Giustizia Civile. Tribunale di Messina Preambolo al Protocollo

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Tribunale di Messina Preambolo al Protocollo Il Protocollo è frutto dell intesa raggiunta per la migliore conduzione delle udienze dinanzi al Tribunale Civile di Messina tra i Giudici che vi sono preposti e l Avvocatura che, nell ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, si impegnano a garantirne l osservanza anche da parte di coloro i quali sono chiamati a collaborare nello svolgimento e nella trattazione delle cause. I Giudici del Tribunale Civile ed il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Messina denunciano tuttavia lo stato di grave difficoltà nel quale versa l amministrazione del Servizio Giustizia che ha indotto all adozione del Protocollo, anche quale segno per riaffermare piena disponibilità ad assicurare in ogni caso ai cittadini la migliore tutela dei loro diritti. Il Protocollo si propone pertanto di superare i disagi dell utente, di garantire la riservatezza, ridurre i tempi di attesa per Avvocati, parti e testimoni, e ciò col precipuo scopo di assicurare la migliore qualità possibile del processo civile. Ciò, nei limiti in cui tale stato dipende dall impiego ottimale delle risorse disponibili. A tal riguardo i Giudici e gli Avvocati ribadiscono che la celerità e l efficienza richiedono imprescindibilmente un carico di cause per magistrato non superiore a 500 e, correlativamente, un numero di cause per udienza non superiore a 15. Tali precondizioni sono allo stato impedite a Messina dalla ipertrofia dei ruoli, che contano una media di 1.400 cause per ciascun giudice, dalla inadeguatezza dell organico dei magistrati e dalle carenze delle strutture di supporto, quali idonei locali e personale di cancelleria in numero sufficiente ad assicurare l assistenza in udienza a ciascun giudice e ad attendere in modo puntuale agli adempimenti di rito ed alle richieste degli Avvocati. Giudici e Avvocati auspicano, pertanto, ancora una volta e con forza, l adozione di rimedi radicali idonei a recuperare celerità ed efficienza, quali, tra l altro, l aumento dell organico dei magistrati e del personale di cancelleria, la realizzazione di strutture più ampie e funzionali. Fermo ciò restando, si esprime il comune convincimento che, in tale situazione di grave disagio, un udienza utilmente gestibile non potrà contemplare comunque più di trenta cause, pena l assoluta impraticabilità di qualunque protocollo. Nel segno di una cultura comune giurisdizione, Giudici ed Avvocati riconoscono l importanza divulgazione di orientamenti di giurisprudenza, sentenze e provvedimenti di tutela sommaria e cautelare e prassi applicative di maggior rilievo e la loro illustrazione nel corso di periodiche riunioni di confronto, organizzate d intesa tra 98

i Referenti per la formazione decentrata ed il Consiglio dell Ordine. Riconoscono parimenti l importanza formazione e, d intesa anche con le associazioni forensi, elaboreranno progetti di formazione congiunta con particolare riguardo a praticanti avvocati, giovani avvocati ed uditori giudiziari. I Giudici del Tribunale Civile ed il Consiglio dell Ordine degli Avvocati cureranno di monitorare l applicazione del Protocollo per l effettivo conseguimento degli obiettivi che questo si propone e si riservano di apportarvi futuri ed eventuali correttivi determinati dalla sua concreta applicazione nel tempo. Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili ORARI DI UDIENZA 1) L udienza civile è ordinata per tre fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei: Prima fascia dalle ore 9,30 alle ore 10,30 (salva anticipazione alle 9,00 per specifici incombenti): adempimenti prevedibilmente di breve durata, nel rispetto distinzione tra udienze di prima comparizione ed udienze di trattazione come da calendario, quali quelli previsti dall art. 180 e dagli artt. 183 e 184 c.p.c., se limitati alla mera concessione di termini; precisazione delle conclusioni; concessione di termine per memorie; etc. Seconda fascia dalle ore 10,30 alle ore 12,00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali le discussioni orali, di merito ed istruttorie in precedenza fissate, comparizioni personali delle parti, giuramento e chiarimenti del consulente, procedimenti cautelari; nella medesima fascia potranno essere trattate altresì le cause originariamente fissate nella prima fascia stessa udienza ma per le quali si sono poste questioni non previste che meritano approfondimento. Terza fascia dalle ore 12,00 in poi: adempimenti di non breve durata specificamente fissati dal giudice, ivi inclusa la lettura dei dispositivi e delle motivazioni ex art. 281 sexies c.p.c. Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all udienza successiva e la cancelleria ne curerà l annotazione nei registri informatici. 2) Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all interno delle suddette fasce, orari più specifici (ad horas) per singole cause o gruppi di cause, indicando nel verbale precedente l orario, nonché udienze monotematiche per adempimenti specifici (trattazione, prove, ecc.). 99

Tribunale di Messina Preambolo al Protocollo La 3) Le prove vengono fissate ad horas all interno delle fasce orarie suddette, preferibilmente nella seconda e terza fascia ma in ogni caso organizzando l udienza in modo da evitare sovrapposizioni tra l assunzione delle prove ed altri adempimenti. 4) Copia del ruolo di udienza con eventuali annotazioni utili e tutti gli avvisi di natura organizzativa sono affissi all ingresso dell aula nonché almeno 48 ore prima in apposite bacheche e comunicati all ufficio informazioni per il pubblico. Nelle stesse bacheche e presso l ufficio informazioni verrà reso disponibile un avviso quotidiano con l indicazione delle udienze giornaliere, dei magistrati che le terranno e dell aula in cui si svolgeranno. fascia, qualora le parti non rispondano alla prima chiamata, si provvederà ad una seconda chiamata. 6) Al momento di disporre il rinvio, gli avvocati indicano, ove possibile, al giudice la prevedibile durata degli adempimenti che si dovranno tenere nell udienza successiva, al fine di consentire il corretto inquadramento nella relativa fascia d udienza. 7) I verbali verranno chiusi, anche con l eventuale assunzione dei provvedimenti ex artt. 181 o 309 c.p.c., a conclusione singola fascia oraria di riferimento causa, salvo che su richiesta delle parti non ne sia consentita dal giudice la chiamata in fascia oraria successiva, compatibilmente con l andamento e l organizzazione dell udienza 5) È assicurata l assistenza all udienza, quantomeno nella prima fascia, previo a tal fine il riassetto delle cancellerie e dei calendari di udienza, cui dovrà provvedersi modulando il rapporto quantitativo del personale di cancelleria, per ciascuna delle varie qualifiche, in termini realmente compatibili con il complessivo carico di lavoro. Si procede per chiamata di ciascuna singola causa secondo l ordine riportato nell elenco affisso all ingresso dell aula. Nella prima 100 8) Le prove e le cause fissate ad horas inizieranno all orario fissato con un breve margine di tolleranza non superiore a 15 minuti, anche in assenza di uno dei procuratori. DIREZIONE E SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE 9) Il giudice deve svolgere in modo effettivo il ruolo inderogabilmente attribuitogli dalla legge di guida e direzione del processo

anche nella fase di assunzione delle prove. 10) Per garantire l effettiva trattazione delle singole cause e ove possibile l adozione di provvedimenti in udienza, limitando il numero delle riserve, verranno fissate per ciascuna udienza un numero contenuto di cause, soprattutto nella seconda e terza fascia. Considerate anche le risorse di cancelleria effettivamente disponibili e l esigenza di consentire l assistenza in udienza, il giudice fissa solo eccezionalmente udienze ulteriori rispetto a quelle già previste dal calendario dell ufficio, comunque in misura non superiore a due al mese. Il predetto limite non riguarda le comparizioni urgenti nei procedimenti esecutivi o cautelari o possessori (fase sommaria) o camerali a trattazione monocratica. 11) Nella stesura del verbale è incentivato, per gli adempimenti standard, l uso di moduli in parte prestampati ovvero di strumenti informatici. La stesura del verbale è sintetica e riporta quanto avvenuto e dichiarato nel corso trattazione orale. Gli avvocati che hanno necessità di illustrare in modo analitico le loro deduzioni chiederanno preferibilmente termine per scambio di memorie da depositare in cancelleria. 12) La consultazione del fascicolo avviene in aula di udienza ovvero, previa espressa autorizzazione del giudice, nella sala avvocati adiacente alle aule civili ovvero negli attigui scrittoi. 13) Il ruolo istruttorio non può essere consultato durante lo svolgimento dell udienza, salvo casi eccezionali. Durante l udienza al giudice non possono essere richieste notizie di cause diverse da quelle trattate nell udienza medesima. 14) Gli avvocati e i magistrati richiamano l importanza osservanza del contenuto dell art. 84 disp. att. c.p.c., con particolare riferimento al precetto per le parti di assistere all udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudi- 101

Tribunale di Messina Preambolo al Protocollo La ce, a mezzo del difensore, l autorizzazione ad interloquire. Altresì è richiamata l importanza del precetto di cui all art. 97 disp. att. c.p.c. circa il divieto per il giudice di ricevere private informazioni sulle cause pendenti innanzi a sé. 15) E assicurata la riservatezza prova testimoniale. Gli avvocati citeranno i testimoni indicando anche l orario fissato dal giudice per la loro audizione. 16) Nel caso di impedimento del giudice a tenere l udienza, l individuazione del giudice onorario che lo sostituirà deve essere fatta, quando possibile, con adeguato anticipo per consentire a quest ultimo di conoscere sia pure sommariamente gli atti di causa ed adottare gli opportuni provvedimenti. In ogni caso, il giudice onorario, per quel che concerne gli eventuali rinvii, dovrà rispettare l agenda e le indicazioni del titolare del ruolo. 102

17) In caso di rinvio d ufficio si provvederà a fissare una udienza straordinaria entro uno spazio temporale non superiore a tre mesi. Ove possibile il giudice curerà di darne apposita comunicazione con avviso da affiggere alla porta delle Cancelleria almeno 48 ore prima; lo stesso avviso verrà prontamente trasmesso all Ufficio Informazioni. 18) L avvocato costituito che non possa essere presente in udienza, si deve adoperare affinché il collega che lo sostituisce sia a conoscenza degli atti di causa e degli adempimenti da compiersi nel corso dell udienza cui deve essere in grado di partecipare utilmente senza chiedere un rinvio per il sol fatto di essere sostituto del dominus causa. La causa potrà essere rinviata, con consenso controparte, in caso di legittimo ed assoluto impedimento dell avvocato. ATTI E COMUNICAZIONI 19) Avvocati e consulenti sono invitati a fornire al Giudice ed alla Cancelleria tutti i dati utili per consentire un agevole comunicazione tra tutti i soggetti del processo (numeri di telefono e fax, indirizzi di posta elettronica). 20) Il consulente tecnico d ufficio sarà invitato a comunicare alle parti ed al giudice senza ritardo la sua eventuale impossibilità a comparire alla udienza fissata per il giuramento o per eventuali chiarimenti. 21) Il consulente tecnico d ufficio sarà invitato a predisporre una copia consulenza per ciascuno dei difensori costituiti ed ad avvisare, anche solo telefonicamente, le parti dell avvenuto deposito. Se gli avvocati hanno fornito un recapito di posta elettronica o questo risulta dall intestazione dei loro atti, il consulente tecnico d ufficio inoltra per tale mezzo la copia consulenza. La liquidazione avverrà tendenzialmente ad attività esaurita comprensiva risposta agli eventuali rilievi delle parti. 22) I difensori comunicano tempestivamente e formalmente al giudice l avvenuta transazione lite, possibilmente in forma congiunta. La comunicazione verrà estesa, a cura delle stesse parti, anche al consulente tecnico d ufficio cui sia stata già comunicata l ordinanza d incarico. Eventuali trattative di bonario componimento non potranno in nessun caso comportare la sospensione delle operazioni di consulenza, se non su espressa autorizzazione del giudice e per il tempo da questo specificamente indicato. 23) Si auspica che avvocati e consulenti depositino in cancelle- 103

Tribunale di Messina Preambolo al Protocollo La ria, oltre agli atti difensivi ed alle relazioni, anche un floppy disk contenenti i testi degli scritti. In caso di contrasto prevarrà il testo stampato. 24) Nelle cause di particolare complessità i procuratori possono precisare le rispettive conclusioni in modo analitico, benché sintetico. Sono autorizzati a tal fine a predisporre un breve scritto difensivo che verrà allegato al verbale di udienza. 25) Per la rinuncia agli atti del giudizio gli avvocati possono depositare istanza congiunta di anticipazione di udienza, indicando al giudice eventuali necessità delle parti sui giorni e gli orari comparizione. Nei casi urgenti e quando le parti sono presenti il giudice può fissare la comparizione nello stesso giorno del deposito istanza di anticipazione di udienza. PRATICANTI AVVOCATI giudice. PRASSI ACCELERATORIE 28) Viene privilegiata l adozione dei provvedimenti in udienza e la pronuncia di sentenze ex art. 281 sexies c.p.c. 29) Gli avvocati nella memoria ex art. 184 c.p.c. articoleranno i nuovi mezzi istruttori e riassumeranno quelli già articolati nei precedenti atti e verbali di causa. 30) La richiesta di rinvio per trattative di bonario componimento viene tendenzialmente concessa per non più di una udienza, salvo che non vengano allegati adeguati e concreti motivi. In tal caso verrà fissata una comparizione delle parti per la conciliazione. Su richiesta delle parti la causa può essere sospesa facoltativamente per serie trattative di bonario componimento ex art. 296 c.p.c. 26) Il praticante avvocato può fare copia dei verbali e dei provvedimenti solo richiedendo il fascicolo al cancelliere nei tempi e modi concordati con la cancelleria. 27) Il praticante avvocato può trattare la causa solo se abilitato al patrocinio e non può prendere il fascicolo o portarlo fuori dall aula di udienza senza autorizzazione del 104 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 31) Nello svolgimento delle udienze per le cause di famiglia, stato e capacità delle persone è assicurata la massima riservatezza. Tali cause devono essere trattate, salvo casi eccezionali, in udienze monotematiche.

Per la prima comparizione dei coniugi ai fini del tentativo di conciliazione nei giudizio di separazione e divorzio verranno fissate udienze ad horas adeguatamente distribuite al fine di evitare sovrapposizioni, assicurando la privacy tanto con riferimento al ruolo affisso che riporterà unicamente il numero del ruolo generale ed il nominativo degli avvocati tanto con riferimento ai locali di attesa per i coniugi. L esame degli interdicendi e dei minori avviene tenendo conto delle peculiari condizioni di costoro, agevolando per quanto possibile l accesso alle aule ovvero a locali di attesa, in giorni ed orari di minore afflusso del pubblico, in ogni caso a porte chiuse. 32) Per evitare inutili remissioni sul ruolo, nelle procedure esecutive immobiliari i difensori delle parti procedenti, utilizzando un apposito modulo di verbale parzialmente prestampato, verificano in udienza la regolare comunicazione degli avvisi ai debitori esecutati e le notificazioni ai comproprietari degli immobili pignorati e ai creditori iscritti e non intervenuti. Sono stabilite udienze esclusivamente destinate allo svolgimento delle vendite. Le procedure esecutive mobiliari (ex pretorili) vengono trattate in autonome udienze nelle quali si procede per chiamata secondo l ordine di ruolo. Al termine prima chiamata sono nuovamente chiamate le procedure ove nessuno è comparso per l adozione dei provvedimenti di cui all art. 631 c.p.c. 33) I procedimenti cautelari e possessori ove non possano essere trattati in udienze monotematiche saranno chiamati nella seconda o terza fascia. 105