Oggetto: Nuovo obbligo di comunicazione indirizzo PEC all AdE entro il 31 ottobre 2014



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Transcript:

Circ. 08/A/140918 San Fior, 18/09/2014 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: Nuovo obbligo di comunicazione indirizzo PEC all AdE entro il 31 ottobre 2014 Sommario I destinatari della normativa antiriciclaggio (intermediari finanziari, altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, altri soggetti ) 1 sono tenuti a un nuovo obbligo: entro il 31 ottobre 2014 devono comunicare all'agenzia delle Entrate, tramite Entratel o Fisconline, un indirizzo di PEC cui l'amministrazione potrà inviare le richieste relativamente alle operazioni di trasferimento all estero di mezzi di pagamento, nelle quali essi sono intervenuti per conto dei propri clienti. Va subito precisato che, salvo diverse ed auspicabili indicazioni ufficiali, l obbligo di comunicare il proprio indirizzo di PEC riguarda tutti i soggetti sopra citati, compresi quelli che non sono mai intervenuti, né interverranno mai in futuro, in operazioni di trasferimento all estero di mezzi di pagamento. Il nuovo obbligo è previsto dal Provvedimento, Prot. N. 105953 dell 8 agosto 2014, del Direttore dell Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di Finanza, in attuazione dell articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 ( Monitoraggio fiscale ). La comunicazione della casella elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all allegato n. 5 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 22/12/2005; conseguentemente, per predisporre il file da spedire è necessario disporre di un software appropriato (oltre che di un dispositivo di firma digitale). La spedizione del file così predisposto va fatta utilizzando i canali Entratel o FisconLine, delegando eventualmente un intermediario autorizzato ( lo Studio Andreetta e Associati). 1 Per l esatta individuazione dei soggetti obbligati si fa riferimento alle note che seguono. 1

Richieste di informazioni - Dl n. 167/1990: Soggetti obbligati e tipologia delle informazioni L art. 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, prevede che l unità speciale per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, costituita presso l'agenzia delle entrate ed i reparti speciali della GDF, possono richiedere: a) agli intermediari finanziari di cui ai primi due commi dell art. 11 del D.Lgs n. 231/2007 (che, per semplificazione e maggior chiarezza, saranno definiti nel prosieguo, rispettivamente, intermediari di serie A e intermediari di serie B) 2, di fornire evidenza delle operazioni (cioè un nutrito elenco di elementi informativi), oggetto di rilevazione ai fini dell antiriciclaggio (operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro) intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; 2 co. 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste Italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; [l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;] m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. co. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; [d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero. ] 2

b) l'identità dei titolari effettivi (secondo l art. 1, comma 2, lett. u, del D.Lgs. 231/2007 è titolare effettivo la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto ) rilevati, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, ai soggetti di cui ai seguenti articoli del medesimo D.Lgs: Art. 11, che comprende, oltre agli intermediari finanziari di cui sub a) (intermediari di serie A e B), anche altri soggetti esercenti attività finanziaria 3 art. 12, Professionisti 4, art. 13, Revisori contabili, art. 14, Altri soggetti 5, 3 co. 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g) (ndr: VITA); c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB. 4 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 5 1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; 3

Provvedim. Prot. N. 105953 dell 8/8/2014: Evidenza delle operazioni Per quanto concerne l evidenza delle operazioni, il provvedimento in questione specifica: in primo luogo, che esse devono essere fornite solo a seguito di specifica richiesta e, quindi, non in maniera massiva o generalizzata; in secondo luogo, che oggetto della richiesta sono solo le operazioni di trasferimento da o verso l estero di mezzi di pagamento oggetto di rilevazione ai fini dell antiriciclaggio (operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro), nelle quali sono intervenuti gli intermediari finanziari indicati nell articolo 11, commi 1 (intermediari di serie A) e 2 (intermediari di serie B) del D.Lgs n. 231/2007, per conto o a favore di soggetti DIVERSI da quelli per i quali gli stessi intermediari già forniscono le informazioni ai sensi dell articolo 1 del DL n. 167/1990. In proposito, si rammenta come gli intermediari di serie A e B che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono già tenuti a trasmettere all'agenzia delle entrate, attraverso il sistema SID, i dati relativi alle predette operazioni, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate (Provv. 24 aprile 2014) 6. b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39. 6 L art. 4 del Provv. 24 aprile 2014 (Termini per la comunicazione) prevede quanto segue: 4

Provvedim. Prot. N. 105953 dell 8/8/2014: Identità del Titolare effettivo Anche la comunicazione dell identità del titolare effettivo consegue a specifica richiesta formulata via PEC dall unità speciale dell AdE o dalla GdF. Detta richiesta può essere inoltrata: a tutti gli intermediari finanziari (di serie A e B), agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché agli altri operatori di cui agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, cioè, rispettivamente, ai professionisti, ai revisori contabili e agli altri soggetti indicati in nota n. 5 (recupero crediti, esercenti giochie e scommesse, mediatori immobiliari, ecc ). Provvedim. Prot. N. 105953 dell 8/8/2014: Forma delle richieste e delle risposte per gli intermediari di serie A e di serie B Le richieste nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (intermediari di serie A e intermediari di serie B), sono effettuate utilizzando esclusivamente la procedura telematica già in uso di cui all articolo 32, terzo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di attuazione. In proposito, si ricorda che: detti intermediari sono già obbligati a fornire risposte alle richieste loro inoltrate nell ambito delle c.d indagini finanziarie ; il succitato terzo comma dell art. 32 prevede che le richieste delle informazioni di cui al primo comma, numero 7) dello stesso articolo (che legittima le indagini finanziarie) nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica; il Provv. del Direttore dell AdE del 22 dicembre 2005 7 ha stabilito che: o le richieste e le risposte, in formato XML, sono effettuate utilizzando il sistema di posta elettronica certificata; 4.1 Il provvedimento ha ad oggetto la comunicazione delle operazioni poste in essere a partire dall anno 2014. 4.2 La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa. 4.3 La comunicazione delle operazioni relative all anno 2013 è effettuata secondo i termini e le modalità stabilite con il provvedimento del 28 luglio 2003 (NDR: entro il 31 marzo dell anno successivo). 7 Successivamente modificato dal Provv. n. 50136 del 20/06/2012. 5

o a tal fine, i soggetti obbligati alle risposte si dotano di una casella di posta elettronica certificata e la comunicano all'agenzia delle entrate utilizzando il servizio Entratel o il servizio Internet. Pertanto, anche le richieste indirizzate, ai sensi del nuovo provvedimento (Provvedimento dell 8/8/2014), agli intermediari di serie A e B nonché le relative risposte (firmate digitalmente) sono formate sulla base dello schema XML e trasmesse via PEC. Provvedim. Prot. N. 105953 dell 8/8/2014: Forma delle richieste e delle risposte per gli altri soggetti esercenti attività finanziari, per i professionisti, revisori, ecc Le richieste nei confronti degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all articolo 11, commi 3 e seguenti del D.Lgs n. 231/2007, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, sono effettuate utilizzando i poteri di cui all articolo 32, comma 1, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le risposte da parte dei suddetti soggetti hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile (per esempio, PDF/A), sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili, e, secondo il provvedimento in esame, hanno i seguenti formati:.pdf,.jpg,.gif,.tiff (pertanto, almeno per le risposte, non sembrerebbe indispensabile disporre di un apposito software). Stranamente, il provvedimento non fa alcun cenno alla necessità di sottoscrivere digitalmente le risposte, nonostante il tracciato dell allegato 5 al Provv. 22/12/2005 8 preveda, tra l altro, l indicazione obbligatoria dei dati relativi alla firma digitale (scadenza del certificato di sottoscrizione digitale, ente certificatore, ecc..). Provvedim. Prot. N. 105953 dell 8/8/2014: Modalità tecniche delle richieste e delle risposte Le richieste e le risposte, con riguardo alla generalità dei soggetti, sono inoltrate utilizzando il sistema di PEC. A tal fine, entro il 31 ottobre 2014, tutti i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 debbono comunicare all Agenzia delle Entrate, per l inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato 8 Come già precedentemente specificato, il Provv. 22/12/2005 stabilisce il contenuto obbligatorio della comunicazione all AdE dell indirizzo di PEC. 6

nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell Agenzia del 22 dicembre 2005 (è, dunque, necessario disporre di un software specifico). Tuttavia, (solo) i soggetti indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (intermediari di serie A e B) possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui all articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di attuazione. Pertanto, in assenza di una nuova comunicazione entro entro il 31 ottobre 2014, la casella di posta elettronica certificata già comunicata per le richieste e le risposte di cui all articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si intende confermata. Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni. Cordialità. GiAn 7