CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) Procedura aperta. Durata dell appalto: cinque (5) anni



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CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) Procedura aperta Durata dell appalto: cinque (5) anni Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Paola Bartolucci ADDETTI ALL ISTRUTTORIA: sig.ra Paola Bolognini sig.ra Raffaella Monaci TEL. 071.8004754 e-mail : p.bartolucci@inrca.it TEL. 071.8004744 e-mail p.bolognini@inrca.it TEL. 071.8004749 e-mail r.monaci@inrca.it 1

ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell appalto è l attività di consulenza ed assistenza assicurativa (Brokeraggio), a titolo non oneroso, a favore dell I.N.R.C.A. (in seguito denominato Istituto) consistente, principalmente, nell indirizzare l Istituto nell individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfarne le esigenze di copertura dei propri rischi, nell assistenza in fase di negoziazione, in fase di stipulazione, in fase di esecuzione e in fase di manutenzione dei contratti di assicurazione, secondo le modalità specificatamente indicate ai successivi articoli del presente capitolato speciale di gara. ART. 2 - AMMONTARE PRESUNTO DEI PREMI E SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL I.N.R.C.A. L ammontare presunto annuo dei premi assicurativi, comprensivi degli importi presunti della regolazione, corrisposti dall I.N.R.C.A. è di euro 958.365,46 e si riferisce alle polizze stipulate per tutti i POR dell Istituto sottoelencate: POR Ancona Via della Montagnola 81 Amministrazione (Sede Legale) - Via S.Margherita 5 Polo Scientifico e Tecnologico - Via Birarelli 8 POR Fermo Contrada Mossa Casa di Riposo di Appignano Via IV Novembre Residenza Sanitaria Riabilitativa presso ospedale di Treia Piazza Libertà 2 Treia (MC) PO Cagliari Via delle Cicale 11 POR Casatenovo (LC) Via Monteregio 13 POR Cosenza Contrada Muoio Piccolo POR Roma Via Cassia 1167 Attualmente l Istituto ha copertura assicurativa fino al 30.06.2012 per i seguenti rischi: Copertura assicurativa Polizza R.C.A. 11.913,00 Polizza All Risks 23.068,56 Polizza Infortuni conducenti 2.846,40 Polizza Kasko 12.150,00 Polizza Spese Legali e Peritali 38.200,00 Polizza R.C.T./R.C.O. 870.187,50 ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO L importo presunto complessivo delle provvigioni relative al contratto di durata di cinque anni, è pari ad Euro 500.000 circa. Si precisa che l importo è meramente presuntivo, stimato sulla base del programma assicurativo in essere. Esso è stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell assegnazione del Codice Identificativo Gara e non è vincolante per l Istituto. Il contratto non ha un onerosità diretta per l Amministrazione considerato che l intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo, come specificato nel successivo art. 9 del presente capitolato speciale di gara. Il versamento dovuto da ogni partecipante alla gara ammonta ad 70,00, ai sensi dell art. 2, comma 1, terzo riquadro della Deliberazione dell AVCP del 10.01.2007 pubblicata sulla G.U. n.12 del 16.01.2007 2

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha durata quinquennale decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto, o dalla data in cui l Amministrazione potrà dare avvio all esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese con urgenza, ai sensi dell art. 11, comma 12 codice appalti, così come previsto dall art. 5 del disciplinare di gara e si intende automaticamente disdettato alla scadenza, senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti. Qualora venga richiesto dall Istituto, alla scadenza del contratto il Broker si impegnerà ad assicurare la prosecuzione dell attività per tutto il tempo necessario all individuazione di un nuovo Broker e comunque non meno di 180 (centottanta) giorni. E fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell Istituto da esercitarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi. E escluso ogni tacito rinnovo. ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle seguenti norme: D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; DPR n.207 del 05.10.2010 Regolamento attuativo codice degli Appalti D. Lgs. N.209 del 2005, Istituzione e funzionamento dell albo dei mediatori di assicurazioni e s.m.i.; disposizioni generali in materia di Appalti pubblici; disposizioni in materia di antimafia; disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; disposizioni del Codice Civile; ogni altra disposizione di legge in materia: il Broker è in ogni caso obbligato a conformarsi alla normativa emanata durante la vigenza contrattuale. ART. 6 - REQUISITI PER L AMMISSIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è riservata a prestatori di servizio di consulenza e Brokeraggio assicurativo, ai sensi del Dlgs 07/09/2005 n.209, per i quali sussistano, i seguenti requisiti: a. Iscrizione, per attività inerenti al servizio oggetto di gara, al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o per i residenti in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell UE, in conformità a quanto previsto dall art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i; b. Iscrizione all Albo dei Mediatori di assicurazione e riassicurazione (R.U.I.) di cui al Dlgs.vo n.209/2005 (incluso il periodo di iscrizione al precedente Albo Broker di cui alla L.792/84) da almeno cinque anni. Per le Associazioni Temporanee di Imprese/Raggruppamenti, costituite ai sensi di legge, il requisito anzidetto dovrà essere posseduto da ognuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento; c. Possesso di polizza assicurativa della RC Professionale con un massimale non inferiore ad 5.000.000,00 che garantisca la responsabilità professionale verso terzi dell Impresa. Per le Associazioni Temporanee di Imprese/Raggruppamenti, costituite ai sensi di Legge il requisito anzidetto dovrà essere posseduto da ognuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento; d. Aver intermediato nell ultimo triennio premi complessivi riferiti all intero portafoglio clienti non inferiore ad 10.000.000,00; 3

e. Aver svolto servizi analoghi a quello oggetto di gara in favore di almeno tre strutture sanitarie pubbliche nell ultimo triennio; f. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2000 o UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI 9001, per le attività oggetto della presente gara; g. Avere in forza attiva almeno 5 unità di personale (Amministratori, dipendenti, collaboratori) iscritte al R.U.I. al momento della pubblicazione del bando. (In caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto integralmente almeno dal Raggruppamento nel suo complesso). Il concorrente, con dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00, deve attestare il possesso dei suindicati requisiti. La mancata osservanza delle predette prescrizioni è causa di esclusione dalla gara. ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il Broker, incaricato in seguito all espletamento della gara in oggetto, dovrà, innanzitutto, identificare e valutare le esigenze assicurative dell I.N.R.C.A., orientandolo nella scelta dei prodotti assicurativi più idonei. In particolare il Broker dovrà: 1. effettuare l identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull Isituto, già assicurati e non, ivi compreso il rischio patrimoniale e artistico; 2. effettuare una puntuale ricognizione ed analisi dei contratti assicurativi in essere e delle coperture assicurative in corso e l individuazione delle coperture occorrenti; 3. assistere l Istituto nell individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in base agli eventi dannosi verificatisi in passato, indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l incidenza del rischio e conseguentemente i costi assicurativi; 4. valutare le eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere, tenendo conto, principalmente, della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche o integrazioni della normativa di settore, delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei mutamenti del mercato assicurativo, delle mutate esigenze dell Istituto; 5. formulare, anche sulla base delle richieste dell Istituto, un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze dell Istituto stesso, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative, che tenga conto dell evoluzione della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali, nonché delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL.; 6. espletare indagini di mercato per la verifica delle Compagnie assicurative più solide e delle condizioni economiche praticate; 7. fornire consulenza in fase di eventuale redazione degli atti di gara (in particolare nella predisposizione dei relativi capitolati d oneri) per l assegnazione dei servizi assicurativi, secondo le modalità meglio specificate nel successivo art. 8 del presente capitolato speciale di gara; 8. relazionare sulla congruità dei prezzi ottenuti in sede di gara, per la copertura dei singoli rischi assicurativi; 4

9. collaborare alla gestione amministrativa delle polizze acquisite (anche in seguito ad un eventuale gara) e assistere l Istituto sotto il profilo tecnico in tutte le vicende interessanti i contratti (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ecc.); 10. istruire uno o più funzionari individuati dall Istituto, al fine di consentire loro l eventuale futura gestione diretta di polizze, sinistri e recupero danni; 11. predisporre scadenzari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l Istituto e le Compagnie Assicuratrici con comunicazione al primo, con almeno quindici giorni di anticipo, delle scadenze dei pagamenti dei premi assicurativi e degli incassi dei risarcimenti; 12. assistere e collaborare nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio; 13. provvedere ai necessari aggiornamenti del programma assicurativo dell Istituto per la conservazione nel tempo della sua efficacia tecnica e del suo equilibrio dei costi, con predisposizione degli opportuni aggiornamenti e modifiche; 14. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali; 15. fornire consulenza occasionale in materia assicurativa per la predisposizione dei capitolati, bandi di gara e schemi di contratto inerenti appalti di lavori e forniture di beni e di servizi; 16. curare l aggiornamento in ordine alle tipologia di garanzie fidejussorie assicurative da richiedere, a garanzia delle prestazioni, ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell'istituto.; 17. assistere e gestire, su formale indicazione dell Istituto, le polizze fidejussorie presentate, quale deposito cauzionale, da ditte o società intrattenenti rapporti di forniture di beni e servizi. L attività riguarderà l espletamento da parte della società di Brokeraggio di tutte le fasi, incluse le eventuali contestazioni alla ditta inadempiente e la richiesta di incameramento - totale o parziale - del deposito cauzionale ed eventuali successive interlocutorie sino, comunque, al definitivo incasso delle somme; 18. redigere una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere; 19. effettuare ricerche di mercato, su formale richiesta dell Istituto, in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire attraverso specifico affidamento diretto il reperimento della copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per l Istituto; 20. attivare di corsi di formazione per il personale dell Istituto. addetto alla gestione delle polizze sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa; 21. effettuare interventi di Clinical Risk Management. Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso l Istituto, (RCT/RCO, Infortuni, RCAuto, Kasko, All Risks, ecc.), nonché, quelle ulteriori che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del contratto di brokeraggio assicurativo. 5

Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, avvalendosi, qualora l attività svolta lo renda necessario, della collaborazione del competente personale dell Istituto. Il broker, inoltre, non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell INRCA, né potrà in alcun modo impegnare l Istituto se non preventivamente autorizzato. La gestione del servizio dovrà avvenire a mezzo di apposito ufficio, dedicato ai rapporti con l Istituto e aperto nei giorni lavorativi e con intervento a richiesta, di proprio personale presso ogni Singola Sede dell Istituto. Il Broker incaricato non avrà nessun titolo per impegnare l Istituto; la sottoscrizione delle polizze, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, ad obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell Istituto, anche se effettuate tramite il Broker incaricato. Al fine di rendere possibile la conoscenza della attuale situazione assicurativa dell Istituto, le Società concorrenti, previo appuntamento telefonico (dott.ssa Paola Bartolucci Settore Contratti Tel. 071/8004754), potranno prendere visione delle polizze attualmente in essere tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, fino al termine del sesto giorno antecedente la scadenza prevista per la presentazione delle offerte. ART. 8 ULTERIORI MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Nell ambito delle attività indicate nel precedente Art. 7 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO il broker dovrà assicurare le seguenti prestazioni: a. Analisi dei rischi rispetto alla normativa vigente: o Il broker, in particolare, dovrà fornire le informazioni tecniche relative ai rischi, alle statistiche dei danni, alla prevenzione dei danni derivanti dai rischi RCT/RCO, Kasko, Furto, Incendio, ecc. Inoltre dovrà fornire un ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, alle categorie del personale, ai massimali, ai limiti e alle franchigie. Infine dovrà formulare suggerimenti per la copertura assicurativa di eventuali nuovi rischi incombenti sull Istituto per l attività svolta o discendenti da disposizioni legislative. b. Assistenza: o per l approntamento delle gare d appalto finalizzate all affidamento del servizio assicurativo dell Istituto, con la messa a punto dei capitolati e della normativa contrattuale assicurativa; o nella fase di espletamento di gare; o per la gestione dei contratti (aggiornamento dei capitali assicurati, della normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, rapporti con le Compagnie di Assicurazione, etc.); o consegna di rapporti periodici, a cadenza semestrale, sull andamento della sinistrosità e di un rapporto riepilogativo annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine. c. informazione e formazione del personale dell Amministrazione dell Istituto in generale, in materia assicurativa e, in particolare, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative. La suddetta attività verrà svolta d intesa con il personale preposto al competente servizio dell Istituto, fermo restando la responsabilità in capo al broker per tale attività. ART. 9 OBBLIGHI DEL BROKER Il broker: 6

o svolgerà l incarico a favore dell Istituto nell osservanza di tutte le indicazioni e direttive da questo fornite; o è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase e, in particolare, la completezza delle proposte di copertura necessarie all Istituto, in relazione ai rischi al medesimo afferenti, con conseguente responsabilità del broker in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati; o dovrà osservare l obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e sarà direttamente responsabile della completezza delle proposte di coperture dei rischi necessarie all Istituto; o dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, o obbligandosi a depositare presso l Istituto ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo e dei relativi sinistri; o garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede dell Istituto. Sono a carico del broker: o tutte le spese e gli oneri necessari per l espletamento dell incarico; o i rischi connessi all esecuzione dello stesso. ART. 10 - REMUNERAZIONE DELL INCARICO L attività relativa all incarico in oggetto, come da consuetudini di mercato, non comporterà alcun onere finanziario diretto a carico dell Istituto, in quanto il servizio del Broker, svolto conformemente alle modalità di cui al successivo articolo 10, sarà remunerato esclusivamente dalle compagnie di assicurazione (anche nell ipotesi di selezione del contraente a seguito di gara) con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker. Dette provvigioni saranno calcolate tenendo conto del limite massimo indicato dal Broker, in sede di presentazione dell offerta alla presente gara, per ogni copertura assicurativa. Il Broker si impegna a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione, per tutta la durata del contratto. Il Broker non potrà, inoltre, richiedere all Istituto altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura. L Istituto non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti del prestatore del servizio. ART. 11 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell Istituto,nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa. A seguito del versamento dei premi, il Broker è obbligato a rilasciare all Istituto entro il termine perentorio di 15 giorni (quindici) dal pagamento le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanziate Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini concordati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il tutto oltre quanto previsto dall art. 24 in tema di penalità. ART. 12 - POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI BROKER O MEDIATORE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI L incarico in oggetto verrà affidato a Broker o Società di Brokeraggio regolarmente iscritte all albo dei mediatori previsto dall art. 6 del D. Lgs. N.209 del 07.09.2005 e s.m.i e che abbiano un capitale sociale sottoscritto e interamente versato non inferiore ad 250.000,00. È altresì richiesto, ai fini dell ammissione alla presente selezione, che la Ditta concorrente sia assicurata per la Responsabilità Civile, di cui al D. Lgs. n.209 del 07.09.2005 e s.m.i., nell esercizio dell attività professionale di Broker o Mediatore di Assicurazioni e Riassicurazioni, per un massimale non inferiore ad 5.000.000,00. 7

ART. 13 - PREROGATIVE DELL INRCA Resta di esclusiva competenza dell Istituto la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. ART. 14 - OFFERTA ECONOMICA Le ditte concorrenti sono tenute a redigere l offerta economica secondo il modulo offerta economica allegato al presente capitolato, MODULO OFFERTA ECONOMICA. L offerta economica, dovrà essere compilata su carta legale o resa tale, in lingua italiana, e dovrà indicare: esatta denominazione o ragione sociale della Società; domicilio, codice fiscale e partita IVA; timbro e firma del titolare o legale rappresentante della stessa. Il modulo dovrà indicare, a pena di esclusione dalla gara, le percentuali massime (espresse in cifre ed in lettere) dei compensi, riferite ai premi imponibili, per ogni copertura assicurativa (di cui all art. 3 del presente capitolato speciale). Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti, l offerta deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. ART. 15 OFFERTA TECNICA L offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante e costituita dal MODULO OFFERTA TECNICA, allegato al presente capitolato, dettagliatamente compilato in ogni sua parte e da una relazione esplicativa dei punti A, B, C indicati all art. 16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Le ditte concorrenti dovranno altresì indicare, ai sensi dell art. 13, comma 5, lett.a) del D.Lgs. 163/2066 e s.m.i., quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. ART. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L appalto verrà aggiudicato nel suo complesso, secondo il dettato di cui all art. 83, commi 1 e 4) del DLgs n 163/2006 e s.m.i., dell art. 283, comma 2 e dell allegato P, comma II lett. a) punto 5) del D.P.R. 207/2010, a favore della ditta che avrà praticato l offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri di seguito specificati. Il punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta è pari a 100 punti, cosi suddivisi: OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI Le offerte tecniche, che dovranno essere formulate secondo il modulo OFFERTA TECNICA allegato al presente capitolato speciale. La Commissione avrà a disposizione per la formulazione della graduatoria delle offerte presentate i parametri di valutazione e relativi criteri, nella misura massima sotto specificata A) Progetto di servizio max punti 55. Progetto sintetico, redatto su un numero massimo di 20 facciate formato A4 pagine, di intervento e metodologie di lavoro che la Società partecipante intende mettere a dispsizione dell Istituto ed attraverso le quali si svilupperà il servizio. Descrizione analitica della metodologia operativa per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento a metodologie adottabili per il conseguimento d economie di spesa nella gestione dei rischi, descrizione degli strumenti e supporti informatici Criteri di valutazione 8

A.1 Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte metodologiche per il conseguimento di economie di spesa max punti 15 A.2 Metodologia e tecnica nella gestione dei sinistri attivi e passivi, finalizzata all ottimizzazione dei relativi tempi di definizione max punti 15 A.3 Metodologia, tecnica e tempistica per la gestione di contratti assicurativi aziendali, compresa l assistenza prestata nelle fasi di gara max punti 10 A.4 Metodologia, tecnica e tempistica di esecuzione del servizio di consulenza in materia assicurativa max punti 10 B) Elementi di natura organizzativa max punti 10: Criteri di valutazione B.1) Numero di iscritti all Albo dei Mediatori di assicurazione e riassicurazione (R.U.I.) di cui al Dlgs.vo n.209/2005 max punti 5 B.2) Staff tecnico dedicato all Istituto max punti 5 I concorrenti dovranno indicare l organizzazione, i nominativi e la funzione svolta da ciascuna delle risorse umane dedicate all espletamento del servizio, nonché il nominaitivo del referente unico del servizio, allegando i curricula vitae di ciascuno. C) Servizi aggiuntivi e accessori max punti 10 a quelli inderogabili ed indicati all art. 7 del presente Capitolato Speciale, che il concorrente è disposto a prestare gratuitamente fino ad un massimo di dieci: Criteri di valutazione Servizi accessori e inerenti al servizio oggetto dell appalto e modalità di applicazione e tempistica dei servizi accessori e complementari al servizio oggetto dell appalto; Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 42 punti. OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 30 PUNTI L offerta economica sarà valutata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: Commissioni poste a carico delle compagnie sulle polizze non RCA Fino all 9% l 20 punti oltre il 9% fino all 11% 10 punti oltre l 11% fino al 13 % 5 punti oltre il 13% 0 punti max 20 punti Commissioni poste a carico delle compagnie sulle polizze RCA Fino al 4% 10 punti Oltre il 4% fino al 6% 5 punti Oltre il 6% fino all 8 % 3 punti Oltre all 8% 0 punti max 10 punti Il punteggio totale riportato da ciascuna impresa è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per l offerta tecnica e per l offerta economica. L aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua. L aggiudicazione si intende definitiva per l Istituto solo dopo l intervenuta esecutività a termini di legge della relativa delibera di affidamento, mentre la Ditta aggiudicataria rimarrà vincolata sin dal momento di presentazione dell offerta. La comunicazione dell avvenuta aggiudicazione impegna la Ditta ad assumere, a richiesta dell Istituto, tutti gli obblighi previsti nel presente Capitolato, in attesa della stipula del contratto. L Istituto si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere indennizzi di sorta. 9

La mancata attivazione parziale o totale di alcuni servizi o l esclusione dall appalto di alcune sedi non dà diritto all Impresa di richiedere alcun indennizzo o risarcimento. I progetti devono essere presentati nella suddivisione con cui sono stati dichiarati i punteggi. ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI Tutti gli obblighi e oneri necessari per l espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker. ART. 18 - REFERENTE DEL SERVIZIO L impresa aggiudicataria (in caso di RTI. l impresa Capogruppo) dovrà individuare un soggetto, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. 209/2005, quale Referente Unico nei rapporti con l Istituto che la rappresenterà per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del servizio. Eventuali sostituzioni del Referente Unico, dovranno essere preventivamente sottoposte all approvazione dell Istituto. ART. 19 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI L impresa aggiudicataria ha l obbligo di comunicare all Istituto ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all istituto e/o rappresentanza del medesimo, fermo restando la facoltà dell Istituto di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna. Saranno a carico dell impresa aggiudicataria tutte le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all esecuzione dell incarico. Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato Speciale d Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 163/2006, al D.lgs. 7.9.2005 n. 209 e al Codice Civile. ART. 20 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora la Ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, l Istituto risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L.136/2010 e dell art. 1456 cod. civile, dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria con raccomandata a.r.. ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO E vietata ogni forma di subappalto: la violazione di tale obbligo comporta l immediata risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 C.C.. Nel caso di violazione a tale divieto, la cessione o il subappalto si intenderanno nulli e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con l Istituto, il quale avrà tuttavia il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. ART. 22 - RISARCIMENTO DANNI Oltre all ipotesi di cui al precedente articolo, l Istituto avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker, nonché dei dipendenti e collaboratori del Broker stesso o persone del cui operato egli debba rispondere a norma di legge. ART. 23 - VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI L operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire all Istituto di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ART. 24 - PENALITÀ Nel caso si verificassero inadempienze rispetto alle modalità di esecuzione del servizio indicate nel 10

progetto proposto di cui all art. 16 l Istituto ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere pari ad euro 500,00. Nel caso si verificassero inadempienze rispetto alle modalità di esecuzione del servizio ed ai tempi indicati nel progetto assicurativo, l'istituto ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie giornaliere pari ad euro 500,00. ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Istituto è in diritto di risolvere il contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) con effetto immediato, qualora si siano verificati i seguenti casi: a) frode o grave negligenza dell aggiudicatario, contravvenzione nell esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; b) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento o nel caso in cui venga meno l iscrizione all Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (R.U.I.) da parte dell impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a darne comunicazione all Istituto; c) cessione del contratto o subappalto; d) omissione della dimostrazione, da parte del Broker di aver stipulato annualmente la polizza d assicurazione prevista dalla vigente normativa istitutiva dell albo dei Brokers d assicurazione. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l Istituto procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell aggiudicatario inadempiente. In seguito alla risoluzione del contratto, rimarrà in capo al Broker l obbligo di trasferire agli uffici di riferimento dell Istituto i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute. ART. 26 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE L eventuale risoluzione del contratto stipulato con il Broker aggiudicatario non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che nelle more dell individuazione di un nuovo Broker dovranno interagire esclusivamente con l Istituto. ART. 27 - PUBBLICITA L istituto si impegna a rendere noto alle Compagnie Assicuratrici l esistenza del rapporto di Brokeraggio e consulenza in parola ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare occasione della predisposizione degli atti relativi alle procedure concorsuali. ART. 28 - CONTROVERSIE, COLLEGIO CONCILIATIVO E FORO ESCLUSIVO Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto, le parti si impegnano, prima di adire l Autorità giudiziaria competente, a deferirle ad un collegio conciliativo composto da tre membri di cui due liberamente scelti da ciascuna delle parti ed il terzo d accordo tra questi per tentare la definizione bonaria della controversia. In caso di ricorso all Autorità giudiziaria, le parti convengono che competente, in via esclusiva, sarà il Foro di Ancona. 11