REGOLAMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO



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COMUNE DI FOLGARIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO REGOLAMENTO IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DI DATA 31 GENNAIO 2005 IL PRESIDENTE sig. Fabio Plotegher IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Emanuela Defrancesco Modificato con deliberazione consiliare n. 28 dd. 30.06.2010 1

COMUNE DI FOLGARIA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO INDICE TITOLO I GENERALITA Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Definizioni TITOLO II ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Art. 3 - Attività rumorose nell ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni ed assimilabili Art. 4 - Attività rumorose nell ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili Art. 5 - Orari Art. 6 - Modalità per l autorizzazione in deroga e la comunicazione TITOLO III RUMORI MOLESTI Art. 7 - Rumori molesti all aperto e nelle abitazioni TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA RUMOROSE Art. 8 - Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari Art. 9 Autolavaggi Art. 10 - Pubblicità fonica Art. 11 Allarmi antifurto Art. 12 - Servizi pubblici essenziali Art. 13 - Documentazione tecnica TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 - Sistema sanzionatorio Art. 15 - Misurazioni e controlli Art. 16 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione Art. 17 - Termini di applicazione Art. 18 Decadenza 2

TITOLO I GENERALITA Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente. Si definiscono: Art. 2 Definizioni 1. Attività rumorosa: l attività causa di introduzione di rumore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell ambiente abitativo, dell ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell ambito di processi produttivi svolte all interno dell area dell insediamento. TITOLO II ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO Art. 3 Attività rumorose nell ambito di pubblici esercizi o circoli privati o di manifestazioni all aperto ed assimilabili Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell arco del mese esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato. Sono analogamente da considerare attività rumorose a carattere temporaneo quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato o 3

si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. L utilizzo dei campi di gioco, pubblici o aperti all uso pubblico, all aperto nei pressi delle abitazioni che comporta l utilizzo di voce alta per comunicare tra giocatori o comunque l emissione di rumori è consentito solo nei periodi di cui al punto 5. Qualora l utilizzo degli impianti di ricircolo dell aria, di refrigerazione o condizionamento ambienti e celle di conservazioni, degli impianto o gruppi elettrogeni, le ventole e gli elettrodomestici in generale compresi i televisori o le radio, possa arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività dell ambiente o abitativo di terzi, devono essere rispettati i periodi di intervallo di cui al punto 5. Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi. Art. 4 Attività rumorose nell ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso i cantieri edili, stradali ed assimilabili, pubblici o privati, nell ambito dell attività principale autorizzata, nonché l esercizio di professioni, mestieri o attività rumorosa quali le attività artigianali, del lattoniere, del fabbro, del falegname, del meccanico, le attività inerenti ai venditori ambulanti, ai maestri di canto e/o musica, agli istruttori sportivi quando usano il megafono, nonché qualsiasi altra attività che per essere svolta regolarmente necessita di una considerevole emissione rumorosa che possa arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane. Gli impianti e le attrezzature impiegati devono, comunque, essere conformi alle direttive comunitarie e manutentati in modo da garantire il rispetto degli standard di cui al certificato di omologazione. Art. 5 Orari Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all art. 3, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all art. 4, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato. All interno del centro storico, nel periodo compreso dal 1 luglio ed il 31 agosto, l attività di cui all art. 4, richiamata dal 2 comma del presente articolo, è consentita dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Art. 6 Modalità per l autorizzazione in deroga e la comunicazione Le attività sopra descritte sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve pervenire al protocollo del Comune entro 5 giorni lavorativi dall inizio dell attività. Deroghe agli orari o intervalli previsti dal presente regolamento sulle emissioni rumorose possono essere concesse dal Sindaco su richiesta scritta e motivata, 4

prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo e l obbligo di informare la popolazione interessata. TITOLO III RUMORI MOLESTI Art. 7 Rumori molesti all aperto e nelle abitazioni Per quanto riguarda i rumori molesti all aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall art. 659 del Codice Penale. [art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone): Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi, o i trattenimenti pubblici, è punito con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a 309,00.] TITOLO IV DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA RUMOROSE Art. 8 Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari L uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino e similari (tosaerba, motoseghe, ecc.), per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle colture, per le pulizie, per il pompaggio di acqua o altri liquidi e per ogni altra attività devono essere utilizzate in modo da non arrecare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane del vicinato. L impiego di dette macchine rumorose deve essere sospeso, qualora arrechi fastidio o disturbo, dalle ore 19.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente. Art. 9 Autolavaggi L impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge. Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree commerciali e produttive così come individuate dal Piano Regolatore Generale. 5

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse. Art.10 Pubblicità fonica La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa. Art.11 Allarmi antifurto Gli allarmi sonori privati udibili all esterno delle proprietà stesse, all interno del centro storico, nel periodo compreso dal 1 luglio ed il 31 agosto, l attività è consentita dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, non possono avere durata continua o impulsiva (intervallata) superiore ai due minuti primi complessivi. Al di fuori di detti periodi di sospensione gli allarmi non possono avere durata continua o impulsiva superiori ai cinque minuti primi complessivi. Viene assunto come continuo un rumore caratterizzato da una cadenza di ripetizione elevata. Viene assunto come impulso un rumore caratterizzato da una successione di singoli eventi sonori di breve durata percepibili distintamente. Nel caso in cui i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli con emissione sonora continua o impulsiva superino i tre minuti primi complessivi ed arrechino fastidio o disturbo al riposo ed alle attività delle persone, i veicoli stessi, quale sanzione accessoria, possono essere rimossi e condotti in luoghi custoditi o all interno di edificio dove il disturbo possa essere contenuto. Può inoltre essere effettuata, anche in riferimento alle sorgenti sonore fisse, in alternativa alla rimozione, ogni operazione tecnica per interrompere l emissione sonora. Tali operazioni tecniche dovranno essere effettuate da personale esperto in modo tale da non arrecare danni al veicolo o alle cose o agli edifici, comunque limitando gli stessi al minimo che resteranno a carico del trasgressore o dell obbligato in solido. Art.12 Servizi pubblici essenziali Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146. Sono fatte salve le cause di esclusione della responsabilità previsti dall art. 4 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Sono esonerati dal rispetto degli orari e intervalli previsti dal presente regolamento gli operatori addetti alla raccolta e svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e alla conduzione della spazzatrice, i quali dovranno adottare ogni possibile cautela atta ad eliminare o comunque attenuare le emissioni rumorose. La deroga è altresì concessa per i cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.). Art. 13 Documentazione tecnica La documentazione di impatto acustico, la documentazione previsionale del clima acustico e la relazione acustica per la progettazione degli edifici sono redatte conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale, nonché dalle normative tecniche in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione ovvero della comunicazione. 6

TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Sistema sanzionatorio Per le violazioni amministrative alle norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione dell art. 7, si applica, ai sensi dell art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 258,23 (pari a Lire 500.000) a Euro 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000). Le violazioni accertate saranno sanzionate con la procedura prevista dalla Legge 689/81 e s.m.. Al trasgressore e agli obbligati in solido sono altresì addebitate, quale sanzione amministrativa accessoria, le spese sostenute per interrompere l emissione rumorosa o per la chiamata, rimozione e custodia del veicolo o di altra macchina, attrezzatura, apparecchio o strumento, In caso di mancata conciliazione della violazione si eseguono le procedure previste dall art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 secondo le norme di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 698 anche al recupero delle spese di ogni operazioni tecnica effettuata per limitare o interrompere l emissione sonora non regolamentare. L autorità individuata a ricevere il rapporto ai sensi dell art. 17 della medesima Legge di depenalizzazione è il Segretario Comunale. Art. 15 Misurazioni e controlli L Amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie. Sono incaricati di effettuare il controllo sull osservanza delle presenti disposizioni, oltre agli organi indicati dall art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, anche il Geometra comunale addetto alla rilevazione fonometrica delle emissioni sonore, il Capo Cantiere ed il Capo Tecnico comunale se muniti di tesserino di riconoscimento firmato dal Sindaco. L Amministrazione comunale può altresì disporre controlli nei confronti degli interventi di cui al Titolo IV, al fine di valutare la coerenza dei dati progettuali con quanto realizzato. Art. 16 Campagne di sensibilizzazione e di informazione L Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l inquinamento acustico. Art. 17 Termini di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il giorno 13 febbraio 2005. Art. 18 Decadenza L emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime. 7