LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 21 LUGLIO 2014 PROMOZIONE DEL MARCHIO ETICO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato



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LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 21 LUGLIO 2014 PROMOZIONE DEL MARCHIO ETICO REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Art. 1 (Istituzione del marchio etico) 1. La Regione per favorire la promozione e la tutela dei diritti umani, economici, sociali e sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori e le forme di sviluppo sostenibile, come indicati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'italia e nei relativi strumenti di attuazione: a) riconosce le attività del Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) e degli organismi accreditati presso il CEPAA; b) incentiva l'applicazione della certificazione Social Accountability (SA 8000), quale norma internazionale elaborata dalla Social Accountability International (SAI) in conformità ai principi sottoscritti dalla convenzione dell'international Labour Organization (ILO), nonché della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'assemblea generale dell'onu il 10 dicembre 1948 e della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, adottata dall'assemblea generale dell'onu il 20 novembre 1959, della norma ISO 26000 "Guida sulla responsabilità sociale" e della normativa che garantisce il rispetto da parte delle aziende dei principi della responsabilità sociale; c) incentiva le forme di sviluppo sostenibile in conformità del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale Codice dell Ambiente) con le modifiche apportate dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché l'adeguamento volontario delle aziende alle norme della serie ISO 14000 ed alla normativa in materia ambientale; d) incentiva le attività di aziende e imprese che realizzano prodotti o servizi riconducibili all identità territoriale campana. 2. Nell'ambito della finalità di cui al comma 1 Regione promuove, ai sensi dell articolo 2570 del codice civile e degli articoli 11 e 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), il marchio etico, inteso come elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente responsabili per: a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse

al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale; b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in alcuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto, di lavoro minorile o di lavoro nero; c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati. 3. Per le finalità della presente legge s'intende: a) per lavoro minorile qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico e comunque di età inferiore a quindici anni, salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa che abbassano l'età a quattordici anni; b) per lavoro nero il rapporto di lavoro che viola le norme internazionali sui diritti del lavoratore e le norme nazionali in vigore presso lo Stato dove si effettua l'attività lavorativa. 4. La Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio collettivo. Art. 2 (Concessione in uso) 1. Il marchio etico è concesso in uso dalla Commissione prevista all articolo 4 esclusivamente alle aziende che ne fanno richiesta in possesso della certificazione SA 8000 e che si adeguano alle prescrizioni dettate dalle norme ISO 26000 e ISO 14000, oppure in possesso delle certificazioni individuate dalla Giunta regionale in sede di predisposizione del protocollo d'uso previsto all articolo 6. L'utilizzo del marchio etico da parte delle aziende concessionarie è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti e può essere revocato in qualsiasi momento nel rispetto della procedura di cui all articolo 7. 2. Le aziende concessionarie del marchio etico operano nel territorio della Regione Campania. L adesione al marchio etico delle aziende concessionarie è su base esclusivamente volontaria. 3. In sede di concessione del marchio etico le aziende sottoscrivono il protocollo d'uso previsto dall articolo 6. 4. L'azienda concessionaria del marchio etico utilizza il medesimo marchio per la valorizzazione dei beni e dei servizi prodotti, per la propria attività in generale e per l attività di comunicazione. 5. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare inequivocabilmente il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. 6. Presso la direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive è istituito un Registro regionale delle imprese autorizzate all'utilizzo del marchio etico. Entro il 30 dicembre di ogni anno l'elenco delle imprese iscritte al Registro regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 3 (Licenza d'uso) 1. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per le imprese vittime di usura. 2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per ottenere e per mantenere la licenza d'uso. Il mancato pagamento della somma implica la decadenza di diritto dall'uso del marchio etico. 3. Le somme previste dal comma 2 sono introitate in apposito capitolo come indicato all articolo 8, comma 4.

Art. 4 (Commissione sulla responsabilità sociale delle aziende. Organizzazione e funzionamento) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale sul marchio etico, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione è composta: a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede; b) da un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) da un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; d) da un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), degli organismi di cooperazione internazionale, di difesa dei diritti umani e dell'infanzia maggiormente rappresentativi a livello regionale; e) da un rappresentante delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale; f) dall'assessore regionale al lavoro o suo delegato; g) dall'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato; h) dall'assessore regionale all'istruzione o suo delegato; i) dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato. 3. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno i due terzi dei componenti nominati. 4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può essere confermata soltanto per una volta. 5. Ai componenti della Commissione è corrisposto unicamente, se spetta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione. 6. L'organizzazione interna della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal decreto istitutivo previsto al comma 4. 7. La Commissione si riunisce presso la presidenza della Giunta regionale almeno una volta l'anno e comunque quando il Presidente lo ritiene necessario oppure su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti. 8. La Commissione adotta le decisioni deliberando a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 5 (Compiti della Commissione) 1. La Commissione promuove le iniziative per accrescere il principio della responsabilità sociale delle aziende, in particolare: a) predispone il progetto di protocollo d uso e propone le eventuali modifiche; b) approva la concessione dell'uso del marchio etico e provvede all'attribuzione, alla sospensione ed alla revoca del marchio stesso alle aziende; c) esegue ricerche di natura economica, sociale ed ambientale, anche tramite ispezioni, per acquisire le più ampie informazioni sul contesto dove è avvenuta ogni fase produttiva e commerciale dei beni e dei servizi da parte delle aziende operanti sul mercato regionale; d) diffonde i risultati relativi alle proprie attività; e) intrattiene relazioni con organismi nazionali ed internazionali per favorire l'ulteriore crescita del principio della responsabilità sociale; f) vigila sul corretto uso del marchio etico da parte dei concessionari e riceve segnalazioni di infrazione nell'uso del marchio etico, fissa i termini per la rimozione dello stesso, istruisce il

procedimento sanzionatorio nei confronti delle imprese inadempienti secondo le modalità previste all articolo 7; g) pubblicizza adeguatamente il marchio etico anche promuovendo iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul principio della responsabilità sociale. Art. 6 (Protocollo d'uso) 1. Il protocollo d uso predisposto dalla Commissione è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di costituzione della stessa. 2. Il protocollo d uso definisce, nel rispetto della normativa vigente, i requisiti necessari ed indispensabili che devono possedere i beni e i servizi contraddistinti dal marchio etico, le modalità di produzione e di commercializzazione, le sanzioni in caso di violazione degli standard fissati e dell abuso nell'uso del marchio etico, le modalità per la concessione della licenza d'uso del marchio stesso e per il versamento del contributo biennale. 3. Il protocollo d uso contiene un apposita sezione denominata disciplinare dei controlli, dove sono previsti i controlli semestrali per verificare che i beni ed i servizi contraddistinti dal marchio etico continuano a possedere i requisiti richiesti. I controlli sono espletati a cura del dirigente competente della direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, che relaziona semestralmente alla commissione consiliare permanente competente in materia e informa contestualmente la Commissione. Art. 7 (Sanzioni) 1. Se la Commissione accerta l'insussistenza o la cessazione delle condizioni per l'uso del marchio etico delibera il rigetto dell'istanza o la sua revoca e ne dà immediata comunicazione all'impresa. La deliberazione è assunta dopo aver ascoltato i rappresentanti delle imprese interessate e dopo aver espletato un adeguata istruttoria. Il presidente della Commissione, dopo aver acquisito notizia dell'infrazione, individua uno dei commissari al quale è affidata l'istruttoria del procedimento che provvede a contestare formalmente all'azienda l'infrazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per chiedere di essere sentita e produrre memorie e documenti. All'esito di tale attività istruttoria, nei successivi quindici giorni, il relatore comunica alla Commissione il risultato e propone il conseguente provvedimento. Se le infrazioni sono di lieve entità la Commissione delibera la concessione di un congruo termine per eliminare le inottemperanze e, contestualmente, irroga una sanzione amministrativa, pena la decadenza del diritto d'uso del marchio etico. La Giunta regionale determina, con regolamento da adottare entro sei mesi dalla registrazione comunitaria del marchio prevista dall articolo 1, comma 4, la quantificazione massima e minima della sanzione amministrativa. Le somme sono introitate in apposito capitolo come indicato all articolo 8, comma 4. 2. La Commissione promuove le iniziative idonee per informare l'opinione pubblica dell'avvenuta revoca del diritto all'uso del marchio etico e dei motivi che ne hanno determinato la causa. In ogni caso il provvedimento è pubblicato in due giornali quotidiani a diffusione regionale e nel sito ufficiale dell'assessorato regionale competente. Art. 8 (Norma finanziaria) 1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge è autorizzata la spesa di euro 40.000,00. 2. Agli oneri di spesa previsti dal comma 1 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) dello stato di previsione della spesa per l anno finanziario 2014.

3. A decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge di bilancio della Regione. 4. Le somme derivanti dalla concessione della licenza d'uso del marchio etico previsto dall articolo 3 e le somme delle sanzioni previste dall articolo 7, sono versate alla Regione e confluiscono nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101. Art. 9 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Caldoro

Lavori preparatori Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Carmine Sommese. Depositata in Consiglio regionale in data 3 maggio 2012, dove ha acquisito il n. 340 del registro generale ed assegnata alla III Commissione consiliare permanente per l'esame e alla II Commissione consiliare permanente per il parere. Approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 luglio 2014. Note Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale ). Comma 2. Codice Civile Note all'articolo 1. Articolo 2570: Marchi collettivi.. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.. Articolo 11: Marchio collettivo.. 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine. 4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. 5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.". Articolo 19: Diritto alla registrazione.. Comma 3: 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti

dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.. Comma 2, lettera d). Note all'articolo 4. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.. Articolo 137: Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.. 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi

aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.".