Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Documenti analoghi
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.

2. Verifica della correttezza dei dati anagrafici dell azienda e degli allevamenti in essa presenti.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 18 gennaio 2011 (19.01) (OR. it) 5421/11 DENLEG 4

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

VERBALE DI CONTROLLO SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA (Regolamento CE 1082/2003)

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 06/06/2012

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA GLOABALE (NOTA ESPLICATIVA)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

LINEA OPERATIVA PON ATAS. Dalla programmazione all attività di audit

2010/06 Struttura della Gazzetta ufficiale - Adeguamento in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona Gazzetta ufficiale serie L

COMUNE di GUAGNANO. Provincia di Lecce ***** Regolamento

Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

COME DEVE ESSERE TENUTO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO ai sensi D.Lgs. 148/08 art. 9 (Allegato A Decreto Ministeriale 3 agosto 2011)

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Codice Privacy. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.a.

LE NUOVE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA, PROTEZIONE DAI FULMINI E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

BANCA POPOLARE DI SVILUPPO. Società cooperativa per azioni

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. C.R.I Servizio 4 Informatica - Ufficio Coordinamento Infrastrutture, Sistemi & Applicativi ICT 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

Direzione Centrale Pensioni. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Comunicazione

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

L AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

PROCEDURA PER DENUNCE, RECLAMI E CONTESTAZIONI AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

4.10 PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

ALLEGATO B - Dichiarazione della dimensione di impresa (da compilare a cura di ciascuna delle imprese proponenti)

REGOLAMENTO (UE) N. 284/2011 DELLA COMMISSIONE

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DATI ICI 2006 RICHIESTI NEL MODELLO 730/2007

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ANCONA ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO

Registro Regionale e Nazionale delle Aps

AV V I S O P U B B L I C O P R O G R A M M A D I S V I L U P P O R U R A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

SCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori.

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Art. 1 Oggetto. Art. 2 Uso del marchio

QUALIFICA E GESTIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI ANALISI I & F BUREAU VERITAS ITALIA PROCEDURA

Comune di San Colombano al Lambro Provincia di Milano REGOLAMENTO DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL G.E.I.E 1/2006 marzo

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone

Impianti di gestione rifiuti e rottami metallici: nuovi criteri comunitari e realtà territoriale della provincia di Forlì - Cesena

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge

COMUNE DI TRECASTELLI

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

Le norme che regolano l individuazione delle indagini con obbligo di risposta e delle indagini sanzionabili in caso di violazione dell obbligo

Transcript:

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2003 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione del 17 marzo 2004 L 80 24 18.3.2004 M2 Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione del 15 novembre L 298 7 16.11.2010 2010

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 2 REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2003 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 10, lettera d), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini ( 2 ), è stato modificato a più riprese ed in maniera sostanziale ( 3 ). È perciò opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione di tale regolamento. (2) È opportuno stabilire il livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un'adeguata applicazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. (3) L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire controlli basati sull'analisi dei rischi. L'analisi dei rischi deve tener conto di tutti i fattori rilevanti e in particolare delle implicazioni relative alla salute umana ed animale. (4) In linea di massima tutti gli animali dell'azienda debbono essere sottoposti a controlli. Tuttavia, qualora non sia possibile, per motivi pratici, riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un adeguato sistema di campionamento. (5) L'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire ispezioni sul posto generalmente senza preavviso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ( 5 ). ( 1 ) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. ( 2 ) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23. ( 3 ) Cfr. allegato II. ( 4 ) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. ( 5 ) GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 3 (6) Gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione una dettagliata relazione sull'esecuzione dei controlli. (7) La Commissione fornirà agli Stati membri un modello di tale relazione. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I controlli previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini devono essere almeno conformi ai livelli minimi stabiliti negli articoli da 2 a 5. M2 Articolo 2 1. L autorità competente esegue annualmente controlli su almeno il 3 % delle aziende. 2. Nel caso in cui i controlli di cui al paragrafo 1 mettano in evidenza un livello significativo di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000, la percentuale minima di controlli è aumentata nel periodo successivo d ispezione annuale. 3. La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi dei rischi. 4. L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare: a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda; b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai; c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente; d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti; e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare: i) l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione ( 1 ); ii) l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97; f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente; g) di altri criteri che gli Stati membri debbono definire. ( 1 ) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19.

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 4 5. Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto. 6. Qualora vengano riscontrate infrazioni al regolamento (CE) n. 1760/2000, copie delle relazioni di cui al paragrafo 5 vengono inviate tempestivamente alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione ( 1 ). M2 Articolo 3 L autorità competente controlla l identificazione di tutti gli animali dell azienda. Tuttavia, nel caso in cui l azienda conti più di venti capi, l autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali animali in conformità con le norme riconosciute a livello internazionale, purché il numero di animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di casi di mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 da parte dei detentori di tali animali, con un livello di confidenza del 95 %. Articolo 4 Le ispezioni sul posto sono effettuate in genere senza preavviso. Qualora venga dato un preavviso, esse deve essere strettamente limitato al minimo necessario e non superare, di regola, le 48 ore. Articolo 5 1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il M1 31 agosto di ogni anno, una relazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni: a) il numero di aziende dello Stato membro interessato; M2 b) il numero di aziende controllate; c) il numero di animali sottoposti ad ispezioni; d) le infrazioni constatate; e) le sanzioni inflitte ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione conformemente al modello riportato nell'allegato I. ( 1 ) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 5 Articolo 6 Il regolamento (CE) n. 2630/97 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione Europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 6 M2 ALLEGATO I Relazione sui risultati dei controlli effettuati conformemente al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 1. Informazioni generali riguardanti le aziende e gli animali Numero totale di aziende nello Stato membro all inizio del periodo oggetto della relazione ( 1 ) Numero totale di aziende controllate nel periodo oggetto della relazione Numero totale di animali registrati nello Stato membro all inizio del periodo oggetto della relazione ( 1 ) Numero totale di animali controllati nelle aziende durante il periodo oggetto della relazione ( 1 ) O altra data di riferimento nazionale per le statistiche sugli animali. 2. Mancata conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 Aziende che presentano casi di mancata conformità 3. Sanzioni comminate a norma del regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (*) Animali interessati Aziende interessate 1. Limitazione dei movimenti di singoli animali 2. Limitazione dei movimenti di tutti gli animali presenti nell azienda 3. Abbattimento di animali (*) GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78. Totale

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 7 ALLEGATO II Regolamento abrogato e relative modificazioni Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23). Regolamento (CE) n. 132/1999 della Commissione (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 20). Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 22).

2003R1082 IT 06.12.2010 002.001 8 ALLEGATO III Tavola di concordanza Regolamento (CE) n. 2630/97 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), primo trattino Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), i) Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), secondo trattino Articolo 2, paragrafo 4, lettera e), ii) Articolo 2, paragrafo 4, lettera f) Articolo 2, paragrafo 4, lettera f) Articolo 2, paragrafo 4, lettera g) Articolo 2, paragrafo 4, lettera g) Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 2, paragrafo 6 Articolo 2, paragrafo 6 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6 Articolo 7 Allegato Allegato I Allegato II Allegato III