Provvidenze ai Comuni per il trasporto di persone con handicap motorio Mediante autoservizi pubblici non di linea.

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Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 17 Prot. n. 7328/2.6 del 09.06.2005 Proposta di legge regionale Provvidenze ai Comuni per il trasporto di persone con handicap motorio Mediante autoservizi pubblici non di linea. d iniziativa dei consigliere (SDI L Ulivo): Ciucchi Pieraldo

Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Toscana, nell ambito delle politiche finalizzate al sostegno dei disabili, favorisce lo sviluppo di azioni tese a migliorare il trasporto di persone con handicap motorio mediante autoservizi pubblici non di linea e ne individua le procedure. Art. 2 (Benefici ai Comuni per il trasporto dei disabili) 1. La Regione, al fine di attrezzare i veicoli adibiti a servizio taxi ed a quello di noleggio del conducente, per il trasporto dei supporti necessari alla mobilità delle persone con handicap motorio, concede per gli anni 2001 e 2002, contributi ai Comuni che ricadono in aree metropolitane o comunque con popolazione superiore ad ottantamila abitanti come già individuati all articolo 7 comma 5 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull abbattimento delle barriere architettoniche). 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità attuative per l erogazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi: a) i Comuni di cui al comma 1 presentano alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall approvazione delle modalità attuative da parte della Giunta stessa, proposte progettuali dalle quali risulti che, anche a seguito dell intervento previsto, è assicurata al parco veicoli una quota non inferiore al 5 per cento di taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo opportunamente attrezzati per il trasporto di persone con handicap motorio; b) i Comuni di cui al comma 1 presentano inoltre copia del progetto specifico di mobilità redatto ai sensi dell articolo 7, comma 5 della l.r. n. 47/1991; c) i contributi di cui al presente comma, la cui misura non può superare l importo di 12.911 euro (lire venticinque milioni) a veicolo, sono concessi dai Comuni ai titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente che, entro un anno dall entrata in vigore della presente legge, realizzano gli interventi di cui al comma 1 necessari all immissione in servizio

di taxi conformi alle norme vigenti relative all accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche; 3. La Giunta regionale relaziona al Consiglio circa l attuazione della presente legge. Art. 3 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge, stimati in 1.291.130 euro pari 250.000.000 di lire, si fa fronte utilizzando lo stanziamento iscritto sul cap.31155 del Bilancio di Previsione 2001 e sul corrispondente capitolo del Bilancio di Previsione 2002.

RELAZIONE L adeguamento dell ambiente costruito alle esigenze di tutti i cittadini indipendentemente dall età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l esercizio autonomo di ogni attività, è un obiettivo primario di carattere generale. Diventa imperativo categorico e questione essenziale quando si tratta di adeguare l ambiente costruito alle esigenze dei soggetti portatori di handicaps per i quali, nella maggior parte dei casi l ambiente diventa ostile aggravando pesantemente le modalità di vita e impedendo sistematicamente ad ogni piè sospinto il normale svolgimento delle azioni, dei movimenti, dell attività. Nonostante le leggi e le altre disposizioni che da anni sono state emanate, se ci si guarda intorno, ci si accorge che tutto l ambiente è stato e continua ad essere costruito di norma per coloro che sono nel possesso pieno delle loro capacità fisiche e psichiche e solo in via eccezionale e speciale per gli altri. Ciò vale anche e in modo particolare per tutto il sistema della mobilità e del trasporto in tutte le sue articolazioni, essendo il trasporto strettamente collegato in modo indissolubile alla vita di relazione. Le leggi nazionali e regionali che si sono susseguite in materia di trasporti non hanno dimenticato ed anzi sono state sensibili al problema dell approccio del portatore di handicap con le strutture e i mezzi di trasporto. L efficacia della legislazione si è, ancorchè in modo inadeguato e insufficiente, maggiormente dispiegata e concretizzata nel settore del trasporto gestito dal settore pubblico vero e proprio nei confronti del quale più direttamente Stato e Regioni hanno potuto disporre azioni e interventi in coerenza. Inadempienze e ritardi in alcuni casi, e carenza di risorse in altri, hanno reso e rendono lento e complicato ogni adeguamento e i mezzi di cui la realtà esterna ci dota costituiscono visibilmente una vera barriera per i disabili e i portatori di handicaps. Ancora più evidente è l inadeguatezza del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea nei confronti del quale, a cominciare dai mezzi del servizio taxi, mancano precisi interventi tesi a promuovere l attrezzatura specifica dei taxi esistenti, dato che è più difficoltoso e

comunque meno possibile realizzare l adeguamento dei parchi-taxi attraverso un loro ampliamento non sempre facile tenuto conto delle leggi di mercato. La Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (Legge 15/1/1992 n. 21), dopo aver definito il servizio di taxi come autoservizio pubblico (art. 1), stabilisce, all art. 14, che i servizi di taxi sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap ed aggiunge: I Comuni, nell ambito dei regolamenti di cui all art. 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicaps, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della L. 30/3/1971, n. 118 e del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384. La legislazione regionale e i provvedimenti regionali emanati in attuazione della Legge quadro sopradetta, nonché la legislazione regionale sulla eliminazione delle barriere architettoniche appaiono carenti per quanto riguarda il sostegno di azioni e interventi diretti ad attrezzare i veicoli a servizio taxi e a quello di noleggio con conducente, con i supporti necessari alla mobilità delle persone con handicap motorio. È necessario, quindi, un intervento legislativo che dia deciso impulso e promuova da parte dei tassisti e dei noleggiatori con conducente l adeguamento dei mezzi a questa particolare esigenza, costituendo i mezzi stessi uno strumento di mobilità dei disabili, in particolare di quelli con handicap motorio, soprattutto se si tiene conto che essi si trovano di fronte all inadeguatezza generalizzata anche di tutti gli altri mezzi di trasporto. La P.d.L. allegata disciplina un percorso di adempimenti per la Giunta Regionale e i Comuni con popolazione superiore agli 80.000 abitanti così come individuati dall art. 7 comma 5 della L.R. 9/9/1991, n.47 (Norme sull abbattimento delle barriere architettoniche). Il percorso di adempimenti porta al finanziamento di progetti per l attrezzatura dei veicoli come sopra indicati già esistenti o di nuove immissioni in servizio di tali veicoli attrezzati in conformità alle norme vigenti relative all accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche. L obiettivo è quello di assicurare un parco veicoli dove ameno il 5% de mezzi sia dotato di supporti opportunamente combinati per il trasporto di persone con handicap motorio. Il finanziamento dei progetti è assicurato sul Bilancio regionale in apposito capitolo.

Si tratta di intervenire in una situazione delicata dove il vuoto di mezzi attrezzati costituisce la regola senza alcuna rilevabile eccezione, o, forse, con qualche eccezioni ininfluente sul fenomeno. Firenze, lì 09/06/2005 Pieraldo Ciucchi