INPS messaggio 14 maggio 2010, n. 13211

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INPS messaggio 14 maggio 2010, n. 13211 Premessa Il sistema di regolazione dei "Voucher" per il lavoro occasionale di tipo accessorio ha fatto registrare un notevole sviluppo, raggiungendo il numero di 5 milioni di buoni lavoro equivalenti da 10 venduti. Al fine di potenziare il servizio di distribuzione e gestione dei voucher, attraverso una maggior capillarizzazione dei punti di vendita, si è intervenuti ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti, dotati di una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale, con la creazione dei Punti di Emissione Autorizzata (PEA). Lo scorso 26 marzo è stata sottoscritta la Convenzione tra l'istituto e la FIT (Federazione italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio - che aderiscono all'operatore informatico-finanziario individuato da FIT - i servizi inerenti la gestione dei voucher, in considerazione dell'affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e dell'esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali. Dal 17 maggio 2010 il servizio per la vendita e la riscossione di buoni lavoro sarà attivo presso i tabaccai aderenti all'iniziativa, che interesserà via via circa tremila tabaccherie su tutto il territorio nazionale. Modalità operative Il servizio di emissione e vendita dei voucher in tabaccheria e di pagamento degli stessi al prestatore di lavoro presso la rete dei tabaccai aderenti, è effettuato secondo modalità tecnicheoperative che sostanzialmente ricalcano il flusso operativo attualmente in uso da parte dell'istituto, tramite un processo centralizzato gestito da INPS. La procedura di acquisto dei voucher e di riscossione risulta notevolmente semplificata. Il committente acquista presso il rivenditore autorizzato, individuabile tramite una apposita vetrofania, i buoni lavoro a cui la procedura centralizzata attribuisce un codice identificativo. Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all'inps, utilizzando i seguenti canali: - Contact Center INPS-INAIL n. 803164; - sito www.inps.it, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale; - presso una sede INPS. Questa operazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, che consente la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. Il prestatore può riscuotere i voucher presso qualsiasi rivenditore autorizzato, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione del lavoro occasionale accessorio. Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, per la verifica del codice fiscale; prima di consentire il pagamento la procedura controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Nei casi in cui il buono lavoro non sia pagabile, come accade se il prestatore non risulta registrato, il prestatore è invitato a rivolgersi alla sede INPS. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno dell'emissione. Per completezza si allega la documentazione tecnica che illustra le modalità operative del servizio gestito dai tabaccai aderenti (facsimile del voucher, delle ricevute, dei messaggi informativi ai committenti e prestatori) e le informazioni che verranno esposte e distribuite presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati. Ruolo delle Sedi Al fine di favorire la fruizione della nuova modalità di gestione dei voucher, il ruolo svolto dalle Sedi nel fornire assistenza, consulenza e chiarimenti assume una rilevanza cruciale, in particolare nella fase di avvio. Si richiama, inoltre, l'attenzione su alcune funzioni che le Sedi possono essere chiamate a svolgere, che riguardano passaggi gestionali delicati per la funzionalità della procedura, quali: - dichiarazione preventiva di inizio attività, propedeutica all'attivazione dei voucher e alla riscossione, - registrazione del prestatore, in caso di non pagabilità dei voucher, - richiesta di estratto conto delle prestazioni da parte del committente e del prestatore, - variazione della comunicazione di inizio attività, se tale comunicazione viene effettuata nei giorni in cui era previsto lo svolgimento della prestazione, - pagamento del voucher in caso di "scadenza" per trascorso periodo di validità,

insertovoucher 20-04-2010 14:41 Pagina 2 NOTIZIE UTILI PER L'UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI IN TABACCHERIA PEA (Punto Emissione Autorizzato) Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500 di buoni lavoro. Modalità di comunicazione all'inps Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare il proprio codice fiscale, tipologia di committente/tipologia di attività, il dati del Prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e cher a disposizione (se committente) oppure da incassare (se prestatore) Verificare quali prestazioni sono in corso, sia come committente che come prestatore Annullare una precedente comunicazione di Inizio attivi- fine della prestazione. tà (da parte del committente). Se l'annullamento è richie- I committenti e i prestatori per le comunicazioni con l'inps sto lo stesso giorno dell'inizio della prestazione, la comu- possono utilizzare i seguenti canali: nicazione deve essere effettuata presso la sede INPS. Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164 Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale Riscossione dei Buoni Lavoro E' possibile riscuotere i Buoni lavoro entro 1 anno dal Andare in una sede INPS giorno dell'emissione. Il committente per accedere deve indicare il proprio codi- I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti i rivenditori auto- ce fiscale e come password il codice di controllo indicato rizzati dal secondo giorno successivo alla fine della presta- sui buoni lavoro acquistati. zione di lavoro occasionale, per un importo massimo di 500 Il prestatore per accedere deve indicare il proprio codice per operazione di riscossione. fiscale e come password il numero di un voucher che il com- Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con il codice mittente ha in precedenza consegnato (dopo aver comuni- fiscale o la tessera sanitaria per la verifica del codice fisca- cato i dati relativi alla prestazione). le. Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta rie- N.B. L'operazione di comunicazione è necessaria per l'attivazione pilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestato- del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corret - re. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il pre- statore deve rivolgersi alla sede INPS. to accredito dei contributi. Il committente deve comunicare all'inps anche eventuali variazioni relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o Rimborso dei Buoni Lavoro fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività, tra- Se il committente non utilizza i buoni lavoro acquistati, può mite i canali indicati. chiedere il rimborso presso le sedi dell'inps. I contatti con l'inps consentono anche di: Furto o smarrimento Verificare se i propri dati In caso di furto o smarrimento è necessario preliminarmen- sono registrati (da parte sia te effettuare la denuncia alle autorità competenti. del committente che del Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committen- prestatore) te e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimen- Verificare il numero di vou- to e ricevere assistenza. Cosa sono I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del Lavoro Occasionale Accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un no male contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario. Attraverso i 'buoni lavoro' (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'inps e quella assicurativa presso l'inail, nei limiti di 5.000 euro nette per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare. I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa. Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'inps (13%), l'assicurazione all'inail (7%) e un compenso all'inps per la gestione del servizio. Il valore netto in favore del prestatore è di 7,50 euro. Vantaggi Per il committente Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Per il prestatore Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. É, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è riconosciuto ai fini pensionistici. Il committente I committenti - cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere: 1. famiglie 2. enti senza fini di lucro 3. imprese familiari 4. imprenditori agricoli 5. imprenditori operanti in tutti i settori compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, presentata presso una sede dell'inps; percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anno 2010) cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità; i lavoratori in part time (anno 2010); le altre categorie di prestatori, compresi gli inoccupati i dipendenti pubblici e privati, le casalinghe per le attività agricole stagionali e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.si precisa che studenti, pensionati e soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori in part time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo. i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. Tipo d'impresa committente Tipologie attività Impresa Agricola Attività Agricola Impresa tutti i settori Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di produttivi edifici, strade, parchi e monumenti Commercio Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica Attività svolte da maneggi e scuderie Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio (Prestatori) I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono: pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio; studenti nei periodi di vacanza, il sabato e la domenica e nei periodi liberi da impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari; sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver Altro settore produttivo Servizi Turismo Privati (Famiglie) Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti Insegnamento privato supplementare Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica Attività svolte da maneggi e scuderie Lavori domestici Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà Sul sito www.inps.it sono presenti ulteriori informazioni e un manuale come supporto per le operazioni di comunicazione. Gli operatori del Contact Center 803.164 o delle Sedi INPS assicureranno la necessaria assistenza

- richieste del committente per il rimborso di voucher non utilizzati. Per le ultime due operazioni ci si riserva di fornire ulteriori istruzioni. In caso di smarrimento o furto di buoni lavoro, occorso ad un committente, consegnando copia delle denuncia alle autorità competenti, la Sede può effettuare la stampa di un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica dei dati relativi all'acquisto e della validità dei voucher. Se lo smarrimento o il furto di buoni lavoro interessa un prestatore, consegnando copia delle denuncia alle autorità competenti, la Sede può effettuare la stampa di un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica della dichiarazione di inizio prestazione effettuata dal committente e della pagabilità dei voucher. Per l'effettuazione di queste operazioni è stata predisposta un'apposita procedura, accessibile da Intranet/processi/soggetto contribuente/lavoro occasionale accessorio. In Intranet è pubblicato il Manuale POA - PEA, che illustra le funzionalità di utilità per gli operatori delle sedi. Per segnalare eventuali problemi e per richieste di chiarimenti è possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica lavoro.occasionale@inps.it. Allegato 1 Vai all'allegato Allegato 2 Vai all'allegato

fac-simile BUONO LAVORO da 10. multiplo ricevuta

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