E-Commerce. e siti web a norma di legge. a cura di David D'Agostini e Paolo Vicenzotto



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E-Commerce e siti web a norma di legge a cura di David D'Agostini e Paolo Vicenzotto

La presente Guida è stata predisposta nell'ambito dei lavori del Progetto Centro di Competenza Open Source attivato dal Ditedi Distretto delle Tecnologie Digitali del Friuli Venezia Giulia. http://www.ditedi.it http://www.ditedi.it/progetti/open-source La presente Guida è rilasciata con licenza Creative Commons BY-SA 3.0 E-Commerce e siti web a norma di legge pag.2

Sommario Introduzione...5 Avvio dell'attività di e-commerce...7 Premessa...7 Fonti normative...8 Disciplina...8 Procedimento della SCIA...10 Sanzioni...13 Adempimenti giuridici nella realizzazione di siti di e-commerce...15 La scelta e la tutela del nome a dominio...15 Il diritto d'autore e la realizzazione di siti internet...19 Adempimenti giuridici in materia di e-commerce e E-Commerce e siti web a norma di legge pag.3

servizi Internet (D.Lgs 70/03)...22 La tutela del consumatore e i contratti on-line nel Codice del Consumo (D.lgs 206/05)...37 Privacy e sicurezza sul web...49 Introduzione...49 Le definizioni...49 Informativa o informative?...52 La Privacy Policy...54 L'informativa...56 Le sanzioni...57 Il Consenso...58 Casi di esclusione del consenso...60 Cookies - le modifiche introdotte dal d.lgs. 69/12...61 La Notificazione al Garante...64 Le sanzioni...65 La sicurezza informatica...66 Le misure minime di sicurezza...68 La figura dell'amministratore di Sistema...69 Le sanzioni...72 Le comunicazioni commerciali tramite e-mail...73 Open source ed e-commerce...77 Premessa...77 Open Source Definition...78 Principali licenze Open Source...79 Soluzioni open source per l'e-commerce...85 E-Commerce e siti web a norma di legge pag.4

Introduzione Tutte le imprese sono ormai presenti nel web con il proprio sito internet aziendale e spesso anche con profili o pagine in uno o più social network. Molte di loro, tuttavia, non sanno che nel realizzare e gestire un sito per il commercio elettronico si devono rispettare specifiche norme di legge, a volte a pena di sanzioni o a rischio di controversie giudiziarie. La presente guida, senza avere la presunzione di esaurire l'argomento, si prefigge la finalità di illustrare in modo chiaro quali sono i principali adempimenti legali inerenti all'avvio di un'attività di e-commerce, nonché ai contenuti del sito internet (per es. le informazioni che obbligatoriamente devono essere contenute al suo interno), facendo anche cenno alla tutela del diritto E-Commerce e siti web a norma di legge pag.5

d'autore e dei segni distintivi on line. Viene, altresì, affrontato il tema del trattamento di dati personali tramite il sito di e-commerce, con le relative peculiarità (si pensi ai cd. cookies) e degli annessi profili di sicurezza informatica. In conclusione, previa spiegazione del concetto di open source, sono indicate alcune soluzioni OS per siti internet di e-commerce. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.6

Avvio dell'attività di e-commerce (*) Premessa Con l'espressione e-commerce (o commercio elettronico) si indica la commercializzazione di beni o servizi realizzata per il tramite di internet, vale a dire utilizzando strumenti telematici. Convenzionalmente, secondo le modalità di transazione o in base ai soggetti coinvolti, si è soliti individuare diverse tipologie di commercio elettronico; in questa sede appare opportuno distinguere tra e-commerce Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C). (*) Avv. David D'Agostini E-Commerce e siti web a norma di legge pag.7

La prima tipologia riguarda le transazioni commerciali tra imprese e l'avvio di tale attività non richiede adempimenti particolari (tranne quelli eventualmente previsti da normative di settore). Nella seconda categoria rientrano gli acquisti di beni e servizi da parte dei consumatori finali. Qualora un'impresa volesse esercitare attività di e- commerce B2C, dovrà considerare i seguenti aspetti. Fonti normative Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio Articolo 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. Articolo 22 Sanzioni e revoca. Decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Articolo 68 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione. Disciplina L'art. 18 d.lgs. 114/98 originariamente disponeva che la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (ivi E-Commerce e siti web a norma di legge pag.8

compreso il commercio elettronico) fosse soggetta a previa comunicazione al comune al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale; veniva, inoltre, previsto che l'attività potesse essere iniziata solamente decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il d.lgs. 59/10 (emanato in attuazione alla Direttiva 123/2006/CE) ha inteso eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri, semplificando la normativa e, in particolare, le procedure relative all accesso e allo svolgimento delle attività di servizio. Per effetto dell art. 68 d.lgs. 59/10, la vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a dichiarazione di inizio di attività (DIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Si tratta di una semplificazione importante in quanto non è più necessario attendere i trenta giorni prima dell avvio dell attività previsti dall abrogato istituto della comunicazione (da effettuarsi mediante il modello COM 6 BIS). Resta in vigore l art. 22 di quest'ultimo decreto che punisce il mancato invio della DIA con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 30.000.000 (odierni 15.493,71). E-Commerce e siti web a norma di legge pag.9

Successivamente, nell'art. 19 della Legge 241/90 la dichiarazione di inizio di attività è stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in carta semplice, senza marca da bollo, da effettuarsi utilizzando l'idonea modulistica. Procedimento della SCIA La segnalazione certificata di inizio attività è obbligatoria sia nel caso in cui venga avviata un'attività di e- commerce mediante un proprio sito internet, sia qualora a tale fine si utilizzi un negozio on line all'interno di un marketplace (per es. Ebay o Amazon). La segnalazione ha lo scopo di rendere edotto il Comune che si sta avviando un attività di commercio elettronico B2C, specificando i punti fondamentali della medesima: i dati del titolare la sede fisica il tipo di attività il codice attività ed eventuali altre attività svolte il sito utilizzato per le vendite il documento di riconoscimento L inizio dell attività può avvenire subito dopo la presentazione al Comune della SCIA, a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.10

Qualora in sede di controllo delle segnalazioni e dei relativi allegati emergano carenze dei requisiti e presupposti previsti dalle normative vigenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che (ove ciò sia possibile) l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Si ricorda che: la SCIA dev'essere completa di tutti gli elementi richiesti a pena di irricevibilità; è fatto obbligo al sottoscrittore della SCIA di comunicare al Comune, alla data di variazione, ogni modifica intervenuta successivamente alla presentazione della medesima; per il commercio di determinati prodotti devono essere rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.lgs. 114/98 e s.m.); per il commercio di cose usate/antiche occorre presentare la Dichiarazione ai sensi degli artt. 126-128 del T.U.L.P.S.; sui dati dichiarati e contenuti nella SCIA possono E-Commerce e siti web a norma di legge pag.11

essere effettuati, ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il Comune potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività, salvo che l interessato provveda a conformarsi alla normativa vigente entro un termine fissato dall Amministrazione (non inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell art. 19 della L. n. 241/1990, come sostituito dall art. 49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n. 122); ai sensi dell art. 19 comma 6 della L. n. 241/90 e s.m.i., ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.12

Sanzioni In caso di violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 114/98 e al d.lgs. 59/2010, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 22 e s.s. del d.lgs. 114/98. In particolare, se si omette la segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'e-commerce B2C, viene irrogata la sanzione amministrativa di una somma da 2.582,28 a 15.493,71. In ipotesi di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno) il sindaco può, inoltre, disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. FAC SIMILE DI SCIA: Il sottoscritto... ai fini dell'applicazione al procedimento amministrativo dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività in ossequio alla normativa vigente, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa in materia DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di non E-Commerce e siti web a norma di legge pag.13

trovarsi nelle condizioni di cui all art.71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010; che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia); di aver rispettato tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia relativi all'esercizio dell'attività in oggetto; (solo in caso di vendita di prodotti alimentari) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art.71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010; (solo in caso di nomina di un preposto) che la persona specificatamente preposta all'attività è il Sig./la Sig.ra... in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di cui alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In caso dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, comunque, l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.14

Adempimenti giuridici nella realizzazione di siti di e-commerce (*) La scelta e la tutela del nome a dominio Nomi a dominio nel contesto e-commerce I nomi di dominio, se dal lato tecnico sono semplicemente lettere che sostituiscono numeri (IP address) per costituire un indirizzo identificativo di un computer connesso alla rete, una volta inseriti nel contesto dell e-commerce assumono un significato economico-giuridico strategico. La prima esigenza che un imprenditore tiene in (*) Avv. Paolo Vicenzotto E-Commerce e siti web a norma di legge pag.15

considerazione nella scelta di un nome a dominio è che esso abbia la capacità di permettere l individuazione dell offerta commerciale contenuta nel sito in questione, distinguendola dalle innumerevoli altre presenti nella rete. Il nome a dominio assume un valore suggestivo ed un efficacia distintiva identici a quelli di ogni altro segno distintivo dell imprenditore (marchio, insegna, ditta). Così, si garantirà al cliente, che ritenga comodo l utilizzo di Internet, la certezza di ritrovare in rete le caratteristiche e la qualità dei beni e dei servizi offerti nel mercato reale da quell imprenditore. A tal fine l art. 22 D. Lgs. 30/05 dispone che è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Nella scelta del nome a dominio da utilizzare in un sito e-commerce, pertanto, l imprenditore dovrà evitare di scegliere nel dominio di secondo livello, nomi identici o simili ad altri marchi registrati per prodotti affini a quelli che si intende commercializzare. Nella pratica, l imprenditore titolare di un marchio, anche di fatto, tenderà a registrare un nome a dominio che richiami il proprio segno distintivo, proprio per giovarsi E-Commerce e siti web a norma di legge pag.16

dell avviamento e degli investimenti marketing già effettuati in passato. La tutela giuridica del nome a dominio Ma come ci si deve comportare se il dominio corrispondente o simile al proprio segno distintivo aziendale è già stato registrato da soggetti terzi? Le soluzioni giuridiche a tutela del diritto di utilizzo del proprio marchio nel nome a dominio sono due. La prima consiste nel ricorso alla procedura stragiudiziale di riassegnazione fornita dai prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD) accreditati dal Registro per la conduzione delle procedure di riassegnazione di un nome a dominio nel cctld "it" (per il TLD.com la procedura analoga avviene tramite la WIPO). La procedura è disciplinata da apposito Regolamento (oggi alla versione 2.0 di data 19 giugno 2009) disponibile, insieme a tutte le indicazioni utili, al sito www.nic.it/legale. La seconda soluzione, invece, è quella giudiziale con ricorso, anche d urgenza, alle sezioni specializzate del Tribunale competente. In generale, comunque, se vi è una disputa fra diversi soggetti che reclamano il diritto di utilizzare un nome a dominio o se, come accade di frequente, un terzo occupa un dominio corrispondente ad un nostro segno distintivo, i parametri utili per dirimere la controversia in generale sono questi. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.17

Il soggetto che ha registrato il dominio per primo manterrà tale diritto se riuscirà a provare la propria buona fede cioè ad esempio se proverà di essere già conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio. Parimenti egli potrà provare la propria buona fede se l uso che sta facendo di tale dominio è non commerciale e non comporta sviamento di clientela del ricorrente o nocumento per il marchio registrato. Per chi invece vorrà recuperare il dominio corrispondente al proprio marchio, anche di fatto, servirà invece provare la mala fede del registrant: cosa agevole nei casi di registrazione del dominio corrispondente al nostro marchio da parte di soggetti che hanno poi tentato di rivenderci il dominio per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. Oppure se vi è prova che il nome a dominio sia stato registrato (magari da un concorrente) proprio per impedirci di utilizzare tale nome, ovvero venga utilizzato per attività in concorrenza alla nostra. Altra circostanza che consente il recupero del dominio è che in assenza di requisiti di buona fede sopra citati - si provi che non esiste alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato identico o simile al marchio. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.18

Il diritto d'autore e la realizzazione di siti internet Oggetto di tutela del diritto d'autore on-line Ogni opera di carattere creativo è realizzata da un soggetto che ne è Autore e che è il titolare dei relativi diritti morali. L autore dispone poi dei diritti materiali ed economici sulle singole opere, potendo così cederli a terzi, verso il pagamento di un corrispettivo o gratuitamente. Alla luce di ciò, si può affermare che i contenuti multimediali di un sito Internet sono oggetto di tutela ai sensi della Legge sul Diritto d Autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ), nella misura in cui essi siano dotati di carattere creativo. Secondo una certa interpretazione, anche il sito Internet nel suo complesso potrebbe essere oggetto di tutela, in quanto ricompreso nella definizione di data base della Direttiva 96/9/CE, recepita nella legge sul Diritto d Autore agli art. 64 quinquies e seguenti. Nella pratica, però, è più frequente applicare la normativa sul copyright non tanto a tutela dell intero sito nel suo complesso, quanto a singole parti di esso, quali testi, foto, video, animazioni, grafici, tabelle, jingle, musiche. Elementi questi che se dotati di un minimo carattere di creatività costituiscono elementi tutelati dalle leggi italiane e straniere sul copyright. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.19

Pertanto, chi realizza siti Internet è pienamente coinvolto nella citata normativa sotto due opposti punti di vista: primo, dovrà rispettarla nel momento in cui vorrà utilizzare per propri siti Internet un contenuto multimediale non originale, in quanto tratto da terze parti; secondo, dovrà invocarla quando terzi utilizzano illecitamente contenuti multimediali presenti sulle proprie pagine web. L elemento essenziale è comunque che l elemento tutelabile deve essere dell ingegno e di carattere creativo. Cioè deve essere nuova rispetto creazioni precedenti e deve riflettere la personalità dell'autore. Alcuni semplici suggerimenti per chi realizza siti web Questa brevissima e generale introduzione all oggetto del diritto d autore nei siti Internet consente di elaborare alcuni principi ai quali è opportuno attenersi nella realizzazione di un sito web. In primo luogo è importante indicare in un apposito link nella home page (denominato diritti d autore o copyright ) l autore dei contenuti multimediali del sito e chi ne detiene i diritti economici di sfruttamento (che può essere la web agency che ha creato il sito ovvero l azienda Cliente). Questa accortezza è utile in primo luogo perché la legge ritiene che sia Autore dell'opera, salvo prova contraria, semplicemente chi è in essa indicato come tale (art. 8 L. 633/41). Inoltre tale link è necessario anche indicare se e in che misura sarà E-Commerce e siti web a norma di legge pag.20

possibile utilizzare i contenuti del sito web. Ad esempio, in molti casi potrebbe essere consigliabile sfruttare le licenze creative commons, già universalmente note e riconosciute in ambito Internet e sufficientemente flessibili per le più classiche esigenze. In generale è sempre consigliato evitare il copia incolla di testi o di altro materiale multimediale tratto da Internet, salvo che nel sito di provenienza sia esplicitata una licenza di utilizzo del materiale compatibile con le finalità del nostro lavoro. E pertanto utile avvalersi di materiale tratto da librerie che cedono i diritti di utilizzazione per uso commerciale o non personale, ovvero da siti Internet che professionalmente mettono a disposizione foto, video, musica e quant altro sempre per uso commerciale (www.istockphoto.com, www.fotolia.com ecc.) ed anche in questo caso e non per ragioni giuridiche ma di professionalità si raccomanda di verificare i siti concorrenti della vostra committente, onde evitare leciti, ma sgradevoli, doppioni. Occorre particolare attenzione anche nei frequenti casi di progetti e-commerce dove è prevista la rivendita online di beni di aziende terze. Solitamente in tali casi l immagine o la foto del bene in vendita viene presa direttamente dal sito Internet del produttore, oppure il prodotto viene direttamente fotografato, magari con il relativo marchio in bella vista. In questi casi normalmente non vi saranno problemi, visto che il E-Commerce e siti web a norma di legge pag.21

produttore sarà ben contento che altri siti vendano e pubblicizzano i suoi prodotti. Tuttavia alcuni marchi, soprattutto se notori, non sempre lasciano totale libertà in campo di diritto intellettuale ed industriale. Se vi sono dei dubbi sull utilizzabilità di determinato materiale multimediale (o sulla possibilità di riprodurre un marchio o un logo) è sempre opportuno leggere attentamente le condizioni di copyright per l utilizzo del materiale tratto da quel sito ed eventualmente, qualora non vi siano indicazioni specifiche, inviare una mail richiedendo il consenso all utilizzo. Altre piccole attenzioni devono essere poste qualora sia il Cliente a fornire testi e foto da inserire nel sito: è sempre opportuno farsi confermare per iscritto, oppure anche via mail, la titolarità dei relativi diritti di disposizione. Questo al fine di prevenire possibili futuri fraintendimenti a fronte di contestazioni sulla titolarità dei diritti di utilizzazione del materiale. Adempimenti giuridici in materia di e-commerce e servizi Internet (D.Lgs 70/03) Brevi cenni su alcuni aspetti fiscali dell e-commerce Prima di trattare alcune parti più specifiche circa gli aspetti giuridici dell e-commerce, si ritiene utile accennare, pur senza approfondire, alcuni aspetti fiscali dell impresa in Internet. Generalmente l attività di e-commerce svolta dal E-Commerce e siti web a norma di legge pag.22

privato per fini personali è legittima, ma diventa fiscalmente rischiosa quando tende a sconfinare un attività più complessa ed organizzata. L attività di e-commerce, infatti, richiede l apertura di una partita IVA, con conseguente inquadramento come ditta individuale, società di persone o società di capitali, quando non è occasionale e genera un fatturato superiore ai 5.000,00 annui. Sotto tale soglia l attività di e-commerce potrebbe rientrare nella c.d. prestazione meramente occasionale che da un punto di vista fiscale rientra nelle previsioni dell'articolo 67 del TUIR (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'iva ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 633/1972, per carenza del presupposto soggettivo. Il giro d affari e la non occasionalità delle prestazioni di un sito e-commerce possono essere oggetto di valutazioni da parte della Agenzia delle Entrate onde valutare eventuali evasioni di imposta diretta e indiretta. La cosa rileva particolarmente per chi ha aperto un negozio nella piattaforma ebay. Ricordo, a mero titolo informativo, che la Guardia di Finanza ha richiesto formalmente ed ottenuto da ebay informazioni quali: Nome e Cognome, Ragione Sociale (per gli account business) ID utente, Indirizzo, Recapito telefonico, Indirizzo e-mail, Codice Fiscale, di tutti gli utenti che avessero ricevuto fatture da ebay per importi superiori a 1.000,00 annui, per ogni anno dal 2004 al 2007 e avessero venduto più di 5 oggetti per anno. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.23

Da queste informazioni potremmo perciò ricavare i parametri per definire un venditore professionista, che svolge un attività di fatto imprenditoriale e non più personale. A seguito di tale indagine, l Autorità ha eseguito una serie di controlli ed accertamenti fiscali che hanno coinvolto anche alcuni privati, di fatto rivelatisi professionisti ed evasori totali. Introduzione al D.lgs 70/03 su e-commerce e servizi Internet Il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 è il recepimento nell ordinamento italiano della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ed è uno dei riferimenti giuridici principali per la realizzazione di siti Internet a norma di legge. Di fatto, il D.lgs 70/03 regola i servizi che vengono erogati tramite un sito Internet, con l obiettivo di promuoverne la libera circolazione nella UE. E opportuno sottolineare come i taluni aspetti giuridici citati dal titolo della normativa sono alquanto variegati. La legge, infatti, oltre il tema della libertà di erogazione dei servizi web, disciplina tematiche quali il contenuto obbligatorio dei siti Internet, le modalità con cui si deve impostare e gestire un sistema di e-commerce ed infine la responsabilità dei provider. Quest ultimo aspetto è il parametro giuridico che la E-Commerce e siti web a norma di legge pag.24

Giurisprudenza di merito sta prendendo per disciplinare controversie sulle responsabilità dei fornitori di servizi web 2.0, quali social network, blog, piattaforme per utenti o elaborazioni software in modalità as a service. Ambito di applicazione e ubicazione dei server L ambito di applicazione del d.lgs 70/03 non si limita ai soli siti di commercio elettronico, ma è ben più ampio, in quanto coinvolge tutti i servizi della società dell informazione. L art. 1, infatti, richiamando anche la legge 317/86, specifica che la norma si applica a qualsiasi attività economica svolta on-line (perciò dal semplice sito vetrina aziendale ai più complessi servizi hosting dei provider ecc.) nonché a qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, cioè un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici. Il prestatore del servizio deve essere stabilito nel territorio italiano (o Europeo). In un contesto tecnologico come quello di Internet non è sempre agevole individuare dove sia effettivamente stabilita un azienda. A tal fine, la norma precisa correttamente che La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di E-Commerce e siti web a norma di legge pag.25

per sé uno stabilimento del prestatore. Il principio applicabile, perciò, pare essere quello della stabile organizzazione di diritto tributario. Esemplificando, un azienda costituita a Londra, con server in Irlanda, ma che di fatto gestisce e organizza il servizio dall Italia, sarà sottoposta alla disciplina del D.lgs 70/03 così come ad ogni altra normativa di diritto italiano. Cosa di non poco conto, se si tengono conto gli aspetti fiscali o i divieti e limitazioni previste nel nostro ordinamento per talune attività in Internet (si pensi ai giochi d azzardo, alla vendita di medicinali, alle c.d. aste al ribasso ecc). Tutela generale e la libertà di erogazione di servizi Internet in UE In primo luogo il D.Lgs 70/03 garantisce che qualsiasi servizio erogato via Internet (siti web, e-commerce, hosting, mail, applicazioni ecc.) offerto da un soggetto stabilito in uno degli stati membri dell Unione Europea non possa essere limitato da norme o Autorità di un altro paese, salvo ovviamente casi di ordine pubblico, prevenzione e repressione di reati, salute, sicurezza, tutela del consumatore, però con modalità e limiti ben specifici (art. 7 comma 2 e 3). Altro obiettivo della norma è quello di vietare che singoli paesi membri approvino forme locali di autorizzazione ai servizi ICT. L art. 8 dispone infatti che l'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra E-Commerce e siti web a norma di legge pag.26

misura di effetto equivalente. Secondo la direttiva è importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato interno di ogni singolo paese, favorendo così la libera circolazione dei servizi. Ad esempio, anche in ossequio a tale principio, dal 2010 in Italia sono stati finalmente eliminati i farraginosi obblighi autorizzatori previsti dal D.Lgs 31/3/1998 n.114 (art. 18 e 26 comma 5) per intraprendere un attività di commercio elettronico, oggi sostituiti da una semplice comunicazione di inizio attività al Comune ove a sede l azienda, che potrà così operare con effetto immediato. Rimangono comunque leciti i limiti imposti per attività che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione, come servizi finanziari, assicurativi, medici, giuridici, di telecomunicazioni ecc. Contenuto minimo obbligatorio di siti web, obblighi generali di informazione Un primo ed importante aspetto pratico del D.lgs 70/03 è la previsione di una serie di contenuti minimi obbligatori per chi intenda realizzare un qualsiasi servizio tramite Internet, come ad esempio un sito di e-commerce. Chiaramente questi obblighi informativi valgono anche per l attività on-line svolta da aziende di un qualsiasi paese membro della UE, in forza delle rispettive norme di recepimento della direttiva 31/00/CE. E-Commerce e siti web a norma di legge pag.27

In generale le informazioni che risulta necessario fornire agli utenti/clienti di un sito web sono numerose e purtroppo sparse in diverse normative non sempre ben coordinate: il D.lgs 70/03 e il Codice del Consumo, che vedremo in modo più specifico qui di seguito, nonché il Codice Civile e il DPR 633/72. Le prime informazioni obbligatorie che deve contenere un sito web sono elencate analiticamente all art. 7 del d.lgs 70/03, e sono le seguenti: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale (del soggetto che eroga il servizio tramite il sito) b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; Questi primi cinque elementi sono sostanzialmente comuni ed obbligatori per qualsiasi attività economica svolta on-line da un soggetto, sia esso persona giuridica, professionista o ditta individuale. Qualora invece il sito Internet sia gestito da un persona fisica, E-Commerce e siti web a norma di legge pag.28