NECESSITA DI PROROGARE IL PERIODO DI ESECUZIONE DELL AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE EX ART CODICE CIVILE

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CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283 REA di Padova 84.033 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA CONCERNENTE LA MATERIA POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 DICEMBRE 2016. 1

Signori Azionisti, l articolo 125 ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ( TUF ) dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell avviso di convocazione assembleare, l organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all ordine del giorno. A tal proposito, l art. 72 del Regolamento Emittenti, adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 da Consob, (il Reg. Emittenti ) stabilisce che gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto, una relazione dell organo amministrativo su ciascuna materia all ordine del giorno. Tale relazione deve essere altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65 quinquies, 65 sexies e 65 septies, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l assemblea. Nell ambito della presente relazione (la Relazione ) sarà pertanto illustrato l unico argomento posto all ordine del giorno dell Assemblea degli Azionisti convocata in sede straordinaria in Campodarsergo, Via Olmo n.37, per il giorno 21 alle ore 11,30 (l Assemblea degli Azionisti ) relativo alla proroga del termine per l esecuzione dell aumento di capitale in opzione a tutti gli azionisti, ai sensi dell articolo 2441 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 54.000.000,00. La presente relazione è reperibile sul sito internet della Società all indirizzo sul sito internet www.carraro.com, sezione Corporate Governance Assemblea degli Azionisti. NECESSITA DI PROROGARE IL PERIODO DI ESECUZIONE DELL AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE EX ART. 2441 CODICE CIVILE 1. Le ragioni di tale proroga. La presente relazione è redatta al fine di illustrare le ragioni per le quali è divenuto necessario prorogare il periodo di esecuzione dell aumento di capitale sociale a pagamento in opzione agli Azionisti ai sensi dell articolo 2441 del Codice Civile. Successivamente alla delibera dell assemblea della Società con la quale sono stati fissati i termini dell aumento di capitale, la Società ha iniziato a valutare possibili soluzioni per risolvere la crisi di Elettronica Santerno S.p.A. ( Santerno ); la Società come già comunicato al mercato - ha ritenuto utile avvalersi dei servizi di Ethica Corporate Finance ( Ethica ), l advisory firm che già in precedenza aveva prestato assistenza alla Società in relazioni a simili operazioni. Ethica ha individuato l interesse di Enertronica S.p.A. ( Enertronica ), operatore del settore peraltro già noto alla Società per essere stato cliente di Santerno in alcune importanti commesse fotovoltaiche. 2

Le trattative funzionali al raggiungimento di un accordo con Enertronica, che inizialmente sembrava potersi chiudere in poche settimane, si sono invece prolungate per diversi mesi durante i quali sono state considerate anche varie alternative, successivamente scartate in quanto meno interessanti. Il prolungarsi delle trattative ha avuto purtroppo un impatto negativo sui tempi della predisposizione del Prospetto Informativo relativo all Aumento di Capitale in quanto l operazione che la Società stava considerando con Enertronica (l Operazione ) avrebbe comportato la necessità di apportare modifiche significative al documento nonché la predisposizione di bilanci proforma da sottoporsi anche al previo controllo della società di revisione. Il management della Società ha ritenuto infatti che non avrebbe avuto senso depositare una bozza di Prospetto Informativo che non tenesse in considerazione l Operazione se da un momento all altro e quindi mentre la bozza del Prospetto Informativo era al vaglio della Consob questa avrebbe potuto formalizzarsi costringendo la Società a ritirare la bozza già presentata per sottoporne una nuova che riflettesse la situazione venuta a determinarsi per effetto dell Operazione. D altro canto non era nemmeno possibile data la significatività dell impatto dell Operazione sul Prospetto Informativo chiedere a Consob di esaminare una bozza di Prospetto Informativo che assumesse l intervenuto perfezionamento dell Operazione mentre questa non era stata ancora formalizzata. Le trattative che come spesso accade in queste situazioni sembrano sempre in procinto di concludersi per poi invece proseguire su aspetti nuovi prima non considerati - si sono chiuse (come dalla Società tempestivamente comunicato al mercato) solo in data 3 novembre 2016 con la sottoscrizione del relativo contratto fra la Società, Carraro International ed Enertronica. Da quel momento quindi la Società ed i suoi consulenti hanno lavorato alacremente alla definizione di una nuova bozza di Prospetto Informativo da depositarsi alla Consob per l ottenimento del suo nulla osta (previo confronto con i revisori che dovevano validare ai sensi di legge come detto in precedenza i dati proforma predisposti dalla Società), bozza che è stata depositata presso la Consob in data 18 u.s. a soli 15 giorni dalla formalizzazione dell Operazione, tempo invero assai breve considerando la significatività delle modifiche che la bozza di Prospetto Informativo ha richiesto per riflettere adeguatamente l Operazione. A questo punto, ancorché la Società confidi che il processo di definizione del testo del Prospetto Informativo possa essere rapido e che si possa pertanto giungere all ottenimento del Nulla Osta della Consob e forse anche all inizio dell offerta al pubblico prima della fine del 2016, appare quasi certo che l Aumento di Capitale non possa concludersi nei tempi inizialmente prospettati e segnatamente entro il 31 dicembre 2016; termine che era apparso più che congruo quando l Aumento di Capitale era stato deliberato. Appare quindi necessario prolungare detto termine ad una data congrua, che non rischi di dover essere nuovamente prorogata, data che si ritiene possa essere individuata nel 30 giugno 2017. 3

2. Modifiche Statutarie La proroga del termine di esecuzione dell Aumento di Capitale comporta la conseguente modifica allo Statuto della Società, secondo quanto segue. Art. 5 5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicenton ovantesei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanovemila ottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. Art. 5 5.1 Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicenton ovantesei) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentoottantanovemila ottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. 5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.9. 5.9 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l Elenco Speciale ), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. 5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall art. 143 quater del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall apposito regolamento dell Elenco Speciale (il Regolamento dell Elenco Speciale ). Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli azionisti devono iscriversi nell Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. 5.12 Il socio iscritto nell Elenco Speciale è tenuto a 5.2 Le azioni ordinarie danno diritto a un voto ovvero a voto doppio secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 5.9. 5.9 Ciascuna azione ordinaria dà diritto a voto doppio (e quindi a due voti per ogni azione) in presenza dei seguenti requisiti: (c) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi; (d) la ricorrenza del presupposto di cui al precedente sub (a) sia attestata dall iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell elenco speciale appositamente istituito secondo quanto previsto dai successivi commi (l Elenco Speciale ), nonché da una comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. 5.11 La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l Elenco Speciale secondo quanto stabilito dall art. 143 quater del Reg. Emittenti, la cui disciplina, ivi incluse le modalità e i tempi di aggiornamento, è prevista dall apposito regolamento dell Elenco Speciale (il Regolamento dell Elenco Speciale ). Al fine di ottenere il beneficio della maggiorazione del voto allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, gli azionisti devono iscriversi nell Elenco Speciale mediante presentazione di una richiesta scritta secondo quanto previsto dal Regolamento dell Elenco Speciale. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. 5.12 Il socio iscritto nell Elenco Speciale è tenuto a 4

comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell Elenco Speciale. La società procede alla cancellazione dall Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell interessato, comunicazione dell interessato o dell intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d ufficio ove la Società abbia notizia dell avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. 5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell azionista; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. 5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva: (a) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l anzianità maturata con riferimento all iscrizione nell Elenco Speciale; (b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell Elenco Speciale; comunicare ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto secondo quanto stabilito dal Regolamento dell Elenco Speciale. La società procede alla cancellazione dall Elenco Speciale nei seguenti casi: rinuncia dell interessato, comunicazione dell interessato o dell intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, d ufficio ove la Società abbia notizia dell avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del voto o la perdita della titolarità del diritto di reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. 5.13 La maggiorazione del diritto di voto viene meno: (c) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione in pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull azione quanto ciò comporti una perdita del diritto di voto da parte dell azionista; (d) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall art. 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. 5.14 La maggiorazione del diritto di voto si conserva: (c) in caso di trasferimento delle azioni con voto maggiorato per successione a causa di morte a favore dell erede e/o legatario ovvero per effetto di trasferimento, a titolo gratuito, in forza di un patto di famiglia ovvero per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari. In tali casi, si conserva, altresì, l anzianità maturata con riferimento all iscrizione nell Elenco Speciale; (d) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Si conserva, altresì, l anzianità maturata dal titolare originario prima della fusione o della scissione, in relazione al periodo di iscrizione nell Elenco Speciale; 5

5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende: (i) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti [effettuati nell esercizio del diritto di opzione]. (ii) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l anzianità di iscrizione nell Elenco Speciale delle azioni originarie. 5.16 E sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. 5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati. La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni. Il capitale potrà essere aumentato anche con l emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell ambito di quanto consentito dalla Legge. In caso di aumento di capitale e pagamento del diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il 5.15 La maggiorazione del diritto di voto si estende: (iii) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti [effettuati nell esercizio del diritto di opzione]. (iv) alle azioni assegnate in cambio di quelle a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione e di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; Nei predetti casi di estensione (a) e (b), per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione, la medesima sarà attribuita alle nuove azioni mediante iscrizione nell Elenco Speciale e per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), sarà conservata l anzianità di iscrizione nell Elenco Speciale delle azioni originarie. 5.16 E sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. 5.17 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetti sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati. La Società ha la facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni e cum warrants. L emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre azioni categorie di azioni. Il capitale potrà essere aumentato anche con l emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell ambito di quanto consentito dalla Legge. In caso di aumento di capitale e pagamento del diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del sociale preesistente, a condizione che il 6

prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti. La società potrà procedere all acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall art. 2357 del Codice Civile. L Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2016 ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 54.000.000,00 da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell art. 2441 del Codice Civile e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016 a un prezzo unitario per azione pari al maggiore tra: (a) Euro 1,457 e (b) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti la data di pubblicazione del prospetto informativo, da determinarsi con precisione dal Consiglio di Amministrazione al momento della pubblicazione del prospetto informativo, fermo restando che al Consiglio è comunque lasciata la facoltà laddove ne ravvisi l opportunità anche funzionalmente all andamento della Società di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella della pubblicazione del prospetto informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto a) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione. prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata della revisione legale dei conti. La società potrà procedere all acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall art. 2357 del Codice Civile. L Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2016 ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per un importo massimo di Euro 54.000.000,00 da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell art. 2441 del Codice Civile e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016, termine poi prorogato al 30 giugno 2017 dall Assemblea Straordinaria della Società in data 21 dicembre 2016, a un prezzo unitario per azione pari al maggiore tra: (a) Euro 1,457 e (b) la media dei corsi di borsa dei 6 (sei) mesi precedenti la data di pubblicazione del prospetto informativo, da determinarsi con precisione dal Consiglio di Amministrazione al momento della pubblicazione del prospetto informativo, fermo restando che al Consiglio è comunque lasciata la facoltà laddove ne ravvisi l opportunità anche funzionalmente all andamento della Società di anticipare la data della determinazione del prezzo di sottoscrizione ad una data anteriore a quella della pubblicazione del prospetto informativo essendo inteso che in tale ultimo caso il prezzo sarà pari alla più alta fra la media di cui al precedente punto a) e quella dei sei mesi antecedenti tale anticipata determinazione. *** PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Signori Azionisti, Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. in sede straordinaria: - esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999; - preso atto delle relative proposte di deliberazione; 7

delibera 1. posticipare il termine ultimo per la conclusione dell aumento di capitale deliberato in data 27 giugno 2016 dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017; 2. di modificare l articolo [5] dello Statuto della Società come indicato nella Relazione degli Amministratori, confermando il mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fare luogo al deposito dell attestazione di cui all articolo 2444 del Codice Civile ed al testo di statuto aggiornato in esito alla sottoscrizione dell aumento di capitale di cui sopra, aggiornamento che in questa sede fin d ora si approva, in relazione alla adeguata indicazione dell ammontare del capitale sociale, del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso, nonché all adeguamento e alla finale soppressione delle clausole transitorie sopra approvate, fermo restando altresì, per il Consiglio di Amministrazione, il compimento della attività di cui all articolo 2343 quater del codice civile, ove applicabile. Campodarsego, il 21 novembre 2016. Per il Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. Il Presidente Enrico Carraro 8