VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA): LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA

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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA): LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA Confindustria - Sala Andrea Pininfarina Roma, 27 luglio 2017 Le novità riguardanti la qualità della progettazione e delle valutazioni ambientali Dott. Giuseppe Lo Presti Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Novità in materia di qualità della progettazione Decreto Legislativo n. 104 del 16.6.2017 (G.U. n. 156 del 6.7.2017, vigente dal 21.7.2017) «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» Modifiche apportate alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006: Qualità della progettazione Nuova definizione di progetto I livelli della progettazione nella VIA: dal progetto preliminare ex D.Lgs. 163/2006 al progetto di fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 La nuova fase di scoping progettuale Qualità delle Valutazioni Ambientali Contenuti degli Studi di Impatto Ambientale Competenza/professionalità degli estensori degli SIA Competenza/professionalità/imparzialità delle Autorità Competenti 2

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19, comma 1) «Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33» Come previsto dalla direttiva 2014/52/UE, è stato eliminato l obbligo di presentare gli elaborati progettuali («progetto preliminare» prima del D.Lgs. 104/2017) per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA: unico elaborato da presentare è lo Studio Preliminare Ambientale In base alla direttiva 2014/52/UE il «progetto» non è un elaborato richiesto né per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA né per la procedura di VIA Eliminati oneri a carico del proponente in una fase in cui l A.C. deve esprimersi in merito all eventuale assoggettamento a VIA, sulla base dei criteri dell Allegato V (allegato III della direttiva 2014/52/UE) In base alla direttiva VIA la procedura di «screening» è effettuata sulla base di una descrizione delle principali caratteristiche del progetto e dei suoi potenziali impatti ambientali forniti dal proponente in base ai contenuti indicati nel nuovo Allegato IV-bis (recepimento del nuovo allegato IIA della direttiva 2014/52/UE) Allineamento agli standard europei in cui la procedura di «screening» non è una «mini VIA» ed i tempi per la conclusione sono molto inferiori a quelli medi nazionali (3 settimane in UK, 35 giorni in FR) 3

Nuovo Allegato IV-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale «1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità 4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V. 5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi». 4

Nuova definizione di progetto (art.5, comma1, lettera g) D.Lgs. 152/2006 (ante D.lgs. 104/2017) D.Lgs. 152/2006 (post D.lgs. 104/2017) «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del «progetto: progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20» 5

I livelli della progettazione nella VIA La definizione di progetto è stata modificata solo per la parte relativa ai livelli della progettazione (rimasta invariata quella che recepisce integralmente la definizione contenuta nella direttiva 2014/52/UE) A seguito dell abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati sostituiti i riferimenti relativi ai livelli della progettazione introdotti dall art. 23 del Codice degli Appalti, in base al quale la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016) progetto definitivo (art. 23, comma 7 D.Lgs. 50/2016) progetto esecutivo (art. 23, comma 8 D.Lgs. 50/2016) Per la procedura di VIA il livello informativo e di dettaglio dei progetti è almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità tecnico-economica Il livello informativo e di dettaglio dei progetti deve comunque essere tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali Come può il proponente individuare quale è il livello informativo e di dettaglio «adeguato» per la VIA??? quando non diversamente previsto da altre disposizioni, il livello progettuale «minimo» per la VIA è rappresentato dal progetto di fattibilità tecnico-economica 6

Dal progetto preliminare ex D.Lgs. 163/2006 al progetto di fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 163/2006 (art. 93, comma 3) «Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonchè in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa» D.Lgs. 50/2016 (art. 23, commi 5 e 6) «5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire...[omissis].. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici..[..omissis, in analogia al D.Lgs. 163/2006 ]. 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l individuazione della localizzazione o del tracciato dell infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell impatto ambientale e sociale necessarie. 7

Contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (art. 23, comma 3 D.Lgs 50/2016) «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l articolo 216, comma 4» Le disposizioni transitorie prevedono che nelle more dell emanazione del decreto sui contenuti dei tre livelli progettuali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al DPR 207/2010, artt. 14 43 e relativi allegati Per il progetto di fattibilità (equivalente al progetto preliminare) continueranno ad applicarsi le disposizioni degli artt- da 17 a 23 del DPR 207/2010 L istruttoria per la predisposizione dello schema di decreto ministeriale è stata avviata a Gennaio 2017 e la discussione è stata iscritta all o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni del 30.3.2017 (rinviata) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto il 13 giugno u.s. una riunione istruttoria finale per il 11.7.2017 La riunione è stata rinviata in quanto il CSLLPP ha comunicato il 20 giugno u.s. che la nuova versione dello schema di decreto è incardinata presso l Assemblea del CSLLPP per l esame di competenza e che il 14 giugno è stata nominata la Commissione relatrice 8

VIA e progetto di fattibilità tecnico-economica ex D.Lgs. 50/2016 In base al D.Lgs. 50/2016 ed allo schema di decreto ministeriale sui contenuti della progettazione (ultima versione disponibile del 15.3.2017 revisionata dalle Regioni), il progetto di fattibilità ha requisiti qualitativi del tutto idonei per la procedura di VIA e rappresenta lo stadio della progettazione più adatto ad integrare efficacemente le considerazioni ambientali e le opportunità di migliorare il progetto, sotto il profilo ambientale e territoriale, anche in relazione agli esiti della consultazione pubblica prevista nel procedimento di VIA Alcuni contenuti del progetto di fattibilità significativi in rapporto alla VIA: analisi delle possibili soluzioni progettuali alternative localizzative, tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, gestionali, inclusa l opzione «zero» richiesta anche nella procedura di VIA (parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale) misure atte a evitare potenziali significativi effetti negativi sull ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e archeologico e sulle opere esistenti, in relazione all attività di cantiere, ivi incluse indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi esiti delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche e degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura esiti delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell intervento stesso, nonché in corso di realizzazione sistemi di monitoraggio elaborati grafici di notevole dettaglio (generalmente 1:10.000, fino a 1:100) studio preliminare ambientale e paesaggistico che analizza e valuta la significatività dei potenziali impatti ambientali e individua le condizioni che garantiscano la salvaguardia del contesto territoriale, ovvero un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, attraverso adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale (previsione che andrà coordinata con le disposizioni de D.Lgs. 104/2017) 9

La procedura di «scoping» del progetto (art.20) Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA «1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. 2. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, assicurando che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali» Considerando la notevole eterogeneità delle tipologie progettuali soggette a VIA e non potendo stabilire a priori un unico livello della progettazione, il proponente può consultare l A.C. per stabilire il livello adeguato «per consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali» (nuovo art. 20) E una fase interlocutoria, sebbene formale, in esito alla quale: il proponente ha certezze sul livello della progettazione da sviluppare più adeguato ai fini della procedura di VIA L A.C. ha certezze di disporre di un progetto di qualità adeguata a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali 10

Il provvedimento unico ambientale (nuovo art. 27 d.lgs. 152/2006) «1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l esercizio del progetto. A tal fine, il proponente presenta un istanza ai sensi dell articolo 23, avendo cura che l avviso al pubblico di cui all articolo 24, comma 2, rechi altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnicoamministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A tale istanza, laddove necessario, si applica l articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» Facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli autorizzativi in materia ambientale Per il rilascio del provvedimento unico ambientale è espressamente prevista la necessità che gli elaborati progettuali siano predisposti con un livello di dettaglio adeguato a consentire il rilascio dei titoli ambientali richiesti 11

La qualità della VIA Punto cardine della nuova direttiva VIA, finalizzata a incrementare l efficacia della VIA per la valutazione preventiva degli impatti ambientali, è declinata nei diversi aspetti: Qualità degli Studi di Impatto Ambientale (art. 22 e allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006): Nuovi contenuti dello SIA ai sensi del nuovo allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, nuovo riferimento per la predisposizione dello SIA in quanto sono abrogate le norme tecniche ex DPCM 27.12.1988; l art. 25 comma 4 del D.Lgs. 104/2017 prevede l emanazione di decreto ministeriale recante linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'allegato VII Per elaborare lo SIA il proponente: tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti disposte dalla legislazione UE/nazionale/regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali 12

La qualità della VIA Qualità delle valutazioni da parte delle Autorità Competenti: le A.C., sia a livello statale che regionale, devono disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche o avvalersi di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza (nuovo art. 8 D.Lgs. 152/2006) in sede statale, per la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e per il Comitato Tecnico Istruttorio è prevista la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale (nuovo art. 8 D.Lgs. 152/2006) se l A.C. coincide con l Autorità proponente di un progetto, le autorità provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti (nuovo art. 7 bis D.Lgs. 152/2006) 13

Grazie per l attenzione 14