L articolo 44 al punto 1. La pubblicità informativa è consentita. Viene tracciata quindi una netta distinzione rispetto alla pubblicità in generale

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L articolo 44 al punto 1. La pubblicità informativa è consentita. Viene tracciata quindi una netta distinzione rispetto alla pubblicità in generale (persuasiva). Lo stesso punto 1 fornisce una chiara indicazione di che cosa si intenda per informativa dettandone le caratteristiche.

I contenuti dell informativa previsti dall art. 44: Esempio: Studio Mario Rossi Commercialista Torino, via Roma 18 Professore. (solo con le caratteristiche di cui al punto 5) Dott. Commercialista; Rag. Commercialista; Esp. Contabile Esperto in diritto tributario, diritto commerciale, diritto fallimentare, enti no profit, diritto del lavoro, ecc. Nomi di clienti, solo con consenso espresso Nomi di colleghi, già dello studio, previo consenso espresso Logo e titoli di appartenenza ad istituzioni ed associazioni no profit se attinenti alla professione Logo di network professionali ai quali si aderisce Logo dell Ordine di appartenenza o del Consiglio Nazionale Organigramma e struttura dello studio Tariffe applicate Si tratta pertanto di una semplice informazione sul tipo di attività svolta e organizzata con le sole indicazioni sopra previste.

I mezzi e gli strumenti dall art. 44 punto 1 e punto 2 con indiretto richiamo all articolo 6 secondo punto; tutti i mezzi di diffusione sono consentiti con particolare attenzione a quegli strumenti che per la natura del mezzo o la modalità di diffusione offendano la dignità ed il decoro della professione. Esempio, una informativa pubblicitaria che assimili il servizio professionale alla vendita di prodotti e servizi di carattere puramente commerciale attraverso: cartelloni pubblicitari, manifesti, attività di volantinaggio invio di messaggi a mezzo fax, posta elettronica diffusione amplificata con mezzi mobili telefonate di presentazione, visite dirette radio e televisione può causare rischi di sanzioni disciplinari considerando che, tali strumenti, che oggi trovano ampia e sviluppata applicazione nel mondo della pubblicità, spesso inducono il fruitore del servizio a proporre una informativa in contrasto con l articolo 44 del codice deontologico (criteri di buon gusto e di immagine della professione).

il contenuto delle informazioni: articolo 44 punto 3: trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive. È passibile di sanzione disciplinare La divulgazione di pubblicità persuasiva che ha come obiettivo quella di influenzare le preferenze dei consumatori, fatta di messaggi con caratteristiche di persuasione attraverso espressioni, immagini, musiche, refrain, privi di contenuto informativo e dotate di evocazioni di tipo emozionale o irrazionale. (es.: Mario Rossi il maggiore esperto di diritto tributario sul territorio al minor costo possibile) La pubblicità ingannevole, qualsiasi forma di pubblicità idonea ad indurre i soggetti ai quali è rivolta che, a causa del suo carattere ingannevole possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero possa ledere un concorrente. (es.: Mario Rossi, grazie alla sua esperienza in grado di risolvere qualsiasi problema societario e tributario) La pubblicità comparativa, qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni offerti da un concorrente.

(es. Mario Rossi nella sua promozione informativa a terzi propone compensi con uno sconto rispetto alle prestazioni del professionista in carica) Il sito internet Nella divulgazione di informazioni in rete occorre mantenere sempre ed in ogni caso le caratteristiche dell informativa prevista dall articolo 44, con in più rispetto al testo precedente del codice di disciplina l esplicito divieto della pubblicità o promozione per conto di terzi.