Statuto della Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Art. 1 - Costituzione 1. E' costituita l'associazione denominata Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale ; ne possono far parte le Scuole scientifico-culturali che svolgono un attività formativa nel campo della Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale, riconosciute dal MIUR. L adesione alla Consulta è richiesta dall organo competente di ciascuna Scuola ed ha valore fino all eventuale revoca da parte dello stesso organo; entrambe le decisioni debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Consulta. 2. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità scientifiche e sociali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. La sede sociale è fissata nell Atto costitutivo e successivamente può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 2 - Finalità 1. La Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e comportamentale si prefigge i seguenti scopi: a. sostenere le Scuole aderenti e rappresentare nei rapporti con le istituzioni, in particolare il MIUR, e con i portatori di interessi; b. promuovere lo studio, la ricerca e la formazione nell ambito della Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale (CBT); c. favorire la conoscenza da parte delle istituzioni e dei cittadini della CBT e delle sue applicazioni utili al benessere psico-fisico dell individuo e della comunità; d. promuovere nella pratica dei Servizi Socio-sanitari e nella pratica professionale privata gli interventi psicologici empiricamente validati, con particolare riferimento alla CBT; e. Favorire la disponibilità e l accessibilità per le persone con disturbi emotivi comuni e con altre specifiche condizioni di sofferenza psicologica dei necessari
trattamenti Cognitivo e Comportamentali, anche in riferimento all impegno del Servizio Sanitario Nazionale di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Per il raggiungimento degli scopi sociali, si propone di: 1. potenziare il coordinamento tra le Scuole di formazione in CBT e la possibilità di svolgere iniziative collaborative e in comune, sia in ambito scientifico-culturale che in difesa dell immagine della CBT e degli psicoterapeuti con formazione cognitivo-comportamentale; 2. curare, con la collaborazione delle Scuole, la produzione e la divulgazione di materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla CBT e le sue applicazioni; 3. dotarsi di mezzi multimediali per la comunicazione di massa, anche in collaborazione con le Università, con gli Ordini professionali, con altre associazioni scientifico-culturali e con le associazioni di utenti, e condurre specifiche campagne di comunicazione su temi socialmente rilevanti; 4. organizzare, con il concorso delle Scuole, congressi, convegni,conferenze, simposi, seminari ed altre attività scientifiche e divulgative aperte alle istituzioni, ai portatori di interesse e alla cittadinanza; 5. mettere a disposizione degli psicoterapeuti formatisi presso le Scuole aderenti Linee guida, protocolli diagnostici e di trattamento, strumenti e materiali per la diagnosi e il trattamento già esistenti o, se necessario, promuoverne l elaborazione, la messa a punto e la diffusione. Art. 3 Membri della Consulta 1. Fanno parte della Consulta le Scuole che l hanno promossa e risultano nell Atto fondativo e le Scuole che ne facciano richiesta e siano accettate dal Consiglio Direttivo. Art. 4 - Mezzi finanziari 1. I mezzi finanziari della Consulta sono costituiti dalle quote che verranno annualmente versate dalle Scuole aderenti nella misura stabilita dall'assemblea, e dai contributi facoltativi. Il mancato versamento della quota associativa entro l anno di riferimento comporta la decadenza da membro. Art. 5 - Organi dell'associazione
1. Sono organi dell'associazione: a. l'assemblea generale; b. il Presidente c. il Consiglio Direttivo. Art. 6 - Assemblea generale 1. Fanno parte dell'assemblea Generale i rappresentanti legali delle Scuole aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Scuola, indipendentemente dal numero delle sedi didattiche, esprime un solo rappresentante. Il rappresentante legale può designare, per iscritto, un altra persona ad intervenire al suo posto nell Assemblea, in forma occasionale o permanente. 2. Possono partecipare all'assemblea Generale, soltanto con diritto di parola, membri degli organi delle Scuole rappresentate. 3. L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente; 4. Spetta all'assemblea Generale: a. eleggere nella prima riunione utile alla scadenza del mandato amministrativo: il Presidente; il Consiglio Direttivo; i Revisori dei Conti; Ogni membro dell Assemblea ha a disposizione un voto per il Presidente, tre voti per i membri del Consiglio Direttivo e due voti per i Revisori dei Conti. b. approvare il bilancio e il conto consuntivo nonché le quote associative e deliberare i programmi di attività della Consulta; c. dibattere e deliberare sui problemi concernenti la formazione in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale e la diffusione della pratica psicoterapeutica in
Italia; d. deliberare le modifiche dello Statuto; e. deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo; f. approvare gli eventuali Regolamenti ritenuti necessari. g. Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri dell Assemblea. Le riunioni saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei rappresentanti delle Scuole associate ed in seconda convocazione con qualsiasi numero. h. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza; per modifiche allo Statuto è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri aderenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 7 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto: a. dal Presidente; b. da sei membri eletti dall'assemblea Generale provenienti da Scuole diverse, di cui non più di tre della stessa regione. 2. Del Consiglio Direttivo possono far parte, senza diritto di voto, esperti scelti dall'assemblea Generale in numero non superiore a tre. 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con avviso scritto, anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno e inviato almeno 10 giorni prima della data stabilita. Esso può essere convocato altresì su richiesta scritta di almeno tre componenti. 4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia cartacea e informatica dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono valide se non interviene almeno la metà dei componenti. 6. Le deliberazione del Consiglio Direttivo vengono approvate con voto favorevole dalla maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Spetta al Consiglio Direttivo: a. accettare l adesione delle Scuole in base a criteri di coerenza teorica, epistemologica e metodologica; b. proporre le quote a carico delle Scuole associate, sia quelle annuali che, eventualmente, quelle dedicate a specifici progetti e iniziative; c. predisporre il bilancio e il conto consuntivo per l'assemblea; d. programmare e gestire l'attività della Consulta secondo gli indirizzi dell'assemblea generale; e. elaborare documenti e prese di posizione, con valenza interna ed esterna alla Consulta; f. elaborare, di propria iniziativa o su proposta di membri della Consulta, progetti di durata annuale, eventualmente rinnovabile, coerenti con le finalità della Consulta e con la politica scientifico culturale delle Scuole, chiaramente esplicitati negli obiettivi, nelle risorse da impiegare, nei costi, nelle modalità di realizzazione e di verifica, e sottoporli all approvazione dell Assemblea; g. curare la realizzazione dei progetti di cui al punto precedente e renderne conto all Assemblea. Art. 8 - Presidente 1. Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni rapporto, presiede l'assemblea Generale e il Consiglio Direttivo di cui fa parte. 2. In casi di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione. Firma gli atti della Consulta, i mandati di pagamenti e gli atti contabili. 3. Per una migliore organizzazione dell'attività della Consulta può delegare ai
componenti del Comitato Direttivo particolari mansioni. Art. 9 - Gratuità e durata degli incarichi 1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 anni, sempre che conservino il mandato di rappresentante di una Scuola, e comunque esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori. I membri dell Assemblea sono rieleggibili, con riferimento alla rappresentanza delle Scuole, a tutte le cariche per un solo mandato e sono nuovamente eleggibili dopo due mandati di sospensione. 2. Le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite. Art. 10 Scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio 1.L'eventuale scioglimento della Consulta può essere deciso soltanto dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei membri aderenti. 2.La Consulta ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.