COMUNE DI IMBERSAGO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA POLIFUNZIONALE E DELLE STRUTTURE DI PERTINENZA

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Transcript:

COMUNE DI IMBERSAGO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL AREA POLIFUNZIONALE E DELLE STRUTTURE DI PERTINENZA Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 24.09.2007

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dell'area e delle strutture in essa collocate, di proprietà del Comune di Imbersago, denominata Area polifunzionale situata fra le vie Provinciale, Adda e Aldo Moro del Comune medesimo, come meglio individuata nell'allegata planimetria, della superficie complessiva di mq. 4.200 ca. (di cui ca. mq. 1000 destinata a percorsi e ca. mq. 3.200 a spazio espositivo). Art. 2 La finalità primaria dell'area è quella di ospitare iniziative diverse a fini principalmente sociali, ricreativi, culturali e sportivi: incontri, dibattiti, riunioni, mostre, spettacoli, feste, fiere, gare ecc., purché queste non ostacolino in alcun modo l'esplicazione dell'attività dell'amministrazione comunale di Imbersago. L'area può essere concessa anche a titolo gratuito alle Associazioni riconosciute dal Comune allo scopo di valorizzare le libere e autonome forme associative nel settori sociali, sportivi e culturali. Nel caso di iniziative o attività ritenute di interesse per il Comune, la Giunta comunale ha la facoltà di concedere l'area a titolo completamente gratuito (patrocinio dell'amministrazione comunale) o parzialmente gratuito (sostegno dell'amministrazione comunale). In entrambi i casi, tutti i materiali con cui verranno propagandate tali iniziative dovranno recare visibile il patrocinio o il sostegno dell'amministrazione comunale. E' comunque esclusa la possibilità di utilizzo gratuito dell'area comunale per scopi commerciali (attività di propaganda, dimostrazioni, vendite, ecc.) o aventi esclusiva finalità di lucro. L'area può essere altresì concessa per scopi commerciali (quali mercati, mercatini fiere, esposizioni con vendita, ecc.): in questo caso sarà applicata la normativa prevista dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe della categoria I. L'uso dell'area per scopi commerciali di norma non comprende l'utilizzo delle strutture di pertinenza (cucina, ristorante), per il quale è prevista un'apposita tariffa come da Allegato B. In tutte le iniziative ricreativo-culturali, anche nell'eventualità di un uso gratuito dell'area concesso dall'amministrazione comunale, l'eventuale presenza di attività commerciali (ambulanti, banchi, mercatini, stand pubblicitari, giostre ed intrattenimenti a pagamento, ecc.) sarà assoggettata alla normativa di cui al comma precedente. La richiesta di concessione avviene mediante un apposito modulo (Allegato A ) disponibile presso gli uffici comunali nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie a definire con esattezza il tipo di iniziativa che si intende attuare (data e orario, scopo e finalità, programma, eventuali relatori, ecc.). Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto dal responsabile dell'iniziativa o, nel caso di concessione alle associazioni locali, dal suo presidente. Art. 3 L'uso dell'area comunale è soggetto a tariffe giornaliere a pagamento anticipato, che ricomprendono i consumi ordinari afferenti la gestione ed il funzionamento dell'area polifunzionale e delle sue strutture in essere. Le tariffe sono indicate nell'allegato prospetto

B suscettibile di aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale. Il mancato pagamento comporta l'esclusione di qualsiasi utilizzo. L'utilizzazione dell'area potrà essere subordinata al conseguimento del nulla-osta della Commissione pubblici spettacoli e dell'autorità Sanitaria, quando necessari, nonché al collaudo, da parte di tecnico abilitato, delle strutture ed infrastrutture previste di volta in volta dalle singole iniziative oltreché alla specifica autorizzazione al riguardo. L'onere per il conseguimento di tutte le autorizzazioni eventualmente occorrenti per il regolare svolgimento delle iniziative incombe esclusivamente sul richiedente. Art. 4 Qualsiasi iniziativa diversa da quelle direttamente promosse o patrocinate dall'amministrazione comunale deve essere, di norma, organizzata senza fine di lucro. Nel caso particolare di iniziative (manifestazioni, feste, gare ecc.) che prevedono l'intervento di figure e/o organizzazioni professionali alle quali è corrisposto denaro in relazione alle prestazioni da essi fornite, il richiedente si impegna affinché siano adempiuti tutti gli obblighi fiscali previsti dalla vigente legislazione. Art. 5 L'uso dell'area è prioritariamente concesso ad associazioni, enti, gruppi di varia natura con sede legale o operativa in Imbersago, a cittadini ivi residenti e, di regola, per iniziative senza fine di lucro. L'uso dell'area è, di norma, giornaliero limitatamente al periodo di tempo dichiarato nel modulo di richiesta. Il Responsabile del servizio valuta la compatibilità di iniziative di durata superiore al giorno, che potranno comunque durare di norma per un massimo di 4 (quattro) giorni consecutivi. Per iniziative di durata superiore ai 4 (quattro) giorni, consecutivi e non, è necessario il preventivo assenso della Giunta comunale. Lo svolgimento di spettacoli, concerti ed altre manifestazioni di intrattenimento dovrà svolgersi in modo da ridurre il più possibile l'impatto acustico e, salvo diversa autorizzazione, deve comunque concludersi normalmente entro le ore 23.30 (il sabato e nel giorni prefestivi è concessa la facoltà di prorogare lo svolgimento delle manifestazioni fino alle ore 24.00). In ogni caso l'area deve essere chiusa al pubblico entro le ore 1.00. Qualora le autorità competenti accertino infrazioni a tali condizioni, l'utilizzatore dell'area è soggetto ad una sanzione pari al 100% della tariffa giornaliera (anche attingendo alla cauzione di cui all'art. 8) e, in caso di recidiva, il Responsabile del Servizio può sospendere ovvero motivatamente revocare in qualsiasi momento la concessione già accordata, senza dare luogo alla restituzione dei pagamenti effettuati. Il richiedente che concede l'uso dell'area a terzi senza autorizzazione o ne fa uso diverso da quello segnalato, è soggetto ad una sanzione del 100% della tariffa giornaliera (anche utilizzando la cauzione di cui all'art. 8), ed in caso di recidiva potrà essere escluso da ulteriori concessioni della struttura pubblica con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio.

Art. 6 Le richieste per l'uso giornaliero dell'area comunale devono pervenire agli uffici comunali almeno entro il 6 giorno precedente la data fissata per l'iniziativa, per utilizzi superiori a quello giornaliero dovranno pervenire con almeno 10 giorni di anticipo. Eventuali riprese radiotelevisive e/o messaggi pubblicitari di qualsiasi genere e forma, messi in atto nell'area devono essere preventivamente e specificatamente autorizzati. E vietata qualsiasi esposizione stabile di striscioni o manifesti pubblicitari appesi all interno o all esterno della recinzione dell area, eccetto quelli riguardanti manifestazioni oggetto di concessione dell area stessa e le relative sponsorizzazioni, limitatamente ai periodi per i quali l area è concessa. Art. 7 L'uso dell'area comunale non è concesso nel caso in cui sussistano esigenze connesse allo svolgimento di attività di interesse diretto del Comune. La decisione sulla richiesta in uso dell'area comunale è riservata al Responsabile del Servizio il quale può, mediante notifica al richiedente, modificare, sospendere ovvero motivatamente revocare in qualsiasi momento la concessione già accordata. Il Responsabile del Servizio nell'esame delle richieste pervenute, si attiene all'ordine cronologico di presentazione delle domande. La decisione sulla concessione all'uso dell'area comunale è comunicata al richiedente non oltre il terzo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta presso gli uffici comunali. L'uso dell'area comunale è escluso per iniziative di propaganda politica durante i periodi delle consultazioni elettorali. Art. 8 Alla scadenza del periodo stabilito dalla concessione, questa cesserà automaticamente, senza necessità di formalità alcune. Il concessionario, salvo diversa indicazione del Responsabile del Servizio, alla scadenza dovrà restituire l'area e le attrezzature annesse nelle condizioni e nella quantità in cui si trovavano all'atto della consegna, in perfetto stato di conservazione, priva di strutture ed infrastrutture non di pertinenza dell'area. In mancanza, il Comune provvederà direttamente alla rimessa in pristino a spese del concessionario, anche utilizzando la cauzione di cui al presente articolo. Qualora venga utilizzata la cucina, la stessa dovrà essere riconsegnata nello stato di pulizia e di conservazione in cui è stata presa in consegna, mediante accurata pulizia di tutte le parti utilizzate e lo smaltimento dei rifiuti prodotti. I rifiuti dovranno essere smaltiti dal concessionario secondo le modalità previste dall apposito Regolamento comunale. I rifiuti solidi urbani dovranno essere posti all esterno dell area il lunedì o il giovedì successivi alla manifestazione, dopo le ore 20.00, mentre per quanto riguarda l olio vegetale derivante dalla cucina dovrà essere smaltito dal concessionario presso la Piattaforma ecologica comunale di via dei Caduti, nei giorni e orari di apertura. L eventuale smaltimento di altre tipologie di rifiuto è a totale carico del concessionario. A garanzia del regolare utilizzo e buona conservazione dell'area e delle attrezzature ad essa connesse, il Comune, anche in caso di patrocinio gratuito o di sostegno, richiede al

concessionario la costituzione di una cauzione in numerario come determinata nell'allegato prospetto B. Il ritardo nella riconsegna dell'area comunale determina a carico del concessionario l'applicazione della tariffa d'utilizzazione della struttura pubblica maggiorata del 50%. Art. 9 Il concessionario è ritenuto direttamente responsabile di ogni danno che dovessero subire le persone o beni di proprietà comunale per effetto o in conseguenza dell'uso della struttura. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati durante l'utilizzo della struttura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici. Il richiedente, nell'accettare l'uso dell'area comunale, si intende obbligato a tenere sollevata l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi pretesa o responsabilità verso terzi, per effetto della concessione d'uso, rimanendo l Amministrazione comunale totalmente estranea a tutti i rapporti posti in essere per l'attuazione dell'iniziativa, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune. Qualsiasi iniziativa per cui è stato concesso l'uso dell'area comunale non deve in alcun modo modificare l'assetto, la disposizione e l'aspetto generale della medesima, salvo interventi migliorativi precedentemente concordati con l'amministrazione comunale; di ciò è responsabile il richiedente, il quale è altresì tenuto a riconsegnare la struttura pubblica in buono stato di conservazione, in perfette condizioni di pulizia, igiene e decoro. Art. 10 Il richiedente è tenuto, sotto responsabilità e a spese proprie, ad ottemperare quanto prescritto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle norme vigenti in materia di polizia, fiscali, assicurative, sanitarie di propaganda e pubblicità. E' tenuto, altresì, a richiedere a proprie spese, la presenza dei Vigili dei Fuoco e/o mezzi di preventivo soccorso, nel caso in cui sia prescritta dalle vigenti disposizioni in materia o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità. Art. 11 La richiesta di uso dell'area comunale comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. Il richiedente risponde sull'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento.