Foglio Patti e Condizioni per l espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Montelupo Fiorentino IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI dott.ssa Luisa Bugetti nata a Empoli (FI) il 21/01/1960 - C.F. BGTLSU60A61D403A la quale interviene non in proprio ma quale Responsabile del Servizio Affari Generali, giusta nomina ai sensi del Decreto sindacale n.18 del 31/10/2014 AFFIDA la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo al seguente operatore economico: IMPRESA... SEDE: via... P.IVA:... legale rappresentante:... nato a...il... (C.F....) alle seguenti condizioni: Art. 1 Prestazioni del broker Il broker, per tutto il periodo di validità del presente contratto e di cui al successivo art. 3 si obbliga a svolgere le seguenti prestazioni: 1. Analisi delle coperture assicurative esistenti. 2. Analisi e valutazione dei rischi. 3. Formulazione di un piano assicurativo organico e rispondente alle esigente dell Ente, finalizzato all ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità. 4. Gestione globale delle problematiche assicurative. 5. Consulenza nelle attività di predisposizione dei documenti di gara per l affidamento dei
6. servizi assicurativi (bandi, lettere di invito, capitolati di gara), nell'analisi delle offerte pervenute, nella predisposizione di relazioni evidenzianti i contenuti delle offerte, eventuale partecipazione del personale indicato dall Ente alle commissioni di gara. 7. Collaborazione e assistenza nella definizione delle specifiche contrattuali. 8. Gestione dei contratti assicurativi, tenuta dei rapporti con le Compagnie assicurative. 9. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi e nella liquidazione dei danni, supporto nella stima del danno subito o causato dall Ente e nei rapporti con i danneggiati; consegna di reports sull andamento della sinistrosità, completi di valutazioni tecniche e proposte, a richiesta dell'amministrazione. 10. Segnalazione preventiva della scadenza dei premi, riscossione dei premi assicurativi e versamento degli stessi alle Compagnie assicuratrici entro i termini di scadenza delle polizze, in modo da garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa, provvedendo tempestivamente al recapito delle quietanze rilasciate dalle compagnie. 11. Assistenza e consulenza giuridica nella materia assicurativa. 12. Corsi di formazione e aggiornamento del personale indicato dal Comune nella materia assicurativa. 13. Individuazione di un referente dell impresa che assicuri assistenza continuativa telefonica, telematica e con intervento, a richiesta del personale, presso il Comune. 13 Effettuazione di tutti i servizi accessori ed aggiuntivi offerti in sede di indagine di mercato. In nessun caso, il Broker potrà assumere compiti di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune di Montelupo Fiorentino, se non preventivamente autorizzato, restando infatti, in capo al Comune, ogni potere decisionale in merito all accettazione di proposte e suggerimenti, alla stipula di contratti assicurativi e all eventuale liquidazione di danni. ART. 2 Durata del contratto
Il servizio di brokeraggio viene affidato al Broker per il periodo di tre anni decorrenti dalla firma del presente atto. La cessazione del rapporto opererà di diritto con effetti immediati nel momento in cui viene meno l iscrizione del broker nel registro di cui all art.109 del D.lgs. n. 209/2005. Nel caso di scadenza naturale del rapporto, tranne nel caso di cui sopra, su richiesta del Comune, il broker si obbliga a continuare la prosecuzione del servizio per un lasso di tempo strettamente necessario a garantire il passaggio delle competenze al nuovo broker. ART. 3 Corrispettivo del servizio Il compenso del broker è a carico delle compagnie assicurative, come da consuetudine di mercato, con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativamente ai contratti conclusi dall Amministrazione Comunale in data successiva alla stipula del presente contratto, sulla base dei seguenti tassi massimi di provvigione: RAMO RCA provvigione massima 0,001% RAMO DIVERSO DA RCA provvigione massima 9, 490% Dette provvigioni varranno per tutta la durata del contratto e nessun altro rimborso, compenso o integrazione potrà essere richiesto alle Compagnie assicuratrici o al Comune, pena la risoluzione di diritto del contratto. Al Broker non spetta nessun compenso se non vengono stipulati i contratti di assicurazione e se non vanno a buon fine le procedure di affidamento dei servizi assicurativi. Nulla è dovuto al broker da parte del Comune in seguito e per causa dell affidamento del servizio del brokeraggio, se non le provvigioni di cui al primo capoverso del presente articolo. L'importo complessivo triennale delle provvigioni del broker si aggira intorno ad euro 15.240,00. Art. 4 Obblighi e responsabilità del broker Il Broker deve espletare il servizio nell interesse del Comune di Montelupo Fiorentino, osservando tutte le indicazioni e richieste che l Ente formulerà.
Dovrà in particolare osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio. Il broker, inoltre, si obbliga a: 1. espletare il servizio con mezzi e risorse proprie 2. sostenere le spese e gli oneri derivanti dall espletamento del servizio di consulenza e mediazione assicurativa 3. assumersi i rischi derivanti dal servizio stesso 4. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione dell Ente la documentazione relativa ai rapporti assicurativi. Il broker non deve essere legato alle compagnie di assicurazione da impegni e vincoli di sorta. 5. rendersi disponibile a riunioni e incontri richiesti dal Comune anche presso la propria sede. 6. garantire la completezza delle proposte di copertura assicurativa dei rischi 7. comunicare entro 15 giorni al Comune di Montelupo Fiorentino l intervenuta modificazione negli assetti proprietari dell impresa, nella struttura, negli organi tecnici e amministrativi. Il broker è responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare e integrare; è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportano una responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei funzionari e responsabili dei servizi. Il broker risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. Art. 5- Polizze assicurative e Cauzione a garanzia dell esecuzione del contratto. Il Broker presenta copia della polizza di assicurazione n... stipulata con
l Assicurazione.per la responsabilità civile per negligenze e errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti e collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere, ai sensi degli artt. 110/112 c. 3 del D.lgs n. 209/2005, con limite di indennizzo per sinistro/anno di... Il Comune ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenendo conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D.lgs. n. 209/2005 e imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Il broker si impegna a segnalare eventuali variazioni della polizza e a comunicare gli atti di quietanza relativi al pagamento del premio annuale. Il Broker ha inoltre presentato, quale cauzione definitiva a garanzia dell adempimento di tutto quanto previsto dal presente contratto, la polizza fidejussoria n...., emessa a.. in data.. dalla per un importo di euro... Art. 6 Obblighi dell Amministrazione Comunale L Amministrazione Comunale si obbliga: 1. a citare in tutti gli atti riguardanti i servizi assicurativi che si avvale della consulenza del broker 2. a non stipulare e sottoscrivere atti e contratti assicurativi senza la preventiva consulenza del broker. 3. a fornire al broker la collaborazione del proprio personale per il reperimento di tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio. Art. 7 Prerogative del Comune Restano di esclusiva competenza del Comune di Montelupo Fiorentino: 1. la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker 2. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare 3. la sottoscrizione di tutti gli atti e i documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
Art. 8- Referenti Il Broker comunica che il Sig..., in possesso degli adeguati requisiti professionali e di adeguata esperienza lavorativa, è designato quale referente del Comune. Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dal Comune. Art. 9 Pagamento dei premi Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente tramite il broker, il quale si impegna e si obbliga a versarli alle varie compagnie assicuratrici in nome e per conto del Comune di Montelupo Fiorentino, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie, inserendo i corretti codici CIG per ogni diverso contratto assicurativo e rispettando i conti correnti tracciati indicati dalle compagnie. In mancanza di quietanza di pagamento da parte del broker o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, per cui il mandato di pagamento, fatto valere a favore del broker, sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per il Comune stesso. Art. 10 Risoluzione Nel caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del servizio grave e/o ripetuto, il Comune provvederà a intimare per iscritto al broker di adempiere entro 5 giorni. Se il broker continuerà ad essere inadempiente, il Comune potrà avvalersi della risoluzione per inadempimento, ex artt. 1453 e ss. E all'incameramento della garanzia fidejussoria, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Art. 11 Clausola risolutiva espressa Il Comune si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 1. grave negligenza o frode nell espletamento del servizio propri o di collaboratori e dipendenti, 2. cancellazione del broker dal registro di cui all art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005,
3. richiesta di ulteriori compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di là della provvigione, o richiesta di provvigioni in misura superiore a quelle dichiarate nell offerta di gara. A tal riguardo si precisa che il Comune di Montelupo Fiorentino chiederà alle diverse compagnie di assicurazione presso le quali verranno stipulate le polizze una dichiarazione sulla effettiva provvigione versata al broker, 4. cessione dell azienda, cessazione dell attività, procedure fallimentari a carico dell impresa, 5. esistenza di legami di qualsiasi natura con le compagnie assicuratrici, che provocherebbe il venir meno della fiducia nei confronti del broker, 6. mancato rispetto degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di contrattazione collettiva di categoria., 7. dopo tre contestazioni scritte per gravi e/o ripetute inadempienze relative alle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, al verificarsi di quanto previsto nel presente articolo, il Comune di Montelupo Fiorentino provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria, fatto salvo l ulteriore richiesta del risarcimento del danno. ART. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari L affidatario assume su di sé l obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall art. 3, terzo comma, della legge n 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell art. 3, comma 8, della predetta legge, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva. L impresa si obbliga, inoltre, a porre lo stesso obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti dei subappaltatori, subcontraenti e fornitori della propria filiera di impresa.
L Amministrazione si riserva di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. Art. 13 Codici di comportamento L'impresa aggiudicataria si obbliga al rispetto del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 19/12/2013 con la quale viene approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino e si obbliga ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detti codici di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell art. 1456 del codice civile. Il Broker si obbliga con la firma del presente atto all esecuzione del servizio a favore del Comune di Montelupo Fiorentino secondo quanto indicato nel presente atto nonché nel progetto presentato in sede di indagine di mercato. Il progetto, se pur non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e il Broker dichiara espressamente di ben conoscere. Art. 14 Spese contrattuali L'impresa è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, evasa tramite pagamento con modello F23 e pari ad euro 32,00. La presente scrittura privata, insieme al progetto presentato in sede di indagine di mercato, anche se non materialmente allegata alla presente, ha luogo di contratto ed è soggetta, ai sensi della normativa tributaria in vigore, a registrazione in caso d'uso.
Tutto quanto previsto nel progetto presentato dall'aggiudicatario costituisce obbligo di attuazione per l'impresa anche se solo richiamato e non qui riportato. ART. 13 Rinvio alla normativa Per quanto non espressamente indicato in questo atto e nel progetto più sopra citato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia. Il Comune di Montelupo Fiorentino Il Broker Dott.ssa Luisa Bugetti... Montelupo Fiorentino,...