L.R. 20/1992, art. 45 B.U.R. 15/4/1998, n. 15. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 febbraio 1998, n. 053/Pres.

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L.R. 20/1992, art. 45 B.U.R. 15/4/1998, n. 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 febbraio 1998, n. 053/Pres. Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite e procedure tecnico-amministrative relative al trasferimento dei diritti di rimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Art.1 Disposizioni generali 1. Il conduttore di superfici vitate è chiunque pratichi la coltivazione della vite su fondi di proprietà o ad altro legittimo titolo goduti ed ottemperi all'obbligo della dichiarazione di raccolta dei prodotti vitivinicoli. 2. Gli impianti e i reimpianti di viti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CEE) 822/87 e successive modificazioni ed integrazioni, possono avere luogo a seguito di specifica preventiva autorizzazione rilasciata a termini dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, secondo le indicazioni di seguito specificate, a fronte di istanze presentate entro il 30 giugno precedente la campagna in cui si intendono eseguire i lavori. Alla predetta scadenza non soggiacciono le richieste relative ai reimpianti derivanti dal trasferimento di diritti di reimpianto. 3. Alla medesima scadenza soggiacciono anche le notifiche di estirpo di vigneti. 4. La campagna viticola inizia il 1 settembre di ogni anno e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Art. 2 Autorizzazioni a nuovi impianti di viti 1. Le autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti in deroga al divieto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CEE) 822/87, possono essere concesse per: a) superfici destinate alla coltura delle viti madri per portainnesto, alla condizione che il richiedente sia

vivaista viticolo ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e del DPR 24 dicembre 1969, n. 1164; b) superfici destinate a sostituire quelle coinvolte da azioni di ricomposizione fondiaria, di esproprio per motivi di pubblica utilità ovvero occupazione di urgenza il tutto comprovato da un provvedimento dell'autorità competente; c) superfici destinate a V.Q.P.R.D. da realizzare in esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende agricole alle condizioni fissate dal Regolamento (CEE) 950/97, e dai relativi regolamenti di applicazione; d) superfici destinate alla sperimentazione viticola, a condizione che: 1) la sperimentazione venga condotta dall ERSA o da un ente o istituto universitario di ricerca che operi costantemente nell'ambito regionale; 2) che detto organismo presenti una relazione tecnica circa gli scopi e gli obiettivi da raggiungere nonché una relazione biennale sullo stato della sperimentazione; 3) che il richiedente si impegni ad estirpare il vigneto al termine della sperimentazione stessa, ovvero ad estirpare una analoga superficie vitata per la quale dovrà rinunciare al diritto di reimpianto. 2. L'autorizzazione all'impianto di vigneti da destinarsi alla sperimentazione viticola non potrà essere rilasciata per superfici vitate superiori ad 1 ettaro e non potrà essere concessa una seconda volta allo stesso conduttore e per la medesima azienda se non trascorsi otto anni dalla precedente concessione. 3. Le disposizioni di cui al punto d) del comma 1 non si applicano nei casi in cui la richiesta di deroga sia avanzata dall'ersa, dall'università o da altri enti pubblici, su fondi condotti dagli stessi. 4. La realizzazione di un nuovo impianto di viti non potrà avere luogo oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata. 5. All'istanza di autorizzazione per nuovi impianti di vite, che dovrà dimostrare, tra l'altro, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per le quali può essere

concessa la deroga, il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione: a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle oggetto di impianto ed estratto di mappa delle stesse; b) planimetria del vigneto, nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale; c) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzeranno il vigneto: varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento, eventuali altre. Art. 3 Notifiche di estirpo 1. I conduttori di superfici vitate che intendono procedere ad un estirpo di viti, devono preventivamente notificare tale volontà all'ersa comunicando l'epoca delle relative operazioni e allegando la seguente documentazione: a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle oggetto di estirpo, ed estratto di mappa delle stesse; b) planimetria del vigneto nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale; c) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzano il vigneto quali età, varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento, attuale destinazione produttiva dell'uva (vino da tavola, vino da tavola ad indicazione geografica tipica, a denominazione di origine controllata), eventuali altre. 2. L'ERSA è chiamata ad accertare la presenza del vigneto, quantificarne la superficie investita, classificare la superficie coltivata a termini dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 822/87 e verificare, a tempo debito, l'avvenuto espianto. 3. Conclusa l'istruttoria i medesimi uffici potranno procedere all emissione dell attestato di «titolare di diritto di reimpianto», documento che consente al conduttore il conseguente godimento, per otto campagne successive, di un diritto di reimpianto, ovvero la possibilità di cedere a terzi tale diritto. 4. L'emissione di tale documento può essere omessa nel caso in cui il conduttore di superfici vitate chieda

contestualmente alla notifica di estirpo l'autorizzazione al reimpianto. Art. 4 Reimpianti 1. Il reimpianto di viti può essere esercitato dal titolare del diritto stesso, a seguito di richiesta di autorizzazione, esclusivamente all interno della propria azienda in conduzione e su una superficie equivalente o inferiore a quella estirpata. 2. I vigneti per uve da vino, nel caso in cui il reimpianto non venga esercitato sulle superfici precedentemente estirpate, potranno essere realizzati su una superficie classificata a termine dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 822/87 in categoria non inferiore a quella da cui è derivato il diritto medesimo. 3. Le domande di autorizzazione al reimpianto devono essere corredate dalla seguente documentazione qualora non già inoltrata con la notifica di estirpo: a) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle catastali che saranno oggetto di reimpianto nonché estratto di mappa delle stesse; b) planimetria del vigneto, nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale; c) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzeranno il vigneto: varietà, clone, sesto di impianto, forma di allevamento, eventuali altre. Art. 5 Trasferimento del diritto di reimpianto 1. Il trasferimento del diritto di reimpianto può essere esercitato solamente su superficie e con vitigni idonei alla produzione di V.Q.P.R.D. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione del vigneto originato da un trasferimento di un diritto di reimpianto, il richiedente deve presentare all ERSA apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: a) scrittura privata dell'atto di trasferimento del diritto di reimpianto registrato all'ufficio del registro secondo i contenuti del modello allegato A),

parte integrante del presente regolamento, ovvero atto notarile di contenuto analogo o, per gli acquisti di diritti provenienti da altre Regioni, atto conforme alla disciplina dalle stesse emanata sulla materia; b) attestato di titolarità del diritto di reimpianto oggetto dell'acquisto rilasciato dall'organismo competente per territorio alla parte venditrice; c) certificato catastale o atto equipollente relativo alle particelle sulle quali verrà esercitato il reimpianto ed estratto di mappa delle stesse; d) planimetria del vigneto nel caso la superficie vitata non interessi l'intera particella catastale; e) notizie informative riguardanti gli elementi tecnici che caratterizzeranno il vigneto: varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento, eventuali altre. 3. La cessione del diritto di reimpianto comporta per il conduttore cedente la perdita del diritto di effettuare il reimpianto per l'entità della superficie interessata dal trasferimento. 4. Nel caso di acquisto di diritti di reimpianto da fuori Regione, sono costituite idonee tutele prevedendo che l'identificazione del cedente, all'atto della sottoscrizione della firma, sia comprovata da funzionario dell Ufficio che ha rilasciato l'attestato di titolarità del diritto di reimpianto oggetto della cessione. 5. Copia dell'atto di trasferimento di cui sopra dovrà essere trasmesso dall'ersa agli Uffici che hanno rilasciato l'attestato di titolarità del diritto di reimpianto. Art. 6 Disposizioni finali 1. Ai fini del costante aggiornamento dello schedario viticolo regionale, il conduttore di azienda vitata, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale ha effettuato un nuovo impianto ovvero un reimpianto, anche proveniente dal trasferimento di un diritto di reimpianto, dovrà notificare all'ersa l'avvenuta realizzazione dello stesso. 2. L'ERSA dovrà accertare la corrispondenza tra gli elementi caratterizzanti l'autorizzazione e quanto realizzato, ed in particolare gli estremi catastali delle particelle sulle quali è stato realizzato il vigneto, la

relativa superficie investita, il sesto d'impianto, nonché il numero di barbatelle suddivise per varietà. Art. 7 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A) SCRITTURA PRIVATA Oggetto: Reg. CEE N. 822/87 del 16 marzo 1987, articolo 7, p. 2 D.M. 29 gennaio 1997 Trasferimento del diritto di reipianto di superfici vitate ad uve da vino verso Superfici idonee alla produzione di VQPRD. Acquirente: Cognome nome o Ragione sociale nato a il C.F. P. IVA residente/sede legale e centro/i aziendale/i nome legale rappresentante nato a il C.F. Venditore: Cognome nome o Ragione sociale nato a il C.F. P.IVA residente/sede legale e centro/i aziendale/i nome legale rappresentante nato a il C.F. Le parti venditrice e acquirente suindicate, il giorno convengono e stipulano quanto segue:

Il diritto di reimpianto di viti per uva da vino intestato alla parte venditrice come da documento rilasciato da con nota del pro. n, a seguito dell'avvenuta estirpazione nell'anno di viti per uva da vino in comune/i di foglio/i mappali sub mappali per una superficie complessiva di Ha è ceduto alla parte acquirente, succitata, che potrà esercitarlo secondo le disposizioni stabilite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di disciplina del potenziale vitivinicolo e del trasferimento dei diritto di reimpianto per piantare un vigneto per uva da vino su superfici idonee a produrre VQPRD. in comune/i di foglio/i mappali sub mappali per una superficie complessiva di ha Il corrispettivo è pattuito in lire Il venditore è a conoscenza che con il presente atto perde ogni diritto di esercitare il reimpianto nella propria azienda per l'entità della superficie di vigneto interessata dal trasferimento. firma (parte venditrice) firma (parte acquirente) Spazio riservato all Ufficio del Registro Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Il sottoscritto Direttore del Servizio identificati i sottoscriventi, nelle persone di nato a il e residente a parte venditrice e di nato a il parte acquirente, prende atto di quanto sopra stipulato ai soli fini dell applicazione della normativa che disciplina l evoluzione del potenziale viticolo ai sensi del Reg. (CEE) 822/87 e DM 29 gennaio 1997. lì timbro e firma