Ordinanza sulle epizoozie

Documenti analoghi
Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulle epizoozie

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Disegno. Art dicembre sull Antartide e gli allegati I V al Protocollo sono approvati.

Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Sinossi Disposizioni concernenti la procedura di conciliazione nel diritto di locazione

Aziende Sanitarie Locali Servizi Veterinari Sanità Animale LA SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

persone dalla sparizione forzata è approvata.

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

LA SCRAPIE: programma e identificazione degli animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

(OITE-UE) Sezione 1: Disposizioni generali. del 18 novembre 2015

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Codice penale svizzero

Codice delle obbligazioni

Piano di sorveglianza BSE pagina 1 di 5

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Codice penale svizzero e Codice penale militare

Modificazioni del 1 gennaio 2013

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)

Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:

Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO CACCIA E PESCA

Decreto Ministeriale 27 marzo 2002

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

Codice civile svizzero

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2008 DELLA COMMISSIONE

APPROFONDIMENTO TECNICO. Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

LE VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO SECONDO IL D.LGS N. 81/2008 e ss.mm.

Comune di Balerna. IL CONSIGLIO COMUNALE DI BALERNA, richiamati:

ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Attribuzione del numero di matricola Controllo posticipato dello sdoganamento e dell imposizione

Dipartimento federale delle finanze DFF Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Direzione

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Codice penale militare e Procedura penale militare

controlli veterinari ufficiali nelle aziende con animali

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari


L ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO IN UMBRIA (Aggiornato al 31 dicembre 2015)

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Modifica e integrazione dispositivo dirigenziale prot. n del 14 marzo 2014 e s. m.

Spiegazione delle note

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD)

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

clandestinità 3. Richiesta del permesso di soggiorno per l adozione di provvedimenti

Transcript:

Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 16 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 2 lett. i Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: i. la febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»); Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c 1 L Ufficio federale ha i seguenti compiti: d. abrogata e. emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme. 3 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti: b. abrogata c. rilascia l autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa i requisiti di cui all articolo 54. Art. 54 cpv. 2 lett. b Abrogata 1 RS 916.401 2007-0723 2711

Titolo prima dell art. 111a Sezione 4a: Febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») Art. 111a In generale 1 Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in cattività. 2 È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando: a. l analisi sierologica in un effettivo di ruminanti ha dato esito positivo in più di un animale; oppure b. è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue. 3 Il periodo di incubazione è di 21 giorni. Art. 111b Sorveglianza 1 Dopo aver consultato i Cantoni, l Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini. 2 Esso effettua un programma di sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue. Art. 111c Caso di sospetto 1 In deroga all articolo 84 capoverso 2 lettera a il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1 grado dell effettivo sospetto. 2 Egli ordina inoltre: a. la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell effettivo o provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali; b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali. 3 Il sequestro è revocato non appena il sospetto è confutato. Il sospetto è considerato confutato quando l analisi sierologia di tutti i ruminanti dell effettivo o la messa in evidenza del virus negli animali sieropositivi hanno dato esito negativo. 4 L Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla lotta contro le zanzare e sulla riduzione della loro popolazione. Art. 111d Caso di epizoozia 1 In deroga all articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1 grado dell effettivo infetto. 2712

2 Egli ordina inoltre: a. l eliminazione degli animali infetti; b. la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell effettivo o provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali; c. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali. 3 In alcuni territori è possibile rinunciare, d intesa con l Ufficio federale, all eliminazione degli animali infetti. Art. 111e Zone di protezione e di sorveglianza 1 La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 20 km intorno all effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 100 km. 2 I territori in cui non sono state rilevate le specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue non devono essere inclusi nelle zone di protezione o di sorveglianza. Art. 111f Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza 1 Nelle zone di protezione e di sorveglianza, d intesa con l Ufficio federale, il veterinario cantonale dispone: a. l esame, commisurato al rischio, di un campione degli effettivi in cui si trovano ruminanti; b. la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue; c. l adozione di provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali. 2 Nella zona di protezione i ruminanti devono essere stabulati al riparo dalle zanzare nelle ore del giorno in cui le zanzare vettrici del virus sono attive oppure vanno adottati provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali. 3 Possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza solo con l autorizzazione del veterinario cantonale: a. i ruminanti, se viene dimostrato che al momento del trasferimento non sono infetti; b. il seme, gli ovuli e gli embrioni, se viene dimostrato che al momento del prelievo gli animali non erano infetti. 4 Gli articoli 89 capoverso 1 lettera c, 90 capoversi 2 e 4, 91 e 92 non sono applicabili. 5 L Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di animali vivi, seme, ovuli ed embrioni. 2713

Art. 111g Revoca dei provvedimenti di sequestro 1 In un effettivo infetto viene revocato il sequestro se: a. gli animali infetti sono stati eliminati e l analisi sierologica di tutti i ruminanti al termine del periodo di incubazione ha dato esito negativo; oppure b. l analisi di tutti i ruminanti sieronegativi effettuata dopo 60 giorni non ha rilevato una sieroconversione. 2 I provvedimenti presi nella zona di protezione sono revocati quando nella zona non vi sono più effettivi sotto sequestro. 3 La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1 dicembre dell anno in corso. Art. 126 lett. f Abrogato Art. 176 cpv. 4 4 L Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi. II Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue. 1. Ordinanza del 23 novembre 2005 2 concernente la macellazione e il controllo delle carni Titolo prima dell art. 6 Sezione 2: Autorizzazione d esercizio per i macelli Art. 6 e 7 Abrogati Art. 8, rubrica e cpv. 7 lett. a Abrogate 2 RS 817.190 2714

Art. 62 cpv. 3 lettera d 3 Su richiesta, il veterinario dirigente mette a disposizione dell Ufficio federale: d. le autorizzazioni di cui all articolo 8; 2. Ordinanza del 23 giugno 2004 3 concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Art. 23 cpv. 1 e 2 1 Abrogato 2 Per l esercizio di un impianto per l eliminazione di sottoprodotti di origine animale è necessaria un autorizzazione del Cantone. Art. 25 27 Abrogati Art. 28 cpv. 1, 1 bis e 5 lett. a 1 L autorità cantonale rilascia l autorizzazione d esercizio se l impianto soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla legislazione in materia di protezione dell ambiente. 1bis Nell autorizzazione d esercizio essa stabilisce: a. lo scopo dell impianto; b. la categoria di sottoprodotti di origine animale ammessa; c. la capacità di eliminazione massima; e d. le condizioni e gli oneri. 5 Essa può essere revocata qualora: a. abrogata Art. 34 cpv. 1 1 I Cantoni sorvegliano l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all anno. Art. 39 cpv. 2 2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all importazione, i sottoprodotti di origine animale possono essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di eliminazione fissata nell autorizzazione d esercizio e la quantità totale annua effettivamente eliminata. 3 RS 916.441.22 2715

3. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 4 concernente l igiene nella macellazione Art. 2 Abrogato Allegato 2 Abrogato III La presenta modifica entra in vigore il 1 luglio 2007 16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4 RS 817.190.1 2716