a. sostenere le Scuole aderenti e rappresentare nei rapporti con le istituzioni, in particolare il MIUR, e con i portatori di interessi;

Documenti analoghi
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

MOVIMENTO GIOVANILE COLDIRETTI

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

STATUTO COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA CARCHIDIO E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STROCCHI FAENZA ART. 1 COSTITUZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Statuto ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI A.N.I.S.N.

DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STIA ART. 1

AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico - REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Art. 1 La società è denominata "Società Italiana di Economia Agraria" (Sidea).

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

Statuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Sindacato Sociale e Lavoro Insieme In sigla SINDACATO SLI

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

INSIEME - PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE

Costituzione di comitato tecnico

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

ARTICOLO 1. (Scopi, finalità e sede dell Associazione)

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

Art. 3 SEDE La Società ha sede presso il Presidente in carica.

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO

STATUTO. Art.1 Nome, Sede e Durata

Il Fondaco per Feltre

Camperisti senza Frontiere

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Terziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SOCIETÀ ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F. TITOLO I. E' costituita un associazione sotto la denominazione sociale

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

AIRO CALABRIA REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE CALABRESE DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA (AIRO)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO. Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali A.N.C.A.C.

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

REGOLAMENTO DONNE IMPRESA FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

STATUTO DEL CONSORZIO CINECA ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

Regolamento Coldiretti Giovani Impresa

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

Statuto CISL Scuola e Formazione Federazione Regionale Lombardia

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Statuto della Società Italiana di Luce di Sincrotrone (S.I.L.S.)

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE (NIS) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. Art. 1.

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

Amici del Cammino di Santiago

COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE " OSPEDALE IN PROSA " ********* Associazione senza scopo di lucro ********* STATUTO DELLA COMPAGNIA ********* ART.

DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

Gilda degli Insegnanti

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI APOLIDI

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

Allegato " B " al n di fascicolo STATUTO DI ISCOS EMILIA ROMAGNA ONLUS ART. 1. (Denominazione)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Transcript:

Statuto della Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Art. 1 - Costituzione 1. E' costituita l'associazione denominata Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale ; ne possono far parte le Scuole scientifico-culturali che svolgono un attività formativa nel campo della Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale, riconosciute dal MIUR. L adesione alla Consulta è richiesta dall organo competente di ciascuna Scuola ed ha valore fino all eventuale revoca da parte dello stesso organo; entrambe le decisioni debbono essere comunicate per iscritto al Presidente della Consulta. 2. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità scientifiche e sociali. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. La sede sociale è fissata nell Atto costitutivo e successivamente può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Art. 2 - Finalità 1. La Consulta delle Scuole Italiane di Psicoterapia Cognitiva e comportamentale si prefigge i seguenti scopi: a. sostenere le Scuole aderenti e rappresentare nei rapporti con le istituzioni, in particolare il MIUR, e con i portatori di interessi; b. promuovere lo studio, la ricerca e la formazione nell ambito della Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale (CBT); c. favorire la conoscenza da parte delle istituzioni e dei cittadini della CBT e delle sue applicazioni utili al benessere psico-fisico dell individuo e della comunità; d. promuovere nella pratica dei Servizi Socio-sanitari e nella pratica professionale privata gli interventi psicologici empiricamente validati, con particolare riferimento alla CBT; e. Favorire la disponibilità e l accessibilità per le persone con disturbi emotivi comuni e con altre specifiche condizioni di sofferenza psicologica dei necessari

trattamenti Cognitivo e Comportamentali, anche in riferimento all impegno del Servizio Sanitario Nazionale di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. Per il raggiungimento degli scopi sociali, si propone di: 1. potenziare il coordinamento tra le Scuole di formazione in CBT e la possibilità di svolgere iniziative collaborative e in comune, sia in ambito scientifico-culturale che in difesa dell immagine della CBT e degli psicoterapeuti con formazione cognitivo-comportamentale; 2. curare, con la collaborazione delle Scuole, la produzione e la divulgazione di materiale informativo, anche in forma audiovisiva, sulla CBT e le sue applicazioni; 3. dotarsi di mezzi multimediali per la comunicazione di massa, anche in collaborazione con le Università, con gli Ordini professionali, con altre associazioni scientifico-culturali e con le associazioni di utenti, e condurre specifiche campagne di comunicazione su temi socialmente rilevanti; 4. organizzare, con il concorso delle Scuole, congressi, convegni,conferenze, simposi, seminari ed altre attività scientifiche e divulgative aperte alle istituzioni, ai portatori di interesse e alla cittadinanza; 5. mettere a disposizione degli psicoterapeuti formatisi presso le Scuole aderenti Linee guida, protocolli diagnostici e di trattamento, strumenti e materiali per la diagnosi e il trattamento già esistenti o, se necessario, promuoverne l elaborazione, la messa a punto e la diffusione. Art. 3 Membri della Consulta 1. Fanno parte della Consulta le Scuole che l hanno promossa e risultano nell Atto fondativo e le Scuole che ne facciano richiesta e siano accettate dal Consiglio Direttivo. Art. 4 - Mezzi finanziari 1. I mezzi finanziari della Consulta sono costituiti dalle quote che verranno annualmente versate dalle Scuole aderenti nella misura stabilita dall'assemblea, e dai contributi facoltativi. Il mancato versamento della quota associativa entro l anno di riferimento comporta la decadenza da membro. Art. 5 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione: a. l'assemblea generale; b. il Presidente c. il Consiglio Direttivo. Art. 6 - Assemblea generale 1. Fanno parte dell'assemblea Generale i rappresentanti legali delle Scuole aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Scuola, indipendentemente dal numero delle sedi didattiche, esprime un solo rappresentante. Il rappresentante legale può designare, per iscritto, un altra persona ad intervenire al suo posto nell Assemblea, in forma occasionale o permanente. 2. Possono partecipare all'assemblea Generale, soltanto con diritto di parola, membri degli organi delle Scuole rappresentate. 3. L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente; 4. Spetta all'assemblea Generale: a. eleggere nella prima riunione utile alla scadenza del mandato amministrativo: il Presidente; il Consiglio Direttivo; i Revisori dei Conti; Ogni membro dell Assemblea ha a disposizione un voto per il Presidente, tre voti per i membri del Consiglio Direttivo e due voti per i Revisori dei Conti. b. approvare il bilancio e il conto consuntivo nonché le quote associative e deliberare i programmi di attività della Consulta; c. dibattere e deliberare sui problemi concernenti la formazione in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale e la diffusione della pratica psicoterapeutica in

Italia; d. deliberare le modifiche dello Statuto; e. deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo; f. approvare gli eventuali Regolamenti ritenuti necessari. g. Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei membri dell Assemblea. Le riunioni saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei rappresentanti delle Scuole associate ed in seconda convocazione con qualsiasi numero. h. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza; per modifiche allo Statuto è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri aderenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 7 - Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto: a. dal Presidente; b. da sei membri eletti dall'assemblea Generale provenienti da Scuole diverse, di cui non più di tre della stessa regione. 2. Del Consiglio Direttivo possono far parte, senza diritto di voto, esperti scelti dall'assemblea Generale in numero non superiore a tre. 3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con avviso scritto, anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno e inviato almeno 10 giorni prima della data stabilita. Esso può essere convocato altresì su richiesta scritta di almeno tre componenti. 4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia cartacea e informatica dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono valide se non interviene almeno la metà dei componenti. 6. Le deliberazione del Consiglio Direttivo vengono approvate con voto favorevole dalla maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Spetta al Consiglio Direttivo: a. accettare l adesione delle Scuole in base a criteri di coerenza teorica, epistemologica e metodologica; b. proporre le quote a carico delle Scuole associate, sia quelle annuali che, eventualmente, quelle dedicate a specifici progetti e iniziative; c. predisporre il bilancio e il conto consuntivo per l'assemblea; d. programmare e gestire l'attività della Consulta secondo gli indirizzi dell'assemblea generale; e. elaborare documenti e prese di posizione, con valenza interna ed esterna alla Consulta; f. elaborare, di propria iniziativa o su proposta di membri della Consulta, progetti di durata annuale, eventualmente rinnovabile, coerenti con le finalità della Consulta e con la politica scientifico culturale delle Scuole, chiaramente esplicitati negli obiettivi, nelle risorse da impiegare, nei costi, nelle modalità di realizzazione e di verifica, e sottoporli all approvazione dell Assemblea; g. curare la realizzazione dei progetti di cui al punto precedente e renderne conto all Assemblea. Art. 8 - Presidente 1. Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni rapporto, presiede l'assemblea Generale e il Consiglio Direttivo di cui fa parte. 2. In casi di assoluta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione. Firma gli atti della Consulta, i mandati di pagamenti e gli atti contabili. 3. Per una migliore organizzazione dell'attività della Consulta può delegare ai

componenti del Comitato Direttivo particolari mansioni. Art. 9 - Gratuità e durata degli incarichi 1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 anni, sempre che conservino il mandato di rappresentante di una Scuola, e comunque esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori. I membri dell Assemblea sono rieleggibili, con riferimento alla rappresentanza delle Scuole, a tutte le cariche per un solo mandato e sono nuovamente eleggibili dopo due mandati di sospensione. 2. Le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite. Art. 10 Scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio 1.L'eventuale scioglimento della Consulta può essere deciso soltanto dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei membri aderenti. 2.La Consulta ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge del 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.