastiche, organizzazioni professionali, culturali e del volontariato, che svolgano la rispettiva attività in maniera continuativa e senza scopo di lucro, possono segnalare non più di 2 candidature ciascuno, individuate fra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di pari opportunità, nei campi giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali, ed in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione.

Le associazioni, movimenti o gruppi vengono invitati, con bando pubblico, a far pervenire le candidature, unitamente a copia dello Statuto (se non già depositato presso il Comune) dell'associazione, movimento o gruppo che segnala la candidatura, entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando. Le candidature devono, altresì, essere corredate da curricula da cui risultano le competenze possedute. Fanno altresì parte della Commissione le Consigliere Comunali in carica, con voto consultivo, il Presidente in carica della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità, o suo delegato, con voto consultivo, il responsabile comunale del servizio socio culturale assistenziale con funzioni di segretario. Nella composizione deve essere garantita la presenza di almeno il 50 % di donne. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a 15. In caso di parità di voto, risulterà eletto il componente più giovane di età. ART. 5 PRESIDENZA Nella prima seduta, convocata dall'assessore ai Servizi Sociali entro trenta giorni dalla nomina, la Commissione elegge Presidente e Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato ad uno. Il Presidente rappresenta la Commissione e cura i rapporti esterni della stessa; convoca e presiede le riunioni della Commissione e ne esegue le decisioni; predispone l'ordine dei giorno e le proposte da sottoporre all'esame della Commissione; promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione, propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. ART. 6 DURATA IN CARICA La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale che l ha nominata. La Commissione uscente continua ad esercitare le funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti della Commissione possono essere riconfermati solo per un altro mandato. Il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal. suo insediamento. I componenti della Commissione che non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla nomina e non possono essere successivamente rinominati. Entro trenta giorni dalla decadenza si provvede alla surroga. Le dimissioni di un componente sono presentate in forma scritta al Presidente. Entro trenta giorni dalla presentazione si provvede alla surroga. La cessazione dalla carica di Componente della Commissione deve essere immediatamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale affinché si provveda alla surroga. ART. 7 FUNZIONAMENTO La Commissione si riunisce, di norma, una volta, ogni due mesi e comunque su iniziativa dei Presidente o di un terzo dei componenti. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima e contiene l'ordine dei giorno. La convocazione straordinaria viene recapitata almeno il giorno prima della riunione. Le riunioni sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. ART. 8 VERBALI DELLA COMMISSIONE I lavori della Commissione sono registrati con verbale nel quale vengono indicati i punti principali della discussione e le decisioni assunte. Ciascun componente può fare richiesta esplicita di inserimento di dichiarazione testuale. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

ART. 9 GRUPPI DI LAVORO La Commissione, per l'attività istruttoria su questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, può articolarsi in gruppi di lavoro che potranno avvalersi, secondo le materie trattate, di esperti esterni; questi ultimi potranno partecipare alle sedute della Commissione stessa a titolo consultivo e senza diritto dì voto. ART. 10 UFFICIO DI SEGRETERIA Il Segretario della Commissione provvede allo svolgimento delle seguenti attività: verbalizzazione delle sedute della Commissione; raccolta, esame e predisposizione della documentazione attinente all attività della Commissione; conservazione, pubblicazione e trasmissione degli atti; predisposizione ed esecuzione degli atti predisposti. dalla Commissione. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso della sua attività, non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.