ATTO PRELIMINARE DI CESSIONE DI IMMOBILE IN DIRITTO DI PROPRIETA

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Socio : Graduatoria : Appartamento Edificio : Scala : Piano : Interno n.: Cantina : Box/posto auto Piano interrato : N. : LA TORRAZZA COOPERATIVA DI ABITANTI Via Ippodromo, 14 20151 - Milano ATTO PRELIMINARE DI CESSIONE DI IMMOBILE IN DIRITTO DI PROPRIETA nel realizzando intervento abitativo in Milano, Via Fratelli Beolchi relativo ad acquisto in edilizia abitativa libera convenzionata Progetto casatrenno da parte del Socio, Sig. NOME COGNOME Milano, gennaio 2013

SOMMARIO PREMESSA... 2 Art. 1 - Impegno a cedere... 3 Art. 2 - Impegno ad acquistare... 3 Art. 3 - Natura della cessione/assegnazione... 3 Art. 4 - Caratteristiche dei manufatti... 4 Art. 5 - Prezzo... 4 Art. 6 - Adeguamento prezzo... 4 Art. 7 - Migliorie, varianti, interventi extracapitolato... 4 Art. 8 - Costi per accatastamento e allacciamenti... 4 Art. 9 - I.V.A... 5 Art. 10 - Scadenze di pagamento... 5 Art. 11 - Modalità di pagamento... 6 Art. 12 - Disservizi bancari... 6 Art. 13 - Ritardi nei pagamenti... 6 Art. 14 - Manleva per falda acquifera... 6 Art. 15 - Divieti... 6 Art. 16 - Auto GPL... 6 Art. 17 - Obblighi ed oneri... 6 Art. 18 - Decorrenza degli oneri di gestione... 7 Art. 19 - Ritardi nell esecuzione... 7 Art. 20 - Consegna... 7 Art. 21 - Mandato alla Cooperativa... 7 d) nominare un amministratore onde provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria del manufatto.... 7 Art. 22 - Recesso... 7 Art. 23 - Obbligo di accettare l assegnazione definitiva... 8 Art. 24 - Risarcimento per rifiuto assegnazione definitiva... 8 Art. 25 - Spese ed onorari notarili... 8 Art. 26 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (D. Lgs. n. 122/2005 e succ. mod. ed integraz.)... 9 Art. 27 - Elezione di domicilio... 9 Art. 28 - Variazioni del domicilio... 9 Art. 29 - Clausola risolutiva espressa... 9 Art. 30 - Intestazione delle fatture (L. 449/97 e succ.mod.)... 9 Art. 32 - Foro esclusivo... 10 Art. 33 - Allegati... 10 1

acquisito in edilizia convenzionata PREMESSA A) LA TORRAZZA COOPERATIVA DI ABITANTI, con sede legale in Milano, Via Ippodromo n. 14, cf./p.iva: 06166820156 (di seguito per brevità Cooperativa ), in attuazione del PII (Programma Integrato di Intervento) di via Beolchi, adottato dal Comune di Milano in data 28.05.2012 e approvato definitivamente dallo stesso in data 08.10.2012 (di seguito per brevità Progetto ), procederà alla realizzazione di un intervento abitativo, parte in edilizia convenzionata e parte in edilizia libera, in Milano Via Fratelli Beolchi, da cedere in diritto di proprietà piena. B) In aderenza agli scopi mutualistici cui si ispira, ed al fine di ottemperare in maniera efficace alle esigenze organizzative e finanziarie direttamente connesse con la prosecuzione dell iniziativa in argomento, la Cooperativa ha necessità di acquisire, dai propri Soci (di seguito per brevità Socio ), la preliminare e formale dichiarazione di impegno ad acquisire, secondo il rispettivo titolo, le unità immobiliari prenotate e ad erogare il relativo corrispettivo secondo le modalità di seguito specificate. C) Il Socio: Cognome.. Nome.. residente in.. Via.... CAP. cod. fisc.. Socio n.. dal ha manifestato la propria adesione all iniziativa in argomento, sottoscrivendo un atto di prenotazione di un appartamento e di n... box in data. versando contestualmente il 5% del prezzo complessivo di appartamento e box. Il Socio dichiara altresì di aver preso piena ed integrale conoscenza dei requisiti stabiliti dalla competente Autorità Comunale confermando, a tal proposito, di essere in possesso di tutti quelli necessari per poter partecipare legittimamente all assegnazione delle unità immobiliari in argomento ed alla sottoscrizione del presente atto. 2

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 - Impegno a cedere La Cooperativa si impegna a cedere al Socio, in diritto di proprietà piena: - l appartamento n. - Edificio - Scala - Piano e relativa cantina n. - Piano interrato, siti nel realizzando complesso di cui è cenno in premessa e meglio individuati rispettivamente, nelle planimetrie in scala che si allegano sub A 1 ) e A 2 ) al presente atto, costituendone parte integrante; - il box/posto auto n. Piano, sito nella parte interrata del complesso di cui è cenno in premessa e meglio individuato nella planimetria in scala che si allega sub B) al presente atto, costituendone parte integrante. Art. 2 - Impegno ad acquistare Il Socio dichiara di impegnarsi sin d ora, rimossa ogni eccezione, ad acquisire, in diritto di proprietà piena, l appartamento n. e la relativa cantina n., così come individuati in seno alla documentazione di cui al precedente articolo. Il Socio dichiara altresì di impegnarsi, rimossa ogni eccezione, ad acquisire, in diritto di proprietà piena, il box /posto auto n., meglio individuato in seno alla documentazione di cui al precedente articolo, come pertinenza di unità immobiliare individuata nell allegato sub A 1 ). Il Socio, infine, dichiara di impegnarsi sin d ora, rimossa ogni eccezione, ad acquisire in diritto di proprietà piena il box/posto auto n. individuato nella planimetria in scala che si allega sub C) quale pertinenza dell unità immobiliare senza vincoli di pertinenza Qualora si verificasse la volontà del socio assegnatario preliminare di non formalizzare l acquisto, troveranno applicazione le specifiche prescrizioni compendiate, a seconda del caso, nei successivi artt. 23 e 25 del presente accordo. Art. 3 - Natura della cessione/assegnazione La cessione dei manufatti oggetto della presente viene fatta a corpo e non a misura. Le parti convengono espressamente che le planimetrie sub A 1, A 2, B e C potranno subire variazioni derivanti da modifiche di carattere tecnico richieste dal Comune di Milano in sede di rilascio dei titoli edilizi, ferme restando le caratteristiche tipologiche dell appartamento promesso in vendita. 3

acquisito in edilizia convenzionata Art. 4 - Caratteristiche dei manufatti Le Parti convengono ed accettano che l immobile, la cantina ed il box/posto auto oggetto della presente scrittura saranno realizzati nel rispetto delle caratteristiche meglio descritte nel Capitolato che si allega sub D) al presente atto, costituendone parte integrante. Art. 5 - Prezzo Le Parti concordano il prezzo per la cessione qui disciplinata, che viene pattuito ed accettato in complessivi euro (euro ) + IVA, di cui: - euro per l appartamento e la cantina; - euro per il primo box/posto auto pertinenziale; - euro per gli altri box/posto auto. Art. 6 - Adeguamento prezzo È sin d ora stabilito che il prezzo, così come convenuto ai sensi del precedente articolo, sarà aggiornato per effetto della revisione-prezzi sulla base delle variazioni dell indice ISTAT costo di costruzione di fabbricato residenziale per il periodo intercorrente fra la data di inizio dei lavori e la data di ultimazione dei lavori e comunque nella misura massima del 6%, qualora la variazione dell indice ISTAT eccedesse tale percentuale. È altresì stabilito che il prezzo di cessione, così come determinato a mente del precedente comma, è suscettibile di ulteriore aggiornamento, con frequenza biennale, in relazione alle variazioni del citato indice ISTAT costo di costruzione, nonché in relazione ai maggiori oneri - non quantificabili e/o prevedibili e sostenuti durante la realizzazione dell intervento che dovessero derivare dalle seguenti cause: a) svolgimento scavi e lavori sotto acqua di falda; b) ritrovamenti imprevisti nel sottosuolo per trovanti (rocce), reperti archeologici, residuati bellici; c) varianti del progetto, imposte dal Comune di Milano ed approvate dai competenti Uffici Comunali; d) fermo cantiere per cause di forza maggiore; e) smaltimento di sostanze tossiche e/o inquinanti, non note alla data di sottoscrizione del presente atto. Art. 7 - Migliorie, varianti, interventi extracapitolato Il prezzo delle eventuali migliorie, varianti ovvero, in generale, degli interventi extra Capitolato che dovessero essere richiesti dal Socio acquirente, troverà separata indicazione - rispetto al prezzo di vendita- negli atti e documenti relativi all acquisto. Art. 8 - Costi per accatastamento e allacciamenti 4

Il Socio si impegna a rimborsare alla Cooperativa tutte le ulteriori spese che - in misura pari alla ripartizione pro quota - risulteranno dovute per il frazionamento, l accatastamento e gli allacciamenti del manufatto. Tali somme saranno esposte, dalla Cooperativa, contestualmente alla richiesta del saldo. Art. 9 - I.V.A. Il prezzo complessivamente pattuito, le ulteriori somme eventualmente dovute per adeguamento ai sensi dell art. 7, nonché quelle conseguenti a richieste di migliorie, varianti e/o in generale ad interventi extracapitolato richiesti dal Socio, saranno assoggettate ad IVA nella misura che (nel rispetto della normativa pro-tempore vigente) consegue alla scelta della destinazione manifestata dal Socio con la sottoscrizione del presente accordo, e precisamente: 4% (quattro per cento) qualora trattasi di unità immobiliare destinata ad esigenze abitative prima casa e relativo box pertinenziale; 10% (dieci per cento) qualora trattasi di secondo box di pertinenza di unità abitativa destinata ad esigenze abitative prima casa ; 10% (dieci per cento) qualora trattasi di unità abitativa non destinata ad esigenze prima casa e relativo box peritnenziale; 10% (dieci per cento) qualora trattasi di box non di pertinenza di unità abitativa. Art. 10 - Scadenze di pagamento Il prezzo complessivo per la cessione dell alloggio e del box/posto auto, determinato ai sensi dei precedenti articoli, ammonta ad euro (euro /00)+iva. Le Parti stabiliscono sin d ora, rimossa ogni eccezione, che il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione dei manufatti oggetto del presente atto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e tempi, oltre al 5% del prezzo corrisposto alla sottoscrizione della prenotazione di cui in premessa e fatto salvo ogni conguaglio IVA: a) il 5% del prezzo + IVA, alla sottoscrizione del presente atto preliminare di assegnazione e comunque entro dieci giorni dalla sottoscrizione stessa; b) il 70% del prezzo + IVA, in sette rate del 10% cadauna, egualmente distribuite nell arco dell intero periodo di esecuzione dei lavori, oppure tramite utilizzo di prefinanziamento da richiedere all Istituto di Credito concedente nel corso dei lavori e per il quale il Socio dovrà corrispondere, alla Cooperativa, la quota di interessi in misura pari a quella che la Cooperativa stessa corrisponderà al predetto Istituto di Credito concedente, rifuse le spese amministrative correlate; c) il 10% del prezzo + IVA, al completamento delle strutture, delle finiture e degli impianti; 5

acquisito in edilizia convenzionata acquisito in edilizia convenzionata d) il 10% del prezzo + IVA, incrementato dell adeguamento prezzo ai sensi dell art. 6, dei costi per accatastamento ed allacciamenti nonché, ancora, dell eventuale conguaglio per varianti, migliorie ed interventi extracapitolato, al termine definitivo dei lavori e comunque prima della consegna effettiva degli immobili. Dette percentuali sono riferite al prezzo di cui al primo comma del presente articolo. Art. 11 - Modalità di pagamento La Cooperativa accetterà pagamenti dal Socio laddove effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, osservando le specifiche indicazione e coordinate bancarie che troveranno esposizione chiara e dettagliata nelle singole fatture inviate al domicilio dello stesso. Art. 12 - Disservizi bancari Nessuna responsabilità assume la Cooperativa per ritardi o disguidi cagionati da disservizi del sistema bancario. Art. 13 - Ritardi nei pagamenti In caso di ritardo o morosità nei pagamenti, la Cooperativa si riserva la facoltà di addebitare al Socio gli interessi in misura pari al tasso legale in vigore. Art. 14 - Manleva per falda acquifera Il Socio si impegna, a far tempo dalla stipula dell atto definitivo, a manlevare la Cooperativa nei confronti dei terzi in ordine a qualsivoglia responsabilità civile inerente danni derivanti da eventuali successive infiltrazioni da falda acquifera. Art. 15 - Divieti Il Socio si impegna ad occupare personalmente l appartamento ed il box/posto auto, a non cederlo, a non locarlo, e comunque a non trasferirlo, se non alle condizioni dettate in materia di edilizia convenzionata. È fatto assoluto divieto di utilizzare il box per fini diversi dall esclusivo ricovero di veicoli. Art. 16 - Auto GPL Il Socio dichiara di essere a conoscenza che all interno dei box non possono essere ricoverate auto alimentate a GPL (gas di petrolio liquefatto), se non alle condizioni della normativa in essere, assumendosi ogni onere e responsabilità per qualsivoglia conseguenza derivante dal mancato rispetto di tale divieto. Art. 17 - Obblighi ed oneri Il Socio dichiara di essere stato esaustivamente informato in ordine a tutti gli obblighi ed oneri che, correlati all acquisto effettuato in regime di edilizia convenzionata, graveranno su di Esso trovando altresì espressa menzione in seno all atto definitivo di assegnazione, da stipularsi a mezzo rogito 6

notarile, formandone parte integrante. Art. 18 - Decorrenza degli oneri di gestione È inteso sin d ora che ogni onere inerente la gestione dei realizzandi manufatti, nel rispetto della suddivisione stabilita in forza dei regolamenti che saranno determinati ai sensi del successivo art. 22, graverà sul Socio con effetto e decorrenza dalla data di consegna, quand anche antecedente alla data di stipula del relativo rogito notarile di assegnazione definitiva. Sempre con effetto e decorrenza dalla data di consegna, quand anche antecedente alla data di stipula del relativo rogito notarile di assegnazione definitiva, graveranno sul Socio tutti gli oneri e gli obblighi correlati ad adempimenti di carattere tributario quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, denuncia/variazione/pagamenti afferenti l Imposta municipale unica (IMU), l Imposta sul reddito (IRE), la Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), et similia. Art. 19 - Ritardi nell esecuzione Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Cooperativa per eventuali ritardi nell esecuzione del manufatto, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. Art. 20 - Consegna La data di consegna del manufatto oggetto della presente scrittura è prevista per il 30 settembre 2015. La data prevista potrà subire possibili variazioni al ricorrere dei casi disciplinati nel presente contratto. Art. 21 - Mandato alla Cooperativa Il Socio conferisce mandato irrevocabile al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, con promessa di rato e valido ed impegno ad osservare il contenuto dei relativi atti compiuti, affinché abbia a: a) redigere il regolamento di condominio teso a disciplinare l uso della parti e dei servizi comuni, nonché degli eventuali obblighi nei confronti del Comune di Milano, regolamento che si impegna sin d ora ad accettare integralmente senza eccezione alcuna; b) redigere la tabella millesimale, con la individuazione delle parti comuni e delle rispettive quote di riparto spese; c) determinare i rapporti tra le singole unità e le parti comuni anche mediante la costituzione dei diritti di superficie e di servitù, nonché a compiere comunque quanto sarà ritenuto indispensabile al corretto e funzionale assetto del complesso immobiliare; d) nominare un amministratore onde provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria del manufatto. Art. 22 - Recesso È in facoltà del Socio recedere, in qualunque momento, dall impegno assunto con il presente contratto preliminare, mediante il rilascio di apposita dichiarazione scritta da far pervenire - con mezzo idoneo a provarne l invio formale - alla Cooperativa. In tal caso, al Socio competerà la restituzione delle quote sino a quel momento versate, senza interessi, dedotta la somma che, trattenuta dalla Cooperativa a titolo di rimborso spese per l istruttoria svolta nonché di penale, viene sin d ora pattuita ed accettata come segue: 7

- ove la dichiarazione di recesso venga formalizzata sino alla data di effettivo avvio dei lavori, una somma fissa pari ad euro 1.000,00= (euro mille/00) oltre ad IVA; - ove la dichiarazione di recesso venga formalizzata successivamente alla data di effettivo avvio dei lavori, una somma pari al 5% (cinque per cento) oltre ad IVA del valore delle rate maturate sino a quel momento quand anche oggetto di prefinanziamento, nonché dell integrale saldo delle migliorie e/o delle varianti extracapitolato richieste dal Socio e già eseguite. La restituzione della somma in favore del Socio, comunque, potrà avvenire soltanto allorché la Cooperativa, che sin d ora si impegna in tal senso, avrà individuato altro Socio interessato ad accettare l assegnazione della medesima unità immobiliare, nessun obbligo avendo la Cooperativa medesima, in mancanza di un nuovo interessato all assegnazione, ad anticipare alcunché. Art. 23 - Obbligo di accettare l assegnazione definitiva In mancanza della dichiarazione di cui al 1 comma dell articolo precedente, il Socio è obbligato: a) a dimostrare, al momento della consegna, di aver provveduto ai pagamenti ed agli altri obblighi previsti dal presente atto e suoi allegati; b) a partecipare, in data e luogo che saranno comunicati - con ogni mezzo utile - dalla Cooperativa secondo la disponibilità offerta dal Notaio rogante, alla stipula dell atto di assegnazione definitiva. Art. 24 - Risarcimento per rifiuto assegnazione definitiva La Cooperativa informerà il Socio - con ogni mezzo utile e congruo anticipo del luogo e della data esatta in cui presentarsi, innanzi al Notaio rogante designato, per la sottoscrizione dell atto definitivo di assegnazione. Al Socio che non sia comparso all appuntamento suddetto, verrà comunicato un nuovo appuntamento a mezzo raccomandata A/R. Decorsi otto giorni dalla ricezione della raccomandata A/R di cui al comma precedente, perdurante l inadempimento, fatti salvi i casi di legittimo impedimento da dimostrarsi a cura del Socio, l occupazione dell unità immobiliare sarà ritenuta abusiva, con conseguente risoluzione di diritto del contratto preliminare di assegnazione per colpa e fatto del Socio, ed addebito allo Stesso di ogni e qualsivoglia onere e danno riconducibile all intercorso rapporto. Art. 25 - Spese ed onorari notarili Il Socio dichiara di impegnarsi a corrispondere, direttamente al Notaio rogante e contestualmente alla stipula dell atto definitivo di assegnazione, tutte le somme che risulteranno a quest ultimo dovute per: a) imposte, tasse e diritti; b) anticipazioni; c) onorari notarili. 8

in caso di acquisto box pertinenziale Art. 26 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (D. Lgs. n. 122/2005 e succ. mod. ed integraz.) In ossequio alla vigente normativa in materia di tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire (art. 6 D.Lgs. 122/2005 e successive mod. ed integraz.), la Cooperativa, in aggiunta alle informazioni sinora riportate, dichiara che: - l immobile e le relative pertinenze oggetto del presente atto risultano puntualmente identificate nelle planimetrie allegate sub. A1, A2, B ); - l Istituto che rilascerà la garanzia fideiussoria, con il quale è stato siglato apposito accordo per il rilascio della fideiussione prescritta dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 122/2005, comunicherà gli estremi identificativi della stessa contestualmente all effettuazione del primo versamento di pertinenza del singolo Socio. Le caratteristiche tecniche della costruzione, i vincoli afferenti l edilizia convenzionata, il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi e gli elaborati del progetto, in formato scaricabile (pdf), trovano pubblicazione integrale sui siti web della cooperativa agli indirizzi www.casatrenno.coop, www.latorrazza.coop. Art. 27 - Elezione di domicilio Le Parti dichiarano di eleggere domicilio, per quanto all inoltro di qualsiasi comunicazione inerente le pattuizioni qui contemplate, all indirizzo dichiarato al momento della sottoscrizione della presente scrittura privata. Art. 28 - Variazioni del domicilio Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio, in difetto della quale nessuna eccezione potrà essere sollevata per la mancata conoscenza di comunicazioni dirette al domicilio dichiarato. Art. 29 - Clausola risolutiva espressa Ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 c.c., il mancato puntuale rispetto delle scadenze e modalità di pagamento di cui ai precedenti artt. 10 e 11, cui le Parti concordemente attribuiscono importanza essenziale, determinerà l immediata risoluzione di diritto del presente accordo. In tal caso, troverà applicazione il disposto di cui al secondo e terzo comma dell art. 23. Art. 30 - Intestazione delle fatture (L. 449/97 e succ.mod.) Il socio, ai fini della vigente normativa sugli gravi fiscali, comunica che i pagamenti verranno effettuati da: residente a C.F. grado di parentela 9

residente C.F. grado di parentela Art. 32 - Foro esclusivo Foro competente, in via esclusiva, è quello di Milano. Art. 33 - Allegati Fanno parte integrante della presente scrittura privata: A 1 ) planimetria dell appartamento; A 2 ) planimetria della cantina; B) planimetria del box pertinenziale; C) planimetria del box in libera disponibilità; D) capitolato. Milano, lì Il Socio ****** ******* ******* La Cooperativa Approvazione espressa ex art. 1341 e 1342 cod.civ. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni: Art. 3 Natura della cessione /assegnazione ; Art. 6 Adeguamento prezzo ; Art. 8 Costi per accatastamento ; Art. 10 Scadenze ; Art. 13 Ritardi nei pagamenti ; Art. 14 Manleva per falda acquifera ; Art. 15 Divieti ; Art. 17 Obblighi ed oneri ; Art. 18 Decorrenza degli oneri di gestione ; Art. 19 Ritardi nell esecuzione ; Art. 21 Mandato alla Cooperativa ; Art. 22 Recesso ; Art. 23 Obbligo di accettare l assegnazione definitiva ; Art. 24 Risarcimento per rifiuto assegnazione definitiva ; Art. 29 Clausola risolutiva espressa ; Art. 30 Intestazione delle fatture (L.449/97 e succ.mod.); Art. 31 Foro esclusivo. Milano, lì Il Socio La Cooperativa 10