INFORMATIVA IUC CHIARIMENTI SULLA TASI COMUNE DI SONA (VR) ASSESSORATO AI TRIBUTI UFFICIO TRIBUTI - Orari di apertura al pubblico: lun 10.00-12.30 mart - giov 10.00-12.30 e 16.00-18.00 Tel. 045/6091 206-214-251 Fax 045/6091260 p.muraro@comune.sona.vr.it - a.speri@comune.sona.vr.it s.simeone@comune.sona.vr.it Risposte alle domande più frequenti poste dai nostri contribuenti: N.B. ogni volta che si parla di proprietario si intende il soggetto che detiene un diritto reale sull immobile: proprietà, usufrutto, diritto di abitazione 1) SONO PREVISTE DETRAZIONI PER I FIGLI NEL CALCOLO DELLA TASI? No, per la Tasi non è prevista alcuna detrazione per i figli. E non è nemmeno applicabile la detrazione di 200,00 annui com era previsto per l IMU 2012. Le uniche detrazioni applicabili alla Tasi sono per le famiglie con gravi difficoltà economiche (certificate dai Servizi Sociali) o con familiari portatori di handicap al 100%. 2) PER LE ABITAZIONI IN AFFITTO, GLI AFFITTUARI PAGANO LA TASI? No, le abitazioni in affitto non pagano la Tasi. In questo caso l aliquota Tasi per il Comune di Sona è pari a zero e quindi non versa ne il proprietario, ne l affittuario. Il proprietario è tenuto al pagamento dell Imu con aliquota 8,5 per mille. 3) E PER GLI ALTRI FABBRICATI, GLI AFFITTUARI PAGANO LA TASI? In generale, i fabbricati in affitto (abitazioni, uffici, laboratori artigianali o immobili industriali ) non pagano la Tasi. In questo caso l aliquota Tasi per il Comune di Sona è pari a zero e quindi non versa ne il proprietario, ne l affittuario. Fanno eccezione i fabbricati strumentali all attività agricola: se sono locali, il locatario paga la Tasi per la quota del 30%; il restante 70% è a carico di chi detiene un diritto reale sull immobile. 4) LE CASE IN USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI PAGANO LA TASI? No, le abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta non pagano la Tasi. Il proprietario è tenuto al pagamento dell Imu con aliquota 8,5 per mille. 5) I FABBRICATI STRUMENTALI ALL AGRICOLTURA DI CAT. D/10 PAGANO LA TASI? Sì, pagano la Tasi con aliquota 1 per mille e sono ESENTI dall IMU. 6) LE CASE VUOTE, A DISPOSIZIONE, PAGANO LA TASI? No, le abitazioni a disposizione non pagano la Tasi. Il proprietario è tenuto al pagamento dell Imu con aliquota 10,6 per mille (aliquota da applicare sia sull abitazione che sulle pertinenze a disposizione). 7) COME APPLICARE LE DETRAZIONI PER LA TASI? La detrazione di 100,00 per la Tasi, prevista solo per le famiglie in accertato stato di disagio economico e le famiglie con persone invalide al 100% è annuale, unica per fabbricato abitativo. Dovrà eventualmente essere rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso.
8) GLI ALLOGGI SOCIALI PAGANO LA TASI? No, gli alloggi sociali (ATER, EX IACP) non pagano la Tasi. 9) QUANDO DEVONO SIA IL PROPRIETARIO CHE L OCCUPANTE? Devono pagare entrambi solo nel caso in cui il fabbricato in questione sia un immobile con aliquota Tasi diversa da zero e sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario. Per semplificare, la regola generale nel Comune di Sona è la seguente: PER UN IMMOBILE PER IL QUALE SI PAGA L IMU, NON SI PAGA LA TASI E, VICEVERSA, PER UN IMMOBILE PER IL QUALE NON SI PAGA L IMU, SI PAGA LA TASI. Esempi pratici di immobili per i quali si deve pagare la Tasi: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Il proprietario paga la TASI. Nel caso di più comproprietari, ciascuno versa per la propria percentuale di possesso, utilizzando uno specifico modello F24. N.B. Anche l abitazione principale posseduta dal coniuge superstite ai sensi dell art. 540 del C.C. è oggetto di imposta Tasi. UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO O IN DIRITTO DI ABITAZIONE AL CONIUGE SUPERSTITE DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Se in questa casa abita un parente o altra persona in uso gratuito, il proprietario anziano o disabile paga il 70% e l occupante il restante 30%. UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO IN ITALIA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, a condizione che la stessa non risulti locata. Se in questa casa abita un parente o una persona in uso gratuito, il proprietario paga il 70% e l occupante il restante 30%. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI. L assegnatario paga la Tasi. CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario deve pagare la Tasi al 100%. L UNICO IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Se in questa casa abita un parente o altra persona in uso gratuito, il proprietario paga il 70% e l occupante il restante 30%.
Se la casa è occupata da un comproprietario, ciascuno paga la Tasi per la propria percentuale di possesso. FABBRICATI STRUMENTALI ALL ATTIVITÀ AGRICOLA Se il fabbricato strumentale all attività agricola, per il quale sia stato richiesto il riconoscimento della ruralità al catasto fabbricati, viene utilizzato da soggetto diverso dal proprietario, il proprietario paga il 70% e l utilizzatore il restante 30%. NORMATIVA IUC DEL COMUNE DI SONA IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA QUANTO COME Le aliquote e le detrazioni sono rimaste invariate rispetto all anno 2013. Il calcolo deve essere eseguito in autotassazione ed è invariato rispetto agli anni precedenti. Sul sito internet del Comune sarà disponibile un software di calcolo a disposizione del contribuente. TIPOLOGIA IMMOBILE BASE IMPONIBILE ALIQUOTA 2014 COD TRIB Abitazioni (Rendita catastale +5%) x 160 4 per mille 3912 principali di cat A1-A8-A9 detrazione totale annua di 200,00 Altri fabbricati (Rendita catastale +5%) x 160 8,5 per mille 3918 solo per cat A10: x 80 solo per cat C3-C4-C5: x 140 Negozi e fabbricati (Rendita catastale +5%) x 55 7,6 per mille 3918 in cat C1 Abitazioni a (Rendita catastale +5%) x 160 10,6 per mille 3918 disposizione (vedere regolamento) Fabbricati di cat. D (Rendita catastale +5%) x 65 7,6 per mille allo Stato 3930 Solo per cat D5: x80 0,9 al Comune 3925 Valore commerciale al 1.1.14 8,5 per mille al 3916 Comune Aree Edificabili Terreni agricoli (Reddito dominicale +25%) x 135 Solo per imprenditori agricoli 8,5 per mille 3914 iscritti INSP: x 75 Utilizzando esclusivamente il modello F24: Sezione IMU o, se si utilizza il modello semplificato, Sezione EL. Cod Ente I826 Importo minimo, procapite e totale annuo, al di sotto del quale il tributo non è dovuto: 12,00 TASI TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI QUANTO ALIQUOTE TASI Il calcolo deve essere eseguito in autotassazione, autonomamente o tramite un consulente fiscale (commercialista, CAF ). Alla base imponibile (calcolata per ciascuna tipologia di immobile, con le stesse modalità dell IMU) dovrà essere applicata l aliquota 2014, stabilita dal Comune di Sona. Sul sito internet del Comune sarà disponibile un software di calcolo a disposizione del contribuente. Le persone di età superiore a 65 anni, impossibilitati ad eseguire il calcolo in autotassazione, potranno prendere un appuntamento per essere assistiti nel calcolo da personale comunale: Tel 045/6091206. DESCRIZIONE IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 1. Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7), come definite ai fini IMU, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 ALIQUOTA 2014 COD TRIB. F24 1,9 per mille 3958
2. Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 1,9 per mille 3958 da ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 1,9 per mille 3958 proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 4. Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 1,9 per mille 3958 provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5. L unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 1,9 per mille 3961 unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 6. Fabbricati strumentali all attività agricola 1,0 per mille 3959 7. Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 1,0 per mille 3961 vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 8. Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti 0 per mille 3961 9. Aree edificabili 0 per mille 3960 I terreni agricoli sono esenti per legge. Per gli immobili indicati ai punti 2-3-4-5-6: nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sulla stessa l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull immobile della restante quota del tributo ossia del 70%. DETRAZIONI 2014 Famiglie in accertato stato di disagio economico, a condizione che presentino entro 100,00 e non oltre il 31/12/2014, al Servizio Tributi comunale, un attestazione rilasciata dai Servizi Sociali Famiglie con persone, inserite nello stato famiglia del soggetto passivo, portatrici di 100,00 handicap con invalidità del 100%, a condizione che presentino, su apposito modello predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre il 31/12/2014, dichiarazione attestante il diritto alla detrazione. A tale dichiarazione dovrà essere allegata certificazione medica attestante il grado di invalidità. L importo della detrazione andrà sottratto dal totale del tributo, fino a concorrenza dell importo dovuto. COME QUANDO Utilizzando esclusivamente il modello F24: Sezione IMU o, se si utilizza il modello semplificato, Sezione EL. Cod Ente I826 Importo minimo, procapite e totale annuo, al di sotto del quale il tributo non è dovuto: 12,00 ACCONTO 50% ENTRO E NON OLTRE IL 16/06/2014 SALDO ENTRO E NON OLTRE IL 16/12/2014 UNICA SOLUZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 16/06/2014 TARI TARIFFA RIFIUTI La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti. Si considerano tassabili tutti gli immobili abitativi e loro pertinenze (garage e cantine), anche se non utilizzati, dotati di utenze ai servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica) e arredati. Per i locali ad uso non domestico (attività economiche) si considerano tassabili tutte le superfici occupate, produttive di rifiuti assimilati o assimilabili agli urbani. La tariffa per il calcolo TARI 2014 è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 44 del 26/07/2014 (consultabile sul sito internet del Comune www.comune.sona.vr.it, alla voce DELIBERE).
Per l anno 2014 il versamento del tributo è previsto in 2 rate: 10 settembre 2014 e 10 novembre 2014 oppure in unica soluzione entro il 10 settembre 2014, utilizzando i modelli F24 inviati già precompilati dal Comune. Il pagamento, per il quale non sono previste commissioni, potrà essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari o postali o anche online tramite home banking (in questo caso, si raccomanda di utilizzare il C.F. indicato sui modelli F24 precompilati). Si ricorda che le attività artigianali/industriali o commerciali che avviano al riciclo i rifiuti recuperabili o che smaltiscono in proprio rifiuti speciali dovranno presentare al Servizio Tributi la documentazione dell avvenuto riciclo/smaltimento entro e non oltre il 30 aprile 2015. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro la scadenza della prima rata, al Servizio Tributi eventuali rettifiche o variazioni rispetto a quanto indicato nel dettaglio importi (Num. Componenti; Superficie tassabile; Via di utenza ).