GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria amministrativa

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Autorità: T.A.R. Venezia Veneto sez. III Data: 07 luglio 2010 Numero: n. 2886 CLASSIFICAZIONE GIUOCO IN MATERIA PENALE Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria amministrativa Giurisdizione civile - Giurisdizione - Difetto di giurisdizione - In genere - Giuoco in materia penale - Divieto di accedere agli impianti sportivi ex art. 6, l. n. 401 del 1989 e succ. mod. (c.d. «daspo») - Prescrizione ad un tifoso di comparire in Questura - Misura di limitazione della libertà personale - Giurisdizione del g.a. - Esclusione. Giuoco in materia penale - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni - Divieto di accedere agli impianti sportivi ex art. 6, l. n. 401 del 1989 e succ. mod. (c.d. «daspo») - Presupposti - Episodio di violenza «in occasione o a causa di manifestazioni sportive» - Aggressione presso un locale pubblico - Idoneità - Esclusione. Giuoco in materia penale - Divieto di accesso agli stadi e, in genere, ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive: sanzioni - Divieto di accedere agli impianti sportivi ex art. 6, l. n. 401 del 1989 e succ. mod. (c.d. «daspo») - Presupposti - Denuncia per possesso di un pugnale - Presupposto idoneo a legittimare l'applicazione del DASPO - Esclusione. INTESTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso e sull'atto di motivi aggiunti rubricati al n. 808 del 2009, proposti da B. G., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Stalteri ed Ettore Grenci, e domiciliato presso la segreteria del Tar ai sensi dell'art. 35 del r. d. n. 1054 del 1924; contro l'amministrazione dell'interno, in persona del Ministro "pro tempore", costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Piazza San Marco, 63; per l'annullamento - quanto al ricorso introduttivo: 1) del decreto del Questore di Verona emanato il 15 gennaio 2009 e notificato al ricorrente in pari

data, concernente divieto di accedere, per cinque anni, agli impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale e all'estero, ove si svolgono manifestazioni sportive relative alla disciplina del calcio (c. d. "DASPO"), unitamente alla prescrizione di comparire, presso la Questura di Verona, munito di valido documento di identificazione, quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita che sarà disputata dalla squadra di calcio del Chievo Verona nel Campionato nazionale e nelle Coppe nazionali e internazionali, escluse le partite amichevoli, salvo esigenze lavorative preventivamente segnalate e documentate; - quanto all'atto di motivi aggiunti: 2) del decreto del Questore di Verona emesso il 3 giugno 2009 e notificato al ricorrente il 17 giugno 2009, avente contenuto simile a quello del provvedimento suindicato al p. 1), per la durata di anni tre; Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; vista la memoria depositata dal ricorrente a sostegno della propria difesa; visti gli atti tutti della causa; uditi, all'udienza del 10 giugno 2010 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Caldara, su delega di Grenci, per il ricorrente, e Cerillo per l'amministrazione dell'interno; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: (Torna su ) FATTO FATTO e DIRITTO 1.-Dalle premesse di entrambi i decreti impugnati risulta che G. B., "conosciuto quale leader della tifoseria del Chievo Verona", nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2008, all'esterno di un bar di Cerea (VR), aggredì un avventore. "In particolare -si legge nei decreti del Questore- l'aggressore, dopo essere entrato all'interno del bar, dove era in corso uno spettacolo musicale, e avere infastidito gli avventori intonando cori da stadio offensivi cantati a squarciagola, si portava all'esterno del locale dove aggrediva verbalmente e fisicamente un avventore per il solo fatto che questi calzava un berrettino con i colori sociali dell'hellas Verona. Inoltre, perseverando nella sua azione criminosa, il B. aggrediva un agente della Polizia di Stato che, benché libero dal servizio, era intervenuto per sedare gli animi, causando allo stesso lesioni guaribili in 15 gg. s. c. ". Con il provvedimento in epigrafe indicato al p. 1) il Questore, nel rimarcare la condotta "palesemente antisportiva nonché lesiva dell'ordine e della sicurezza pubblica" del B.,

deferito all'a. G., tra l'altro, per il reato di cui all'art. 4 della l. n. 110/75, perché trovato in possesso di un piccolo pugnale, ha vietato al ricorrente, per cinque anni, decorrenti dalla data della notifica dell'atto, di accedere agli impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale e all'estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e, più specificatamente, gli incontri disputati dalla Nazionale italiana -anche Under 21- e dalle squadre di serie A, B, C1, C2, D, e tutti gli incontri di calcio di Coppa Italia, Coppa Uefa e Champions League, comprese le partite amichevoli. Divieto esteso alle zone interessate ai ritiri e ai raduni ai quali sia presente la squadra di calcio dell'hellas Verona, e a qualsiasi manifestazione pertinente alla pratica sportiva del calcio; con estensione del divieto di accesso, nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni che vedono impegnata la squadra del Chievo Verona in casa, per la città di Verona, alla zona della stazione F. S. di Verona Porta Nuova, al percorso dalla stazione allo stadio Bentegodi e viceversa, e all'area ricompresa all'interno di Via S. Marco, Via G. Camuzzoni, Via Albere, Via Della Spianà e Via Sogare. Con il decreto sub 1) si prescrive inoltre al B. di comparire, presso la Questura di Verona, munito di valido documento di identificazione, quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita che sarà disputata dalla squadra di calcio del Chievo Verona nel Campionato nazionale e nelle Coppe nazionali e internazionali, escluse le partite amichevoli, salvo esigenze lavorative preventivamente segnalate e documentate. Avverso e per l'annullamento del decreto sopra riassunto il B., con il ricorso introduttivo, ha formulato un unico, articolato motivo, intitolato "violazione dell'art. 6 della l. n. 401/89. Eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti e per difetto di motivazione in relazione alla violazione del principio di gradualità della sanzione e per difetto di sufficiente determinatezza delle prescrizioni". La censura si fonda in via principale sulla affermata estraneità dell'episodio rispetto alla previsione normativa di cui all'art. 6 della l. n. 401/89, mancando l'elemento richiesto della specifica riconducibilità dell'episodio medesimo a una manifestazione sportiva. La manifestazione sportiva -prosegue la difesa del ricorrente- deve inserirsi in un rapporto di causa / effetto rispetto al fatto violento. Nella specie, viene in rilievo un'aggressione, ai danni di un avventore di un bar, verificatasi al di fuori dell'esercizio pubblico ove, peraltro, si stava svolgendo uno spettacolo musicale. I cori da stadio intonati dal B. e il fatto che l'aggredito indossasse un berrettino con i colori sociali dell'hellas Verona non permettono di considerare l'accaduto quale conseguenza di una manifestazione sportiva. Si soggiunge che la durata della sanzione -cinque anni- appare sproporzionata rispetto al fatto contestato, e che l'indicazione dei luoghi e delle manifestazioni (vietati), ai quali si riferisce il DASPO, è eccessiva in relazione al fatto contestato. Con ordinanza n. 387/09 la sezione ha accolto la domanda di misure cautelari ai fini del riesame, evidenziando che la durata (massima) e l'estensione (a tutti gli impianti sportivi sull'intero territorio nazionale e a tutti gli incontri di calcio, comprese le partite amichevoli) della sanzione applicata "non appare congrua in relazione all'episodio di violenza posto a base" del decreto impugnato, "fatta salva la facoltà dell'amministrazione di rideterminarsi sia per quanto riguarda la durata della sanzione, sia per quanto riguarda la sua estensione, eventualmente limitandola agli incontri del Chievo Verona ed Hellas Verona". Il 29 aprile 2009 il Questore di Verona, alla luce dell'ordinanza cautelare n. 387/09, ha revocato il decreto sub 1) e il 3 giugno 2009, con il decreto sub 2), ha nuovamente disposto, nei confronti del B., il divieto di accedere, questa volta per tre anni, agli impianti sportivi suindicati senza, però, estendere il divieto alle partite amichevoli, né alle zone interessate ai ritiri e ai raduni dell'hellas, mantenendo la prescrizione relativa all'obbligo di comparizione in Questura. Il B. ha impugnato il decreto sub 2) con "motivi aggiunti" notificati il 3 luglio 2009, imperniati su argomentazioni che ricalcano quanto esposto nel ricorso. In aggiunta, il B. contesta la legittimità della prescrizione relativa all'obbligo di comparire in Questura 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima del termine di ogni partita disputata dal Chievo Verona. Con ordinanza cautelare n. 775/09 la sezione ha rilevato:

- che il decreto impugnato, nella parte in cui viene prescritta la comparizione del B. presso la Questura di Verona, è ricorribile avanti all'autorità giudiziaria ordinaria; - che, a un primo e sommario esame, l'episodio di violenza su persone del 20-21 dicembre 2008 risulta essersi verificato "in occasione o a causa di manifestazioni sportive", e che i luoghi oggetto del divieto risultano delimitati con sufficiente precisione; - che, peraltro, sempre a un sommario esame, il ricorso appare sorretto da consistente "fumus boni juris" con riferimento alla censura sub 2), limitatamente alla parte in cui è stato dedotto che il Questore di Verona ha motivato in maniera insufficiente la propria decisione di mantenere un divieto di accesso alle manifestazioni sportive pressoché generalizzato, anziché limitarlo agli incontri delle squadre locali del Chievo Verona e dell'hellas Verona, e che, in relazione al suindicato profilo di censura, il danno grave e irreparabile sussiste; con conseguente accoglimento della domanda cautelare esclusivamente ai fini del motivato riesame in ordine alla definizione delle manifestazioni sportive l'accesso alle quali è vietato al ricorrente. In prossimità dell'udienza di discussione del ricorso nel merito la difesa del ricorrente ha depositato in giudizio una dettagliata memoria difensiva confermando le conclusioni già assunte. 2.1.- In via preliminare va dichiarata la parziale improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. In parte narrativa è stato puntualizzato che il DASPO in epigrafe indicato al n. 1) è stato revocato e che, poche settimane dopo l'intervenuta revoca, è stato adottato il DASPO sub 2), avente una minor durata rispetto al precedente (tre anni anziché cinque), e una portata lesiva meno intensa. Con riferimento al DASPO sub 1) non resta quindi che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la sopravvenuta revoca, mentre il collegio deve concentrare la propria attenzione nell'esaminare il decreto sub 2). 2.2.- A quest'ultimo proposito, ancora in via preliminare e di rito va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente a quella parte del decreto del 3 giugno 2009 con la quale viene prescritto al B. di comparire in Questura a Verona quindici minuti dopo l'inizio e quindici minuti prima del termine di ogni partita che sarà disputata dalla squadra di calcio del Chievo Verona nel Campionato nazionale e nelle Coppe nazionali e internazionali, escluse le partite amichevoli e fatte salva esigenze lavorative preventivamente segnalate e documentate. Si tratta, infatti, di una misura di prevenzione atipica, che limita la libertà personale, (v. art. 13 Cost.), soggetta alla convalida da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria (v. Cass., SS. UU., n. 44273/04; cfr. Corte cost., nn. 512/02, 136/98 e 193/96). Resta ferma, invece, l'impugnabilità dinanzi al Tar del divieto di accesso ai luoghi ove si tengono manifestazioni sportive, quale espressione di un potere autoritativo che incide sulla libertà di circolazione (cfr. art. 16 Cost. ). 2.3.-Nel merito pare opportuno rammentare che la sezione, con ordinanza n. 775/09, aveva affermato, a un primo e sommario esame, che l'episodio di violenza del 20-21 dicembre 2008, descritto in parte narrativa, poteva ritenersi accaduto "in occasione o a causa di manifestazioni sportive". La valutazione -sommaria- sopra riassunta appare, a questo collegio, suscettibile di meditato riesame anche alla luce delle approfondite argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente con la memoria del 27 maggio 2010. L'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 294, nel testo novellato dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dispone che, "nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime".

Tale normativa - coerente con la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 maggio 1985, sulle misure necessarie per combattere il vandalismo e la violenza nello sport - ha attribuito al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2 bis, comma 1, del d. l. n. 336/01, conv. in l. n. 377/01, prevede poi che "per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI )". La giurisprudenza amministrativa ha giudicato illegittimi, poiché non riconducibili al concetto di "episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive", provvedimenti di DASPO emanati sulla base di fatti di violenza verificatisi in occasione di un incontro di calcio storico fiorentino (Tar Toscana, I, sent. n. 1438/06), o durante un allenamento infrasettimanale di una squadra di calcio (Tar Toscana, I, sent. n. 5479/04, con riferimento a un tentativo di aggressione all'allenatore), o in altre occasioni caratterizzate dalla mancanza di un legame di causa ad effetto con una manifestazione sportiva ( Tar Liguria, II, sent. n. 239/09, su cui v. "infra"). La giurisprudenza (si vedano le sentenze del Tar Toscana sopra citate) ha sottolineato, in particolare, che secondo la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2 bis, comma 1, del d. l. n. 336/01, conv. in l. n. 377/01, "per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e dalle organizzazioni riconosciuti dal CONI ", evidenziando inoltre che l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della l. n. 401/89 presuppone l'esistenza di un rapporto diretto fra l'episodio di violenza e una determinata competizione, non potendosi ritenere sufficiente un generico legame tra episodi di violenza e attività di una squadra. La l. n. 401/89 mira infatti "a prevenire episodi di violenza negli stadi o nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive. Gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di divieto devono, dunque, essere necessariamente omogenei rispetto a quelli che si intendono prevenire. Un'interpretazione estensiva della nozione di "episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive", adombrata in giurisprudenza con riguardo a un raduno per la presentazione di una squadra (TAR Veneto, 30 agosto 2004, n. 3087), non sembra consentita dalla natura della norma, che consentendo la restrizione di libertà costituzionalmente tutelate, è di stretta interpretazione". L'assunto dal quale sembra muovere la giurisprudenza è che la peculiarità dell'art. 6, comma 1, della l. n. 401/89 consiste in una connessione significativa tra episodio di violenza e manifestazione sportiva, anche perché, in un contesto nel quale la discrezionalità del Questore appare ampia e in cui per provvedere non occorre l'accertamento della responsabilità penale, i decreti di DASPO vanno emanati nel rigoroso rispetto del principio di legalità, e i presupposti di applicazione dei DASPO vanno interpretati tenendo conto dei diritti costituzionalmente garantiti. Alle osservazioni su esposte sulla necessariamente specifica riconducibilità dei fatti di violenza a una manifestazione sportiva determinata, da collegare quindi in un rapporto di causa -effetto rispetto alla condotta tenuta dal soggetto destinatario del DASPO vale forse rammentare, in aggiunta, che la II sezione del Tar Liguria, con la sentenza n. 239/09, nel ritenere che la mera segnalazione di porto abusivo di pistola, di cui all'art. 4 della l. n. 110/75, a carico di un "noto esponente di un gruppo organizzato di tifosi oltranzisti" di una squadra di calcio, non fosse elemento sufficiente per poter applicare il DASPO, ha affermato che "una corretta lettura dell'art. 6, 1 comma, della L. n. 401/89 collega il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive o alla denuncia o condanna per specifici reati o per episodi di violenza o incitazione alla violenza, ma l'uno o l'altro di questi presupposti deve sussistere in relazione o nel contesto di una manifestazione sportiva, altrimenti il divieto di accesso ai luoghi in cui dette manifestazioni avvengono sarebbe una sanzione del tutto avulsa dall'episodio contestato, in quanto

diretta ad eliminare non una generica pericolosità sociale del soggetto, ma quella specifica che deriva dal verificarsi di determinate condotte in un ambito specifico, ed esse, e solo esse, detta misura è destinata a contrastare. Pertanto un qualsiasi episodio di porto d'arma abusivo, avulso da questo contesto, ben potrebbe essere sintomo di pericolosità sociale, che però andrebbe... contrastato, se del caso, con l'applicazione delle generali misure di prevenzione, previste dalla L. n. 1423/56 (e del resto tale iter è stato quanto meno iniziato dal Questore con l'avviso orale...)... Nemmeno è sufficiente a sostenere autonomamente il provvedimento impugnato quella sua parte che sottolinea come "il Bottino risulta essere già stato sottoposto in due occasioni a provvedimenti interdettivi agli impianti sportivi...e che lo stesso annovera tra l'altro numerosi e gravi precedenti penali e di polizia" e che lo stesso "è un appartenente all'area più oltranzista della tifoseria genoana e che lo stesso è stato scarcerato solo di recente" nell'assunto che da ciò deriverebbe "l'evidente pericolosità del Bottino Pietro anche in occasione e nel contesto di manifestazioni sportive"... la misura interdittiva...ha come presupposto la denuncia o condanna per determinati reati ovvero l'aver preso parte attiva ad episodi di violenza o l'aver incitato alla violenza "in occasione o a causa di manifestazioni sportive" e ciò significa che essa non è di carattere preventivo ma repressivo di detti comportamenti, che non devono essere solo temuti, ma devono essersi in fatto verificati, perché il divieto di accesso a manifestazioni sportive possa essere legittimamente adottato" (Tar Lig., sent. cit.). Nella specie, l'aggressione compiuta dal B. a un avventore di un bar si è verificata al di fuori del locale ove, peraltro, si svolgeva uno spettacolo musicale. I cori da stadio intonati dal B. e il fatto che il soggetto aggredito indossasse un berrettino con i colori sociali dell'hellas Verona non costituiscono elementi idonei a ricondurre l'accaduto a una manifestazione sportiva, così come definita dal citato art. 2 bis del d. l. n. 336/01. Alle stesse conclusioni si giunge, secondo logica, avendo riguardo alla denuncia a carico del B. per il possesso di un piccolo pugnale (art. 4 l. n. 110/75: v. comunicazione notizia di reato DIGOS Verona 9 gennaio 2009) ), trattandosi di denuncia che, come l'episodio di violenza su persone, non risulta correlata a una manifestazione sportiva, con la conseguenza che anche la denuncia non può costituire, di per sé, un presupposto idoneo a legittimare l'applicazione del DASPO. Detto altrimenti, nella specie manca il legame di causa ad effetto richiesto dalla legge. L'episodio contestato risulta privo di nesso con una manifestazione sportiva. In conclusione, nel riconsiderare la vicenda in questione raffrontandola con le valutazioni formulate in sede cautelare (ma il giudizio cautelare attiene al "fumus" e al "periculum" e non anticipa affatto la decisione di merito: C. cost., 326/97), questo Collegio è dell'avviso che il comportamento tenuto dal B. non possa considerarsi compiuto "in occasione o a causa" di manifestazione sportiva, cosicché la dedotta illegittimità per erroneità dei presupposti appare sussistere. Resta ferma, naturalmente, la valutabilità del comportamento del B. ai fini dell'eventuale applicazione di altre e differenti misure, collegate alla complessiva personalità del destinatario. Il carattere decisivo delle considerazioni suesposte al p. 2.3. esime il Collegio dall'esaminare gli ulteriori profili di censura svolti con l'atto di motivi aggiunti. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va accolto e il provvedimento sub 2) annullato. Concorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, avuto riguardo all'esistenza di dubbi interpretativi in ordine alla questione trattata al p. 2.3. (Torna su ) P.Q.M. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa così provvede: - in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione (v. p. 2.2) ; - in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (v. p. 2. 1.);

- per il resto lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto del Questore di Verona del 3 giugno 2009. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Marco Buricelli, Consigliere, Estensore Stefano Mielli, Primo Referendario DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 LUG. 2010.