Nel caso di richiesta di risarcimento con le forme dell indennizzo diretto, il rapporto che sorge tra l'assicurato e l'assicuratore non è un rapporto extracontrattuale bensì un rapporto contrattuale, tanto è vero che, gli adempimenti liquidatori posti a carico dell'assicuratore del danneggiato costituiscono obblighi aventi la fonte nel contratto stipulato, dai quali scaturisce l obbligo per l assicuratore di verificare la mancanza di responsabilità del proprio assicurato e, di conseguenza l obbligo di risarcirlo nei tempi previsti dalla normativa, qualora ne venga accertata la completa carenza di responsabilità ovvero l obbligo di comunicare le ragioni del diniego in caso contrario. Su tale pressupposto il Giudice di Pace ha rigettato l eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società assicuratrice, atteso che l azione proposta ha ad oggetto l indennizzo diretto che trova il suo presupposto nella esistenza del contratto assicurativo, per cui può ritenersi applicabile, in tale ipotesi, il foro del consumatore (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 19.10.2012). UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO 1 / 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente 2 / 17
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 833/11 RGNR Assegnata a sentenza il 15/10/012 promossa da AAA Rrr, nato a <...> (NA), il <...>, codice fiscale <...> - e residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via <...>, ed elett.te dom.to in Sss Ggg (NA), alla Via <...> presso lo studio dell avv.to Vvv PPP - codice fiscale <...> dal quale è rapp.to e difeso giusta procura a margine dell originale della citazione - parte attrice CONTRO 3 / 17
UGF Assicurazioni S.p.A. (nuova denominazione assunta dalla Compagnia Assicuratrice Unipol spa a seguito di fusione per incorporazione della AURORA S.p.A. ) con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado 45, in persona del suo procuratore e legale rappresentante p.t. Dr. <...> - in virtù dei poteri conferiti per procura del 8.6.2009 autenticata dal Notaio <...> di <...> Rep <...> - rappresentata e difesa, giusta procura, a margine del presente atto, dall Avv. Sss Vvv e dall Avv. Bbb Vvv e con loro elettivamente domiciliata in <...> (NA) alla Via <...> (Ai sensi dell art. 176 del c.p.c. il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al proprio numero di fax: 081 000000 oppure all indirizzo di posta elettronica: studiolegaleassociato@virgilio.it ); - parte convenuta - ; OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 4 / 17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09 ed applicabile ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge La domanda proposta dalla parte attrice AAA Rrr con l atto di citazione RITUALMENTE notificato, volta ad ottenere il riconoscimento dei presupposti di legge per la proponibilità dell azione di indennizzo diretto e, quindi, la condanna della s.p.a. UGF ASS.NI, quale Impresa che garantiva per la RCA il veicolo FIAT IVECO tg. XX 0X0 XX al risarcimento in suo favore, per le lesioni riportate in qualità di conducente del predetto autocarro, nel sinistro avvenuto in data 06/11/07 alle ore 13,50 in Caserta ad opera del veicolo NISSAN MICRA tg. YY 0Y00, è parzialmente fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. Tenuto conto dei documenti prodotti va, innanzitutto, riscontrata la perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio, stante il deposito della certificazione medica e della copia del certificato di assicurazione, oltre al mancato disconoscimento della copertura assicurativa. 5 / 17
Sui documenti prodotti in copia si osserva che, in tema di prova documentale, l onere stabilito dall art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio con la conseguenza che, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n. 5461 e 5/1/05 n. 150 e sul punto anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n. 20951 nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art. 2719 del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Tenuto conto di quanto innanzi, posto che non vi è stata alcuna contestazione specifica in ordine ai documenti prodotti, ogni eccezione sul punto deve ritenersi superata. Deve, quindi, rigettarsi l eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società assicuratrice, considerato che, l azione proposta ha ad oggetto l indennizzo diretto che trova il suo presupposto nella esistenza del contratto assicurativo, per cui può ritenersi applicabile, in tale ipotesi, il foro del consumatore. 6 / 17
Se è vero, infatti, che dall'atto di citazione e dalla prova si evince che il sinistro si è verificato in tenimento del comune di Caserta (NA) e, se è vero che, la parte convenuta, sia nella comparsa di costituzione che, nel verbale di causa, ha indicato i giudici ritenuti competenti; pur tenendo conto del fatto che, in materia di sinistri automobilistici, è intervenuta la Corte Suprema della Cassazione che, con la sentenza n.4929 del 24/9/79 ha stabilito come, nell'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, concorrono il forum delicti (lu ogo del sinistro), - il forum rei (luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti), il forum destinatae solutionis (luogo di residenza o di domicilio di uno dei litsconsorti necessari, solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, perché, generalmente, nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno non è determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il luogo ove risiede il debitore e non il creditore), trattandosi, peraltro, di debito di valore scaturente da fatto illecito - (Cass. 97/69; 4057/95; 4975/97), non può non rilevarsi che, nel caso in esame, ove parte attrice ha agito per il riconoscimento dei presupposti dell art. 149 del dlgvo 209/05 deve ritenersi competente, contrattualmente, il giudice del foro del consumatore. In effetti, gli obblighi di assistenza posti a carico della compagnia di assicurazione del danneggiato dall'art. 9 del DPR 18/7/06 n. 254, norma di attuazione dell'indennizzo diretto, vanno considerati veri e propri obblighi contrattuali improntati ai criteri di correttezza e buona fede ed, in quanto tali, connessi alla prestazione principale dedotta nel contratto assicurativo; Ne consegue che, a parere di questo Giudice, nel caso di richiesta di risarcimento con le forme dell indennizzo diretto, il rapporto che sorge tra l'assicurato e l'assicuratore non è un rapporto extracontrattuale bensì un rapporto contrattuale, tanto è vero che, gli adempimenti liquidatori posti a carico dell'assicuratore del danneggiato costituiscono obblighi aventi la fonte nel contratto stipulato, dai quali scaturisce l obbligo per l assicuratore di verificare la mancanza di responsabilità del proprio assicurato e, di conseguenza l obbligo di 7 / 17
risarcirlo nei tempi previsti dalla normativa, qualora ne venga accertata la completa carenza di responsabilità ovvero l obbligo di comunicare le ragioni del diniego in caso contrario. E tanto deve ritenersi ancor più vero se si pensa all obbligo imposto al Giudice di denunciare l inadempimento all ISVAP ex comma 10 dell articolo 148. La prestazione risarcitoria, quindi, resa dall'assicuratore a favore del proprio assicurato/danneggiato è, collegata al sinallagma negoziale, tanto è vero che, gli ulteriori obblighi scaturenti dalla intervenuta richiesta di risarcimento del danno, devono ritenersi come riconducibili, nel paradigma dell'art. 1375 c.c. (esecuzione di buona fede); Pertanto, l'eccezione d'incompetenza del Giudice adito, non è stata e non può essere accolta. Va, poi, rigettata l eccezione di nullità dell atto introduttivo: La citazione contenendo, chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore ella società assicuratrice, sia l enunciazione del petitum che della causa petendi non è inficiata da nullità. Nel giudizio civile davanti al giudice di pace, il contenuto dell atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall art. 318 c.p.c., il quale prescrive che, il medesimo deve contenere l indicazione del giudice e delle parti, l esposizione dei fatti e l indicazione dell oggetto in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme. E anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall art. 320 c.p.c. con la conseguenza che, l atto di citazione deve ritenersi nullo, solo nel caso in cui, per la mancata 8 / 17
o incompleta esposizione dei fatti, non è possibile la instaurazione del contraddittorio (Cass. Civ. I 30/4/2005 n. 9025; Conf,. Cass. Civ. I 13/4/05 n. 7685; Cass. Civ. III 4/6/2002 n. 8074). L attore ha agito in giudizio invocando l applicazione dell art. 149 del d.l.g.vo 209/05 il quale espressamente dispone che : In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilita' civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta e' imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile puo' chiedere di intervenire nel giudizio e puo' estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. 9 / 17
Per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all esercizio dell azione giudiziaria, l art. 149 opera un rinvio all art. 145 del D. Lgs 209/2005 il quale statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 ed all art 148 dello stesso D.lgs che al comma 1 dispone che Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Tenuto conto di quanto innanzi, ritiene questo magistrato che, correttamente, il giudizio è stato proposto solo nei confronti della società assicuratrice, non essendo prevista dalla normativa vigente, per questa fattispecie, una ipotesi di litisconsorzio necessario con il responsabile civile, trattandosi, come detto, di un azione ex contractu, che trova il proprio presupposto nella esistenza del contratto e che obbliga l assicuratore a risarcire il proprio assicurato nei termini dettati dall art. 148 ovvero, a comunicare le ragioni del diniego, nello stesso termine: il mancato rispetto dei tempi di accertamento, giustifica la richiesta di risarcimento nei soli confronti della società assicuratrice che non ha ottemperato agli obblighi di legge. 10 / 17
Preso atto della copia della lettera di costituzione in mora allegata alla produzione di parte attrice, ritenendo la stessa completa di ogni dettaglio, della domanda, va ritenuta la proponibilità. Peraltro, sebbene il procuratore della società assicuratrice abbia depositato la copia della relazione negativa del Dott. Dolce, dal quale l infortunato non si sarebbe presentato per la visita medica, non è men vero che, manca la prova dell avvenuta ricezione dell invito, per la qual cosa, non può accogliersi l eccezione di intervenuta sospensione dei termini di cui all art. 145 del dlgvo 209/05 ed ogni eccezione sul punto, va disattesa. Vista, quindi, la trasmissione della costituzione in mora alla SPA Aurora, anche quale società che garantiva il veicolo antagonista, della domanda va ritenuta la procedibilità. Per quel che concerne il merito, osserva questo Giudice che, lette le dichiarazioni rese dal teste BBB Ggg, indifferente, indicato alla udienza del 27/5/11 può affermarsi la mancanza di responsabilità del conducente del veicolo attoreo e, quindi dell AAA nella determinazione del sinistro ed il suo diritto al risarcimento ex art. 149 del dlgvo 209/05. 11 / 17
Invero, il testimone, sotto il vincolo del prestato giuramento, ha confermato che il conducente del veicolo NISSAN MICRA, procedendo a velocità non adeguata rispetto al tratto di strada percorso, incurante dell Autocarro intento ad eseguire una manovra di svolta a sinistra, finiva per impattarlo con una violenza tale da ingenerale nel conducente l istinto di deviazione verso destra, finendo per farlo collidere anche contro il guard rail. Il teste ha confermato che l attore pur indossando le cinture di sicurezza, ebbe a riportare lesioni per le quali non fu in grado di proseguire la marcia e, costrinsero i soccorritori a portarlo presso la Clinica S. Lucia. Ne consegue che, pur valutando attentamente le difese della società convenuta, questo Giudice non può che ritenere pienamente superata in favore dell AAA, la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. e, non può che confermare l obbligo della spa UGF già spa AURORA, al risarcimento in favore del conducente del veicolo proprio assicurato. Per quel che concerne il quantum, trattandosi di lesioni del conducente, ai fini della quantificazione, questo magistrato si rimette esclusivamente alle risultanze della CTU, siccome adeguatamente motivata e priva di vizi logici e/o scientifici. Il consulente, previa valutazione dei dati anamnestici, ha ritenuto la coerenza del danno con 12 / 17
la dinamica e con l uso degli appositi ausili ed ha quantificato le lesioni in gg. 3 di ITT; gg. 20 di ITP al 50%; gg.20 di ITP al 25% con postumi di danno biologico nella misura del 2%. Ai fini della quantificazione delle stesse, tenuto conto delle disposizioni di cui all articolo 139 del d.lg.vo 209/05, laddove è inserita la precisazione del danno biologico ( per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito ), e dei criteri di liquidazione; visto il comma 3 dello stesso articolo, laddove è scritto che l ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato ; Considerato, ancora, che, secondo l evoluzione giurisprudenziale di merito, alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, va affermata la possibilità di risarcire la sofferenza morale del danneggiato personalizzando il risarcimento del danno biologico nei limiti di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni ( Trib. Piacenza 4/6/09 n. 401 in Banca dati Juris Data; Trib. Palermo, III Sez. Civ. 3/6/09 in Altalexquotidiano di Informazione giuridica n. 2620 del 15/9/09; Trib. Venezia 27/2/09, in Giur. Merito 2009), dovendosi intendere definitivamente accantonata la figura del cosiddetto danno morale soggettivo (Trib. Monza sez. lavoro, 125/09 n. 241 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Milano Sez. III 15/4/09 n. 5013 in Giustizia a Milano 2009; Trib. Palermo 12/3/09 in Banca dati Juris Data); viste le tabelle di liquidazione introdotte dall art. 5, co. 2, della legge 57/2001 aggiornate dall ultimo D.M. Sviluppo Economico; tenuto conto della intrinseca incidenza delle lesioni subite dalla parte danneggiata sulla sua vita, anche relazionale ( per la loro natura ) si ritiene che il danno riportato dalla parte attrice possa essere aumentato di 1/5 così come previsto dall art. 139 del dlgvo 209/05 e debba essere così liquidato: Età del danneggiato : 34 anni Percentuale di invalidità permanente : 2% Giorni di invalidità assoluta : 3 gg. Giorni di invalidità parziale al 50%: 20 gg. Giorni di invalidità parziale al 25%: 20 gg. Danno Biologico Permanente Valore del punto per invalidità del 2% : x 1.1 861,66 Percentuale di riduzione per età di 34 anni : 12% ( 861,66 x 2) - 12% 1.516,53 13 / 17
Danno Biologico Temporaneo Inabilità assoluta : 45,70 x 3 gg 137,10 al 50%: 45,70 x 20 gg x 50% 457,00 Inabilità parziale al 25%: 45,70 x 20 gg x 25% 228,50 822,60 PERSONALIZZAZIONE : (1.516,53 + 822,60) x 20% 467,83 Spese documentate : 89,18 Totale : 2.896,14 Inabilità parziale Sulla somma spettante, vanno calcolati gli interessi, che, giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così come liquidate all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. 14 / 17
Le spese seguono la soccombenza. Visto il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi contenuto nel D.M. del 20/07712 n. 140, in G.U. n. 195 del 22/08/2012; da tenere in considerazione, a prescindere dall attività svolta dai procuratori in precedenza (sul punto Tribunale Varese, sez. I civile, sentenza 26.09.2012 n 1252 laddove è scritto che L art. 41 del decreto contiene una espressa norma di diritto intertemporale in cui è previsto che le disposizioni di nuovo conio si applichino alle liquidazioni successive alla entrata in vigore del DM stesso (quindi, dal 23.8.2012). Il regolamento, ai fini della applicabilità ai processi pendenti, indica, dunque, quale parametro di riferimento, non il momento in cui si è conclusa l attività del professionista (momento statico) ma il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso (momento dinamico). Ciò vuol dire che è irrilevante il referente temporale che fa da sfondo all attività compiuta e rileva, invece, la data storica vigente al momento dell attività giudiziale-procedimentale di quantificazione del compenso spettante ) tenuto conto del valore del decisum ; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; letto l art. 1 comma 2 del citato D.M. sul riconoscimento del rimborso delle spese anche forfettarie, esse vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. 15 / 17
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AAA Rrr contro la s.p.a UGF ASS.NI così provvede: - Accoglie PARZIALMENTE la domanda e, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all art. 149 del dlgvo 209/05, condanna la S.p. A. UGF ASS.NI in persona del legale rapp.te, quale società che garantiva il veicolo della parte attrice, al pagamento, a titolo di risarcimento, in suo favore, per le lesioni riportate in qualità di conducente, della somma, all attualità, pari ad Euro 2.896,14 oltre interessi da calcolarsi come in motivazione. - Condanna la società assicuratrice convenuta, al pagamento delle spese di lite che liquida, in complessivi 1.420,00 di cui 120,00 per spese ; 1.300,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA nonchè rimborso forfettario SULLE SPESE CHE SI STIMA GIUSTO DETERMINARE NELLA PERCENTUALE DEL 12,5% che vanno attribuite al procuratore ex art. 93 c.p.c. - Condanna la parte convenuta al rimborso delle spese di CTU nella misura pari ad euro 350,00 oltre accessori, se documentati, come da decreto di liquidazione in atti. - Così deciso in Ottaviano il 19/10/12. 16 / 17
IL GIUDICE DI PACE DOTT. MARIA CUOMO 17 / 17