La tutela dell acquirente nei contratti con causa di consumo.



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- Gabriele Gentilini - La tutela dell acquirente nei contratti con causa di consumo. Premessa Ambito di applicazione della nuova normativa La conformità al contratto La tutela del consumatore ==================================================== Premessa. La direttiva 1999/44/CE è stata recepita dall ordinamento giuridico italiano mediante il d.lgvo 24 del 2/2/2002 il quale ha introdotto otto nuove disposizioni normative all interno del codice civile in materia di contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Tale normativa ha l obiettivo di garantire un livello più elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. E ovviamente intenzione della legge comunitaria operare affinché si vengano a determinare le condizioni per rendere il diritto civile degli Stati U.E. il più uniforme possibile in materia di diritti dei consumatori. La disciplina in esame trova applicazione con riferimento ai contratti aventi ad oggetto beni di consumo, qualsiasi bene mobile. E stato introdotto un nuovo paragrafo nella Sezione II del Titolo III del Libro IV del codice, dedicata a specifiche tipologie di vendite di beni mobili. Pertanto si deduce da tale predetta impostazione la netta separazione tra normativa sulla vendita in generale, disposta dai citati artt. 1490 e ss. del

codice civile, e la disciplina sulla vendita dei beni di consumo, retta da disposizioni di segno significativamente diverso. Le disposizioni sulla vendita in generale operano comunque anche per i beni di consumo, ove si tratti di disposizioni di carattere più favorevole. Si tratta pertanto, per quanto riguarda la normativa in questione, di diritto speciale rispetto alla più generale vendita di beni mobili non necessariamente di consumo. In ogni caso si ritiene che, nell ambito della vendita dei beni di consumo, rimanga applicabile l azione di risarcimento del danno per cui, secondo l art. 1494 c.c. in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa. E infatti ovvio che la consegna di un bene di consumo difforme dal contratto comporti di per sé una perdita di tempo, oltre ad altri inconvenienti, a carico del consumatore il quale, dopo avere dimostrato la colpa del venditore, potrà vantare pertanto un diritto al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale. Il consumatore potrà, altresì, dopo avere dimostrato il nesso di causalità tra difformità del bene di consumo e danno subito, vantare un diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, ex artt. 2043 c.c. e ss., qualora ne ricorrano i presupposti. Inoltre il consumatore potrà esperire nei confronti del venditore, l azione di esecuzione in forma specifica per l esatto adempimento degli obblighi di sostituzione o di riparazione.

Si tratta di norme imperative per cui è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal nuovo paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d ufficio dal giudice. Ambito di applicazione della nuova normativa. L art. 1519 bis individua la zona in cui va applicata la nuova disciplina e lo stesso dispone che: Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ai fini del presente paragrafo si intende per: a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo; d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall uso normale della cosa. Dalla norma, avente carattere di diritto speciale rispetto alla comune vendita di beni mobili tra soggetti non qualificabili come consumatori, in questione emerge la caratterizzazione di un contratto di vendita di beni mobili avente ad oggetto beni di consumo dove la specificità del bene mobile quale oggetto di consumo deriva dalla qualità dei contraenti (carattere soggettivo delle parti). Di conseguenza un bene di consumo è tale a condizione che sia l oggetto di un rapporto sinallagmatico tra una persona fisica o giuridica,

pubblica o privata, che agisce nell ambito di un attività imprenditoriale o professionale ed una persona fisica la quale agisce per scopi che sono estranei all attività d impresa o professionale. Al contratto di vendita viene equiparato il contratto di permuta, di somministrazione, di appalto, d opera e tutti gli altri contratti anche misti che siano diretti alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre. Il consumatore è qualsiasi persona fisica la quale agisce per scopi estranei all attività d impresa o professionale eventualmente svolta e rappresenta la parte più debole per la quale si opera una presunzione legale iuris et de iure in tal senso (si considera anche l orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile n. 10127 del 25/7/2001). Per bene di consumo di intende ogni bene mobile, anche da assemblare, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; dell acqua e del gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; dell energia elettrica. Per venditore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo dell art. 1519 bis c.c.. Per produttore s intende il fabbricante di un bene di consumo, l importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo.

Per garanzia convenzionale ulteriore si intende qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Per riparazione si intende, nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. La legge dispone che la normativa in analisi si applica alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall uso normale della cosa. Qui si riporta un opinione diffusa tra alcuni commentatori, con la quale concordiamo, per cui la disciplina introdotta dal diritto comunitario non tiene conto della estensione della tutela del consumatore anche a quei rapporti che formalmente si configurano come intercorrenti tra professionisti ma che in realtà presentano lo stesso disequilibrio, quanto a potere contrattuale, di quella tra consumatore e professionista (è l ipotesi di contratti conclusi tra una grande impresa ed una piccola impresa). Così come non tiene conto dei contratti stipulati tra due consumatori. La conformità al contratto. L art. 1519 ter c.c. dispone che Il venditore ha l obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Pertanto si introduce un nuovo concetto quello di conformità (quindi di eventuale difformità) che, indistintamente, è comprensivo dei concetti di vizio, di mancanza di qualità, di aliud pro alio, ecc.. Ricordiamo che l art. 1490 c.c. dispone in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, per cui il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per vizio si intende tradizionalmente la imperfezione della cosa che incide sulla sua utilizzabilità rendendola inidonea all uso cui è destinata, o sul suo valore, diminuendolo in modo apprezzabile. La mancanza di qualità consiste nell appartenenza del bene ad un tipo diverso rispetto al bene per il quale si è stipulato un contratto. Nel concetto dell aliud pro alio, derivante da elaborazioni giurisprudenziali, si fa rientrare l ipotesi di un bene che appartiene ad un genere diverso e che pertanto non è in grado di soddisfare le esigenze funzionali richieste dall acquirente. Al compratore/consumatore, basterà pertanto dimostrare la difformità, sia essa consistita in un vizio, in una mancanza di qualità, a dimostrazione della omnicomprensività del concetto di conformità al contratto. Con presunzione legale iuris tantum, per la quale può essere sempre conferita la prova contraria da parte del consumatore che dimostri un difetto di conformità al contratto, viene stabilito che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull etichettatura; d) sono altresì idonei all uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Pertanto la legge ritiene che il bene di consumo è conforme qualora lo stesso bene consegnato sia idoneo all uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo. Si considera, altresì conforme il bene se corrisponde alla descrizione fatta dal venditore e possiede le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. Qui viene in rilievo la presentazione che il venditore effettua nei confronti del compratore/consumatore sulle qualità del bene di consumo. Per quanto riguarda la lettera c) sopra menzionata (art. 1519 ter c.c.) viene fatto riferimento, rimanendo su un piano oggettivo della valutazione, alle qualità ed alle prestazioni che ci si può attendere da quel

tipo di bene in relazione alla figura di consumatore medio. Rilevano inoltre le dichiarazioni pubbliche, cioè le reclami, sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull etichettatura. Tuttavia la stessa legge, nell art. 1519 ter c.c., dispone che il venditore può svincolarsi da quelle citate dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni, dando la dimostrazione, anche alternativa, che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l ordinaria diligenza, che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore, che la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. La norma in questione esclude in ogni caso il difetto di conformità qualora, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Infatti la legge attribuisce al comportamento del consumatore l esigenza di un minimo di diligenza da espletare con riferimento al riscontro delle caratteristiche e delle qualità del bene di consumo. Ricordiamo che in materia di contratto di vendita l art. 1491 c.c. dispone che non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Classicamente per ordinaria diligenza si intende la comune attenzione, cautela, perizia che caratterizza l'esercizio di qualsiasi attività. Tornando al concetto di facile riconoscibilità dei vizi, espresso dal menzionato art. 1491 c.c., secondo la tesi cd. oggettiva, è facilmente riconoscibile il vizio che può essere riconosciuto dall uomo di media diligenza (in particolare, la diligenza è quella tipica dell uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell obbligazione) privo cioè di particolari conoscenze tecniche. Secondo la tesi cd. soggettiva la media diligenza deve essere valutata in relazione alle circostanze del caso concreto, ad esempio con riferimento alle particolari conoscenze del compratore. Viene stabilito che il difetto di conformità che deriva dall imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. La tutela del consumatore. L art. 1519 quater c.c. dispone in merito alle varie possibilità di tutela previste a beneficio del consumatore. In particolare il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Abbiamo già identificato, secondo l intenzione della legge, il difetto di conformità con una generale uniformità di difetti e vizi anche se tale

posizione non trova in accordo una parte della dottrina soprattutto con riferimento al già citato aliud pro alio. Infatti secondo la normativa civilistica generale nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l altro può a sua scelta chiedere l adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Diversamente, applicando l art. 1519 bis c.c. e ss. il venditore il quale consegni un bene appartenente ad un genere diverso, che si riveli funzionalmente e completamente non idoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della cosa venduta, potrebbe non incorrere nell inadempimento. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero, secondo un rimedio di secondo livello, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Come abbiamo già evidenziato abbiamo un impostazione di genere a specie tra la normativa in analisi sulla vendita dei beni di consumo e la vendita di beni mobili in generale ed inoltre sembra che la legge offra al consumatore acquirente non tanto un scelta alternativa tra i vari rimedi istituiti, quanto invece una graduazione nell azionabilità (giudiziale o stragiudiziale) degli stessi rimedi. Comunque tale consequenzialità di rimedi sembra fare denotare all interprete l intenzione della legge consistente nel principio di conservazione del negozio giuridico nel senso che, ove possibile, si preferisce mantenere il contratto attraverso la possibilità di riparare o di sostituire il bene di consumo medesimo che non sia conforme a quanto pattuito nel contratto. Solo nel caso che ciò

detto non sia fattibile concretamente, si potrà optare per la risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all altro. I rimedi sovra esposti sono considerati onerosi per il venditore se impongono al venditore spese irragionevoli in confronto all altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell entità del difetto di conformità; c) dell eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Si parla di un congruo termine senza stabilire quale nel senso che è necessario tenere conto sia della natura del bene acquistato nonché dello scopo che ha guidato il consumatore nell acquisto. Il consumatore, pur potendo insistere, nonostante un primo esito negativo, a chiedere la riparazione o la sostituzione del bene, può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo richiesto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell uso del bene. Pertanto il consumatore è tenuto, per il suo interesse, ad effettuare una denuncia, per la quale vige la libertà della forma (anche se è consigliabile l effettuazione per scritto soprattutto ai fini della sua dimostrabilità in sede giudiziale o stragiudiziale), circa il difetto di conformità del prodotto acquistato entro due mesi dalla scoperta. E necessario ricordare che il consumatore decade dai diritti previsti dall articolo 1519 quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia, comunque, non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l esistenza del difetto o l ha occultato. E molto importante quanto disposto dalla nuova legge sui termini di prescrizione e di decadenza, quando dispone che il venditore è responsabile, a norma dell articolo 1519 quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Ed è importante, altresì, la norma per cui l azione diretta a fare valere la difformità si prescrive in ogni caso nel termine di ventisei mesi dalla consegna. Il consumatore, che sia convenuto per l esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all articolo 1519 quater, comma secondo, purché il difetto di conformità sia stato

denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Con la predetta denuncia il consumatore può decidere di scegliere le strade evidenziate nell art. 1519 quater c.c., menzionato sopra, consistenti nella riparazione, nella sostituzione oppure può chiedere in modo alternativo la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può, nell ottica normativa di provvedere al rispetto del principio di conservazione del negozio giuridico, offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. In ogni caso si esclude che un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Bibliografia - De Cristofaro G., Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore, Padova; - Zaccaria A, De Cristofaro G. La vendita dei beni di consumo, Padova; - Pisciotta G. Scambio dei beni di consumo e modelli codicistici di protezione dell acquirente, Napoli; - Paradiso, Istituzioni di diritto privato, Torino; - Perlingieri, Istituzioni di diritto civile, manuale di diritto civile, Napoli. Firenze, febbraio 2004