ORDINANZA n. 951 del 23 dicembre 2015 PG 2015/591174

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ORDINANZA n. 951 del 23 dicembre 2015 PG 2015/591174 Direzione Ambiente e Politiche Giovanili Direttore: Arch. Andrea Costantini Settore Tutela dell Aria e delle Fonti di Energia Responsabile del Procedimento Dirigente Dott.ssa Anna Bressan OGGETTO: ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL ATMOSFERA IL DIRIGENTE Premesso che: il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA), i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali; il Tavolo Tecnico Zonale TTZ convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 15/10/2015 ha proposto ai Comuni per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell aggiornamento del vigente PRTRA, l adozione delle seguenti misure, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell atmosfera: divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, con le modalità stabilite dalle specifiche ordinanze sindacali; per effetto di quanto previsto al capoverso precedente, hanno emanato specifiche ordinanze le seguenti Amministrazioni comunali (con relative limitazioni): 1. Campagna Lupia alla circolazione veicolare 2. Camponogara alla circolazione veicolare, alle combustioni di residui vegetali 3. Concordia S. all esercizio impianti di riscaldamento ed alle combustioni all aperto 4. Dolo alla circolazione veicolare ed all esercizio impianti di riscaldamento

5. Gruaro all esercizio impianti riscaldamento ed alla combustione di biomasse 6. Jesolo alla circolazione veicolare 7. Marcon all esercizio impianti di riscaldamento 8. Martellago alla circolazione veicolare ed all esercizio impianti di riscaldamento 9. Mira all esercizio impianti riscaldamento e combustione di biomasse 10. Mirano all esercizio impianti riscaldamento, combustione all aperto ed alla circolazione veicolare 11. Noale all esercizio impianti riscaldamento e combustione all aperto 12. Portogruaro all esercizio impianti riscaldamento 13. Pramaggiore all esercizio impianti riscaldamento e combustione di biomasse 14. S. Maria di Sala all esercizio impianti riscaldamento e combustione all aperto 15. Spinea all esercizio impianti riscaldamento, alla combustione all aperto e di biomasse, alla circolazione veicolare 16. Venezia all esercizio impianti di riscaldamento, alla combustione all aperto, alla circolazione veicolare In particolare, per quanto riguarda il Comune di Venezia, sono state già emanate: l'ordinanza n. 831 del 09/11/2015 - Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici dal 16 novembre 2015 al 11 dicembre 2015 e dal 7 gennaio 2016 al 29 aprile 2016 ; l'ordinanza n. 910 del 3/12/2015 - Misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico limitazioni di esercizio agli impianti termici per la climatizzazione invernale ubicati nell'intero territorio comunale e divieto di combustioni all'aperto. Stagione 2015-2016 Visti: Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e, in particolare, il cap. 6.1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap. 6.1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA); la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale; il D. Lgs. 155/2010 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10); il DPR n. 74/2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005, in particolare l art. 5 comma 1;

l art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e s.m.i.; l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Considerato in particolare che: dal monitoraggio degli inquinanti dispersi nell aria, effettuato da ARPAV, emerge una situazione di qualità dell'aria assai scarsa che perdura ormai da numerosi giorni; le attuali previsioni meteorologiche sull area veneziana descrivono il permanere di una stabile alta pressione per un rilevante periodo; le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; come descritto nell Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all inquinamento atmosferico urbano; per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; Valutati : gli esiti del TTZ del 22/12/2015, durante il quale sono emerse le fattibili azioni comuni da adottarsi sul territorio della Città metropolitana; Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: ORDINA a tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 gennaio 2016, le seguenti ulteriori limitazioni rispetto alla precedente ordinanza n. 910 del 3.12.2015: 1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a: 17 C (+ 2 C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 18 C (+ 2 C di tolleranza) per tutti gli altri edifici; 2. divieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie (con esclusione dei falò dell Epifania); 3. divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura

di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile a gas o a pompa di calore; 4. obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello. INVITA a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche. ESCLUSIONI Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013. AVVERTE Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche. SANZIONI Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25.00 ad 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che il presente provvedimento venga notificato a: - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'albo Pretorio;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a: - Comando di Polizia Locale; - USL competente per territorio; - ARPAV Dipartimento Provinciale; - Prefettura; - Comando Provinciale dei Carabinieri; - Polizia di Stato; - Guardia di Finanza; - Città metropolitana di Venezia. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. IL DIRIGENTE Dott.ssa Anna Bressan