LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
INDICE INTRODUZIONE IL TFR LA PREVVIDENZA COMPLEMENTARE IL FINANZIAMENTO DELLE FORME PENSIONISTICHE FORME DI ADESIONE AGEVOLAZIONI FISCALI TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI TRASFERIMENTO VOLONTARIO PERDITA DEI REQUISITI LA COVIP LE MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE CONSIDERAZIONI FINALI
INTRODUZIONE Il sistema pensionistico italiano ha subito dagli anni novanta un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità. Con La Finanziaria 2007 il Governo ha anticipato al 2007 la Riforma della Previdenza complementare disciplinata dal D.Lgs. 252 del 5/12/2005. La riforma rappresenta un importante evoluzione nella storia della previdenza italiana: essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due pilastri per aiutare la previdenza obbligatoria
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione e consiste nella somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente.
RETRIBUZIONE UTILE TFR La retribuzione utile è costituita da tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale QUOTA ANNUA TFR Anno per anno il dipendente accantona una quota annua di trattamento di fine rapporto la cui quantificazione avviene applicando un divisore fisso (13,50) stabilito per legge e che non può essere modificato da alcuna clausola contrattuale ad un importo chiamato retribuzione utile TFR QUOTA ANNUA TFR Retribuzione Utile : 13,5 Rapportato alle frazioni di anno e di mese Dipendente in forza per un periodo pari o superiore a 15 giorni di calendario Dipendente in forza per un periodo inferiore a 15 giorni di calendario MESE UTILE MESE NON UTILE
ANTICIPAZIONI TFR Il dipendente che abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipazione non superiore al 70% del TFR cui avrebbe avuto diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. L anticipazione può essere richiesta per i seguenti motivi: - spese sanitarie - acquisto prima casa - spese da sostenere durante i congedi familiari ANTICIPAZIONI DEL TFR Dipendente con almeno 8 ANNI di anzianità LIMITE DEL 70% del TFR maturato dalla data della richiesta MOTIVAZIONE SPESE SANITARIE ACQUISTO PRIMA CASA SPESE PER FRUIZIONE CONGEDI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. La previdenza complementare è articolata sulla base di forme pensionistiche volontarie (fondi pensione) alle quali il lavoratore è libero o meno di aderire. PREVIDENZA COMPLEMENTARE I FONDI PENSIONE FONDI APERTI FONDI CHIUSI FONDI A CONTRIBUZIONE DEFINITA FONDI A PRESTAZIONE DEFINITA
DESTINATARI Sono interessati alla riforma della previdenza complementare tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi.
IL FINANZIAMENTO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI LA TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI Alle forme pensionistiche si può aderire con il versamento del TFR futuro ovvero mediante: Contributi del lavoratore, Contributi del datore di lavoro o del committente, Possibilità di versamenti per familiari a carico. Questa previsione ha due sostanziali benefici per il dipendente: dal punto di vista pratico l'azienda è tenuta al trasferimento delle somme alla forma di previdenza cui ha aderito il dipendente; sotto il profilo fiscale, il datore di lavoro deve escludere l'ammontare annuale dei contributi dal reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF e contributi, cosicché il dipendente usufruisce immediatamente della deducibilità fiscale senza alcun obbligo di esporre i dati in una dichiarazione dei redditi.
INVESTIMENTO Per ogni lavoratore aderente, la forma pensionistica complementare forma una posizione individuale dove confluiscono i contributi versati. Il gestore investe in: Azioni Titoli di stato Quote di fondi comuni di investimento. I contributi versati producono nel tempo rendimenti variabili in funzione dell andamento dei mercati e costituiscono per i gestori un patrimonio separato ed autonomo destinato esclusivamente al fine previdenziale
FORME DI ADESIONE - MODALITA ESPLICITE: dichiarazione espressa (mod. TFR 1 mod. TFR 2) - MODALITA TACITE: silenzio-assenso MODALITA ESPLICITE Il lavoratore dipendente sceglie a quale fondo di previdenza aderire ovvero di mantenere il TFR in azienda LE MODALITA DI SCELTA Nel caso di prima assunzione la scelta deve essere effettuata entro 6 mesi Nel caso di lavoratori già in forza la scelta deve essere effettuata entro il 30-06-2007 MODALITA TACITE Si applicano nel caso in cui il lavoratore, entro i 6 mesi, non esprima alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR (segue)
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR (segue)
AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ISCRITTI AI FONDI LA DEDUCIBILITA DEI CONTRIBUTI Ai fini del computo dei contributi versati e della loro deducibilità, si deve tener conto di tutti i versamenti : a favore di Forme Pensionistiche, Collettive ed Individuali; effettuate dall iscritto e/o dal datore di lavoro con la sola eccezione del TFR, da non considerare
LA DEDUCIBILITA DEI CONTRIBUTI ( segue ) Sino al 31.12.06 : DUE LIMITI : 12% del Reddito Complessivo e fino al limite di 5.164,57 DIPENDENTI : Vincolo del TFR: deducibilità max 2 volte TFR Dal 01.01.2007: UNICO LIMITE : 5.164,57 favoriti i soggetti con reddito medio basso < circa 43.000 DIPENDENTI : eliminazione del vincolo del TFR
LA DEDUCIBILITA DEI CONTRIBUTI (segue) NOVITA PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALL 1/1/2007 Novità per neolavoratori: recupero della eventuale deducibilità non fruita nei primi 5 anni di contribuzione Ai lavoratori di prima occupazione dal 1 gennaio 2007 : limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito nei venti anni successivi al quinto, di dedurre i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 per la differenza tra 25.822,85 (= 5.164,57 x 5) e i contributi versati nei primi 5 anni con il limite massimo di 2.582,29 per anno.
Quando si conclude un piano previdenziale? Il diritto alla pensione complementare si ha: - dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione di base pubblica; - con almeno 5 anni di iscrizione alla forma di previdenza complementare. La prestazione di un piano pensionistico può essere: - una rendita; - un capitale - fino ad un massimo del 50% della posizione maturata.
TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE E DI RENDITA Prestazioni sia in rendita, sia in capitale : tassazione definitiva al 15% con riduzione dell aliquota dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al 15, fino al limite minimo del 9% per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione (sono esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati). TASSAZIONE DEI RENDIMENTI FINANZIARI DEI FONDI Il risultato netto maturato dai fondi pensioni in ciascun periodo d imposta è soggetto all imposta sostitutiva con aliquota dell 11 per cento. TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA RENDIMENTI 15% CON POSSIBILITA DI ULTERIORI DEDUZIONI 15% CON POSSIBILITA DI ULTERIORI DEDUZIONI 11% Imposta sostitutiva Se rimango iscritto fino a 15 anni sono tassato con aliquota del 15% Dal 16 anno di iscrizione la tassazione è ridotta dello 0,30% ogni anno fino ad un massimo del 6% Dopo 20 anni successivi ai primi 15 di iscrizione la tassazione è del 9% {15% - (0,30% x 20)}= 9%
ANTICIPAZIONI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA 1. Le anticipazioni sono concesse in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del capitale maturato, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se o ai familiari; 2. Decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare: Per un importo non superiore al 75%, nei seguenti casi: - Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; - Interventi di manutenzione e ristrutturazione della prima casa Per un importo non superiore al 30%, per altre esigenze degli aderenti. N.B.: Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75% del capitale maturato TASSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI SPESE SANITARIE ACQUISTO PRIMA CASA ALTRE ESIGENZE DEGLI ADERENTI RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA CON ALIQUOTA DEL 15% RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA CON ALIQUOTA DEL 23% RITENUTA A TITOLO D IMPOSTA CON ALIQUOTA DEL 23%
TRASFERIMENTO VOLONTARIO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE Dopo 2 anni di permanenza ad una forma pensionistica complementare l aderente ha la possibilità di trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica; Il trasferimento non comporta alcun onere fiscale; Quanto al TFR, essendo la scelta irrevocabile, il datore di lavoro sarà tenuto a trasferirlo alla nuova forma di investimento cui ha trasferito la posizione il lavoratore.
PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO Quando vengono meno i requisiti alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti dei fondi attualmente prevedono: Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; Il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero nei casi di ricorso da parte del lavoratore a procedure di mobilità, CIG e CIGS; Il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di individualità permanente e a seguito di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Quest ultima facoltà non può essere esercitata nei 5 anni precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In caso di decesso dell aderente l intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o dalle persone designate dall iscritto.
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE La COVIP (Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione), vige e controlla le forme pensionistiche complementari. Dipende direttamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La COVIP: - tutela gli iscritti alle forme di previdenza complementare; - autorizza l esercizio delle attività delle forme pensionistiche complementari. L attività di vigilanza della COVIP si esplica attraverso la verifica dei documenti, dei bilanci e dei rendiconti annuali che le forme pensionistiche complementari sono tenute a trasmettere alla Commissione, nonché attraverso ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La COVIP, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza della previdenza complementare e ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia.
LE MISURE COMPENSATIVE PER LE IMPRESE Con il passaggio del TFR ai fondi di previdenza complementare il datore di lavoro perde una rilevante risorsa finanziaria. Per venire in contro alle imprese sono state introdotte alcune agevolazioni: - deduzioni del reddito di impresa di un importo pari - al 4% dell ammontare del TFR destinato ai fondi per le imprese con più di 50 addetti - al 6% dell ammontare del TFR destinato ai fondi per le imprese con meno di 50 addetti; - esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR nella stessa percentuale del TFR trasferito; - Dal 01.01.2008 esonero contributivo in percentuale crescente dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee dell INPS (0,19% - 0.21% - 0,23% - 0,25% - 0,26% - 0,27% - 0,28%) rispettivamente dal 2008 al 2014 sul TFR trasferito.
CONSIDERAZIONI FINALI Rivalutazione: - Il TFR si rivaluta annualmente allo scopo di seguire l andamento dell inflazione registrata dall ISTAT; - I fondi hanno una valutazione più incerta, poiché è basata sul rendimento del fondo e sulla sua gestione. NOTA BENE Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR Anticipazioni - In caso di necessità il lavoratore può chiedere delle anticipazioni del TFR secondo le regole indicate dalla Legge e dai CCNL, ma nella prassi si riscontra un elasticità dei datori di lavoro a riconoscere anticipazioni per motivazioni diverse rispetto a quelle restrittive indicate dalla normativa vigente - Anche i fondi danno l opportunità di richiedere anticipazioni, ma con tutta probabilità mancherà l elasticità che viene riconosciuta dai datori di lavoro E giusto comunque evidenziare che in riferimento alle richieste di anticipazioni ogni fondo può stabilire eventuali regole aggiuntive.
CONSIDERAZIONI FINALI (segue) Disponibilità delle somme Con la gestione tradizionale del TFR il lavoratore, al momento della cessazione del rapporto ha la piena disponibilità del TFR maturato. Con l adesione alla previdenza complementare l erogazione del TFR è invece bloccata fino al momento della maturazione dei requisiti del pensionamento, fatte salve le anticipazioni. Inoltre raggiunta la data del pensionamento, il lavoratore ha diritto a chiedere unicamente il 50% del maturato presso il fondo, sotto forma di capitale, mentre il restante sarà erogato sotto forma di rendita Tassazione Il TFR sconta un sistema di tassazione che si basa sulle aliquote in vigore al momento in cui sorge il diritto alla corresponsione (attualmente con un minimo del 23% fino a 15.000,00) I Fondi godono di particolari incentivi fiscali e di conseguenza subiscono una tassazione con un aliquota inferiore, quindi il lavoratore subirà un imposizione fiscale inferiore nel caso in cui dovesse aderire ai fondi pensione. Sistema previdenziale La previdenza obbligatoria denuncia gravi difficoltà nel garantire la sostenibilità del sistema di erogazione delle pensioni. Pertanto potrebbe essere vantaggioso aderire ai fondi pensione, ottenendo così, degli importi aggiuntivi a quelli erogati dal sistema obbligatorio pubblico, in tal modo il lavoratore si assicura una pensione integrativa e una probabile tranquillità economica nella vecchiaia.