Allegato A REGOLAMENTO RECUPERO EVASIONE ICI DEL PERIODO 1998/2001 RELATIVO A OMESSI E PARZIALI VERSAMENTI, RETTIFICHE D UFFICIO ED OMESSE DICHIARAZIONI PER AREE FABBRICABILI. (ai sensi dell articolo 4, comma 3 del CCNL Regioni enti locali del 5 ottobre 2001) Proponenti: Bega Gabriele, Gualdi Fabio, Francia Paola, Pugliese Nicola, Righetti Cosetta. Finalità: il progetto prevede il recupero della maggiore imposta ICI dovuta per l applicazione delle rendite definitive del catasto; il recupero dell imposta non versata per qualsiasi motivo; il completamento del controllo dei dati, formali e sostanziali, delle denunce di variazione ICI e l allineamento dei relativi versamenti. Ulteriore finalità è il controllo in tempi certi ed accettabili per il cittadini delle denunce di variazione ICI presentate, dei pagamenti effettuati nonché degli errati e/o omessi versamenti di imposta alle scadenze previste dalla legge (art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 - recupero evasione ICI). Gli avvisi da emettere riguarderanno le liquidazioni (imprecisioni di calcolo, rendite presunte, mancati versamenti) oppure gli accertamenti (omissioni di immobili e fabbricati, aree fabbricabili, elementi infedeli della dichiarazione che incidono sul tributo). Benefici per l Amministrazione: introitare le maggiori somme ICI accertate a riduzione di quanto risulterà iscritto nel bilancio di previsione per il successivo anno, tra residui attivi e maggiori importi iscritti nel corso dell anno; realizzazione dei controlli in tempo reale dei periodi di imposta appena trascorsi; miglioramento della gestione finanziaria. Tempi di attuazione: a seguito di proroga del termine per l emissione degli avvisi, relativi al periodo 1998/2001, si prevede l emissione degli ulteriori avvisi entro giugno 2003 in quanto una parte sono già stati emessi entro il 31/12/2002. Modalità di attuazione: l attività accertativa, il controllo delle dichiarazioni ICI, gli allineamenti delle banche dati, gli incontri con i cittadini saranno effettuate, di norma, fuori dall orario di lavoro (con opportuno verifica e controllo tramite codice di timbratura). A2003011800003.doc 1
Costi: non si prevedono particolari costi generali aggiuntivi a carico dell Amministrazione che non siano riferiti a utenze telefoniche, elettriche, fotocopie, postali,. Compenso: su tutti gli importi riscossi dall Amministrazione, a titolo di recupero evasione ICI, per liquidazioni ed accertamenti pregressi, dall 1/01/2002 e fino al 31/10/2003, si riconosce un compenso progressivo, non per scaglioni, sul totale degli introiti effettivi dell Ente (somme incassate). Il compenso è stabilito nella misura indicata nella seguente tabella: introiti ICI in euro % da 1 a 300.000,00 5 Oltre 300.001 10 Sulle somme incassate, come sopra descritto, spetta una ripartizione tra i dipendenti nel seguente modo: Francia Paola 10 %; Gualdi Fabio 28,33 % Pugliese Nicola 28,33%; Bega Gabriele 28,33 %; Rigetti Cosetta 5 %. Tali compensi, al pari di quanto previsto dalla Legge n. 109/1994, relativa ai compensi per la progettazione interna, non sono comprensivi degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell Ente. I compensi saranno erogati in unica soluzione, agli interessati se presenti in servizio alla data di corresponsione. In via transitoria gli incentivi 2002/2003 saranno erogati in unica soluzione entro l anno 2003. Successivamente gli incentivi saranno erogati facendo riferimento agli effettivi incassi per anni solari. Il riscontro delle somme incassate avverrà con riferimento ai bilanci consuntivi o documenti contabili ufficiali nonché elenchi forniti dall ufficio tributi. Il Responsabile del Settore Ragioneria e finanze attesta gli importi introitati al fine della liquidazione dell incentivo agli aventi diritto. Condizioni: eventuali leggi o regolamenti che modificassero l attività accertativa posta in essere dal presente progetto, relative a tempi, attività svolte e compenso, sono integralmente a carico dei proponenti (sanatoria o condono per tutto l arretrato!!). A2003011800003.doc 2
Qualora un proponente decidesse, successivamente all approvazione del presente progetto, di non svolgere l attività proposta per qualsiasi motivo, egli non matura alcun diritto al compenso ancorché il diritto a corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo o natura. Il compenso non riconosciuto al recedente è riconosciuto proporzionalmente a coloro i quali porteranno a termine il progetto nei modi e nei tempi previsti. Gli avvisi non introitati entro il 31/10/2003 in quanto oggetto di contenzioso tributario ovvero riscossione coattiva sono escluse dall incentivo; i crediti tributari dilazionati che saranno incassati oltre il 31/10/2003 sono oggetto di riconoscimento di incentivo per l intero importo dilazionato. A titolo esemplificativo, e per cognizione di causa, a seguito dell emissione degli avvisi di liquidazione o accertamento ICI (omesso versamento, denuncia infedele, omissioni di immobili o valori imponibili) il contribuente può: 1. fare ricorso contro il Comune entro 60 giorni dalla data di notifica dell avviso; 2. oppure pagare entro 90 giorni dalla data di notifica dell avviso ICI; 3. oppure non fare ricorso e non pagare. Nella prima ipotesi i componenti il progetto recupero evasione ICI non ricevono alcun incentivo e trasmettono il ricorso alla persona competente. Nella seconda ipotesi il contribuente paga per l avviso ricevuto ed il procedimento si chiude con anche il riconoscimento del compenso incentivante ai componenti il progetto recupero ICI. Nella terza ipotesi (nessun incentivo per recupero, nessun compenso per il ricorso) si attiva il procedimento di riscossione coattiva. Il presente fondo incentivante è valido a tempo indeterminato fino a nuove disposizioni legislative e contrattuali. A2003011800003.doc 3
ALLEGATO B COMPENSI RELATIVI ALL ASSISTENZA IN GIUDIZIO DELL ENTE NEI PROCESSI TRIBUTARI DI CUI AL D. LGS. 546/92 ED AL REGIO DECRETO N. 639/1910 (ai sensi dell articolo 4, comma 3 del CCNL Regioni enti locali del 5 ottobre 2001) Proponente: Francia Paola, Pugliese Nicola, Bega Gabriele, Gualdi Fabio. Finalità: il progetto prevede l assistenza in giudizio del Comune per i ricorsi presentati dai cittadini a seguito della notifica degli avvisi di liquidazione o di accertamento ICI, per i ricorsi a seguito di ingiunzione fiscale, l assistenza per le insinuazioni al passivo ordinarie di fallimenti per importi riferiti ad ICI, TARSU, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni nonché per le entrate patrimoniali per servizi a domanda individuale. L assistenza in giudizio dell Ente può avvenire nei confronti: della Commissione Tributaria provinciale di Modena, I grado, e della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, II grado; di qualsiasi Giudice che dichiari il fallimento di persone o ditte che hanno rapporti tributari o contrattuali con l Ente. Essa si concretizza con la formazione di memorie difensive in I e II grado di giudizio presso le Commissioni tributarie provinciale e regionale, quali convenuti in un procedimento giudiziale (art. 24 e 25 del D. Lgs. 546/92) ovvero tramite la costituzione di memorie a ragione del proprio credito da presentare al Giudice delegato alla procedura fallimentare. La predisposizione dell atto difensivo si rende necessario in quanto i Giudici ordinari o tributari valutano negativamente l eventuale assenza del Comune nel difendere i propri interessi. Altrettanto negativa è la mancata insinuazione al passivo per crediti vantati dall Ente per ICI, TARSU, pubblicità e clausole contrattuali in quanto si configurano come danni patrimoniali. Benefici per l Amministrazione: la formazione di memorie difensive a seguito dei ricorsi è opportuna che sia fatta all interno dell Ente per due motivazioni: Si è responsabili dell intero procedimento (il cittadino ha un unico referente, il Comune, per tutte le fasi: emissione dell avviso, eventuale rettifica, eventuale annullamento, gestione del ricorso); A2003011800003.doc 4
Si formano professionalità interne evitando l esternalizzazione del servizio a professionisti o società specializzate che presentano elevati costi e difficili rapporti con i cittadini. E da sottolineare che la conoscenza in tale materia richiede anni di applicazione teorica e pratica in considerazione della lunghezza dei processi civili o tributari. Le insinuazioni al passivo ordinarie, per fallimenti, è opportuno che siano effettuate dall Ente in quanto è l unico modo per rivendicare il credito tributario o patrimoniale in tempi certi e brevi (le insinuazioni tardive, oltre un termine perentorio stabilito per legge devono avvenire con un Avvocato iscritto all Ordine). Le insinuazioni al passivo sono casi sporadici per L ente e dipendono da un fallimento decretato da un Giudice su istanza di un creditore; l Ente si limita ad intervenire o non ad attivare il fallimento. I ricorsi possono essere proposti dai cittadini non solo di fronte ad avvisi di liquidazione o accertamenti, ma anche per semplici risposte negative ad istanze di rimborso, riduzioni di aliquote, detrazioni,.. (il Comune non è in questi casi soggetto attivo). Inoltre i ricorsi verso le Commissioni tributarie possono essere proposti a seguito dell attivazione della procedura di riscossione coattiva per tributi nonché verso i cittadini che hanno usufruito di servizi a domanda individuale e non hanno effettuato alcun pagamento delle relative tariffe malgrado i solleciti. Tempi di attuazione: Il progetto recupero crediti non ha un termine iniziale e finale in quanto legato a vari procedimenti amministrativi, ovvero: per i ricorsi avverso avvisi di liquidazione o accertamenti ICI il ricorso deve essere proposto dal cittadino entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto; pertanto per il corrente anno gli avvisi saranno notificati entro il 31 dicembre 2002 ed i relativi ricorsi devono arrivare entro il 2 marzo 2003. Superato questo termine i ricorsi presentati sono nulli (riassumendo: i componenti recupero ICI non hanno l incentivo, la persona che si occupa dei ricorsi potrà ottenere un compenso in caso di vittoria solo per i ricorsi presentati entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto, per i ricorsi presentati oltre i 60 giorni la pratica passa alla persona che si occupa delle riscossioni coattive); per i ricorsi avverso la notifica di ingiunzioni fiscali, per ICI o per rette di servizi a domanda individuale, il termine è sempre di 60 giorni dalla data di notifica dell atto. In generale non è possibile fissare delle date in quanto le ingiunzioni fiscali, per ICI A2003011800003.doc 5
o per le rette, possono essere fatte anche a distanza di anni rispetto agli atti che li hanno generati (mentre gli avvisi ICI devono essere emessi entro una certa data, prevista per legge, pena la decadenza o la prescrizione del credito salvo proroga, i solleciti per le rette non sono soggetti a decadenza o prescrizione breve ma legati alla volontà del creditore di incassare il corrispettivo della prestazione entro il termine generale di prescrizione dei crediti pari a 10 anni!). Per quanto riguarda i tempi di espletamento del processo davanti le Commissioni Tributarie i tempi sono i seguenti: Circa due anni in primo grado a Modena; Altri due anni circa in secondo grado a Bologna. Qualora ci fosse il terzo grado di giudizio, occorrerebbe l assistenza di un legale, e si svolgerebbe a Roma presso la Corte di Cassazione con una durata di altri 2/3 anni. La procedura di insinuazione al passivi di fallimenti non è prevedibile, ma occorre intervenire in tempi molto stretti, 20 giorni al massimo, e la loro durata non è assolutamente prevedibile in quanto correlata all entità dei debiti ed al numero dei creditori (a loro volta divisi in privilegiati e chirografari). Modalità di attuazione: la preparazione di memorie difensive correlate da documenti, giurisprudenza e prassi amministrativa saranno effettuate, di norma, fuori dall orario di lavoro (con opportuno verifica e controllo tramite codice di timbratura) in quanto si richiede anche lo studio della normativa da cui trae origine l atto che ha prodotto il ricorso (ICI, TARSU, imposta sulla pubblicità, diritto amministrativo, codice civile e procedura civile). Per le insinuazioni al passivo fallimentare occorre dimostrare il credito e le sue ragioni facendo riferimento alla legge fallimentare. Costi: non si prevedono particolari costi generali aggiuntivi a carico dell Amministrazione che non siano riferiti a utenze telefoniche, elettriche, fotocopie, postali,. Per bolli e marche giudiziarie i costi dipendono dal numero di ricorsi e dai gradi di giudizio. Compenso: al dipendente che ha assistito in giudizio il Comune presso le Commissioni Tributarie, solo in caso di vittoria, oppure presso il Giudice Ordinario è riconosciuto un compenso in base alle tariffe dell ordine degli Avvocati e dei procuratori legali, con una franchigia del 20% (D. M. 5 ottobre 1994, n. 585, G. U. del 21 ottobre 1994, n. 247). A2003011800003.doc 6
Il compenso in base al tariffario dell ordine degli Avvocati e dei procuratori legali e strutturato in tre parti: I compensi per diritti procuratori (ricevimento del cliente, esposizione del problema, predisposizione di atti preliminari.); I compensi per l attività svolta (studio controversia, costituzione del fascicolo, acquisizione documenti, preparazione e deposito memoria difensiva, discussione il giorno dell udienza,..); Rimborsi spese (sono pari al 10% fisso dei due compensi precedenti). Il compenso riconosciuto come incentivo è fisso in base all importo monetario oggetto del contenzioso (si allega tabella). Si precisa che ad oggi il Comune ha vinto due volte in Commissione Tributaria di Modena ed i Giudici hanno compensato le spese ovvero abbiamo lavorato gratis. Il compenso è ripartito tra coloro i quali hanno seguito di fatto il procedimento giudiziario. Il compenso sarà erogato dopo il deposito della sentenza del giudice che accoglie la richiesta di vittoria per l atto, legittimo ed opportuno, e delle spese legali, previa breve relazione con l indicazione dei dati necessari per la rivendicazione del diritto al compenso da presentare al Responsabile del procedimento amministrativo che ha generato il ricorso (Francia Paola per avvisi ICI, TARSU, imposta di pubblicità; Leporati Morena per i servizi a domanda individuale). I compensi per le insinuazioni al passivo sono riconosciuti a colui che ha seguito il procedimento in base alle tariffe dell ordine degli Avvocati e dei procuratori legali, con una franchigia del 20% (D. M. 5 ottobre 1994, n. 585, G. U. del 21 ottobre 1994, n. 247) ma solo sulla somma effettivamente incassata e non su quanto richiesto (si prescinde se credito privilegiato o chirografario). I suddetti compensi, al pari di quanto previsto dalla Legge n. 109/1994, relativa ai compensi per la progettazione interna, non sono comprensivi degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell Ente. Condizioni Qualora il proponente decidesse, successivamente all approvazione del presente progetto, di non svolgere l attività proposta per qualsiasi motivo, egli non matura alcun diritto al compenso ancorché il diritto a corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo o natura. A2003011800003.doc 7
Il compenso di colui che recede è riconosciuto proporzionalmente a coloro i quali porteranno a termine il progetto nei modi e nei tempi previsti se presenti in servizio al momento dell erogazione. Il presente fondo incentivante è valido a tempo indeterminato fino a nuove disposizioni legislative e contrattuali. A2003011800003.doc 8
ALLEGATO C COMPENSI RELATIVI AL RECUPERO DEI CREDITI TRIBUTARI, PATRIMONIALI E PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE MEDIANTE INGIUNZIONI FISCALI DI CUI AL REGIO D. 639/1910. (ai sensi dell articolo 4, comma 3 del CCNL Regioni enti locali del 5 ottobre 2001) Proponente: Francia Paola, Pugliese Nicola, Bega Gabriele, Gualdi Fabio. Finalità: il progetto prevede il recupero dei crediti maturati a seguito di emissione degli avvisi di liquidazione ICI, TARSU, imposta di pubblicità (nessun ricorso entro 60 giorni e nessun pagamento entro ulteriori 30 giorni) nonché i crediti derivanti dalla fruizione di servizi a domanda individuale ed in generale per tutte le entrate patrimoniali dell Ente. Benefici per l Amministrazione: istruire un procedimento interno per incassare le maggiori somme accertate per crediti tributari e i crediti per i servizi a domanda individuale. Tempi di attuazione Le ingiunzioni fiscali per recuperare le maggiori somme tributarie accertate saranno attuate solo quando è scaduto il termine per il pagamento. Modalità di attuazione Il progetto prevede la predisposizione degli atti ingiuntivi da inviare ai debitori (tributari e patrimoniali). L atto da predisporre non segue dei criteri specifici ma è lasciato alla libera interpretazione di colui che lo predispone (eventuali errori, inesattezze possono essere oggetto di ricorso nei confronti della Commissione Tributaria di Modena). Il recupero crediti sarà effettuato quando i titolari del procedimento amministrativo (i vari Responsabili di settore) segnaleranno l inesigibilità del credito all Ufficio tributi e sarà effettuato, di norma, fuori dall orario di lavoro (con opportuna verifica e controllo tramite codice di timbratura). L Ufficio tributi deve predisporre le ingiunzioni fiscali tributarie e patrimoniali in modo unitario e non per singoli atti (in unica soluzione annuale si forma l elenco di coloro che A2003011800003.doc 9
non hanno pagato alla scadenza dovuta, altresì sarebbe opportuna una sola comunicazione annuale per i morosi delle rette). Costi: non si prevedono particolari costi generali aggiuntivi a carico dell Amministrazione che non siano riferiti a utenze telefoniche, elettriche, fotocopie, postali,. Per compensi e diritti dell Ufficiale Giudiziario i costi dipendono dall importo del credito e se la notifica dell ingiunzione fiscale è ordinaria o celere. Compenso: su tutti gli importi effettivamente riscossi spettano le tariffe dell Ordine degli Avvocati e dei Procuratori legali ridotti del 20% (D. M. 5 ottobre 1994, n. 585 in G. U. del 21 ottobre 1994 n. 247). Tali compensi, al pari di quanto previsto dalla Legge n. 109/1994, relativa ai compensi per la progettazione interna, non sono comprensivi degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell Ente. I compensi saranno erogati in unica soluzione annuale previa breve relazione del Responsabile del Settore finanziario indicando gli atti portati ad esecuzione con le relative somme ed i compensi spettanti. Non si riconosce alcun compenso se a seguito dell ingiunzione fiscale sia stato proposto un ricorso oppure si dovranno eseguire altre procedure esecutive (pignoramento e successiva vendita, pignoramento presso terzi, iscrizione di ipoteca su immobili..). Condizioni: eventuali leggi o regolamenti che modificassero l attività accertativa posta in essere dal presente progetto, relative a tempi, attività svolte e compenso, sono integralmente a carico dei proponenti. Qualora un proponente decidesse, successivamente all approvazione del presente progetto, di non svolgere l attività proposta per qualsiasi motivo, egli non matura alcun diritto al compenso ancorché il diritto a corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo o natura. Il compenso non riconosciuto al recedente è riconosciuto proporzionalmente a coloro i quali porteranno a termine il progetto nei modi e nei tempi previsti. Il presente fondo incentivante è valido a tempo indeterminato fino a nuove disposizioni legislative e contrattuali. A2003011800003.doc 10