Oggetto: LAVORO ACCESSORIO: REGOLE APPLICATIVE E ADEMPIMENTI CONTABILI



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Transcript:

Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LAVORO ACCESSORIO: REGOLE APPLICATIVE E ADEMPIMENTI CONTABILI La Manovra d estate 2008 (D.L. n.112/08, convertito in L. n.133/08) ha disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell Inps il ruolo di concessionario del servizio. L applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008 svolte da parte di studenti e pensionati, è stata estesa dalla circolare Inps n.94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole - anche non stagionali - svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a 7.000. Con provvedimenti successivi, è stato progressivamente ampliato l ambito di applicazione di questa nuova disciplina. Si riportano di seguito i documenti di prassi che l Inps ha emanato per commentare e disciplina le nuove fattispecie introdotte: dal 1 dicembre 2008, la Circolare Inps n.104 ha esteso l ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi; con la Circolare n.44/09 con la Circolare n.76/09 Con la Circolare n.88/09 l Inps ha fornito indicazioni per l applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico; l Inps ha chiarito le modalità applicative per l impresa familiare operante nell ambito del commercio, del turismo e dei servizi; l Inps ha fornito indicazioni in merito all ampliamento dell ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della L. n.33/09 (conversione del D.L. n.5/09). Si evidenziano, ora, le principali caratteristiche della disciplina relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio, mettendo in evidenza sia l aspetto soggettivo che oggettivo e fornendo una rappresentazione contabile di questo tipo di rapporto nei casi in cui datore di lavoro sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Definizione di lavoro occasionale di tipo accessorio È una particolare modalità di prestazione lavorativa, inizialmente prevista dalla L. n.30/02. La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro (detti anche voucher ). Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l'inps che quella assicurativa presso l'inail. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'inps (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Vantaggi Per il committente Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. Chi può impiegare lavoro occasionale di tipo accessorio I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere: famiglie; enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori. In caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico (co.1, lett.d, art.70 del D.Lgs n.276/03 modificato dalla L. n.33/09). Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione. Chi può svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; studenti nei periodi di vacanza: sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art.22, co.1, lett.f, L. n.133/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se

minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà. Per periodi di vacanza si intendono (circolare n.4/05 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): per vacanze natalizie il periodo che va dal 1 dice mbre al 10 gennaio; per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'angelo; per vacanze estive i giorni compresi dal 1 giugno al 30 settembre; Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art.70, co.1, lett.e) modificato dalla L. n.33/09). Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo; le altre categorie di prestatori, comprese le casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e per l'anno 2009 i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma; i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell'ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico. Attività che consentono l utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività svolte nell'ambito: di lavori domestici; di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; dell'insegnamento privato supplementare; di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici); in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività); di attività agricole rese a favore di: imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett.e); imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali; dell'impresa familiare di cui all'art.230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett.b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati; qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art.19, co.10 della L. n.2/09.

Limiti economici per il prestatore Per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di 6.660. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di 3.000 per anno solare. Limiti economici per il committente Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo complessivo di 10.000, per anno fiscale. Il sistema dei buoni (voucher) Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni, il cui valore nominale è pari a 10. È, inoltre, disponibile un buono multiplo, del valore di 50 equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50. Il valore netto del buono multiplo da 50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50. Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all'art.70, co.1, lett.g) del D.Lgs. n.276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'inail (4%) e di una quota al concessionario (Inps) pari al 5%, per la gestione del servizio. Pertanto, il valore netto del voucher da 10 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a 5,80, mentre il valore netto del buono multiplo da 50, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è pari a 29. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps. I buoni cartacei acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta. Acquisto buoni lavoro L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure: cartacea telematica: essa è accessibile dalla pagina Accesso ai servizi del sito istituzionale www.inps.it.

Le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art.70, co.1, lett.g) del D.Lgs. n.276/03 per cui si utilizzano i buoni a contribuzione ordinaria - è previsto esclusivamente l'utilizzo della procedura con voucher telematico. Riscossione buoni lavoro La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l Inps raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione. Fac simile di voucher Registrazioni contabili Come già affermato in precedenza, il valore nominale del voucher (o buono lavoro) è comprensivo: della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; della contribuzione a favore dell'inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%); di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Circa il valore nominale si è detto che lo stesso è pari a: 10 nominali in caso di voucher singolo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà quindi pari a 7,50. 50 nominali in caso di voucher multiplo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50. Gli elementi del buono lavoro 10 x 13% = 1,3 contribuzione Inps 10 x 7% = 0,70 copertura assicurativa Inail 10 x 5% = 0,50 compenso al concessionario Inps 10-1,3-0,70-0,50 = 7,50 somma netta per il lavoratore Acquisto dei buoni lavoro presso l Inps

xx/xx/xxxx Cassa voucher a Banca c/c 100 Descrizione: acquisto n 10 buoni lavoro Utilizzo della prestazione di lavoro accessorio xx/xx/xxxx Diversi a Cassa voucher 10 Descrizione: utilizzato n 1 buono lavoro COSTO LAVORO ACCESSORIO 7,50 CONTRIBUTI INPS LAVORO ACCESSORIO 1,30 COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO 0,70 COMPENSO CONCESSIONARIO INPS 0,50 Restituzione all Inps dei buoni lavoro non utilizzati xx/xx/xxxx banca a Cassa voucher 90 Descrizione: restituzione n 9 buoni lavoro non util izzati Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. firma