Multe stradali non notificate: ricorso entro 30 giorni dalla cartella

Documenti analoghi
Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

BOZZA DI RICORSO/RECLAMO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Cass /2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

Sommario. Prefazione 7 Introduzione 9

ha pronunciato la presente

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consiglio di Stato. VISTA la relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento NUMERO AFFARE 02881/2009

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

R I C O R S O i. di COGNOME NOME, nato a Località (xx) il e residente a località in via xxxxxxxxxxx

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELL ISTITUTO DELL ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL ART. 5 DEL D. LGS N. 33/2013

L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue

Il procedimento sanzionatorio: l ordinanza di ingiunzione

RISOLUZIONE N. 64 /E

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tabella del contributo unificato

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

d intesa con il Ministro della Giustizia

Cassazione, sentenza n Del 30 ottobre 2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Impugnazione cartelle. Natura del credito. Quattro aspetti da valutare

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO le nuove modalità applicative. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE il potenziamento degli istituti dal 2016

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

RAVVEDIMENTO OPEROSO MODALITA E TERMINI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA ACCESSO AGLI ATTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE. il Signor... nato a... il... residente in... la Società... con sede legale in..., cod. fisc. premesso

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

COMUNE DI SOMMATINO CITTA DELLE ZOLFARE (Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE ORDINANZA. sul ricorso proposto dal GIUDICE DI PACE di. NAPOLI per regolamento di competenza d'ufficio, nella

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO MODALITA E TERMINI

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATII. Copyright 2014 Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati Tutti i diritti riservati

Affitti non registrati: il ravvedimento sana solo le infrazioni fiscali

Acquisto dei beni immobili a titolo di usucapione: la Cassazione torna sul tema dei presupposti


SCHEMA TIPO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA / ASSICURATIVA

Cassazione Civile, sez. VI, sent. n (Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.)

CIRCOLARE N. 52/E INDICE

Gli assunti saranno inquadrati nel 2^ livello - posizione parametrica B - del CCNL vigente.

Le novità sulla riscossione: il D.Lgs. n. 159/2015. a cura del Dott. Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Servizio di documentazione tributaria

Riduzione delle sanzioni: ravvedimento e istituti definitori a confronto Le novità della Legge di Stabilità 2015

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

PROFILI PROFESSIONALI, REQUISITI PER L'ACCESSO E CONTENUTO DELLE PROVE

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MIRANDOLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

A) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI

La nuova disciplina del

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO

CAPITOLO PRIMO LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

COMUNE DELLA SPEZIA DIPARTIMENTO 1

Il rinvio pregiudiziale

Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I

COMUNE DI PASSIRANO Provincia di Brescia

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

Ipoteche e fermi amministrativi dei concessionari di riscossione: giurisdizione e competenza nela tutela giurisdizionale

Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

REGOLAMENTO MOROSITA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Firma dell avvocato comunitario stabilito Firma dell avvocato che ha sottoscritto l intesa

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

Transcript:

Multe stradali non notificate: ricorso entro 30 giorni dalla cartella Importante sentenza delle Sezioni Unite che risolvono il contrasto sull'azione del multato che deduce invalida o mancata notifica del verbale di accertamento di Lucia Izzo - Se l'automobilista riceve una cartella di pagamento relativa a multa per violazione del codice della strada, che tuttavia non gli è stata notificata, avrà trenta giorni di tempo per proporre opposizione. Si tratta di azione non avente natura recuperatoria in senso stretto, poiché all'opponente non è garantita la possibilità di proporre tutte le difese che avrebbe potuto esercitare laddove la notifica fosse stata correttamente effettuata. Laddove l'amministrazione, invece, non riesca a dimostrare che la notifica è stata validamente e tempestivamente effettuata, la pretesa sanzionatoria è estinta. Il destinatario della cartella di pagamento che non abbia ricevuto la notificazione del verbale di accertamento non è, tuttavia, privato di tutela nel confronti dell'amministrazione, ma questa andrà esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione. Tanto di desume dalla sentenza n. 22080/2017 (sotto allegata), con cui le Sezioni Unite di Cassazione si sono espresse sulla vicenda di un automobilista che aveva agito nei confronti dell'amministrazione in opposizione alla cartella di pagamento notificatagli per multe a seguito di violazione del codice della strada. Mancata notifica del verbale di accertamento: il contrasto interpretativo sull'azione del multato Il ricorrente aveva dedotto di non aver ricevuto alcuna notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata e in Cassazione censura la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, ha reputato inammissibile la sua opposizione in quanto tardiva. Per il multato, tuttavia, tale rimedio sarebbe esperibile in via autonoma e senza limiti di tempo quando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo.

Di contrario avviso il Comune controricorrente, secondo cui l'unica opposizione proponibile nell'ipotesi in esame è quella c.d. recuperatoria che, tuttavia, va avanzata entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento. Entrambe le parti pongono a sostegno delle proprie argomentazioni delle pronunce di legittimità che dimostrano un contrasto di orientamenti esistente in seno alla Corte di Cassazione. Pertanto, si ritiene necessario che le Sezioni Unite si esprimano sulla qualificazione dell'azione che esercita il destinatario di una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice dell Strada, quando l'interessato intenda dedurre che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato o sia stato notificato invalidamente oppure oltre il termine legge. Sezioni Unite: l'azione esercitata dopo la notifica della cartella non è recuperatoria in senso proprio Gli Ermellini chiariscono che tale azione, esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, non è azione recuperatoria in senso proprio, a differenza di quella esperita contro l'ordinanza di ingiunzione non notificata (ex art. 6 del d.lgs. 150/2011) tesa a recuperare, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si e potuta tempestivamente avvaleere per l'omessa o invalida notificazione. In quest'ultima eventualità, infatti, il destinatario dell'ingiunzione della cartella può recuperare tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza di ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti il procedimento di formazione del titolo), sia su quello sostanziale (riguardanti la pretesa sanzionatoria). Diverso il caso in cui viene, dopo la notificazione della cartella di pagamento, viene recuperata l'azione (oggi disciplinata dall'art. 7 d.lgs. 150/2011) per dedurre omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, poiché in tal caso non c'è spazio per svolgere difese diversa da questa, ossia difese nel merito della pretesa sanzionatoria Infatti, prosegue la sentenza, se l'amministrazione (che è onerata dalla relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuta alla notificazione) non dimostra di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Multe non notificate: 30 giorni per proporre opposizione Ciò che viene recuperato, precisa il Supremo Collegio nomofilattico, è la possibilità, per il destinatario della pretesa, di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa o invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità circa l'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. Per il "recupero" di che trattasi è sufficiente il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Se, per contro, l'amministrazione dimostri di aver ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, sarà preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di 30 giorni decorrente da quella notificazione. In conclusione, le Sezioni Unite pronunciano il seguente principio di diritto: "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per

violazione del codice della strada, proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento". Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22080/2017 ( da www.studiocatali.it )

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

(omissis) (omissis)