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Deliberazione n. SCCLEG/8/2011/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni Pubbliche Presieduta dal Presidente della Corte dei Conti, Luigi GIAMPAOLINO; Presidente a latere, Pietro DE FRANCISCIS; formata dai Magistrati: Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Alberto GIACOMINI, Silvano DI SALVO, Maria Elena RASO, Antonello COLOSIMO, Riccardo VENTRE, Laura d AMBROSIO (relatore) nell adunanza del 1 marzo 2011 * * * * Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008

2 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008); visto il provvedimento concernente Determinazione delle condizioni e modalità di dismissione del patrimonio disponibile dell Amministrazione degli archivi notarili ; emanato in data 28 ottobre 2010 dal Direttore Generale degli Archivi notarili; vista la nota prot.n.180 dell 11 febbraio 2011, con la quale il Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali ha chiesto il deferimento alla sede collegiale dll atto sopra citato, sulla base della relazione predisposta dal Magistrato istruttore; vista l ordinanza in data 22 febbraio 2011, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato per il giorno 1 marzo il Collegio della Sezione centrale del controllo di legittimità per l esame dei provvedimento in questione; vista la nota prot.n.83/2011 in data 23 febbraio 2011 della Segreteria della Sezione, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero della giustizia, all Ufficio centrale degli Archivi Notarili, al Ministero dell economia e delle finanze; udito il relatore, 1 Referendario Laura d AMBROSIO; intervenuto, in rappresentanza del Ufficio degli Archivi Notarili, il direttore generale Cons. Antonio ORICCHIO; non rappresentato il Ministero dell economia e delle finanze; con l assistenza del dott. Costantino DE SANTIS, in qualità di Segretario verbalizzante. Ritenuto in F A T T O

3 Con l atto in esame il Direttore degli Archivi notarili ha provveduto a disciplinare l attività di cessione degli immobili di proprietà dell Amministrazione ma non idonei all uso a fini istituzionali. Il provvedimento è stato trasmesso alla Corte in data 19 novembre 2010, ma senza il visto dell Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Giustizia; perciò, ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n.347/1994, i termini del procedimento di controllo non sono iniziati a decorrere sino alla data del 10 febbraio 2011 in cui il provvedimento è pervenuto per il tramite del predetto UCB. A suo tempo, per ovvie considerazione di economia, l Ufficio ha provveduto ad esaminare l atto nelle sue linee generali, e con il rilievo istruttorio n. 333 del 22 dicembre 2010 ha chiesto all Amministrazione di chiarire la natura del provvedimento in esame. Infatti, poiché l elenco degli atti che possono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ex art. 3 della legge n.20/1994, è tassativo, occorre, preliminarmente all esame del merito, individuare a quale categoria appartenga l atto sottoposto al controllo, per incardinare la competenza della Corte. Con nota del 21 gennaio 2011 (protocollo Corte n.115 del 31 gennaio 2011) l Amministrazione ha risposto al rilievo. Si afferma nella nota che la direttiva del 2009 del Ministro della Giustizia fissava solo gli obiettivi per i dirigenti, mentre la precedente direttiva (maggio 2007) disponeva l utilizzazione dei beni con modalità che assicurino l impiego fruttifero degli stessi. Si ricordava, inoltre, il potere dell Amministrazione di acquisire beni da utilizzare a fini

4 istituzionali, essendo necessaria specifica direttiva del Ministro solo per l acquisizione di beni per uso diverso. Tali argomentazioni sono state ribadite anche in sede di adunanza ove il Direttore ha ritenuto non necessaria la direttiva del Ministro in quanto sufficiente quella già emanata nel 2007, nella quale si parlava di immobili da utilizzare in modo fruttifero. Resta, tuttavia, non chiarito l elemento centrale del rilievo, ossia quale fosse la natura del provvedimento, ed è quindi necessario che sul punto si pronunci la Sezione a cui la questione è stata infatti deferita. Va evidenziato, infine, che il Direttore dell UCB presso il Ministero della giustizia ha rilevato, nella nota di trasmissione del decreto alla Corte che risulterebbero tra gli immobili da dismettere anche uno di interesse storico-artistico ed altri che, contrariamente a quanto affermato nelle premesse, si trovano in buono stato di conservazione e dotati di impianti a norma. Considerato in DIRITTO Per definire la questione della natura del provvedimento è utile ripercorrere le fattispecie citate dall art. 3, comma 1, della legge n.20 del 1994. In primo luogo, si rileva che l atto in esame non è un provvedimento di disposizione del patrimonio immobiliare (art. 3, comma 1, lett f), poiché lo stesso non contiene alcun atto di disposizione. L aggiudicazione dell asta, o l approvazione del contratto di vendita a seguito dell asta potranno essere annoverati in questa

5 categoria, ma l atto in esame si colloca in una fase preliminare all attività di disposizione del patrimonio. Ciò è confermato dalla stessa Amministrazione che, nella nota citata, dichiara espressamente che verranno sottoposti alla Corte i successivi atti di disposizione del patrimonio. Per la stessa ragione, non è un atto di approvazione di un contratto (art. 3, comma 1, lett. g), dal momento che la fase della contrattazione non è ancora iniziata. Pur potendosi definire atto di programmazione, il provvedimento non prevede specifiche attività di spesa e non è dunque riconducibile all art. 3, comma 1, lett. c). Nel caso in esame, il tema delle spese che potranno eventualmente essere affrontate non è neppure accennato nell atto, in quanto l attività da porre in essere è volta, essenzialmente, all acquisizione di entrate. Certamente, quasi nessuna attività dell Amministrazione può essere considerata a costo zero, ma nel caso di specie appare facilmente ipotizzabile che le spese da sostenere siano connesse al normale svolgimento dell azione amministrativa e non vi siano nuove spese specificamente riconducibili all attività oggetto di programmazione. Nel passato, sono stati ricondotti agli atti di programmazione comportanti spese i provvedimenti concernenti l istituzione di una riserva marina protetta (delibera n.27 del 7 febbraio 1996), ma in quel caso, oltre all organizzazione dell attività vi era l individuazione di personale, la definizione delle spese di massima per l organizzazione dell area marina e così via. Nell atto in esame, invece, non si ritiene né

6 di individuare specifiche risorse umane o materiali da dedicare all attività descritta, né è dato rilevare un indicazione di massima di spese conseguenti all attività programmata. Ne consegue che il provvedimento non rientra tra quelli di cui all art. 3, comma 1, lett. c) della legge n.20/1994. In ogni caso, un atto di programmazione comportante spese sarebbe di competenza del Ministro e perciò l adozione da parte del dirigente non sarebbe consentita. L atto presenta alcuni elementi di una direttiva, poiché sembra indirizzato anche ad individuare regole di condotta valevoli in una pluralità di fattispecie concrete (Sez. Contr. Leg. del. n. 53 del 5 aprile 1995 e Sez. Contr. Leg. del. n. 126 del 2 febbraio 1995) o disciplinare attività di carattere organizzativo dell azione amministrativa (Sez. Contr. Leg. del. 23 del 19 novembre 2009). Certamente, infatti, si legge nel provvedimento l intendimento di determinare il successivo comportamento dell Amministrazione nella dismissione degli immobili, stabilendo il piano di dismissione e le varie fasi della procedura, le modalità per lo svolgimento delle aste e così via. Tuttavia, il provvedimento ha anche una componente gestionale, ad esempio riferita ai contenuti dei bandi ed alle modalità di pubblicazione degli stessi. Resta però il problema che manca l atto d indirizzo politico da parte del Ministro per l attuazione di questa attività. Infatti, oltre alla direttiva del 2009, ove non si specifica quali siano le iniziative da assumere successivamente alla ricognizione, anche la citata direttiva del 2007 nel parlare di impiego fruttifero risulta eccessivamente generica

7 per consentire di procedere ad un ingente attività di dismissione di patrimonio, ancorché non più utilizzabile a fini istituzionali. Il provvedimento adottato è dunque non conforme alla direttiva del Ministro e, al contempo, introduce elementi di carattere organizzativo generale che, in ultima analisi, sono volti proprio ad integrare la direttiva per le parti non disciplinate. Ne consegue che, per le modalità con le quali è stato adottato e i contenuti presenti, il provvedimento in esame non è riconducibile ad alcuna delle categorie previste dalla legge per l esercizio, da parte della Corte dei conti, del controllo preventivo di legittimità. P.Q.M. La Sezione dichiara non esservi luogo a pronuncia, in quanto il provvedimento in epigrafe non è assoggettabile al controllo preventivo di legittimità. Il Presidente (Luigi GIAMPAOLINO) L Estensore (Laura d AMBROSIO) Depositata in Segreteria il 29 marzo 2011 IL DIRIGENTE (dott.ssa Paola Lo Giudice)