GOLF CLUB LUGANO STATUTO

Documenti analoghi
STATUTO DEL GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA

S T A T U T O GOLF CLUB GERRE LOSONE

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

S T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede

FEDERAZIONE GOLF TICINO STATUTO

STATUTO. della Società dei Commercianti di Bellinzona e dintorni (SCB)

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

STATUTO DELLA MUSICA CANTONALE POMPIERI TICINO

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

STATUTO. della spettabile. Associazione Aurofonie

STATUTI. del CLUB DI PATTINAGGIO ASCONA (CPA)

GRUPPO AEROSTATICO TICINO

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

Statuti del Tennis Club Melide

STATUTO REGOLAMENTO DEL CONSORZIO ALLEVAMENTO RAZZE CAPRINE SVIZZERE

CLUB PESCATORI A MOSCA TICINO STATUTI

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

STATUTO AUTRICI E AUTORI DELLA SVIZZERA, ADS

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

STATUTO SCI CLUB GARDOLO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

STATUTO DELLA SOCIETA NUOTO LUGANO. 1. In data 20 agosto 1928 è stata costituita l Associazione denominata SOCIETA NUOTO LUGANO

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

STATUTO DELLO SCI CLUB PREGASSONA

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

Statuto associazione Swiss Italian LEGO Users Group - SILUG

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Statuto del Partito Popolare Democratico Sezione PPD di Savosa

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Associazione degli operatori formati dal Centro Simonton Svizzera

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO ASSOCIAZIONE GUIDE SI

S T A T U T O S O C I E T A R I O

STATUTO DELLA FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA (FSSI) Edizione 2003

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

Amici del Cammino di Santiago

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

A questo proposito essa: a. funge da forum di discussione a tutte le cerchie interessate dal mercato dei dati giuridici;

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTI SOCIETA FEDERALE GINNASTICA LOSONE

Statuto centrale della Pro Ticino Statuto centrale della Pro Ticino

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO S T A T U T O

Statuto Beachvolley Lugano

Punto 2.1 Promuovere con iniziative proprie l utilizzo del tempo libero che appaghi le necessità di crescita culturale fotografica.

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

NOME, FORMA GIURIDICA, SEDE DELLA SOCIETÀ, ANNO SOCIALE SCOPO

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuti dell Associazione ProMuseo Amici Sostenitori del Museo d arte della Svizzera italiana Lugano

STATUTO. Dell'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI FISIOTERAPIA DELLO SPORT. Art.1. Nome e sede

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL MONDO PRODUTTIVO

STATUTI MAGGIORE SKI TEAM

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

S T A T U T O. DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE

POLISPORTIVA COMUNALE ALZANO LOMBARDO Provincia di Bergamo STATUTO

CVAe opusc. StAtuto.qxp:CVAe opusc. StAtuto.qxp 28/01/09 16:31 pag

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

ASSOCIAZIONE LECCHESE PER L AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

STATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE

AMICI FERROVIA ITALIA

Con il nome Società Felina Ticinese, SFT è costituita una società ai sensi dell articolo 60 e seguenti del codice civile svizzero.

STATUTO DELLA MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI VEVEY

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Statuto BPW Club TICINO

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI

Art. 1 È costituita l Associazione sportiva dilettantistica <...>. L associazione ha sede in <...> via <...>.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE DEL COMMERCIO (FEDERCOMMERCIO) NOME, SEDE, SCOPO

STATUTO DELLA SOCIETA COOPERATIVA PASO

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Allegato A ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB PARMA S T A T U T O CAPITOLO I G E N E R A L I T À E costituita in Parma una

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO

Transcript:

GOLF CLUB LUGANO STATUTO

I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Norme e sede Sotto la denominazione Golf Club Lugano è costituita, conformemente agli art. 60 e segg. CCS, un associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, con sede a Magliaso. Essa è affiliata all Associazione Svizzera di Golf (ASG). Art. 2 Durata La durata dell associazione è illimitata. Art. 3 Scopo L associazione ha per scopo la gestione di un Club di golf, di un campo di golf e delle attrezzature ed installazioni connesse, allo scopo di consentire e promuovere la pratica del golf ed eventualmente di altre attività sociali e sportive. L associazione potrà partecipare ad altre società aventi scopo analogo. Art. 4 Regole di gioco L associazione adotta le regole di gioco applicabili in Svizzera sotto l egida dell Associazione Svizzera di Golf. Art. 5 Responsabilità L associazione risponde dei propri impegni finanziari col solo patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. 2

II - SOCI Art. 6 Soci L associazione è composta di: a) soci onorari b) soci attivi c) soci giovani d) soci juniores e) soci in congedo f) soci non giocatori g) soci temporanei Art. 7 Soci onorari Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenze, sono riconosciuti tali dall Assemblea su proposta scritta avanzata da almeno un decimo dei soci attivi aventi diritto di voto. La qualifica di socio onorario è a vita e comporta l esonero dal pagamento delle quote annuali. Art. 8 Soci attivi Sono soci attivi coloro che nel corso dell anno sociale compiono o hanno compiuto il ventottesimo anno di età. Art. 9 Soci giovani Sono soci giovani coloro che nel corso dell anno sociale compiono o hanno compiuto il ventiduesimo anno di età, ma non il ventottesimo. Art.10 Soci juniores Sono soci juniores coloro che nel corso dell anno sociale compiono o hanno compiuto l ottavo anno di età ma non il ventiduesimo. Art. 11 Soci in congedo Sono soci in congedo i soci attivi, giovani o juniores che per qualsiasi motivo lasciano temporaneamente il Cantone o che per ragioni mediche non possono praticare il gioco del golf per un periodo di almeno un anno civile e per un massimo che sarà stabilito in un regolamento emanato dal Comitato. Art. 12 Soci non giocatori Sono soci non giocatori coloro che usufruiscono delle attrezzature del Club ma non del campo da golf. 3

Art. 13 Soci temporanei Sono soci temporanei coloro che, vengono ammessi al club per un periodo pari ad un anno civile. Ogni anno essi hanno il diritto di ripresentare la domanda di ammissione; è facoltà insindacabile del Comitato di non rinnovare tale associazione qualora se ne ravvisasse la necessità. I soci temporanei non pagano la tassa d ammissione e non hanno diritto di voto. Essi pagano una quota annuale forfettaria il cui ammontare sarà stabilito da un regolamento emanato dal Comitato. Art. 14 Qualifica dei soci L attribuzione di ogni socio alle varie categorie avviene insindacabilmente a cura del Comitato, riservate le norme di questo Statuto. Art. 15 Tasse sociali L ammissione all associazione quale socio è condizionata al pagamento di una tassa il cui ammontare e la cui modalità di versamento sono fissati dal Comitato secondo la categoria alla quale il socio appartiene (tassa di ammissione). Indipendentemente dalla tassa di ammissione ogni socio dovrà pagare una quota annuale, stabilita dal Comitato. L entità di tale quota sarà stabilita in base alle effettive esigenze finanziarie dell associazione. La quota annuale deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno. Il Comitato potrà fissare tasse speciali per coloro che sono stabilmente domiciliati nei comuni di Magliaso e Caslano. Art. 16 Buono di partecipazione Ogni socio attivo, attivo in congedo o non giocatore, deve essere proprietario di un Buono di partecipazione di nominali Fr. 1 000.-- della società Immobiliare Cartaia Golf SA, con sede a Magliaso. Il Comitato emana un regolamento circa le modalità d acquisto e di vendita dei Buoni di partecipazione e stabilisce il loro valore. Art. 17 Ammissioni Per essere ammesso all associazione, ogni interessato dovrà presentare domanda scritta di ammissione, controfirmata da due soci onorari o attivi da almeno cinque anni, che fungano da padrini. L istanza sarà affissa all albo sociale per trenta giorni, entro i quali ogni socio, ad eccezione dei minorenni, potrà formulare opposizione scritta e motivata al Presidente dell associazione. Trascorso il periodo di affissione, il Comitato deciderà inappellabilmente se accogliere o respingere la domanda. 4

Per essere ammesso, il candidato dovrà ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Comitato. Il Comitato deciderà entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di affissione. L ammissione o il rifiuto non devono essere motivati. Art. 18 Numerus clausus Il Comitato ha facoltà, in ogni tempo, di stabilire il numero massimo dei soci di ogni categoria che l associazione può ammettere (numerus clausus). In casi eccezionali e nell interesse dell associazione, è data facoltà al Comitato di ammettere soci in deroga al numerus clausus. Art. 19 Cambiamento di categoria Il passaggio da una categoria all altra comporta il relativo adeguamento delle quote annuali. Art. 20 Dimissioni Ogni socio può dimettersi dall associazione dandone avviso scritto entro il 31 ottobre per la fine dell anno civile in corso. Il socio dimissionario è tenuto a pagare le quote annuali sino al giorno in cui le dimissioni diventano operanti. Il socio in ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote annuali, sarà considerato dimissionario e, di conseguenza, automaticamente radiato dall associazione. Art. 21 Espulsioni Un socio può essere espulso se, in modo grave : a) viola lo Statuto; b) lede gli interessi dell associazione; c) deteriora la vita sociale e sportiva dell associazione. L espulsione è decisa dal Comitato con facoltà per l espulso di ricorrere all Assemblea entro 15 giorni dalla notifica scritta e motivata della decisione. A partire dalla pronuncia dell espulsione e sino alla decisione dell Assemblea, in caso di ricorso, il socio dichiarato espulso resta sospeso dai suoi diritti statutari. Art. 22 Restituzione delle tasse sociali e delle quote annuali In caso di cambiamento di categoria, dimissione, radiazione o espulsione, il socio interessato non ha alcun diritto alla restituzione totale o parziale delle tasse sociali e delle quote annuali. 5

III - ORGANI SOCIALI Art. 23 Organi Gli organi dell associazione sono: a) L Assemblea generale b) Il Comitato c) L Ufficio di controllo a) L Assemblea generale Art. 24 Composizione L Assemblea generale è l organo supremo dell associazione e si compone di tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle tasse sociali e delle quote annuali. Tutti gli altri soci dell associazione vi potranno presenziare senza diritto di voto. È ammessa la partecipazione per delega scritta in favore di un altro socio avente diritto di voto (una sola delega), solo se completata e firmata. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione; in sua assenza da un Vice- Presidente o da un membro designato dal Comitato. Gli scrutatori sono scelti in seno all Assemblea. Art. 25 Convocazione L Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta l anno, entro la fine del mese di maggio. La convocazione, con elenco delle trattande, deve essere spedita a tutti i soci almeno 12 giorni prima della riunione. Un Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta lo decida un Assemblea ordinaria, oppure lo richieda il Comitato, oppure quando ne faccia domanda almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dall elenco delle trattande e delle proposte, succintamente motivate. La domanda di convocazione è inviata per iscritto al Comitato, il quale dovrà darvi seguito entro 30 giorni. Art. 26 Deliberazioni Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Per le elezioni è richiesta la maggioranza relativa; in caso di parità deciderà la sorte. Per modificare lo statuto e per respingere il ricorso di un socio contro la decisione di espulsione del Comitato, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel computo dei voti, le astensioni e le schede in bianco o nulle non contano. È riservato l art. 44 del presente Statuto. Il verbale assembleare verrà trasmesso entro 90 giorni ai soci. 6

Art. 27 Quorum L Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti, riservato l art. 44. Art. 28 Competenze All Assemblea generale competono: a) l approvazione dei conti, del bilancio d esercizio, del rapporto annuale e lo scarico al Comitato b) la nomina del Comitato c) l elezione del Presidente e la nomina dell Ufficio di controllo d) la modifica dello Statuto e) lo scioglimento dell associazione f) la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del Comitato. b) Il Comitato Art. 29 Composizione Il Comitato è l organo amministrativo dell associazione. Esso è composto di un minimo di 5 e un massimo di 9 membri compreso il Presidente, scelti fra i soci attivi o onorari dell associazione. Il Comitato si organizza autonomamente, in particolare può designare uno o più Vice-Presidenti e il Segretario. Il Comitato rimane in carica 4 anni ed i suoi membri sono eleggibili per un massimo di 3 mandati. I membri dimissionari verranno sostituiti, nel corso dell Assemblea generale successiva. Non può essere membro del Comitato chi, a qualsiasi titolo, ha un rapporto di impiego duraturo con l associazione. Art. 30 Competenze Il Comitato amministra e dirige l associazione e la rappresenta di fronte ai terzi: Il Comitato - designa le persone autorizzate a impegnare verso terzi l associazione; - adotta tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione, nonché un sano sviluppo dell associazione; - stipula i contratti per gli acquisti di materiali e di macchine, per l assunzione del personale, per gli affitti e per le locazioni; - stabilisce le tasse di ammissione e le quote annuali per le varie categorie di soci; - determina, se necessario, il numero massimo dei soci di ogni categoria; - provvede all ammissione ed al cambiamento di categoria dei soci, prende atto delle dimissioni e decide la radiazione e l espulsione di soci; - nomina i membri della Commissione sportiva e ne stabilisce le competenze; 7

- nomina il Capitano, scegliendolo fra i membri del Comitato, e ne stabilisce le competenze, - adotta i regolamenti di sua competenza. Art. 31 Sedute Il Comitato si riunisce ad intervalli regolari, almeno una volta ogni due mesi. Esso è convocato dal Presidente e, in caso di impedimento di questi, da un Vice- Presidente. Qualora almeno tre membri del Comitato ne chiedano la convocazione, esso dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La seduta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice-Presidente. Mancando anche un Vice-Presidente, essa sarà presieduta dal membro presente più anziano per appartenenza al Comitato. Il verbale sarà redatto dal Segretario. Art. 32 Deliberazioni Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Le decisioni del Comitato possono essere adottate anche per iscritto, mediante consultazione per lettera circolare. In questo caso è necessaria la maggioranza assoluta dei membri; in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Art. 33 Capitano Il Comitato designa, tra i suoi membri, il Capitano che presiede la Commissione sportiva, dirigendone e coordinandone l attività. Le sue mansioni sono stabilite da un regolamento emanato dal Comitato. Il Capitano potrà avvalersi della collaborazione dei Capitani delle sezioni Signore, Seniores e Juniores. Art. 34 Commissione sportiva Il Comitato nomina i membri della Commissione sportiva, alla quale sono delegate, per specifico regolamento, le mansioni che le Regole del golf attribuiscono all autorità incaricata di amministrare il gioco ed altre eventuali competenze. Essa è formata dal Capitano, che la presiede, e da almeno altri due membri, scelti in seno o al di fuori del Comitato. Contro le decisioni della Commissione sportiva è data facoltà di ricorso entro 7 giorni al Comitato che decide inappellabilmente. Le decisioni della Commissione sportiva adottate in base alle regole del golf sono inappellabili. La Commissione sportiva è responsabile esclusivamente nei confronti del Comitato. La Commissione sportiva rimane in carica per quattro anni. 8

Art. 35 Altre commissioni Il Comitato può nominare speciali commissioni con facoltà decisionali o consultive. Dette commissioni possono anche essere composte da soci attivi o onorari non appartenenti al Comitato. Art. 36 Durata dei mandati La durata dei mandati dei membri di tutte le commissioni previste dallo Statuto, oppure designate dall Assemblea o dal Comitato, come pure dell Ufficio di controllo, è identica a quella prevista per i membri del Comitato. c) Ufficio di controllo Art. 37 Composizione Può essere designato quale organo di revisione una persona fisica o giuridica abilitata e riconosciuta conformemente alla Legge federale sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR). La nomina avviene per una durata massima di 4 anni e può sempre venire rinnovata. Art. 38 Competenze L Ufficio di controllo dovrà verificare i conti e presentare al Comitato un rapporto scritto di revisione entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale. I membri dell Ufficio di controllo hanno, in ogni momento, diritto di prendere visione dei libri e dei documenti contabili. 9

IV - FINANZE Art. 39 Entrate Le entrate dell associazione sono costituite da: a) tasse di ammissione e quote annuali; b) green-fees e driving-range fees; c) sussidi e donazioni; d) utili di eventuali manifestazioni sociali; e) proventi derivanti dall organizzazione di gare sportive; f) affitti ed introiti derivanti dalla gestione autonoma delle proprie strutture; g) ogni altra entrata. Art. 40 Uscite Il Comitato vigila affinché sia assicurato l equilibrio finanziario dell associazione. Ogni singola spesa straordinaria che superi Fr. 100 000. dovrà essere preventivamente iscritta all ordine del giorno e approvata dall Assemblea generale. Eventuali utili d esercizio saranno destinati all esecuzione di nuove opere o a fondi di riserva. Art. 41 Conti I conti dell associazione devono essere tenuti con diligenza e chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Essi devono essere disponibili per la revisione al più tardi a partire dal 1 aprile dell anno seguente. 10

V - DISPOSIZIONI VARIE Art. 42 Comunicazioni Le comunicazioni ai soci avvengono per lettera, per affissione all albo sociale o per posta elettronica. Art. 43 Reclami o ricorsi Tutti i reclami e i ricorsi devono essere formulati per scritto. Essi dovranno essere motivati, firmati ed inviati al Presidente, che li sottopone sollecitamente agli organi competenti. Art. 44 Scioglimento Lo scioglimento dell associazione può essere deciso soltanto da un Assemblea generale cui partecipi almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto ed a maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di scioglimento dell associazione, la liquidazione, ove non sia disposto altrimenti, avviene a cura del Comitato. La devoluzione dell eventuale eccedenza attiva è di competenza dell Assemblea, la quale constata l avvenuta liquidazione e lo scioglimento dell associazione. 11

VI - DISPOSIZIONE TRANSITORIE Art. 45 Diritto suppletorio Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano gli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Art. 46 Entrata in vigore Il presente Statuto è quello del 13 giugno 1987 successivamente modificato dalle Assemblee generali il 14 dicembre 2002, 1 dicembre 2007, 5 settembre 2015 e il 1 aprile 2017. Magliaso, 1 aprile 2017 Il Comitato 12