LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Documenti analoghi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Parte Prima I ricorsi in materia di Patrocinio a spese dello Stato nell ambito del processo penale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale


SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2. Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per la Cassazione il ristoro per l'addebito della separazione copre la lesione alla dignità della moglie e non la perdita di un marito facoltoso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

Quando è nullo il mandato nel ricorso tributario?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 24/03/2015. Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere -

I;AkIk LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 ORDINANZA. sul ricorso proposto da: MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA,

Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l istanza di rimessione in termini presentata da AA e debba, conseguentemente, essere confermata la dic

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. - Presi:lente Soz ORDINANZA

Si può procedere autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di una

Schema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace

Transcript:

20758/17 Composta da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente - Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. - Dott. Luigi Alessandro SCARANO - Consigliere - Dott. Chiara GRAZIOSI - Consigliere - Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente Oggetto Responsabilità professionisti - ordinanza ex art. 348-bis cpc - vizi procedurali suoi propri - omessa specifica audizione delle parti sul punto R.G.N. 17883/2016 Cron. S CC - 27/06/2017 Motivazione semplificata C e e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17883/2016 R.G. proposto da FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, contro TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, - ricorrente - - controricorrente - avverso la sentenza n. 1452/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 18/06/2015, nonché dell'ordinanza della CORTE

D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 16/05/2016, emessa nel procedimento iscritto al n. 2920/2015 R.G.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO; Francesca rilevato che: ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la, 4 ca sazione tanto della sentenza n. 1452 del 18/06/2015 del ribunale di Treviso quanto dell'ordinanza resa ex art. 348-bis cod. proc. civ. e dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello avverso la medesima, pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 06/04/2016 (e indicata come comunicata solo il 16/05/2016), con cui è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di Tiziana per responsabilità professionale per avere costei, quale consulente tecnico di ufficio in procedimento presso il tribunale per i minorenni di Venezia, diagnosticato una sindrome di alienazione genitoriale (PAS) e provocato un provvedimento sfavorevole alla all'affidamento almeno di uno dei figli minori, Matteo Vellar; resiste con controricorso la quanto è formulata proposta di definizione - per inammissibilità - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197; sono state depositate dalle parti memorie ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis; considerato che: il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata; ritiene il Collegio - acquisita altresì documentazione sulla data di comunicazione dell'ordinanza di appello, da identificarsi nel 16/05/2016, con conseguente riprova della tempestività del ricorso - che la proposta del relatore non debba condividersi, dovendo a -2-

tal fine qualificarsi fondato il primo motivo, alla stregua di Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914, la quale annovera, tra i vizi dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-bis proc. civ. deducibili in via autonoma con ricorso per Cassazione, proprio la mancata audizione delle parti; infatti, stima il Collegio che, nella specie e secondo quanto si evince dal tenore testuale dei verbali di udienza ritualmente prodotti dalla ricorrente, la concessione di un rinvio puro e semplice, in prima udienza, ad altra successiva e nella quale la questione dell'eventuale applicazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ. non sia stata espressamente prospettata dal giudice di appello che si apprestava a valutarla non integri il presupposto di audizione specifica delle parti sul punto, imposto quale requisito processuale specifico dal primo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., a mente del quale «all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma»; opina il Collegio che tale audizione delle parti, interpretando con rigore le indicazioni della pronunzia a Sezioni Unite di cui sopra, debba intendersi specificamente rivolta o finalizzata od intesa all'applicazione della norma in questione e che allora essa debba qualificarsi mancata nella fattispecie; pertanto, rientrando l'omessa audizione delle parti appunto tra le fattispecie in modo significativo esemplificate tra i vizi procedurali deducibili con ricorso per Cassazione dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite (al punto 4 della motivazione in diritto, a pag. 15, dove si legge che «... pertanto la pronuncia di tale ordinanza... senza aver sentito le parti sicuramente costituisce error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso straordinario»), l'ineludibile ossequio al richiamato arresto nomofilattico impone allora l'accoglimento del primo motivo: precludendo la necessità di tale ossequio, ad avviso del Collegio, anche ogni ulteriore considerazione sulla necessità di -3-

valutare se la condotta in concreto tenuta dalle parti nella fattispecie abbia soddisfatto le esigenze di difesa, alla stregua del generale principio per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle norme processuali in quanto tali, ma solo ove alleghi e provi di avere patito dalla loro violazione un concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa (su cui, da ultimo, Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni in diritto; ma in precedenza, tra molte: Cass. 07/03/2017, n. 5630; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 18/12/2015, n. 26831; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678); tanto, con il travolgimento dell'ordinanza di secondo grado e la necessità di un nuovo giudizio di appello, assorbe con ogni evidenza i restanti motivi, rivolti contro la sentenza di primo grado, l'ammissibilità dei quali poteva con ogni evidenza sussistere solo ove fosse stata ritualmente pronunziata l'ordinanza ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.; la gravata ordinanza di secondo grado va quindi cassata, con rinvio alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione; infine, non sussistono i presupposti - per essere stato almeno in parte accolto il ricorso - per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'ordinanza della Corte di appello di Venezia; rinvia a quest'ultima, -4-

in diversa composizione, ad essa demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 27/06/2017. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCEUERZ '"s -5-