PIANO UTILIZZAZIONE ARENILI



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Oggetto del regolamento

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COMUNE DI PIETRASANTA (Provincia di Lucca) PIANO UTILIZZAZIONE ARENILI Regolamento sulla disciplina delle attività balneari Approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 19.4.2002

COMUNE DI PIETRASANTA (Provincia di Lucca) Regolamento sulla disciplina delle attività balneari - Visto il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo; - Ritenuto necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'esercizio dell'attività balneare sull'arenile; ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 1. Gli stabilimenti balneari sono imprese turistiche che possono esercitare le attività di norma connesse alla balneazione quali: cure elioterapiche e termali, attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazione, durante l intero anno solare. Gli impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora legittimate con autorizzazione di tipologia C ex art.3, comma 6 della legge 287/1991, possono funzionare solo congiuntamente all attività di balneazione o alle attività connesse meglio esemplificate in precedenza. Il funzionamento dei servizi di salvataggio, negli orari e con le modalità indicate nelle disposizioni della Capitaneria di Porto di Viareggio, è obbligatorio solo nel periodo della stagione balneare. 2. La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre. L attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro i 1 giugno e terminare non prima del 15 settembre. 3. Durante tale periodo, possono essere effettuati liberamente quei trattenimenti destinati ai soli clienti della struttura, e dunque non riconducibili all esercizio di attività imprenditoriale aggiuntiva. 4. Le attività ricreative consistenti in spettacoli e/o trattenimenti aperti al pubblico verranno disciplinate autonomamente con apposita ordinanza finalizzata esclusivamente a regolamentare il numero, gli orari e i periodi di svolgimento. Resta ovviamente ferma al riguardo la vigente disciplina in materia di polizia amministrativa, nonché di requisiti di agibilità della struttura ove destinate, anche transitoriamente a tale scopo.. 5. L orario di funzionamento delle strutture balneari è disciplinato con ordinanza della Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente regolamento. ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLA SPIAGGIA 1 Sull arenile demaniale del Comune di Pietrasanta e sul tratto di mare territoriale antistante riservato alla balneazione, che si estende lato sud dalla frazione di Focette, lato nord alla frazione di Fiumetto compresa la fascia dei 5 metri dalla battigia, con l'esclusione del: a) Tratto di arenile antistante Piazza XXIV Maggio, compreso tra gli stabilimenti balneari denominati "Dalmazia" e "Biancamano"; b) Tratto di arenile antistante Piazza Motrone, compreso tra gli stabilimenti balneari denominati "Nautilus" e "Apuano", è vietato: 1.1 Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità dovranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, lo scivolo imbarcazioni ubicato sulla spiaggia di Motrone, i passi a mare, ovvero altri tratti di arenile messi a disposizione dai concessionari. 1.2 Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio.

1.3 Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate. 1.4 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri cinque dalla battigia e l area destinata a passo a mare. Tali zone sono destinate esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari. 1.5 Campeggiare. 1.6 Transitare e/o sostare, con qualsiasi tipo di veicolo senza la prescritta autorizzazione comunale, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati usati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti. 1.7 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. 1.8 Condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune, i cani da salvataggio al guinzaglio. 1.9 Tenere il volume di radio, juke-box, mangianastri, altoparlanti e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la pubblica quiete o comunque superiori ai limiti di rumorosità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico; detto divieto si estende anche a tutti gli altri locali esistenti sul demanio marittimo. 1.10 Esercitare attività anche temporanee diverse da quelle di stabilimento balneare (es. pubblicità, attività promozionali, manifestazioni, scuole di nuoto e di vela, windsurf, sci nautico o spettacoli pirotecnici), senza autorizzazione rilasciata dall'autorità Comunale. 1.11 Gettare a mare o lasciare nelle cabine, o sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi. 1.12 Distendere o tinteggiare reti. 1.13 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione. 1.14 Effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e/o il lancio - anche a mezzo di aerei - di manifestini ovvero altro materiale. 1.15 Sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferire a 300 metri (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. 1.16 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione. ART. 3 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI 1. DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE 1.1 I concessionari di strutture balneari devono: 1.1.1 Assicurare, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione. 1.1.2 L'assistente ai bagnanti deve tenere un comportamento corretto, evitare o sedare ogni questione che possa turbare la quiete pubblica, vigilare per il rispetto del presente Regolamento e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, che è del pari anch'esso obbligato, all'autorità comunale tutti gli incidenti che si verifichino sugli arenili. 1.1.3 Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio acque antistante. Per le concessioni confinanti con passi a mare,il titolare dovrà inoltre curare la manutenzione della zona relativa alla metà della larghezza del passo stesso. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. Si precisa che nel materiale di risulta non è incluso il cosiddetto "lavarone", il cui asporto verrà disciplinato con apposito provvedimento.

1.1.4 Il numero di ombrelloni da installare sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare dovranno essere adottati i seguenti criteri: - non più di un ombrellone e relative sedie ogni 8 mq. di arenile in concessione, esclusa la fascia di 5 metri dalla battigia e l'area destinata alle infrastrutture; - una distanza minima di 3 metri da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello stesso; - Distanza minima della proiezione a terra della zona d ombra degli ombrelloni e tende dal confine della concessione ml. 1,20. 1.1.5 Garantire l accesso al mare dei soggetti portatori di handicap mediante predisposizione di idonei percorsi fino alla battigia. 2. DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI 2.1 I gestori degli stabilimenti balneari, prima dell apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l autorizzazione sanitaria ed eventuali altre autorizzazione relative alle attività connesse, rilasciate dall Autorità Comunale. 2.2 Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 20.01.1982 (Suppl. G.U. n. 19 del 20.01.1983), aventi ciascuno capacità estinguenti non inferiore a 134, 89B, C. I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n 587/82 ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili con percorsi inferiori a 25 metri. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore ogni quarantacinque (45) cabine, con un minimo di almeno tre estintori. 2.3 Fatto salvo quanto sopra indicato, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es.; cabine elettriche, impianti di produzione di calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti. La presenza dell'impianto idrico antincendio non dispensa dall'obbligo di installare gli estintori nelle zone a "rischio specifico di incendio" e di tenerne almeno uno a portata di mano. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere garantito mediante fognatura comunale o idoneo sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalle competenti Autorità 2.4 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale divieto deve essere segnalato all utente da idoneo avviso. 2.5 I servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. 2.6 E' vietata l'occupazione delle cabine e degli altri locali dello stabilimento balneare per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla impresa turistica-ricreativa. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine. 3. PISCINE ESISTENTI SU AREE DEMANIALI MARITTIME 3.1 I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'autorità Sanitaria in ordine all utilizzo e manutenzione delle piscine esistenti nell'ambito della concessione. 4. NOLEGGIO UNITA DA DIPORTO 4.1 L attività di noleggio dei natanti da diporto di cui all art.13 della Legge 50/71 (scooters acquatici, jole, pattini, sandolini, mosconi, windsurf, natanti a vela e mezzi similari) è soggetta ad autorizzazione dell Amministrazione Comunale, mentre la loro utilizzazione e navigazione è disciplinata dall 0rdinanza della Capitaneria di Porto di Viareggio. 4.2 L esercizio dell attività di locazione all interno di aree in concessione da parte di terzi non concessionari è soggetto inoltre al preventivo rilascio dell autorizzazione di cui all art.45 bis del Codice della Navigazione.

ART. 4 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME 1. Le autorizzazioni demaniali al commercio in forma itinerante sulle spiagge del Comune sono rilasciate esclusivamente agli intestatari di analoghi atti dei Comuni, per l esercizio del commercio ambulante itinerante. 1.1. Tali autorizzazioni hanno carattere personale e non possono in nessun modo essere utilizzate da terzi, anche a nome dell interessato. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla Legge 114/98 e del relativo regolamento di esecuzione. Le stesse dovranno essere esibite in originale, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto ai controlli. 1.2 Il venditore ambulante potrà fare sosta solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle transazioni commerciali. 1.3 La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 e nelle leggi della Regione Toscana 17.03.1999, n. 28 e 03.03.1999, n. 9 e relativi provvedimenti comunali attuativi ivi compreso il Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 7/5/2001 ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI Il presente Regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare. Fermo restando l applicabilità delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle singole leggi di settore, l inosservanza del presente provvedimento è sanzionato ai sensi dell art 1164 del vigente Codice della Navigazione. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Regolamento che sostituisce ed abroga ogni altra norma emanata,riguardante la stessa materia,in data antecedente. Il presente Regolamento sarà comunicato alle Autorità competenti e pubblicato nelle forme di Legge.