SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

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Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 36100 Vicenza V.le Camisano 61/69 Tel. 0444 202127 Fax. 0444 202111 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE CORRETTA GESTIONE IN MACELLERIE E PESCHERIE Testi e immagini a cura di Maurizio Poli, Francesco Sartori, Giuseppe D Aura - in parte tratti da ASL 2 Savonese Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

SOMMARIO PREMESSA PAG. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PAG. 3 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE PAG. 3 CHE COSA SONO PAG. 3 COME SONO CLASSIFICATI PAG. 4 COME SONO CLASSIFICATI (segue) PAG. 5 COME SONO CLASSIFICATI (segue) PAG. 6 RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO PAG. 7 COME DEVONO ESSERE I CONTENITORI PER LA RACCOLTA PAG. 7 COME DEVE AVVENIRE LO STOCCAGGIO PAG. 8 TRASPORTO ED ELIMINAZIONE PAG. 9 COME DEVONO ESSERE ALLONTANATI PAG. 9 QUALI SONO LE DESTINAZIONI POSSIBILI PAG. 10 DOCUMENTAZIONE PAG. 11 ALLEGATO 1 - Documento commerciale Categoria 3 PAG. 12 REGISTRAZIONE PAG. 13 ALLEGATO 2 - Fac simile registro carico-scarico Categoria 3 PAG. 14 SANZIONI PAG. 15 2 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

PREMESSA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Dal 1 maggio 2003 è applicabile in tutti gli Stati membri dell UE il Regolamento (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774, di seguito denominato Regolamento, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Con accordo siglato il 1 luglio 2004, in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sono state approvate le Linee guida per l applicazione del Regolamento, con l intento di uniformare l applicazione del Regolamento su tutto il territorio nazionale. La Regione del Veneto ha recepito tale Accordo con la Delibera della Giunta Regionale del 01/10/2004, n. 2997. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE CHE COSA SONO I sottoprodotti di origine animale (SOA) sono corpi interi o parti di animale o prodotti di origine animale (es. carne, latte, uova, pesci), compresi gli scarti di lavorazione di questi prodotti, non destinati al consumo umano. In base al rischio sanitario per l uomo, gli animali e l ambiente il Regolmento definisce 3 categorie di SOA con conseguenti possibilità di destinazioni diverse. 3 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE COME SONO CLASSIFICATI I SOA sono classificati, in base al rischio, in tre categorie: 1, 2 e 3. CATEGORIA 1 : Comprende : animali morti o parti del loro corpo, incluse le pelli di: ruminanti (bovini, bufalini, ovini, caprini) animali da compagnia (cani, gatti e altri animali da compagnia), da giardino zoologico, da circo animali selvatici sospetti di essere affetti da malattie trasmissibili all uomo o ad altri animali animali da esperimento i materiali specifici a rischio (MRS): (encefalo, midollo spinale, tonsille, intestini, ecc..) i prodotti ottenuti da animali ai quali siano state somministrate sostanze vietate i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali le miscele di materiali di categoria 1 con materaili di categoria 2 e/o 3 Destino: distruzione per incenerimento o coincenerimento (uso come combustibile nei cementifici) 4 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE COME SONO CLASSIFICATI (segue) CATEGORIA 2 Comprende: animali morti o parti del loro corpo, incluse le pelli diversi da quelli appartenenti alla categoria 1 (es. avicoli, conigli, equini ) stallatico e contenuto del tubo digerente i prodotti di origine animale (carne, latte uova, miele) contenenti residui di sostanze ammesse, ma con livelli superiori a quelli consentiti gli scarti sanitari della macellazione e cioè le carcasse o le parti che il veterinario giudica non idonee al consumo umano Destino : distruzione per incenerimento o coincenerimento produzione di fertilizzanti (in taluni casi e previo tratta mento termico appropriato) produzione di biogas e compost (in taluni casi e previo trattamento termico appropriato) 5 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE COME SONO CLASSIFICATI (segue) Categoria 3 Comprende: parti di animali macellati scartate per motivi commerciali o dichiarate dal veterinario inidonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all uomo e agli animali sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna e pellicce ottenute da animali che non presentano segni di malattie trasmissibili SOA ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano scarti di lavorazione ottenuti nelle macellerie, nelle pescherie, negli impianti di sezionamento rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali Destino : distruzione per incenerimento o coincenerimento smaltimento in discarica autorizzata, solo se preventivamente trasformati in impianti di trattamento ad alte temperatura produzione di mangimi per animali da compagnia (previo trattamento appropriato) produzione di fertilizzanti in impianti autorizzati (previo trattamento appropriato) produzione di prodotti tecnici quali ad es. pelli conciate, corde di strumenti musicali, vernici (previo trattamento appropriato) produzione di biogas e compost (previo trattamento appropriato) 6 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO COME DEVONO ESSERE I CONTENI- TORI PER LA RACCOLTA SI Nei luoghi di produzione i SOA devono essere raccolti e temporaneamente stoccati in contenitori ermeticamente chiusi (coperchio), costruiti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, esclusivamente dedicati al deposito di tali materiali, identificati mediante apposizione di una striscia inamovibile alta almeno 15 cm e di lunghezza tale da renderla evidente. Tale striscia deve essere di diverso colore in relazione alla categoria di materiale trattato: Rosso, per materiale di categoria 1 [MRS] Giallo, per il materiale di categoria 2 Verde, per il materiale di categoria 3 Negli esercizi commerciali di macelleria e pescheria, salvo le macellerie autorizzate alla rimozione della colonna vertebrale in bovini di età superiore a 30 mesi, è sufficiente la dotazione di contenitori identificati con striscia verde, dal momento che la produzione di SOA di categoria 1 e 2 è eccezionale. Sono in ogni caso vietati la raccolta ed il deposito promiscuo dei materiali di diversa categoria. SI 7 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue RACCOLTA, IDENTIFICAZIONE E STOCCAGGIO NO COME DEVE AVVENIRE LO STOCCAGGIO Qualora l allontanamento mediante raccoglitori autorizzati non avvenga quotidianamente, i contenitori ermeticamente chiusi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione e, se collocati all interno delle celle frigorifere destinate anche alla conservazione di alimenti, devono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche per evitare ogni possibilità di contaminazione crociata. Per lo stoccaggio temporaneo nei luoghi di produzione non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva. NO 8 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

TRASPORTO ED ELIMINAZIONE COME DEVONO ESSERE ALLONTANATI Per l allontanamento dalla macelleria o pescheria i SOA possono essere consegnati esclusivamente a raccoglitori che operano in conformità al Reg. (CE) 1774/2002. Il trasporto deve avvenire con automezzi o contenitori autorizzati dal Servizio Veterinario dell ULSS, identificati con targa inamovibile di metallo (1) riportante l indicazione della Regione e dell ULSS competenti ed un numero identificativo assegnato. (2) Etichetta inamovibile di color verde (cm. 50 X 35 nei veicoli e contenitori scarrabili) (1) Targa inamovibile di metallo (indicativamente cm. 10 X 15) In aggiunta, sui veicoli ed i contenitori destinati al trasporto di materiale di categoria 3 deve essere apposta un etichettata inamovibile, di colore verde (2), che indichi la categoria dei SOA trasportati e riporti la dicitura non destinato al consumo umano. L autorizzazione e l identificazione dei veicoli e dei contenitori è richiesta anche qualora il trasporto è effettuato direttamente dal produttore di sottoprodotti (macelleria o pescheria). 9 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue TRASPORTO ED ELIMINAZIONE QUALI SONO LE DESTINAZIONI POSSIBILI SOA di categoria 3, tal quali cioè senza aver subito alcun trattamento di trasformazione autorizzato, possono essere destinati esclusivamente a: un impianto di incenerimento, autorizzato ai sensi della normativa ambientale o riconosciuto ai sensi del Regolamento, per esservi eliminati direttamente come rifiuti un impianto di trasformazione riconosciuto ai sensi del Regola mento per esservi sottoposti ad un trattamento ad elevata temperatura sotto pressione NO un impianto di transito di categoria 3 in attesa della loro successiva eliminazione o trasformazione. Le possibili destinazioni del materiale di categoria 3, tal quale o fresco, previste dal Regolamento, ne impediscono la raccolta, il trasporto e l eli minazione con i criteri utilizzati per i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani (cassonetti). 10 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

DOCUMENTAZIONE All atto del carico dei SOA viene richiesta la compilazione di uno specifico documento commerciale di accompagnamento, firmato dallo speditore e dal trasportatore e conforme al modello allegato, che nel caso di materiale di categoria 3 deve essere di colore verde o con bordatura dello stesso colore e che riporta le seguenti informazioni [Allegato 1- pag. 12]: elementi identificativi del trasportatore elementi identificativi dello speditore causale del trasporto elementi identificativi e descrittivi del materiale (tipologia e quantità) luogo di destinazione elementi identificativi del destinatario data del carico luogo di origine (stabilimento, macello, esercizio commerciale) Il documento commerciale di accompagnamento deve essere redatto in triplice copia, delle quali una accompagna la partita fino alla destinazione finale, una è trattenuta dallo speditore ed una dal trasportatore. Le copie dei documenti commerciali di accompagnamento devono essere conservate a disposizione per eventuali controlli degli organi di vigilanza per un periodo di almeno due anni. 11 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue DOCUMENTAZIONE Allegato 1 - Documento commerciale trasporto SOA categoria 3 12 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

REGISTRAZIONE Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA sono tenute a tenere aggiornato, con annotazioni entro 10 giorni da ciascuna operazione, un registro di carico-scarico delle partite, numerato pagina per pagina e vidimato dal Servizio Veterinario dell ULSS di competenza [Allegato 2 - pag.14]. I registri detenuti ed aggiornati dagli speditori/produttori di SOA devono contenere i seguenti dati: la data in cui i materiali sono stati prelevati dall impianto la descrizione dei materiali movimentati la quantità dei materiali movimentati il nome e l indirizzo del trasportatore il nome, l indirizzo e, se conosciuto, il numero di riconoscimento del destinatario. Esclusivamente per gli esercizi commerciali che effettuano la vendita al minuto, gli obblighi di registrazione e di detenzione del registro possono essere assolti dal destinatario dei SOA (impianto di destinazione o impianto di transito) con il quale sia stato sottoscritto un contratto di fornitura in esclusiva con le seguenti caratteristiche: il contratto deve essere redatto in forma scritta e copia deve essere disponibile nell esercizio di vendita a disposizione degli organi di vigilanza il contratto deve contenere l impegno del destinatario ad aggiornare le registrazioni di competenza dello speditore il contratto deve contenere la dichiarazione del destinatario di assumersi l obbligo di fornire, per ordine e conto del produttore e a richiesta degli organi di vigilanza, l estratto cronologico del registro contenente i conferimenti effettuati dal produttore con tutti dati richiesti dal Regolamento. 13 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

Segue REGISTRAZIONE Allegato 2 REGISTRO DI CARICO-SCARICO DELLE PARTITE DI CATEGORIA 3 VIDIMATO DA SERVIZIO VETERINARIO COMPE- TENTE NON SONO OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO I NEGOZI PER LA VENDITA AL MINUTO CHE HANNO UN CONTRATTO SCRITTO CON UN RACCOGLITORE AUTO- RIZZATO 14 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche

SANZIONI Le violazioni delle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1774/2002 nonché di quanto previsto dall Accordo siglato il 1 luglio 2004 in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, citato in premessa, sono sanzionate dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, che prevede: la sanzione da 1.000 euro a 28.000 euro per chi spedisce, raccoglie, trasporta, identifica SOA in difformità alle disposizioni vigenti; la sanzione da 1.000 euro a 28.000 euro per l assenza di registro di carico-scarico [Allegato 2] delle partite (non applica bile se l assenza è rilevata in esercizi di vendita al dettaglio che dispongono di un contratto di fornitura esclusiva redatto secondo le indicazioni contenute nel paragrafo precedente); la sanzione da 500 euro a 7.000 euro per ogni singola partita non registrata o registrata in modo difforme (vedi punto precedente); la sanzione da 1.500 euro a 28.000 euro per chi elimina SOA in difformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento. 15 Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche