Regolamento oggetti smarriti

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Regolamento oggetti smarriti ADOTTATO CON DELIBERA di C.C. N_53 del 27.01.2012

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Oggetto del Regolamento Consegna del Bene Registrazione e presa in carico Oggetti pericolosi TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Ricerca del proprietario Cose deperibili Pubblicazione e custodia degli oggetti Visione degli oggetti TITOLO III RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE Art. 9: Art. 10: Art. 11: Art. 12: Art. 13: Restituzione al titolare Restituzione al ritrovatore Restituzione ad eredi ed incapaci Premio dovuto al ritrovatore Spese di custodia TITOLO IV ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE Art. 14: Disponibilità del bene non ritirato

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina gli oggetti ed i beni mobili non iscritti in pubblici registri ritrovati nel territorio comunale di Minori e consegnate al comando di Polizia locale per il Sindaco ai sensi dell articolo 927 del Codice Civile. 2. Nell ambito dell Area denominata Settore di Vigilanza, opera l Ufficio Oggetti Smarriti ; il responsabile del settore ne è responsabile, salvo individuazione ai altro soggetto con apposito decreto sindacale. Art. 2 Consegna del bene 1. Chiunque trovi una cosa mobile, come descritta al comma 1 del precedente articolo,della quale non conosca il proprietario, deve consegnarla senza ritardo al Responsabile dell l Ufficio Oggetti Smarriti., indicando le circostanze del ritrovamento. 2. Al momento della consegna presso l'ufficio, un incaricato, accertata l identità del consegnatario, rilascia apposita ricevuta, con l indicazione delle cose ritrovate e le circostanze del ritrovamento. Art. 3 Registrazione e presa in carico 1. Tutti gli oggetti ritrovati e consegnati, sono presi in carico dal Responsabile dell Ufficio Oggetti Smarriti. ed annotati in apposito registro numerato progressivamente. Ad essi, o all'involucro che li contiene, è applicato una fascetta con il numero e la data di registrazione. 2. Nel registro sono indicati la data della consegna, la natura e la descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, le generalità del consegnatario. 3. Nel registro sono altresì trascritte tutte le successive operazioni relative all oggetto ritrovato. 4. Le chiavi ed altre cose minute prive di valore non sono registrate e vengono trattenute per gg. 7 e successivamente distrutte, salvo l identificazione dell avente diritto. Art. 4 Oggetti pericolosi 1. Al fine di evitare il deposito di sostanze pericolose o nocive, l operatore deve sempre verificare il contenuto dell oggetto depositato, procedendo all apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige. 2. Nel caso vengano ritrovate sostanze pericolose, nocive o sospette tali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni speciali, l Ufficio provvede al loro smaltimento nei modi previsti dalla legge. 3. Dell eventuale apertura di contenitori comunque classificabili e delle procedure seguite deve esserne dato atto nel verbale di consegna.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 5 Ricerca del proprietario 1. Esperite le procedure di registrazione e di presa in carico delle cose ritrovate, l Ufficio provvede, se possibile, alla individuazione del proprietario, anche verificando se le cose risultino di provenienza furtiva. 2. Quando le condizioni del ritrovamento o la natura dell'oggetto consentono l individuazione del proprietario, l Ufficio provvede ad avvertirlo immediatamente del deposito, fornendo le indicazioni necessarie circa le modalità del ritiro. Art. 6 Cose deperibili 1. In caso di ritrovamento di beni deperibili, per i quali non sia stato possibile identificare il proprietario in tempo utile alla loro integra restituzione, l Ufficio provvede alla vendita al prezzo di mercato corrente, redigendo apposito verbale e facendone annotazione sul registro. Il corrispettivo della vendita dei beni è introitato al bilancio comunale. 2. Qualora, per i beni di cui al comma 1 non sia riuscita la vendita, sono devoluti a favore di Associazioni ed Enti cittadini di assistenza e beneficenza ovvero distrutti se inutili o inutilizzabili. Anche in questo caso si provvede alla redazione del verbale ed all annotazione sul registro. Art. 7 Pubblicazione e custodia degli oggetti 1. La consegna delle cose ritrovate viene resa nota a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio, con avviso a firma del Responsabile dell U.O.S., contenente la descrizione sommaria del bene, con le modalità previste dall articolo 928 C.C. 2. L'avvenuta pubblicazione deve essere certificata sull'avviso stesso. 3. Le cose ritrovate sono custodite in un locale dell'u.o.s, salvo diversa disposizione del Responsabile, avuto riguardo della loro natura od entità, e catalogate come inserite nel registro cronologico. Quelle di riconosciuto valore sono custodite in cassaforte le cui chiavi saranno a disposizione del Responsabile dell U.O.S.. 4. Il Responsabile dell U.O.S. è direttamente responsabile della conservazione e della custodia degli oggetti presi in carico, escluso il caso fortuito o la forza maggiore. Art. 8 Visione degli oggetti 1. Gli interessati possono prendere visione degli oggetti custoditi presso l U.O.S., in presenza del Responsabile previo accordo con lo stesso, presentandosi all Ufficio di Polizia Municipale nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico. 2. Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è sempre ammessa la visione, anche fuori del normale orario.

TITOLO III RESTITUZIONE DELLE COSE RITROVATE Art. 9 Restituzione al titolare 1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti, previo accertamento della titolarità del diritto al ritiro, su istanza dell interessato. Chi si dichiara avente diritto dell oggetto ha l onere di fornire all Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo. Della restituzione viene redatto apposito verbale. 2. Quando gli oggetti ritrovati risultino di provenienza furtiva ed il proprietario abbia presentato regolare denuncia, la stessa deve essere esibita all Ufficio, all atto del ritiro. Copia del verbale di restituzione deve essere trasmesso anche agli uffici presso i quali è stata presentata la denuncia. 3. Qualora trattasi di documenti di identità o di riconoscimento come definiti dall art. 1 lettere c e d del D.P.R. 445/2000 o altri atti emessi dalla P.A. sono restituiti all avente diritto salvo non abbia già provveduto ad ottenere il duplicato, in tal caso saranno trasmessi all Ente che li ha emessi. 4. Qualora trattasi di oggetti assimilabili a carte di credito o blocchetti assegni, bloccati dall Istituto che li ha in precedenza emessi, devono essere distrutti con un taglio di forbice. 5. Qualora l avente diritto risieda in altro Comune e non sia nelle condizioni di potersi presentare per il ritiro degli oggetti, l Ufficio trasmette gli oggetti medesimi, a mezzo Raccomandata A/R, al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con l invito ad adempiere alla restituzione. 6. Qualora si tratti di documenti d identità e l avente diritto risieda in altro Comune, l Ufficio trasmette i documenti medesimi, a mezzo Raccomandata A/R, al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con l invito ad adempiere alla restituzione. Art. 10 Restituzione al ritrovatore 1. Trascorso un anno dall ultimo giorno della seconda pubblicazione all Albo Pretorio del Comune (ex art. 928 Cod. Civ.) senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell oggetto, quest ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare entro il mese successivo alla data di comunicazione di cui al comma successivo. 2. Per quanto sopra l'ufficio provvede ad avvertire il ritrovatore a mezzo di raccomandata A/R, di presentarsi personalmente o tramite persona munita di delega, per la restituzione, riconsegnando la ricevuta di cui all' art. 2. 3. La consegna dell oggetto al ritrovatore è subordinata all accertamento della sua identità personale ed alle condizioni previste dagli artt. 9 ed 11. Non si da luogo all acquisto della proprietà per il personale di cui all art. 12, comma 3. Art. 11 Restituzione ad eredi ed incapaci 1. In caso di decesso dell avente causa, gli oggetti di proprietà del defunto saranno riconsegnati agli eredi legittimi purché muniti di regolare attestazione. 2. Gli oggetti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti ai soggetti privi della capacità naturale di intendere e di volere è pertanto possibile restituire il bene anche a minore chiaramente dotato di capacità di discernimento.

Art. 12 Premio dovuto al ritrovatore 1. Per il premio dovuto al ritrovatore si fa riferimento all art. 930 del Cod. Civ.; l Ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono instaurarsi tra proprietario e ritrovatore in conseguenza di quanto disposto da tale articolo. 3. Non spetta alcun premio agli appartenenti agli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale, ai dipendenti di Enti Pubblici in genere, dell Azienda di Raccolta rifiuti per i ritrovamenti effettuati durante l espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici, dei Musei, di mostre ed altro per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato all interno delle vetture. Art. 13 Spese di custodia 1. Sia il proprietario che il ritrovatore, ritirando l oggetto depositato, sono tenuti a corrispondere al Comune le spese di custodia, catalogazione e mantenimento, come previsto dall ultimo comma dell art. 929 C.C., quantificate in 0,10 al giorno. TITOLO IV ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE Art. 14 Disponibilità del bene non ritirato 1. Decorso il termine previsto dall art. 10, comma 1, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro delle cose ritrovate, nonché nei casi previsti dall art. 14, comma 4, le stesse sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile dell Amministrazione Comunale. 2. L Ufficio provvede annualmente, non oltre il mese di Aprile, a formare un elenco di tutti gli oggetti in deposito che siano divenuti di proprietà dell Amministrazione Comunale e, dopo opportuna scelta, a vendere gli oggetti come previsto dalla legge, o a donarli nei modi previsti dal presente regolamento ad Enti od Associazioni locali di beneficenza. 3. Gli oggetti di magazzino, qualora non siano utilizzabili, saranno distrutti con le modalità di cui all articolo 6 comma 2. 4. I veicoli divenuti di proprietà dell Amministrazione Comunale e destinati alla demolizione, sono conferiti ai centri di raccolta, come prevede la vigente normativa 5. Le somme di denaro, compresa la valuta estera, sono versate alla Tesoreria Comunale per l introito da parte del Comune.