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N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA FIRMANI BRUNO ARRIGO ROBERTO AMATIELLO TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra CONSORZIO MARINA DI SAN NICOLA e ATTORI CONVENUTI Oggi 23 novembre 2016 sono comparsi: per gli attori l avv. Larosa Valerio; per il Consorzio Marina di San Nicola l Avv. Francesco Serpa in sostituzione dell Avv. Riccardo Fuso. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi riportandosi, quanto al procuratore del convenuto, alle note conclusive depositate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Antonella Soro pagina 1 di 5

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Soro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 292/2015 promossa da: CLAUDIO FALCIONI, SERGIO DI VIRGILIO, GIORGIA BUCCIOL, EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA, BRUNO GIARRIZZO, SERGIO TARS, MARIA OMBRETTA POZZI, TITO ITALO, FIGALLO RINALDO, MASSIMILIANO PAPI, GIANLUCA FIRMANI BRUNO ARRIGO, ROBERTO AMATIELLO, con il patrocinio dell Avv. Larosa Valerio, domiciliato come in atti contro ATTORI CONSORZIO MARINA DI SAN NICOLA in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell avv. Fuso Riccardo, domiciliato come in atti CONVENUTO Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 20.01.2015 gli attori, proprietari di immobili siti all interno del comprensorio denominato Consorzio di Marina di San Nicola, evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia il Consorzio formulando le seguenti conclusioni: 1. annullare la delibera assembleare assunta in data 21.12.2014 per violazione dell art. 22 dello Statuto, in combinato disposto con l art. 3 dello Statuto e con il contenuto della convenzione di lottizzazione; 2. dichiarare l intervenuto scioglimento del Consorzio Marina di San Nicola ai sensi dell art. 3 dello Statuto in combinato disposto con la convenzione di lottizzazione e ai sensi dell art. 27 c.c., per l intervenuto completamento delle opere allo stesso demandate e la conseguente mancanza di alcuna funzione effettiva; pagina 2 di 5

3. in via subordinata fissare il termine di sei mesi, o il diverso termine ritenuto equo, entro cui il consorzio dovrà intendersi sciolto, dichiarando comunque che non ha più titolo per svolgere alcun servizio e attività. Gli attori, premessa la costituzione del Consorzio con atto del 21.11.1966 a seguito di convenzione di lottizzazione rep n. 36 del 03.04.1967 con il Comune di Cerveteri (ora Comune di Ladispoli), evidenziavano che l art. 3 dello Statuto prevedeva una durata temporanea e che l art. 22 ne disciplinava lo scioglimento e la liquidazione dando i poteri all assemblea di continuare o meno l attività consortile sotto una diversa forma giuridica di gestione, nonché di stabilire i criteri di ripartizione del fondo consortile fra consorziati e ogni altra modalità per la liquidazione del Consorzio. Esponevano che una prima cessione delle opere di urbanizzazione si era già verificata in data 23.03.1977, come risulta dalla deliberazione n. 2453 del 06.06.1978 della Regione Lazio, e che la lottizzazione prevista nella convenzione sopra richiamata si era da tempo conclusa, tanto che il Comune di Ladispoli aveva richiesto formalmente, con nota prot. N. 7499 del 12.03.2013, la risoluzione della convenzione urbanistica del 1967; tale circostanza era inoltre evidente da quanto dichiarato dal sindaco di Ladispoli nel corso dell assemblea ordinaria del 21.12.2014. Tuttavia, in violazione delle norme statutarie e di legge, con convocazione prot. n. 494/2014, il Consorzio Marina di San Nicola indiceva l assemblea ordinaria per la autorizzazione alla stipula di convenzione novativa con il Comune di Ladispoli. Di tale delibera assumeva la nullità in quanto non convocata in forma straordinaria e adottata in violazione delle norme statutarie e di legge (artt. 3 e 22 dello Statuto; art. 27 c.c.), nonché per violazione dell art. 8 dello Statuto. Si costituiva il Consorzio Marina di San Nicola contestando in fatto e in diritto la domanda per assenza di alcun vizio nella delibera impugnata. In particolare evidenziava la non corretta interpretazione dell art. 3 in quanto, dal tenore letterale della norma, era evidente la prosecuzione dell attività del Consorzio sino al 31.12.2020 e comunque sino al trasferimento al Comune della rete viaria e quant altro stabilito nello schema di convenzione. Sottolineava che la norma non prende in considerazione il completamento delle opere bensì, esclusivamente, la circostanza del trasferimento, per il quale deve attendersi l edificazione integrale della cubatura prevista dalla convenzione stessa una volta che l edificazione nella zona sarà attuata nella misura del 100% del progetto di lottizzazione, il cavalcavia, la rete viaria..saranno trasferiti senza alcun corrispettivo in proprietà del Comune (art. 9). pagina 3 di 5

Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. con ordinanza riservata del 27.06.2016, la causa veniva rinviata all odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Non avendo parte attrice, con la memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. modificato le proprie conclusioni, occorre verificare se la delibera assembleare sia affetta da nullità per violazione dell art. 22 dello Statuto, in combinato disposto con l art. 3 e con il contenuto della convenzione di lottizzazione, non essendo formulata, nelle conclusioni, la richiesta di pronuncia su ulteriori vizi di nullità della delibera pur enunciati nelle premesse dell atto introduttivo. L art. 3 dello Statuto del Consorzio Marina di San Nicola- Durata prevede: La durata del Consorzio è prorogata fino al 31.12.2020 e comunque finché la rete viaria e quant altro previsto nello schema di convenzione non sia stato trasferito al Comune di Ladispoli. L art. 22 disciplina i poteri dell assemblea all esito dello scioglimento e della liquidazione del consorzio. E evidente, per esplicita disposizione statutaria, che la durata minima del Consorzio è stata indicata fino al 31.12.2020 e comunque (anche superato detto limite temporale) sino a quando non sia stato attuato il trasferimento, al Comune di Ladispoli, della rete viaria e di quanto previsto nello schema di convenzione, condizioni, queste ultime, cui i consorziati hanno subordinato lo scioglimento del consorzio medesimo. Essendo pacifica la parziale cessione in data 23.3.1977, richiamata dallo stesso attore nel proprio atto difensivo, non è ravvisabile un vizio nel deliberato impugnato per violazione delle suddette disposizioni statutarie in quanto, anche laddove le opere di urbanizzazione primaria e secondaria fossero giunte a conclusione (come affermato dal Sindaco di Ladispoli nel corso dell assemblea), non è stata fornita prova del trasferimento delle opere al Comune, con assegnazione al Consorzio degli oneri di manutenzione ed erogazione dei servizi. Al contrario, dallo stesso verbale assembleare impugnato, si desume con chiarezza la mancata effettuazione del collaudo delle opere, attività preliminare e indispensabile al trasferimento. La delibera non è pertanto affetta da vizi per la violazione di norme statutarie e di legge richiamate dagli attori. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell assenza di attività istruttoria. P.Q.M. pagina 4 di 5

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti del Consorzio Marina di San Nicola, in persona del suo presidente p.t., ogni differente istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta la domanda; condanna gli attori al pagamento del compenso professionale che liquida in. 5.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Civitavecchia, 23.11.2016 Il giudice Antonella Soro pagina 5 di 5