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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DETERMINAZIONE N. del Oggetto: Ordinanza ingiunzione ai sensi dell art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti del Sig. Aniello Limmatola, in solido con la GI.MI. Service s.a.s. di Limmatola Aniello E C., per violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Reg. Sanz. 190/2012 IL DIRIGENTE Premesso che: - in data 15.09.2012, la Guardia di Finanza, Compagnia di Nola, Nucleo Mobile, < nel corso di un servizio di controllo del territorio e di pubblica utilità in Cicciano (NA) nei pressi del cimitero Via Tavernanova sottoponeva a controllo un veicolo di proprietà di GI.MI sas Service di Limmatola Aniello & C. condotto da Limmatola Aniello Dal predetto controllo è emerso che lo stesso trasportava miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, di cui al codice 170107 del codice CER per lo smaltimento Veniva, pertanto, richiesto al conducente di esibire il prescritto formulario. In merito la parte esibiva il documento n. AAA 306157/11 datato 15/09/2012 attestante il trasporto di rifiuti di materiale edile provenienti da Cicciano (NA) e con destinazione AUROSS srl Via Ponte dei cani Marigliano (NA) ; il predetto documento permetteva di ricostruire le informazioni dovute ma risultava incompleto perché mancante del codice CER del rifiuto e la data di inizio trasporto. Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it

In merito al trasporto la parte dichiarava Ho dimenticato di trascrivere il codice e la data dei rifiuti poiché andavo di fretta ; - pertanto, la Guardia di Finanza, Compagnia di Nola, Nucleo Mobile, provvedeva ad elevare il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 15.09.2012 a carico del Sig. Limmatola Aniello, conducente di un veicolo della GI.MI. Service s.a.s. di Limmatola Aniello & C., trasportatrice di rifiuti, ed in solido con quest ultima, per la violazione dell art. 193 del D.Lgs. 152/2006, sanzionato dal successivo art. 258 comma 5 del medesimo testo normativo, per trasporto di rifiuti non pericolosi con il prescritto formulario di identificazione recante indicazioni formalmente incomplete, ma tali da ricostruire le informazioni dovute; - nel medesimo verbale, è stato contestato alla parte il pagamento, ex art. 16 della L. 689/81, di una somma in misura ridotta, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, pari ad 516,66; - il suddetto atto di accertamento e contestazione del 15.09.2012 è stato notificato alla parte; - è pervenuta, presso l Ufficio in intestazione, in relazione al verbale in oggetto, ricevuta di accredito del versamento dell importo di 260,00; - agli atti di questa Direzione, non risulta effettuato, dalla parte, il pagamento del residuo importo di 256,66; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Rilevato che: - per l addebito contestato, non è stato effettuato il pagamento della somma dovuta in misura ridotta, previsto dall art. 16 della L. 689/81; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Visti: - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali); - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Pagina 2

- il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 148 (Regolamento recante la definizione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); - la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; - l art. 262 d.lgs. 152/2006, che attribuisce alla Provincia nel cui territorio sia stata commessa la violazione la competenza ad irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria; - l art. 1 comma 16 legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede il subentro delle Città Metropolitane alle Province omonime; - la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 164 del 03.10.2016 avente ad oggetto Ridefinizione dell organigramma della Città Metropolitana di Napoli ; - il decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con cui è stato conferito all ing. Maria Teresa Anna Celano l incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo Valorizzazione e Tutela Ambientale; Dato atto: - che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; - dell assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell atto; ORDINA al Sig. Limmatola Aniello, nato a Nola (NA) il 01.04.1976, in solido con la GI.MI. Service s.a.s. di Limmatola Aniello E C., con sede legale in Cicciano (NA) alla Via Carlo Capolongo snc, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 5 del D.Lgs.152/06, nella misura di 267,66 ( duecentosessantasette/66) comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00), per i seguenti Pagina 3

MOTIVI Preliminarmente, va evidenziato che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Orbene, è necessario rappresentare quanto segue: - l art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, tra gli altri dati: b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore ; - l art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 detta che Chiunque indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con una precisa sanzione amministrativa pecuniaria Il contenuto obbligatorio del formulario di identificazione dei rifiuti è stabilito dal Ministero dell Ambiente, con decreto n. 145 del 1 aprile 1998, intitolato Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Con il succitato D.M. 145/1998 si adottava il modello uniforme del formulario di identificazione da compilarsi, ex art. 2 comma 2 dello stesso D.M., secondo le modalità indicate nell allegato <C>. L allegato C del D.M.145/1998 prevede: al punto V, che nella terza sezione del formulario dovranno essere riportati: A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto il CODICE C.E.R. C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg. o in litri; Nella Circolare Minambiente - Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 ( Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 1 aprile 1998, n. 145 e dal d.m. 1 aprile 1998, n. 148 ), relativamente alle modalità di tenuta e di compilazione del formulario, si legge: al Pagina 4

punto p) che le quantità vanno indicate in kg. oppure in litri ; al punto t) che, alla voce «quantità», casella 6, terza sezione deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati Dunque, le norme richiamate precisano, con chiarezza espositiva, che il peso in partenza deve sempre essere indicato. E evidente, dunque, la fondatezza dell illecito amministrativo contestato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Nola, Nucleo Mobile, nei confronti del Sig. Limmatola Aniello, conducente di un veicolo della GI.MI. Service s.a.s. di Limmatola Aniello & C., trasportatrice di rifiuti non pericolosi, ed in solido con quest ultima, atteso che così come emerge dal verbale del 15.09.2012 di cui trattasi non risultano essere stati annotati, nel formulario di identificazione in oggetto, alcuni dati prescritti dal dettato legislativo. Il procedimento in oggetto è sicuramente da ricondursi sotto l egida degli artt. 193 e 258 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, atteso che l infrazione contestata dagli agenti accertatori, con il verbale del 15.09.2012, si concreta in un trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato con formulario di identificazione riportante indicazioni formalmente incomplete. Con riferimento alla quantificazione della sanzione prevista dall art. 258, comma 5, del D.Lgs. 152/06 atteso che, alla fattispecie de qua, sarebbe da irrogare la sanzione in misura pari ad un terzo del massimo edittale previsto, per complessivi 527,66 comprensivi di 11,00 per spese di notifica (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 5877 del 24.03.2004), ma ritenuto, altresì, che, come precedentemente evidenziato, la parte ha già versato l importo di 260,00 si irroga la sanzione nella misura di 267,66 ( duecentosessantasette/66) comprensivi delle spese di notifica del presente atto (pari ad 11,00). Pertanto, INGIUNGE ai medesimi di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento che, effettuato dall obbligato in solido ha efficacia liberatoria nei confronti degli obbligati in via principale ai sensi dell art. 1292 codice civile, potrà essere eseguito mediante versamento sul c/c postale n. 58537531, oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Pagina 5

Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale : Sanzioni amministrative in materia ambientale Reg. Sanz. 190/2012 Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via e-mail, al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, Legge 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Funzionario Dott.ssa Graziella Russo Il Dirigente Ing. Maria Teresa Anna Celano Pagina 6