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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 441 2015 RESPONSABILITA' 20/07/2015 Sentenza 441/2015/A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA CORTE DEI CONTI PRIMA SEZIONE CENTRALE D APPELLO Composta dai Signori: Dott. Nicola LEONE Presidente ff - relatore Dott.ssa Rita LORETO Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Dott.ssa Maria Nicoletta QUARATO ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 47501, del registro di Segreteria, proposto da: 1

Dino CAPOCASA, (C.F.: CPCDNI54S18A462V), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lori del Foro di Ascoli Piceno e Antonio Voltaggio del Foro di Roma [codici fiscali, fax e PEC in atto d appello] e presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, Via della Fontanella Borghese, n. 69, giusta procura speciale alle liti in calce all atto d appello, appellante CONTRO Procuratore Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei coni per la Regione Marche, con sede in Ancona, Via Matteotti, appellato e con [così in atto d appello] Tesei Alessandro, non costituito Ticchiarelli Maria Teresa non costituita; avverso la sentenza n. 134/2013 del 16 dicembre 2013 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Marche. Visti l atto d appello, la sentenza impugnata, la memoria del Procuratore generale e gli atti e documenti tutti della causa; uditi nella pubblica udienza del 5 marzo 2015 il relatore, consigliere Nicola Leone, l avvocato Voltaggio per l appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale dott. Antonio Buccarelli. Ritenuto in 2

FATTO Con la sentenza impugnata l appellante, in parziale accoglimento delle domande avverso lo stesso proposte dalla Procura contabile territoriale, è stato condannato (con altra persona) a pagare individualmente - alla società C.I.I.P. S.p.A. la somma di euro 2,117,08 oltre la rivalutazione monetaria dal 14 febbraio 2008 e fino alla data di pubblicazione della sentenza con gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza e fino al pagamento; oltre le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.940,74. Il Capocasa propone appello per i seguenti motivi. 1) Errore di fatto e di diritto su un punto decisivo del giudizio. Inderogabilità dell ordine legale delle competenze. 2) Inesistenza del danno erariale, inapplicabilità della clausola penale. 3) Non imputabilità all ing. Capocasa della responsabilità per non aver applicato all ing. Amedeo Grilli la sanzione prevista nel contratto di affidamento dell incarico. Conclusioni dell appellante: riforma della sentenza impugnata, con assoluzione dell ing. Capocasa da ogni addebito di responsabilità contestata, il tutto con il favore delle spese di giudizio come per legge. Si è costituito il Procuratore generale con atto conclusionale depositato il 4 febbraio 2015, con cui, confutando i singoli motivi d appello, conclude per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese del doppio grado. Nell udienza pubblica odierna l avvocato Voltaggio deposita la notifica ai controinteressati, si riporta agli atti e conclude in conformità. 3

Il Procuratore generale si riporta alla memoria e insiste per il rigetto dell appello, e ricorda che proprio la risoluzione del rapporto con l ing. Grillo aveva fatto scattare l obbligo di applicazione della penale. Considerato in DIRITTO L appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere confermata. La Procura regionale ha contestato all odierno appellante (e ad altri due soggetti, uno dei quali assolto e l altro condannato, ma che non risulta abbia appellato) il danno consistente nella mancata applicazione della penale contrattuale nei confronti del professionista (tale ingegner Grilli) incaricato della progettazione del consolidamento dei Ponti Tubo della rete di distribuzione idrica dei tratta Pescara d Arquata Sibillini, per il ritardo nell adempimento della prestazione. Preliminarmente il Collegio osserva che l atto d appello è proposto con insolita formula e con, nei confronti degli altri soggetti evocati nel giudizio di primo grado, in quanto controinteressati (così, il difensore presente in udienza all atto del deposito della relazione di notifica nei loro confronti); il Collegio osserva che nei confronti di costoro non è proposta domanda alcuna e che il giudizio di responsabilità amministrativa si differenzia dal giudizio amministrativo, nel quale è prevista la figura del controinteressato cui deve essere partecipato il giudizio. Inoltre manca la vocatio in ius anche nei confronti dell altra parte (necessaria) del giudizio e cioè il Procuratore generale. Tanto premesso, il Collegio può affrontare l esame del primo motivo d appello. 4

Il motivo è infondato e anche il Giudice di primo grado ha, motivatamente, escluso la responsabilità del Dirigente tecnico, ing. Tesei, che delegò al Capocasa le funzioni di RUP responsabile unico del procedimento). Non si tratta di delega di poteri, ma di nomina, di assegnazione di funzioni a soggetto sottoposto e fornito dei titoli. Il Tesei era il dirigente, quindi ben poteva nominare il RUP e il Capocasa non può affermare di essere stato un mero esecutore, perché era un ingegnere, non un impiegato di mero ordine. L articolo 10, comma 5 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) così definisce il RUP: Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio. Nell atto con cui il suo dirigente gli conferiva l incarico specifico erano indicati i compiti tra cui proprio il problema delle eventuali penali. La Sezione territoriale ha correttamente individuato il nesso di causalità tra il comportamento del Capocasa, in relazione ai compiti attribuitigli, e il danno, con particolare riferimento al parere reso al Consiglio di amministrazione (CdA) sulla penale da applicare al Grilli che aveva maturato lunghissimi ritardi nell esecuzione dell attività di progettazione commessagli (oltre 900 giorni). Per quanto esposto, il motivo deve essere respinto. 5

Con il secondo motivo d appello si eccepisce l inesistenza del danno per inapplicabilità della clausola penale. Afferma l appellante che l incarico affidato al Grilli venne modificato (ampliato) e, pertanto, non era applicabile la clausola penale. Si tratta di difesa già svolta in primo grado e su cui la Sezione territoriale ha correttamente deciso, con motivazione congrua e priva di vizi logici, rilevando che l ing. Grilli non chiese neppure la modifica dei termini contrattuali per la consegna degli elaborati e, comunque, il ritardo accumulato, si può aggiungere, supera qualsiasi tolleranza e possibilità di giustificazione con la maggiore ampiezza dell oggetto contrattuale. La sentenza della Corte di cassazione citata dall appellante afferma che la clausola penale non opera se, variata quantitativamente la prestazione, la clausola penale viene meno se non viene fissato un nuovo termine: nel caso di specie il termine rimase immutato, ma un termine esisteva e doveva essere rispettato nell ipotesi, come nel caso di specie in cui il contraente (ing. Grilli) non ebbe a richiedere un nuovo diverso termine per l adempimento delle sue obbligazioni progettuali. Con un terzo motivo, l appellante deduce che il danno non gli è imputabile, perché imputabile a decisione del CdA. A parte che il Capocasa espresse il proprio parere al CdA il quale sospese l applicazione della penale proprio sulla scorta del parere reso dall appellante, resta da dire che ha ragione il PG quando afferma che.- sulla base del principio di separazione tra potere di indirizzo e potere di gestione che spettava al Capocasa, nella sua qualità di RUP di provvedere all applicazione della penale; il CdA si sarebbe assunto la responsabilità della 6

sospensione; ma nel caso di specie è il Capocasa che ha mancato, gravemente, ai suoi doveri professionali. Conclusivamente, per quanto esposto, il Collegio respinge l appello. La soccombenza impone di porre a carico dell appellante le spese del presente grado di giudizio ed esse sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. la Corte dei conti Prima Sezione giurisdizionale centrale d appello definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 47501 avverso la sentenza n. 134/2013 della Sezione giurisdizionale per la regione Marche, ogni contraria eccezione disattesa, respinge l appello e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 96,00 (Novantasei/oo). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2015. Il Presidente f.f. estensore F.to Nicola Leone Depositata in Segreteria il 20/7/2015 IL DIRIGENTE F.to Massimo BIAGI 7