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Allegato alla Determinazione del Responsabile dell Area Socio Culturale n. 595 del 25/11/2015 D.L. 31/08/2013 N. 102, ART. 6, COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28/10/2013 N. 124. BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO il D.L. 31/08/2013 n. 102, art.6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124 del 28/10/2013, il quale istituisce il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; VISTO il D.M. n. 202 del 14/05/2014, il quale: 1. stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del suddetto Fondo, e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell assegnazione dei contributi agli aventi titolo; 2. stabilisce, oltre che i criteri per l accesso ai contributi, anche il loro dimensionamento e la priorità nella concessione; 3. definisce la morosità incolpevole ; VISTA la Deliberazione della G.R. n. 39/38 del 10/10/2014 che ha individuato i Comuni prioritari destinatari del Fondo, ovvero quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o capoluoghi di Provincia presenti nel territorio regionale; VISTA la Deliberazione della G.R. n. 9/39 del 10/03/2015 con la quale: 1. è stata approvata la riapertura dei termini per l annualità 2014 per situazioni di morosità incolpevole accertate al 31/12/2014 in favore di quei Comuni già individuati con la DGR n. 39/38 del 10/10/2014; 2. è stato esteso l accesso al Fondo anche ad altri Comuni, diversi da quelli individuati con la precedente D.G.R. n. 39/38 del 10/10/2014, che presentino gravi situazioni di disagio abitativo, ricadenti nella fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole, una volta soddisfatte le richieste dei Comuni capoluogo di Provincia e di quelli ricompresi nella citata Delibera CIPE, mediante l utilizzo delle risorse regionali come concordato con il Ministero delle Infrastrutture; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/8 del 21/10/2015 avente ad oggetto Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2015 che ha disposto di adottare gli stessi criteri utilizzati per l annualità 2014 e ha dettato in merito ulteriori disposizioni;

VISTA la determinazione prot. 39460 rep 2223 del 21/10/2015 della Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica dell Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato approvato il bando relativo all attribuzione dei contributi di cui al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli anno 2015; VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 24.11.2015 con la quale l Amministrazione Comunale emanava indirizzi al Responsabile del Servizio per la predisposizione di apposito Bando; VISTA la propria Determinazione n 595 del 25/11/2015 con la quale è stato approvato il Bando pubblico e lo schema di domanda; RENDE NOTO CHE ENTRO E NON OLTRE le ore 13.00 DEL 11/01/2016 I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA AL COMUNE DI OLMEDO PER OTTENERE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015. ARTICOLO 1 DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2015, con citazione in giudizio per la convalida. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, verificatasi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ARTICOLO 2 MODALITA DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE Fermo restando che l atto di citazione deve essere del 2015, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi: 1) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2015: si valuta raffrontando il reddito riferito all ultimo periodo reddituale 2014 (reddito ISE indicato nell attestazione ISEE) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della situazione stessa (reddito ISE indicato nell attestazione ISEE). Poiché l INPS sta rilasciando per l anno in corso l attestazione nel ISEE relativa ai redditi 2013, si precisa quanto segue: All ISEE ordinario calcolato nel 2015 su redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all anno precedente. In tal caso l ISEE relativo ai redditi del 2013 viene considerato valido anche per il 2014, e la perdita o consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE relativo al 2013, sostanzialmente invariato nel 2014, con il reddito ISE indicato nell attestazione ISEE riferita all anno in cui il reddito era integro, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione; All ISEE calcolato nel 2015 su redditi percepiti nel 2014, c.d. ISEE corrente nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE relativo al 2014 con il reddito ISE indicato nella attestazione ISEE riferita all anno in cui il reddito era integro corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione. 2) perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2015: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2015, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2015 alla data di cessazione dell attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2014 computato per il medesimo periodo di tempo. Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti

spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 (relativo al 2014). ARTICOLO 3 REQUISITI PER L ACCESSO AI CONTRIBUTI Possono fare istanza i residenti nel Comune di Olmedo. La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole per consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo, alla sussistenza, in capo al richiedente e al proprio nucleo familiare, dei seguenti requisiti: a) Reddito I.S.E. non superiore a 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000,00; b) Atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione in giudizio per la convalida effettuato nel corso dell anno 2015; per gli assegnatari di alloggi sociali vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell atto di concessione amministrativa da parte dell Ente gestore c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, ai sensi della Legge 431/98 (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9) e residenza nell alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell atto di citazione; d) Cittadinanza Italiana, di uno Stato appartenente all Unione Europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all Unione Europea (extracomunitari) un regolare titolo di soggiorno; e) Il richiedente o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritti di proprietà,usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; f) I beneficiari non ricevano per gli stessi contributi provenienti da programmi di interventi simili. I requisiti si intendono riferiti all anno 2015. ARTICOLO 4 CRITERI PREFERENZIALI Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne; minore; con invalidità accertata per almeno il 74%; in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l attuazione di un progetto assistenziale individuale. II nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell atto di citazione.

ARTICOLO 5 DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI L importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l importo di euro 8.000. L ammontare della morosità è indicato nell atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali. Nel caso di accordo con il proprietario, la morosità sarà costituita da quella maturata alla data della scadenza del bando comunale, indicata eventualmente nel verbale dinudienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti. In caso di accordo con il proprietario la morosità dell alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare o posticipare lo sfratto. Nel caso in cui il soggetto non occupi più l alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del passaggio da casa a casa. Nel caso in cui la disponibilità dei fondi non sia sufficiente, il contributo richiesto verrà ridotto in maniera proporzionale sulla base delle risorse disponibili assegnate dalla Regione. ARTICOLO 6 PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI I provvedimenti comunali sono destinati prioritariamente alla concessione di contributi in favore di inquilini: a) nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell alloggio un nuovo contratto a canone concordato; b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell immobile; c) che dimostrino, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest ultimo a consentire il differimento dell esecuzione del provvedimento di rilascio dell immobile. Si sottolinea che tali situazioni costituiscono solamente priorità nella concessione dei contributi e non condizioni indispensabili all accesso ai contributi stessi. ARTICOLO 7 TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di partecipazione in carta semplice, secondo gli appositi modelli forniti dall Ufficio Servizi Sociali, dovranno pervenire all Ufficio protocollo del Comune di Olmedo, entro e non oltre le ore 13:00 del 11/01/2016, pena l esclusione. Le domande, nelle quali il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria. Le domande non pervenute entro i termini previsti dal presente Bando o non rispondenti alla reale situazione anagrafica e reddituale del nucleo e non complete della documentazione richiesta saranno escluse.

ARTICOLO 8 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA All istanza, oltre alla copia del documento di identità del sottoscrittore, dovranno essere allegati a pena di inammissibilità i seguenti documenti: 1) In ordine alla sussistenza dei requisiti generali: a) Certificato di reddito I.S.E. non superiore a 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000,00 ; b) Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida emesso entro l anno 2015 relativo; c) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); 2) In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito: a) Documento attestante la perdita del lavoro; b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell orario di lavoro; c) Attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; e) Dichiarazione della cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione. 3) In ordine alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre: a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione; b) Nel caso di richiedenti, la cui ridotta capacità economica, non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto. 4) In ordine alla quantificazione delle priorità di cui all art. 6 dovrà produrre: a) Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sottoscrive con il proprietario dell alloggio un nuovo contratto a canone concordato, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione del proprietario, firmata e corredata da documento di identità, della disponibilità, a valutare un accordo in tal senso, comprensivo di importo correlato alle morosità realmente maturate; b) Nel caso di richiedenti, la cui ridotta capacità economica, non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione tramite il contributo, dovrà essere presentata la quantificazione del deposito cauzionale richiesto. c) Nel caso di richiesta di un contributo finalizzato al ristoro, anche parziale, del proprietario dell alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest ultimo a consentire il differimento dell esecuzione del provvedimento di rilascio dell immobile, il richiedente

dovrà produrre una dichiarazione del proprietario, firmata e corredata da documento di identità, della disponibilità a valutare un accordo in tal senso, comprensivo di importo correlato alle morosità realmente maturate con un importo quantificato nella misura necessaria per ristorare, anche parzialmente, il proprietario dell alloggio. ARTICOLO 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE Saranno escluse le domande: - pervenute oltre il termine stabilito; - non redatte sull apposito modello di domanda; - redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l ammissione ai contributi; - relative alla locazione di alloggi non rispondenti alle caratteristiche previste dai requisiti per l ammissione ai contributi; - presentate da più di uno dei componenti dello stesso nucleo familiare; - non debitamente firmate e non corredate dal documento di riconoscimento. ARTICOLO 10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI EROGAZIONE Il Comune procede all istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti, con facoltà di procedere a controlli, avvalendosi anche della collaborazione di altre Istituzioni titolate al controllo. Sarà emanata apposita graduatoria delle richieste. ARTICOLO 11 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA Conclusa l istruttoria delle domande il Responsabile del Servizio procederà all approvazione della graduatoria con propria determinazione. La graduatoria sarà pubblicata per 5 (cinque) giorni all albo pretorio on line in forma riservata, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza ed alla privacy degli istanti. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine il Responsabile del Servizio provvederà ad approvare definitivamente le risultanze per la relativa trasmissione delle medesime alla R.A.S. ARTICOLO 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI L erogazione dei contributi è subordinata al trasferimento delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale. Non si potrà procedere all assegnazione del contributo per sanare la morosità incolpevole, qualora i beneficiari ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili. Sarà cura del Comune individuare le modalità per assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità originarie: o (in caso di accordo con i proprietari degli alloggi) sanare la morosità pregressa per evitare o postergare gli sfratti; oppure, in caso contrario, costituire un deposito cauzionale stipulando un nuovo contratto di locazione per mitigare il disagio del passaggio da casa a casa.

ARTICOLO 13 COMPATIBILITA I contributi del Fondo sostegno affitti ex L. n. 431/1998 non sono alternativi ai contributi in parola, in quanto i due contributi presentano una ratio diversa, laddove il contributo affitti viene riconosciuto quale rimborso di una spesa già sostenuta, mentre il contributo per i morosi incolpevoli presuppone, al contrario, il mancato pagamento dell affitto. ARTICOLO 14 CONTROLLI E SANZIONI Il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Cadau Responsabile dell Area Socio Culturale Corso Kennedy, 26 07040 Olmedo (SS) tel 079/90190162, fax 079/9019008, e-mail: areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it ARTICOLO 16 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali. I dati verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n 196 Codice in materia di protezione de i dati personali. ARTICOLO 17 NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si fa riferimento al Decreto Interministeriale n. 202 del 14/05/2014 pubblicato sulla G.U. n. 161 del 14/07/2014, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/8 del 20/10/2015 e alla Determinazione prot. 39460 Rep 2223 del 21/10/2015 della Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica. Olmedo, 25/11/2015 Il Responsabile dell Area Socio Culturale F.to Dr.ssa Giuseppina Cadau