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Azione di risarcimento danni ordinaria (artt. 144, 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005) ed intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace, ha ritenuto che la ratio del mandato irrevocabile di rappresentanza, espressamente previsto, nelle ipotesi di azione promossa ex artt 141 e 149 del D.Lgs. 209/2005 deve ricercarsi nell'interesse che ha la compagnia del veicolo del presunto responsabile ad assicurarsi della corretta gestione della lite posto che, le eventuali somme cui la compagnia del vettore o del danneggiato deve versare in conseguenza di quel giudizio, va computata in camera di compensazione. Conseguentemente, non sussistendo nell'ipotesi di azione ordinaria tale interesse l'intervento va dichiarato inammissibile (Giudice di Pace di Nola - ex Ottaviano - sentenza del 01/05/2015). 1 / 14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A 2 / 14

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 200/14 RGNR 3 / 14

riservata in decisione il 17/4/15 TRA AAA GGG, nato il < > a < > C.F. < >, residente in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via < >, elett.te dom.to in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via < > presso lo studio dell Avv. < > (C.F. < >) che lo rappresenta e difende, in virtù di procura conferita a margine della citazione (fax 081. < > ; indirizzo pec: < >@pec.it); - parte attrice- CONTRO EEE MMM residente in < > alla Via < > ;- convenuto contumace - NONCHE' 4 / 14

AVIVA ITALIA ASS.NI SPA ( Cod. Fisc. e P. Iva 09197520159), con se in Milano alla via Abruzzi n. 94, quale società convenuta in giudizio, costituita a mezzo della UNIPOL ASS.NI SPA (Cod. Fisc e P. IVA 00818570012), con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, INTERVENUTA NEL PROCEDIMENTO, in persona del loro L. R. p. t., Dr. GGG Mmm, in forza rispettivamente di mandato irrevocabile di rappresentanza del 26 Gennaio 2011 Rep. 32068 - per Notaio < >; nonché di Procura speciale del 26 Maggio 2011 per Notaio < > Rep. Fasc. < >, rappresentate e difese dall Avv. < > ( Cod. Fisc. < >) ed elett.te dom.te presso il di lui studio sito in < > (Na) alla Via < > in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ( fax 081 000000 PEC : < >@ legalmail. it ); - parte convenuta ed interventrice volontaria- OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale 5 / 14

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrato in vigore il 4/7/09. La domanda proposta da AAA GGG con la citazione RITUALMENTE NOTIFICATA, volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente del motociclo SANYANG DINK tg. XX00000 di proprietà di EEE MMM nella determinazione del sinistro occorso in data 17/10/12 alle ore 17,00 circa, in Ottaviano al Viale Elena e, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento, in suo favore, per i danni subiti dal proprio veicolo FIAT 500 tg. YY 0Y0 YY nella misura contenuta in euro 5.200,00 è fondata e, per quanto di ragione, deve essere accolta. La titolarità ad agire e a resistere delle parti in causa, attrice e convenute risulta idoneamente provata. Sui documenti prodotti in copia si osserva che, in tema di prova documentale, l onere stabilito dall art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica o fotostatica di una scrittura con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale che alla sottoscrizione 6 / 14

o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico e, successivamente alla produzione della copia in giudizio con la conseguenza che, qualora la relativa eccezione venga dedotta genericamente. senza riferimento circoscritto ad un determinato documento, la contestazione non preclude l utilizzazione della copia come mezzo di prova (Cass. Civ. 14/3/06 n. 5461 e 5/1/05 n. 150 e sul punto anche Cass. Civ. sez. VI Ordinanza del 12/10/2011 n. 20951 nella quale si legge In tema di copie fotografiche di scritture cui vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie l art. 2719 del c.c. ne prescrive l espresso disconoscimento con disposizione applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell autenticità della scrittura o della sottoscrizione. In entrambe le ipotesi, quindi, deve considerarsi applicabile la disciplina degli articoli 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza, quindi, che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità all originale quanto alla scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione. Diverso è, inoltre, l effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all originale ovvero l autenticità della scrittura o della sottoscrizione. Nel primo caso, infatti, la circostanza non impedisce al giudice di accertare tale conformità aliunde, anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione ). Deve però ritenersi che, la AVIVA SPA non si sia correttamente costituita e della stessa va dichiarata la contumacia, così come deve ritenersi inammissibile l'intervento spiegato dalla spa UNIPOL nel presente giudizio per le ragioni che seguono: Il mandato alla costituzione nella presente controversia, posto a margine della copia dell'atto di citazione ricevuto dalla spa AVIVA, non risulta conferito dai legali rapp,ti della convenuta società, bensì dal procuratore della spa UNIPOL ASS.NI, in virtù di un mandato irrevocabile di rappresentanza, allegato in atti che, però, attiene esclusivamente ai giudizi promossi ai sensi degli artt. 141 e 149 del dlgvo 209/05 ma non anche ai giudizi, come questo, intentato ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 148 dello stesso decreto. La ratio del mandato irrevocabile di rappresentanza nelle cause promosse ex artt 141 e 149 del dlgvo 209/05 deve ricercarsi nell'interesse che ha la compagnia del veicolo del presunto responsabile ad assicurarsi della corretta gestione della lite, posto che, le eventuali somme cui la compagnia del vettore o del danneggiato deve versare in conseguenza di quel giudizio, va 7 / 14

computata in camera di compensazione. Ed in effetti, solo in tali ipotesi, la normativa, espressamente prevede la possibilità di intervento della compagnia non vocata in ius. Nella azione, comunque ammissibile, stante la persistenza del diritto del danneggiato ad agire contro il responsabile civile e la società che garantisce il veicolo antagonista, proposta ex artt. 144 e 148 del dlgvo 209/05, l'interesse all'intervento nel procedimento della compagnia del danneggiato o del vettore non sussiste perchè le somme poste a carico della società che garantisce il veicolo del responsabile civile, non vanno computate ai fini della compensazione, per cui dalla pronuncia resa nei confronti delle parti di tale processo, non consegue alcuna modifica della sfera giuridica patrimoniale della società che è rimasta estranea alla causa. Conseguentemente, e per quanto innanzi chiarito, della UNIPOL, ritenuta la inammissibilità dell'intervento per la carenza di interesse alla lite, va disposta l'estromissione dal processo. Sulla scorta della documentazione versata in atti, la domanda deve ritenersi proponibile in quanto la stessa risulta essere stata preceduta da regolare lettera di costituzione in mora ex art. 148 DLGS 209/05 con il contenuto previsto dalla norma (cfr copia in atti). 8 / 14

Stante il rispetto dei termini di cui all art. 145 del dlgvo 209/05, della domanda va ritenuta la procedibilità. Vista la ritualità della notifica dell atto introduttivo ed il rispetto dei termini di cui all art. 163 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 318 c.p.c., anche del responsabile civile va dichiarata la contumacia. Va, quindi, evidenziato che, l attore ha fornito la prova della sussistenza di tutte le circostanze di fatto che giustificano il proprio diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. In particolare, dall espletamento della prova testimoniale (è stato escusso FFF Ccc, indifferente) è emerso, senza ombra di dubbio, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il conducente del motociclo, dopo di aver sbandato, impattava la FIAT 500 ferma in sosta che, per tale ragione, rimaneva danneggiata alla fiancata posteriore sinistra. Il teste ha riferito che il motociclo unitamente al conducente ed al trasportato, cadde al suolo ; Ha riconosciuto i danni nelle foto esibite ed ha confermato la copertura assicurativa del mezzo con la spa AVIVA. 9 / 14

Considerato che il Magistrato deve decidere iuxta alligata et probata ; essendo mancata la costituzione di parte convenuta responsabile civile e l allegazione di qualsiasi prova contraria; letto il contenuto dell allegato A del codice delle Assicurazione, il quale contiene i criteri per la determinazione della responsabilità in caso di sinistri stradali; ritenuto che, data la dinamica, alcuna diligenza poteva richiedersi al conducente di quest ultima; non può che ritenersi pienamente superata, in favore di parte attrice, la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c.. Deve, infatti, ritenersi provata la violazione da parte del conducente del ciclomotore antagonista della disposizione di cui all art. 140 CdS che costituisce il principio informatore della circolazione, il quale dispone che: Gli utenti della strada devono comportarsi n modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ; Risulta altresì che il conducente del veicolo di parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all art. 141 dello stesso codice il quale dispone che: E obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Conseguentemente i convenuti, in solido, vanno condannati al risarcimento dei danni in favore della parte istante. 10 / 14

Per quel che concerne il quantum, preso atto della documentazione depositata (fotografie e preventivo per euro 1.539,22 oltre IVA ), tenuto conto della data di immatricolazione del veicolo danneggiato (2010); Considerato che, il preventivo ovvero una relazione di parte non ha piena valenza probatoria, e non sono di per sè idonei a documentare l'esatto ammontare del danno, giusta numerose pronunce di merito e di legittimità [ vedi anche Tribunale di NOLA sentenza del 30/1/04 laddove si legge : "è principio consolidato e pacifico che le consulenze tecniche di parte non hanno alcun valore probatorio. La Suprema Corte lo ha reiteratamente ribadito, chiarendo che: «la consulenza di parte... costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio»; e specificando che: «il giudice il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne ed a confutarne il contenuto» (v. da ultimo Cass. 1902/02; 5687/01; 15572/00)."...Anche la parte assertiva dei preventivi è di norma inutilizzabile. Sotto il profilo in esame, i preventivi si traducono in una testimonianza scritta, ossia in un mezzo di prova non previsto dal nostro ordinamento...e tanto perché la dichiarazione scritta di carattere assertivo proveniente dal terzo persegue (e, comunque, anche a prescindere dalle intenzioni, raggiunge) lo scopo di formare nel processo una prova mediante l elusione del procedimento predisposto dall ordinamento per la formazione di quella prova medesima, ossia mediante l elusione del procedimento proprio della prova testimoniale, di cui agli artt. 163 e 167, 184 e 241 e ss. c.p.c., e, di conseguenza, mediante l elusione di tutte le garanzie (in primis quella che la prova si formi - tutte le volte che è possibile - nel contraddittorio delle parti) che quel procedimento è volto ad assicurare]. Tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 civile del 18.04.2005, n. 8004 nella quale si legge che Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità' dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali); Considerato, ancora, che, nella valutazione dell ammontare del risarcimento non si può prescindere dal tenere in considerazione l'effettivo valore commerciale del mezzo ; Ritenuto di non poter condividere la tipologia degli interventi di ripristino perchè nè il parafango, nè il paraurti vanno sostituiti ; ritenuto che non vi è prova di un danno alla porta anteriore; Ritenuto, ancora, che per quanto ai prezzi indicati, essi non possono essere condivisi non rispecchiando quelli di mercato ; si stima giusto riconoscere alla parte istante la somma pari ad euro 1.000,00 all attualità al netto dell'imposta che non è giustificata, mancando la prova del danno ancora in atto. 11 / 14

Sull importo complessivo liquidato all attualità, andranno calcolati gli interessi, che giusta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 1712/95, nella quale si legge che l orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell evento finisce con il produrre una iniqua locupletazione in favore del danneggiato il quale ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione - controvalore che all inizio è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi), vanno calcolati non sulla somma liquidata all attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno al momento del sinistro, nonché sulle somme relative ai periodi intermedi tra la data dell evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi. Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all attualità (ottenuta dividendo detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi. Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma così come liquidata all attualità, devono aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza. Visti i nuovi parametri forensi introdotti dal D.M. G. del 10/3/14 n. 55 in G.U. 02/04/2014, entrato in vigore il 03/4/14; tenuto conto del valore del danno; della natura e della complessità della controversia; delle questioni trattate; dell esito del giudizio; dell attività professionale svolta dal Procuratore; del numero delle parti in causa; ritenuto di applicare, i valori medi; le competenze vengono liquidate come da dispositivo, con aumento dei valori medi ex art. 4 comma 1 del D.M. 55/14. 12 / 14

P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AAA GGG contro la spa AVIVA e contro EEE MMM nonchè sull'intervento spiegato dalla SPA UNIPOL così provvede: - Dichiara la contumacia dei convenuti SPA AVIVA ASS.NI e EEE MMM; - Ritenuta la inammissibilità dell'intervento nel giudizio della spa UNIPOL, la estromette dal processo; - Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e per l effetto, riconosciuta la esclusiva 13 / 14

responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'eee, nella determinazione dell'incidente, condanna i convenuti in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore della parte attrice, della somma, all attualità, pari ad Euro 1.000,00 oltre interessi da calcolarsi come in motivazione; - Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio che, per quanto sopra, liquida in complessivi 750, 00, di cui 120,00 per spese ; oltre IVA e CPA e rimborso sulle spese nella percentuale del 15%, con attribuzione al procuratore ex art. 93 c.p.c.. - Così deciso in Nola il 1/5/15 IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 14 / 14