REGOLAMENTO DEL Centro Universitario Promozione Attività Culturali CUPAC DI ATENEO (Emanato con D.R. n. 255-2017, Prot. n. 6170 I/3 del 02.03.2017) L uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde, pertanto, solo a esigenze di semplicità del testo.
Articolo 1 Principi generali 1. L Università degli Studi di Foggia, in conformità ai propri fini istituzionali, promuove la diffusione e lo sviluppo dell attività culturale ed artistica, promuove e favorisce le attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio discipline delle arti (teatro, musica, arti performative, cinema) e dello spettacolo in genere, il tutto inteso come orientato anche alla realizzazione di prodotti multimediali, servizi fotografici, riprese radiotelevisive, cinematografiche ed altre iniziative di promozione culturale, anche alla luce di esperienze già poste in essere in anni precedenti, come quella espletata dal Centro Universitario Teatrale (C.U.T.). Per il perseguimento delle predette finalità e nel rispetto dei propri fini istituzionali, l Ateneo promuove rapporti di collaborazione con le istituzioni culturali pubbliche e/o private, con particolare riferimento al territorio, che svolgono attività attinenti alle discipline delle arti e dello spettacolo in genere. Promuove altresì rapporti di collaborazione con le Associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione dell attività della cultura delle discipline artistiche e dello spettacolo a livello universitario e ad offrire uno sbocco sperimentale alla didattica del teatro svolta dall Ateneo di Foggia. 2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attivazione e fruizione delle iniziative culturali, secondo le finalità di cui al precedente punto, da parte delle strutture didattiche e scientifiche dell Ateneo, della comunità universitaria, nonché di Enti, Associazioni, Gruppi pubblici e/o privati di cui l Università di Foggia intende avvalersi. Articolo 2 Finalità e attività 1. L Ateneo persegue le seguenti finalità per l adempimento dei principi generali come riportati nell Art.1: a) programmare eventi teatrali e attività artistiche, musicali e della danza, rivolgendo particolare attenzione a scambi e collegamenti con Teatri locali e nazionali, italiani e stranieri; b) promuovere attività di ricerca sul teatro, le arti performative, il cinema, la musica, lo spettacolo in genere; c) promuovere attività di studio, ricerca e documentazione sullo spettacolo (seminari, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, laboratori, seminari, audiovisivi etc.) anche in collaborazione con istituzioni culturali italiane e straniere; d) contribuire all'approfondimento scientifico della tradizione teatrale italiana e internazionale e delle ricerche contemporanee sullo spettacolo; 1
e) svolgere una funzione di stimolo culturale per il territorio anche in collaborazione con enti locali pubblici e privati. 2. Concedere, qualora fossero in dotazione dell Ateneo spazi utili e ritenuti idonei da dedicare alle attività in premessa, luoghi in uso per prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di varietà, nonché per la realizzazione di documentari, prodotti multimediali, servizi fotografici, riprese radiotelevisive, cinematografiche ed altre iniziative di promozione culturale. 3. Non è consentito finalizzare le attività in questione per impieghi diversi da quelli indicati nel presente regolamento ed è in ogni caso esclusa la loro promulgazione per attività e manifestazioni di carattere politico o partitico. 4. Se fosse manifestato interesse da parte di Privati, Enti ed Associazioni e Gruppi per iniziative organizzate, promosse o patrocinate dall Università, per lo svolgimento delle attività indicate ai commi 1 e 2 dell Art. 1, è possibile attuare forme di collaborazione purché queste non siano incompatibili col decoro e le finalità istituzionali dell Ateneo. Articolo 3 Organi Le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e gestione delle attività di promozione della cultura e dello spettacolo di Ateneo sono affidate al seguente organo: - Centro Universitario Promozione Attività Culturali, di seguito denominato C.U.P.A.C. Articolo 4 Funzioni operative L Università di Foggia, attraverso il C.U.P.A.C favorisce l attivazione di iniziative formative e culturali, rientranti nell ambito delle attività e finalità espresse nell Art. 1 e Art. 2 rivolte agli studenti dell Università. L attivazione delle singole iniziative verrà concordata, di volta in volta, tra il C.U.P.A.C. e le Associazioni culturali, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private con le quali si sanciscono relazioni di collaborazione. Il C.U.P.A.C provvede alla realizzazione di iniziative in linea con i percorsi formativi e culturali delineati dall Università per i propri studenti e nello specifico: promuovere ed incentivare lo sviluppo e la fruizione di attività teatrali e di spettacolo dal vivo; rivolgere particolare attenzione a scambi e collegamenti con compagnie di teatro universitario italiano e straniero (accordi di programma, protocolli d intesa); perseguire la stabilità delle proprie attività teatrali; indirizzare la propria ricerca e la propria produzione in particolari settori della cultura e della funzione teatrale, con riferimento alle aree della sperimentazione, della ricerca e della innovazione quali avvengono nei Dipartimenti universitari, del teatro per ragazzi e per i giovani ed a forme di integrazione con le altre arti della scena e con riferimento anche alle espressioni teatrali delle minoranze linguistiche; proporre momenti di formazione professionale alla collettività universitaria, regionale, nazionali ed internazionali; 2
collaborare, attraverso gli organismi competenti, con la Regione e gli Enti locali alla elaborazione ed alla realizzazione di progetti tendenti alla promozione, produzione, distribuzione e diffusione teatrale e culturale; promuovere attività di studio e di ricerca (seminari, convegni, conferenze, dibattiti, incontri, allestimenti) e di documentazione (mostre, pubblicazioni, recensioni, ecc.) anche in collaborazione con enti ed associazioni culturali italiane e straniere; proporre attività di produzione e ricerca teatrale e di spettacolo da realizzare nell ambito universitario ed all esterno; svolgere un ruolo di laboratorio per le strutture universitarie interessate alle attività connesse con lo spettacolo; curare in modo particolare un repertorio teatrale qualificato sotto il profilo artistico e culturale, con continui riferimenti a quello contemporaneo italiano ed europeo ed al teatro per l infanzia e la gioventù; elaborare progetti di diffusione della cultura teatrale italiana presso le comunità regionali residenti in altri Paesi; svolgere attività di formazione ed animazione teatrale presso le scuole di ogni ordine e grado; collaborare con teatri stabili pubblici e privati, associazioni, cooperative, compagnie, circuiti ed ogni altro organismo teatrale, comprese realtà associative che hanno già collaborato con l Ateneo come il CUT; gestire teatri, sale e luoghi adibiti o da adibire al pubblico spettacolo; dialogare ed intraprendere iniziative in collaborazione con le altre Associazioni create all interno dell Università; svolgere attività di supporto ai convegni; svolgere attività di tirocinio curriculare per i vari corsi di laurea dell Università degli Studi di Foggia; svolgere ogni altra attività volta al raggiungimento degli scopi sociali. L Università di Foggia, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e in un ottica di sistema, promuoverà opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza, attraverso il C.U.P.A.C., con particolare riferimento al linguaggio teatrale e all attività recitativa in generale. Inoltre, potrà, con decisione assunta dai propri organi competenti, garantire la disponibilità di strutture e professionalità. Articolo 5 Comitato Tecnico Scientifico Il C.U.P.A.C nell espletamento delle sue funzioni si avvale dell apporto scientifico e di indirizzo di un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico espleta funzioni di indirizzo scientifico per conto dell Ateneo in vista della promozione delle attività culturali, indirizzate agli studenti e a tutta la comunità accademica. Nella sua composizione risulta così organizzato e costituito: 3
a) per le funzioni di indirizzo scientifico, i componenti sono: Delegato del Rettore alle Politiche Culturali, con funzioni di Presidente Direttore Generale di Ateneo o suo Delegato Fino ad un massimo di numero otto docenti, espressione dei singoli Dipartimenti, designati dal Senato Accademico, in possesso di un curriculum particolarmente significativo nei settori di interesse delle attività delle discipline delle arti (teatro, musica, arti performative, cinema) e dello spettacolo in genere. Dei docenti individuati, uno assumerà nello specifico le funzioni di Coordinatore del Comitato per le attività formative inerenti l attività teatrale lato sensu e la produzione cinematografica. b) per le funzioni di indirizzo tecnico, i componenti sono: Un rappresentante degli studenti individuato e nominato dal Consiglio degli Studenti. Un rappresentante tecnico amministrativo designato dal Senato Accademico, dalle documentate esperienze e conoscenze nel campo delle discipline delle arti (teatro, musica, arti performative, cinema) e dello spettacolo in genere. Il Comitato nell esercizio delle sue funzioni si potrà avvalere, altresì, dell ausilio di numero due componenti, riconosciuti esperti nell ambito della cultura delle arti e dello spettacolo, dalla comprovata esperienza, esterni all Università e scelti su proposte e individuazioni opportune da parte dei componenti del Comitato. La nomina dei Componenti esterni viene approvata dal Senato Accademico. Il Presidente provvede ad assegnare ad uno dei membri del Comitato l incarico di Direttore artistico del Teatro di Ateneo, qualora questo sia una struttura gestita dall Ateneo e ove sia stata assegnata. Il Comitato provvede all'assegnazione delle attività culturali ai soggetti che ne fanno richiesta secondo i criteri indicati nel presente Regolamento ed approva il programma annuale delle iniziative didattiche, scientifiche e culturali proposte ai sensi del successivo articolo 6. Il Comitato eletto ed insediato rimane in carica 3 anni ed è eventualmente rieleggibile. Alla scadenza del mandato, dovendo l Ateneo ricostituire nella composizione il nuovo Comitato entrante, sarà emanato avviso preliminare della imminente scadenza del Comitato uscente, e sarà richiesta la disponibilità a tutte le componenti della comunità accademica a far parte della nuova composizione come membro rappresentante, ognuna per il proprio ruolo. Il Direttore Generale, nella facoltà delle sue funzioni, garantisce adeguato supporto amministrativo al Comitato Tecnico Scientifico individuando, compatibilmente con il modello organizzativo adottato dall Ateneo, la struttura e il personale tecnico amministrativo opportuno a cui assegnare le funzioni di coordinamento e supporto per lo svolgimento e gli adempimenti richiesti e previsti dalle attività approvate dal Comitato. 4
Articolo 6 Compiti del Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico nella individuazione delle attività formative da promuovere inerenti il teatro e lo spettacolo può consultare tutti i docenti dell'ateneo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari anche non di indirizzo e tutta la componente del personale tecnico amministrativo attraverso opportuna comunicazione di avvio di attività nelle consulte dei Consigli di Dipartimento di Ateneo. 2. Il Comitato di cui in parola, avendo già riconosciuto un componente con funzioni di Presidente ai sensi del precedente art. 5, provvede alla nomina di un segretario da individuare tra il personale amministrativo di supporto con il compito di assistere agli incontri del Comitato. Il Presidente convoca il Comitato Tecnico Scientifico almeno due volte l anno. 3. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di selezionare e coordinare i progetti e le iniziative culturali presentati dalla comunità accademica e di predisporre, entro i primi dieci giorni di marzo di ogni anno, un programma delle iniziative didattiche, scientifiche e culturali da svolgersi nell anno successivo, accompagnato, ove previsto, dal preventivo di spesa. Il programma è presentato per l approvazione al Senato Accademico. Il programma approvato viene divulgato, garantendone ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di comunicazione di cui l Ateneo si avvale. Qualora siano previste attività che prevedono selezioni e provini analogamente se ne provvede alla loro diffusione a vantaggio di tutta la comunità accademica. L Università, con proprio provvedimento, ha la facoltà di concedere il patrocinio per iniziative di elevato interesse socio-culturale. In tal caso il materiale pubblicitario dell iniziativa deve contenere il logo dell Ateneo e indicare che la stessa è svolta con il patrocinio dell Università degli Studi di Foggia. Articolo 7 Norme Finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 5