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CONSORZIO tel.0298281122 info@iworksc.it Consorzio Iwork è una società consortile che ha associato diverse storiche cooperative che si occupano prevalentemente di trasporto conto terzi per le più svariate tipologie di prodotti e collabora con i più affermati corrieri nazionali ed internazionali. Pag. 2

4 La legalità calpestata dal gioco di forza Il reparto Prevenzione Crimine Lombardia e le sue 21 lacune 7 Progetto Scuola: il SIULP spiega la Legalità nei suoi principi fondamentali a bambini e ragazzi delle scuole di Milano e provincia. Ricostruzione istituto trasferimento ex legge 22 104/1992 9 Incidenti stradali con coinvolgimento mezzi Amministrazione. Permessi allattamento padre lavoratore con coniuge senza 25 occupazione 10 Procedimento penale ins t a u r a t o a d i n i z i a t i v a dell Amministrazione e rimborso spese legali 27 Individuazione delle circoscrizioni di competenza degli Uffici ai fini del riconoscimento dell'indennità di missione al personale della Polizia Stradale. 11 Trasferimento per avvicinamento al convivente Trasferimento per assistenza 29 disabili 12 Il nuovo fumetto del Siulp di Milano dalla matita di Fabio Miani con le sue prime due tavole 30 Trasferimento per incompatibilità ambientale nella Pubblica Amministrazione dopo sentenza di assoluzione 15 La verità sulla pensione dei poliziotti. Le bugie hanno le gambe corte 32 Presupposti per il riconoscimento della tutela legale 16 Osservazioni di merito rispetto all applicazione al personale dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico delle misure previste per l accesso al trattamento pensionistico 33 Fondo per l efficienza dei servizi istituzionali anno 2014 I soldi ci sono e in più rispetto al passato!!! 19 Rapporti informativi: mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo 34 Segreteria Provinciale Milano Piazza Sant Ambrogio 5-20123 Milano tel. 0236599094 - email: milano@siulp.it www.siulpmilano.it Pag. 3

SPAZIO MILANO L a legalità calpestata dal gioco di forza Chi gioca ai cavalli è un frullato de robba, è uno che more, azzarda, spera, rimore e tutto per poter dire: ho vinto! Era il 1976 e così recitava Mandrake nella sua arringa in tribunale, in una delle scene più divertenti del film Febbre da cavallo. Il mondo dei giochi e delle scommesse legali, fa il suo esordio in Italia nel 1942 e da allora l offerta si è diversificata ed evoluta. Si parte, appunto, nel 1942 con le scommesse ippiche gestite esclusivamente dallo Stato, per poi passare nel 1948 all affidamento in concessione a soggetti pubblici e privati. Nel 1998 in occasione dei mondiali di calcio di Francia arrivano le scommesse sportive, nel 2001 il gioco del Bingo, nel 2002 entra in scena il Ministero dell Economia e delle Finanze per mezzo dell Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS (oggi Agenzie delle Dogane e dei Monopoli), alla quale vengono trasferite le funzioni di regolarizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del gioco pubblico e delle scommesse. Sempre nel 2002 si assiste ad un importante svolta nel settore, ovvero, l accettazione delle scommesse diventa telematica, previa stipula di un contratto con un concessionario di Stato. Nel 2004 è il momento delle scommesse online, via internet, su eventi di costume e virtuali, quest ultime possibili grazie alla grafica computerizzata. Una delle novità attuali, è la disponibilità di effettuare le giocate tramite uno smartphone (48 APP) e tablet (130 APP), ad oggi circa il 7% della spesa dei giochi online. Nel nostro paese la normativa che regola questo settore è molto ricca: T.u.l.p.s., codice civile e penale, ovvero, discipline di carattere generale coordinate da una normativa specialistica di materia. La legge italiana è molto chiara: per poter esercitare la raccolta delle scommesse e dei giochi bisogna ottenere un incarico da un concessionario di Stato italiano e successivamente, richiedere la licenza di P.S. al Questore, ai sensi dell art. 88 del T.u.l.p.s., altrimenti si passa nel mondo dell illegalità. Gli esercizi ed i siti autorizzati sono riconoscibili dai loghi del timone gioco sicuro e da quello AAMS, unitamente al codice di concessione statale. Per le scommesse online i siti non autorizzati vengono inseriti in una blacklist, una lista nera aggiornata costantemente che viene distribuita a tutti i provider ADSL italiani, quindi oscurati e, pertanto, inaccessibili. Attualmente ci sono 4.895 indirizzi web non autorizzati. Chi gestisce in modo legale si spartisce una torta di 80 miliardi di euro all anno, pari a 16 volte il business annuo di Las Vegas o quanto basterebbe a sei o sette finanziarie nel nostro paese. Su questa cifra lo Stato italiano ci guadagna il 10%. Stiamo parlando di un settore che ha 120mila addetti, di fatto è la terza industria italiana dopo ENI e FIAT. Tanto per capirci, la percentuale del PIL supera quella costituita dalla vendita di tabacco e alcolici. Le società concessionarie di Stato pre- Pag. 4

senti sul mercato italiano sono 10, tra cui troviamo Sisal, Snai, Lottomatica, GMatica, Cogetech, ecc, le quali tra scommesse fisiche e online, nonché per l installazione di circa 400.000 slot, newslot e v.l.t., all interno di locali pubblici dove gli utenti giocano, rappresentano il 50% del fatturato, poi ci sono tanti altri piccoli concessionari e gestori che si spartiscono l altra metà. Queste società legali hanno anche il delicato compito di esattori dello Stato, poiché oltre ad incassare il proprio guadagno utile, incamerano anche il PREU (prelievo erariale unico) che poi versano ad AAMS. Ricordiamolo e sottolineiamolo che gli italiani nel 2013 hanno perso 725 milioni di euro in questo settore e lo Stato ne ha incassati 165 milioni. Tuttavia i dati statistici del 2013 evidenziano qualcosa di strano: il numero dei giocatori in Italia è sceso da 700mila dell anno precedente a 600mila. Come mai? Il motivo è presto detto, unico caso in Europa, le agenzie di scommesse fuorilegge, cioè prive della licenza di P.S. del Questore, prive di un incarico da parte di una società concessionaria dello Stato italiano e di conseguenza non monitorate da AAMS perché scollegate dalla rete telematica. Questi esercizi, meglio conosciuti con il termine CTD (Centro di Trasmissione Dati) da circa dieci anni hanno invaso il nostro territorio, lo hanno letteralmente occupato da nord a sud, isole comprese, decisi a lottare a suon di sentenze comunitarie, per legalizzare la loro presenza. Cosa sono i CTD? Loschi locali mal frequentati, aperti in buie stradine periferiche o di campagna? No, niente di tutto ciò. Può capitare, infatti, di passeggiare per le vie del centro cittadino ed essere catturati da negozi che con le loro coloratissime insegne, neanche fossimo a Las Vegas, riportano il logo ed il nome del bookmaker estero, abusivo per l Italia, quale Stanleybet, Goldbet, SKS365, Betpassion, Betsolution4u, Centurionbet, ecc Per aprire basta poco, una semplice SCIA commerciale per poi gestire ben altri affari. E che dire, poi, dei controlli preventivi totalmente inesistenti sul conto di chi gestisce, sulla compagine societaria, sui flussi di denaro che vanno e vengono dalle Antille Olandesi, alim e n t a n d o così un giro d affari troppo allettante anche per la criminalità organizzata. Ad oggi sono circa 5000 le agenzie illegali (quelle legali circa 7500) sparse sul nostro territorio, che legalmente non esistono, pertanto, libere anche di non rispettare le regole di settore dettate dal nostro paese: ingresso vietato ai minori, avvertimenti sul rischio della ludopatia, pagamenti in contanti vietati per le vincite a tre zeri, rispetto delle distanze minime di apertura prossime a luoghi di culto o scuole, a tutela proprio delle fasce più deboli, cioè minori ed anziani. Stiamo parlando di un mare di soldi che passa attraverso i CTD, circa 100 milioni di euro che, ogni anno, volano via cavo verso città come Malta e Londra, oppure, Paesi come la Svizzera e Irlanda. Questi luoghi piacciono molto agli italia- Pag. 5

ni, perché in tempi di crisi come questo, la possibilità di vincere di più, rispetto alla stessa scommessa fatta presso una ricevitoria del circuito legale, rende il tutto davvero accattivante. Ma attenzione però, così come il Codice Penale ai sensi degli artt. 718 e 720 punisce chi esercita e chi partecipa al gioco d azzardo fisico, per le scommesse telematiche abusive, il principio non cambia, la norma penale si: l art. 4 della Legge N. 401 del 13 dicembre 1989 al comma 1 punisce chi esercita, mentre al comma 3 punisce chi scommette! S i s s i g n o r e un cittadino esce per fare una banalissima scommessa sportiva, ignaro del rischio che corre, ovvero, di ritirarsi con una bella denuncia in tasca. Tutti lo sanno dal Parlamento all Agenzia dell Entrate, da Confindustria alla Guardia di Finanza. E noi in tutto questo che ruolo abbiamo? I cittadini che intendono aprire un CTD, presentano in Questura un istanza per il rilascio della licenza di P.S. ma la loro richiesta, che per legge deve essere accettata, viene successivamente rigettata (per iscritto), poiché priva dell incarico da parte di un concessionario autorizzato da AAMS. Anche in questo caso la legge italiana è chiara: chi esercita la raccolta delle scommesse telematiche abusivamente deve essere denunciato penalmente e le macchine sequestrate, poi con un successivo atto amministrativo il Questore, ordina l immediata cessazione dell attività sede del controllo. Si, è vero, la legge è chiara ma questi signori comunque disattendono quanto loro imposto, rischiando ulteriori denunce ai sensi dell art. 650 C.P.. Non è questa la sede per discutere di sentenze comunitarie a favore o contro questi signori, di sequestri e dissequestri, di denunce e controdenunce, né di difformità tra il diritto comunitario e quello italiano. Aspettiamo il 31 dicembre per vedere se la proposta della maxi-sanatoria da 10mila euro per ogni CTD sarà stata inserita nella prossima Legge di Stabilità; con questa manovra lo Stato italiano letteralmente trascinerà questa situazione fino a giugno 2016, quando scadranno tutte le concessioni di AAMS e ci sarà un nuovo bando di gara Per tutti? E a quali condizioni? Chi lo sa!!! Una cosa è certa.se a causa dell evasione fiscale di questi signori, il salvadanaio statale del gioco proseguirà a svuotarsi, indebolito dalla mancata acquisizione del gettito erariale, per noi italiani sarà ancora più dura di quanto non lo sia già. Allora fermiamoci un attimo ed immaginiamo il grande Mandrake proiettato ai giorni nostri, denunciato per essere stato sorpreso a scommettere all interno di un CTD illegale. Proviamo a riscrivere la sua arringa in tribunale che potrebbe recitare così: Signor giudice, se c è sta da pagà io pago. La legge è legge e non ammette ignoranza, ma secondo lei..così..a parer suo in tutto sto garbuglio nazionale il colpevole so davvero io? Annabella De Chiara (Div. P.A.S. Milano) (dati statistici estrapolati da internet siti vari) Pag. 6

SPAZIO MILANO P rogetto Scuola: il SIULP insegna la Legalità nei suoi principi fondamentali a bambini e ragazzi delle scuole di Milano e provincia. E un tempo difficile, il nostro, in cui il Paese sembra andare alla deriva. La crisi economica soffoca il quotidiano di noi cittadini, spargendo un alone cupo che impedisce di progettare il futuro e costringe a sopravvivere al presente. Di pari passo, però, sembra avanzare un vuoto culturale in cui etica e principi affondano. Non molti anni fa, noi bambini, già nella scuola - oltre che nella famiglia - imparavamo quale e quanta importanza avessero principi come legalità, onestà, rispetto dello Stato per crescere cittadini degni in uno Stato democratico. Ricordo come al liceo, tutti noi compagni al confine dei diciotto anni anelavamo quel compleanno, punto di svolta delle nostre vite. Ma non la patente era la nostra meta: quello cui aspiravamo era la grande conquista del voto. Il diritto ad esprimere il nostro pensiero all interno dello Stato, quel divenire veramente cittadini, era per noi il grande traguardo. Tutto questo pare oggi scomparso tra i nostri ragazzi. Attorcigliati tra reality show e cellulari ultima generazione, sembrano avulsi dalla realtà civica. I fatti che quotidianamente accadono nelle scuole fanno riflettere e preoccupare: ci parlano di ragazzi e bambini che ignorano o disconoscono concetti come legalità, rispetto del prossimo, tolleranza, responsabilità. Colpa delle famiglie? Della scuola? Dei media? Il Siulp di Milano, organizzazione di chi la legalità la rappresenta e la vive, si è fatto osservatore di questo vuoto e, con ambizione, ha ritenuto di poter intervenire, con quello che aveva e come poteva, proprio nelle scuole. Così nasce il Progetto Scuola, tra le chiacchere dei Segretari provinciali milanesi che, al principio, avevano chiaro cosa il Siulp volesse dire; un po meno come e con che mezzi. La determinazione e la certezza di essere nel giusto sono stati il motore di questo lavoro di gruppo che ha portato quadri ed iscritti del SIULP di Milano nelle scuole elementari, medie e superiori, nella città e nei comuni della provincia. Nell anno scolastico 2013/2014 il nostro Sindacato ha incontrato 2900 tra bambini e ragazzi, parlando con loro di legalità, declinata negli argomenti che le afferiscono e che noi poliziotti conosciamo meglio: il bullismo, gli stupefacenti, il regolamento stradale, la convivenza con il diverso. Il nostro lavoro ha immediatamente incontrato l interesse dei docenti, primo fronte tra la società ed i ragazzi. Proprio loro hanno espresso l urgenza di un tale intervento in una realtà scolastica in cui Pag. 7

emergono derive di illegalità. Il nostro lavoro ha raccolto il consenso dei genitori, che hanno partecipato numerosi alle riunioni per la presentazione del Progetto, interagendo sui temi discussi. Soprattutto e prima di tutto ha suscitato l entusiasmo dei ragazzi, oltre ogni nostra aspettativa. I bambini si sono avvicinati a noi con affezione, chiedendoci di tornare a raccontare di giustizia e rispetto. I ragazzi hanno superato la distanza preconcetta dallo sbirro, scoprendo al suo posto un interlocutore aperto al confronto, disponibile alla dialettica e sorprendentemente vicino. Questa è la Polizia di prossimità per il SIULP, che si è preso lo spazio lasciato dalle istituzioni e dalla cultura del nostro tempo. Il SIULP - sindacato di lavoratori - vestendo un ruolo deputato ad altri si è fatto educatore e l ha fatto bene. Ha dimostrato preparazione professionale e capacità comunicativa. Ed è un orgoglio. Il Progetto prosegue, con grande incremento delle richieste da parte della scuole, per l anno scolastico 2014/2015. Sonia Aliberti (docente Progetto Scuola) Pag. 8

I ncidenti stradali con coinvolgimento mezzi Amministrazione. Con circolare N.60D.C.CONT.MF.501.6/Q.BIS del 28 maggio 2014, il Dipartimento della P.S. Ha fornito chiarimenti e precisazioni in ordine all'attuazione degli adempimenti di cui al paragrafo 2) pagg. 2 e 3 della Circolare ministeriale n.600.c.cont.mf.501.501/6/9 del 7 dicembre 2010, concernente le procedure amministrative inerenti agli incidenti stradali e danneggiamenti occorsi agli auto-motomezzi e natanti della Polizia di Stato. Le precisazione si sono rese necessarie alla luce delle determinazioni della Corte di Appello di Venezia che, con sentenza 031112014, depositata in data 6 febbraio 2014, ha riconosciuto, in capo al Ministero dell'interno, la responsabilità in ordine al pregiudizio subito dal beneficiario della garanzia assicurativa stipulata a copertura anche del rischio morte dei conducenti dei veicoli di servizio, per l'intervenuta prescrizione del credito indennitario spettante. La Corte ha ritenuto negligente la condotta dell'ufficio ministeriale procedente che non aveva fornito (ovvero, non ne aveva dato sufficiente prova in giudizio) agli eredi della vittima tutte le informazioni necessarie - ivi compresa una copia della polizza assicurativa per evitare la prescrizione del diritto indennitario. Per tali ragioni il Dipartimento ha disposto che l'onere informativo previsto dalla circolare ministeriale n.600.c.cont.mf.501.501/6/9 del 7.12. 2010, al paragrafo 2) ASSICURA- ZIONE INFORTUNI DEI ADDETTI AL- LA GUIDA DEI MEZZI DI PROPRIETA' O COMUNQUE IN USO ALLA POLIZIA DI STATO dovrà necessariamente essere assolto mediante una formale comunicazione scritta agli eredi della vittima, in cui andranno riportati il numero della polizza assicurativa al momento operante, le principali condizioni contrattuali e gli eventuali limiti posti ex contractu all'esercizio del pagamento dell'indennizzo. Nella medesima comunicazione andrà, altresì, ben evidenziato il termine prescrizionale del diritto ad ottenere l'indennizzo (indicato nella circolare), nonché il diritto del destinatario ad ottenere una copia della polizza e/o di altra documentazione, nelle forme e nelle modalità previste per il rilascio degli atti. Vengono, poi fornite precisazioni in ordine alla polizza Responsabilità Civile Auto attualmente in vigore, integrata - ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 - da apposita appendice per la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida. Tale appendice reca il numero 166/700097 e prevede una copertura assicurativa per ciascun conducente di 250.000,00 per il caso di morte e fino a 250.000,00 per il caso di invalidità permanente. In caso di decesso del dipendente autista, l'ufficio interessato dovrà provvedere ad informare gli eredi dell'esistenza e dell'operatività della polizza in argomento, fornendo agli stessi ogni utile informazione riguardante la polizza stessa e le procedure per ottenere l'indennizzo. Il termine prescrizionale del diritto ad ottenere la liquidazione dell'indennità di infortunio è di due anni, decorrente dal giorno del sinistro, ai sensi dell'articolo 2952-2 comma - del Codice Civile come modificato dall'articolo 3 - comma 2-ter - della Legge 27 ottobre 2008, n.166. Pag. 9

P rocedimento penale instaurato ad iniziativa dell Amministrazione e rimborso spese legali Questa settimana ci occupiamo della problematica relativa al rimborso delle spese legali sostenute a seguito di procedimento penale instaurato ad iniziativa dell Amministrazione. Ci offre il destro una recente sentenza del TAR Abruzzo sez. prima, e precisamente la n. 00210/2014 del 5 maggio 2014. Questo il fatto. Un appartenente alle Forze Armate avanza richiesta di rimborso delle spese legali, ex articolo 18 del d.l. n. 67 del 1997, a conclusione, di un procedimento penale istaurato nei suoi confronti a seguito di una segnalazione alla Procura Militare da parte del suo comandante, perché egli avrebbe falsamente indicato la propria presenza in servizio nei giorni di Natale e Santo Stefano 2004, Primo Maggio 2005 e Pasqua e Lunedì dell Angelo 2006 (cd. superfestivi che danno diritto a particolari indennità di presenza), avendo ottenuto sentenza di piena assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) da parte del GUP del Tribunale Militare di Roma di appartenenza. La sua richiesta viene rigettata poiché, ad avviso dell Amministrazione, non competerebbe al ricorrente il rimborso delle spese legali, non essendo l imputazione connessa con l assolvimento di obblighi istituzionali; si evincerebbe, poi dagli atti, che l Amministrazione ha tenuto conto di quella che ha considerato una scarsa scrupolosità nella tenuta dei documenti di presenza. Il TAR Abruzzo investito del ricorso ritiene fondata la pretesa del ricorrente e la accoglie. Decisamente interessante è il contenuto della motivazione. Preliminarmente occorre premettere che l articolo 18 del d.l. n. 67 del 1997, recita Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello Stato, e che oggetto della controversia è la connessione o meno dell imputazione con l espletamento del servizio o con l assolvimento di compiti istituzionali; Ciò posto, secondo i giudici, la ratio della disposizione è quella di tenere indenne il dipendente pubblico dai danni dal medesimo subiti a cagione dell espletamento dei propri compiti, richiamandosi a tal fine anche una certa analogia con le norme stabilite dal codice civile per regolare il rapporto di mandato; e quindi con l unico limite che non sussista, in atto, alcun conflitto di interesse tra le posizioni processuali delle parti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6113 del 2009). Pertanto, il Tribunale argomenta nel senso che i fatti imputati al dipendente sono stati commessi nell esecuzione del servizio (il medesimo ha dimostrato nel giudizio penale che, invece di usufruire dei riposi programmati, si è dedicato ad altra attività istituzionale); né si è configurata una situazione di conflitto di interesse tra la posizione processuale del medesimo e quella dell Amministrazione, essendosi il giudizio concluso con un assoluzione piena e non essendo neanche stato instaurato alcun procedimento disciplinare a suo carico. Per tali ragioni, il Collegio ai fini della necessaria riconducibilità al servizio, ha Pag. 10

T rasferimento mento al convivente per ritenuto di condividere quell orientamento secondo cui occorre verificare che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1190 del 2013). Invero, nel caso di specie, secondo i giudici, appare evidente che sia la tenuta dei registri sia l aliud factum (le attività compiute in vece della fruizione del riposo) sono direttamente riconducibili al servizio. Del resto, non appare contestato che il dipendente sia stato assolto in modo pieno in sede penale. A fronte di ciò, la norma non consente il rifiuto del rimborso sulla base di una generica rimproverabilità della condotta del dipendente medesimo, peraltro non affatto contestata neanche in sede disciplinare. avvicina- Ci scrive un collega, convivente con una volontaria della marina militare dalla quale ha avuto da poco una bambina. Ci chiede notizie sulle possibilità di ottenere un trasferimento in virtù delle esigenze di ricongiungimento famigliare. La materia è attualmente regolata dall articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266 ove è previsto che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodicennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n.224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 (praticamente tutte le amministrazioni pubbliche), ha diritto, all atto del trasferimento o dell elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. In base alla previsione contenuta nell articolo 2, legge 29 marzo 2001, nr. 86 la disposizione trova applicazione anche all atto del collocamento in congedo del personale delle Forze armate e di Polizia, anche se con una portata più limitata: in tal caso, infatti, quando il personale elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento a riposo, il coniuge dipendente delle pubbliche amministrazioni non ha un diritto assoluto di trasferimento, ma solo quello di precedenza nell assegnazione del primo posto disponibile presso l amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina. Dalla disciplina si evince che il diritto spetta al coniuge, ragion per cui, allo stato attuale della normativa, il beneficio non può essere concesso sulla base della situazione di mera convivenza. Pag. 11

S carabocchi. Quello che stavo facendo quando un carissimo amico e collega passò per il mio ufficio, era scarabocchiare su un pezzo di carta, nel retro del quale era stampata la copia di una vecchia notifica, destinata a finire nel cestino. Lo scarabocchio è sempre stato il mio modo di riempire quelle manciate di minuti di vuoto che, più o meno raramente, si presentano quando il tuo turno è dentro ad un ufficio. La cosa poi negli anni ha preso gradualmente una piega un po' più incisiva. Gli scarabocchi diventavano delle copie di oggetti, facce, persone. Poi ho cominciato a disegnare i fumetti (quelli però a casa). Ed è qui che si spalancano le porte. La magia del disegno unita all'arte del raccontare. In tribunale un giudice libera un delinquente e tu devi ingoiare il rospo. Nel tuo fumetto le cose possono andare diversamente. Sei tu che decidi, che manovri: sei il burattinaio del tuo mondo. Sei dio. Come fumettaro, tuttavia, non ho un approccio così assolutistico nei confronti delle mie storie e dei personaggi che vi muovono all' interno. Già dagli sketchings e dalle prime bozze di un qualche intreccio narrativo, una volta insomma che li vedo in qualche modo esistere, sono loro a prendere il totale sopravvento. Qualunque sia la tipologia del loro processo creativo, è come se siano loro a raccontarmi quello che sta per succedere. Io non devo far altro che disegnarlo. Perciò non so ancora se quello che state per leggere avrà un seguito, e neppure che cosa succederà in questo seguito: la poliziotta si sarà salvata? La consegna sarà già avvenuta? Troveremo altri personaggi al posto loro? Giuro: non lo so. Almeno fino al momento in cui non metterò in pista il prossimo foglio e comincerò a disegnarci sopra. Saranno i personaggi a raccontarci cosa succede nella questura della "loro" Milano. Anche se mi sembra già di aver intuito che hanno problemi davvero molto simili ai nostri... staremo a vedere. Posso solo dirvi che la cosa avverrà con cadenza regolare in questa nuova testata, del SIULP, grazie a quel giorno in cui il mio amico ispettore è passato proprio mentre scarabocchiavo, e qualcosa nel modo in cui imbrattavo i fogli, gli è piaciuto. L'autore quindi ringrazia nella speranza che piaccia anche a voi. Ci vediamo al numero due. Fabio. Pag. 12

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L a verità sulla pensione dei poliziotti Le bugie hanno le gambe corte Piovono meteoriti sulla terra, il sole si spegne, la luna si scontra con il pianeta, la fregatura, come la chiama GianSapPinocchio 2.0 era prevista, ma cosa fa per risolvere i problemi oltre che essere un indovino? È in gita per l Italia con il camper di Mastro Geppetto in compagnia dei suoi burattini. Ciò premesso, Il DDL di stabilità 2015, con la modifica apportata dall emendamento Camera all art. 44/bis (misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione dell art. 24 c. 2 del D.l. 22 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (legge Fornero), prevede per tutto il mondo del lavoro una revisione della misura del trattamento pensionistico, che, laddove approvato da ambo rami del Parlamento, interesserà solo un aliquota del personale di Polizia, ovvero chi al 31/12/1995 aveva 18 anni di contributi e aveva fino alla riforma pensionistica Fornero il calcolo del trattamento previdenziale effettuato sulla base delle retribuzioni percepite (sistema retributivo). Infatti, il predetto personale, con l introduzione del sistema contributivo per tutti, ha avuto, qualora collocato in quiescenza dal 1 gennaio 2012, la possibilità di percepire una pensione che poteva ammontare anche oltre il massimo previsto dal nostro ordinamento previdenziale, quindi oltre l 80% della base pensionabile. Per essere ancora più chiari, chi è andato in pensione entro il 31/12/2011 con il massimo della contribuzione, ha percepito come trattamento pensionistico il 13% in più dell ultimo stipendio. L introduzione del sistema contributivo per il personale che originariamente era destinatario del sistema retributivo (circa 6000 poliziotti sono in questa situazione) prevede una pensione con qualche decina di euro in più e non delle cifre sparate impropriamente da sappinocchio 2.0. Va ricordato, comunque, che quando è iniziata la riforma delle pensioni con la Legge Dini (nr. 335/95) l obiettivo di tutti era conservare il vecchio sistema retributivo. Cosa che a questi colleghi viene garantita. La norma quindi, ha previsto per tutti i lavoratori italiani che il trattamento pensionistico non possa essere superiore al massimo previsto, e quindi nel nostro caso l 80% della base pensionabile. In conclusione anche in questo caso il sappinocchio 2.0 cerca di fare terrorismo! Facendo passare per novità una norma già prevista originariamente e conosciuta nel 2011 che aveva come obiettivo di evitare, a parità di requisiti, pensioni disomogenee per il personale della Polizia di Stato e non solo. Si inventano pasticci per addossare la colpa a quei Sindacati che, con una seria e responsabile azione hanno conseguito lo sblocco economico, nel tentativo di accreditare la tesi che il tetto salariale è stato eliminato mettendo le mani in tasca ai colleghi attraverso un patto scellerato. Tale argomento è più falso di un soldo bucato. Sappinocchio dimentica, mistificando la realtà, che l emendamento del governo in tema previdenziale colpisce tutti e non certo solo il personale del comparto sicurezza. Anzi, senza essere degli oracoli, siamo pronti a scommettere che la correzione che ha cancellato i benefici prodotti dalla legge Fornero sarebbe stata adottata anche se non ci fosse stato lo sblocco del tetto salariale. Detto questo, non possiamo accettare che il Governo modifichi il sistema pensionistico senza sentire, pur essendo previsto dalla legge, le parti sindacali. Si penalizzano, così, coloro che avevano 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, che con la riforma Fornero avrebbero usufruito di un incremento pensionistico, mentre il provvedimento governativo fa rivivere per essi la normativa applicata precedentemente, in base alla quale il trattamento previdenziale si determina attraverso il solo sistema retributivo, senza il ricalcolo dei montanti contributivi. Nulla cambia per coloro che sono già destinatari del sistema misto o del contributivo puro, mentre per coloro che sono andati in pensione dopo il 2012 e destinatari in origine del sistema retributivo l eventuale modifica avrà efficacia dal 1.1.2015 con un riesame dei trattamenti erogati, ma non con il recupero retroattivo. In ogni caso è necessario precisare che se Pag. 15

dovesse essere applicata nel nostro ordinamento, aspetto questo gravato da forte illegittimità, data la specificità del comparto riconosciuta per legge, determinerebbe anche una disincentivazione a permanere in servizio da parte degli interessati, con effetti negativi che si aggiungono alla mancanza del turnover. Stiamo producendo argomentate osservazioni al testo in discussione al Senato, e già chiesto di essere sentiti in Parlamento per far valere i diritti acquisiti dei poliziotti, non si può giocare con la pelle dei colleghi e con le loro aspettative di vita. Osservazioni di merito rispetto all applicazione al personale dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico delle misure previste per l accesso al trattamento pensionistico Egregio signor Presidente, signori Senatori, sottoponiamo alla vostra attenzione e sensibilità alcune criticità che emergono dalla lettura dell AS n. 1698 su Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato ( Legge di Stabilità 2015) in discussione al Senato, con riferimento all emendamento n. 44.019 presentato dal Governo all art. 44 bis del testo AC n. 2679 bis (misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione dell art. 24 c. 2 del D.L. 22 dicembre 2011 nr.201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, si osserva: siamo consci che in questa lunga stagione di emergenza per effetto della crisi economica e finanziaria, le variabili dei dati macro economici condizionano le scelte politiche sottese al varo delle manovre di bilancio, attraverso le quali è impostata la politica economica e di bilancio. Ciò nonostante si è sempre auspicato, in occasione dell adozione di interventi concernenti il sistema previdenziale e pensionistico delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, una particolare riflessione rispetto alle funzioni e peculiarità dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, i cui dipendenti meritano una particolare attenzione, proprio per le caratteristiche connesse alla specificità delle funzioni loro attribuite e all unicità d impiego per il lavoro che svolgono. A detti Comparti è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una specificità di settore che, per esempio, ha determinato la previsione di limiti di età più ridotti, rispetto agli altri dipendenti pubblici per il collocamento a riposo d ufficio, proprio in relazione all onerosità dell attività che espletano, necessaria per far fronte alle diverse e sempre più frequenti emergenze che il Paese deve affrontare. Tale peculiarità ha determinato, in tema di erogazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali, già in occasione della seconda riforma del sistema pensionistico approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, l attribuzione di una delega al Governo per l individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale. Infatti, la previsione, contenuta nell articolo 2 comma 23 della citata legge 335/1995 determinò l emanazione del Decreto legislativo 30/4/1997, n. 165 le cui norme sono tuttora vigenti. Inoltre, anche le successive, rilevanti riforme del sistema pensionistico (legge 243/2004 e legge 247/2007) nel prevedere, i nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l accesso al pensionamento hanno previsto che il trattamento riservato ai dipendenti di detti Comparti dovesse essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia. Le citate riforme prevedevano inoltre, l attribuzione di una delega al Governo, proprio per l emanazione di uno o più decreti legislativi che, tenendo conto delle obiettive specificità, peculiarità ed esigenze connesse alle attività dei relativi comparti, assicurassero l estensione dell obiettivo dell elevazione dell età media di accesso al pensionamento. Ciò detto, la gravosità d impiego nell attività svolta dagli operatori dei comparti in esame è stata espressamente riconosciuta dalla legge, sigillata dall articolo 19 della recente legge n. 183 del 2010 che recita: Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti. L ultima riforma del sistema pensionistico introdotta dall art. 24 del DL 201/2011 ha previsto Pag. 16

norme immediatamente applicabili anche per il personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa e Vigili del Fuoco come: l introduzione del sistema contributivo pro-quota a decorrere dall 1/01/2012 per le anzianità maturate a partire dalla predetta data. Pur comprendendo le ragioni di alcune misure delle manovre per la stabilizzazione dei conti pubblici, introdotte per favorire la sostenibilità dei sistemi pensionistici, che nel tempo hanno portato ad introdurre nuovi meccanismi per regolare i futuri accessi ai trattamenti pensionistici, le riteniamo ingiuste e inique, in quanto gravano esclusivamente sui lavoratori, senza aver introdotto nell architettura del sistema previdenziale dei Comparti in esame i fondi pensione. Il c.d. secondo pilastro previdenziale fu la traccia su cui si costruì la filosofia riformatrice della legge Dini, strumento necessario per poter consentire ai futuri pensionati un trattamento pensionistico che fosse sufficientemente adeguato al costo della vita; tutti i Governi ad oggi, non hanno inteso aprire un tavolo di trattativa con i Sindacati che, reiteratamente, lo rivendicano da anni, su un tema non più derogabile. Con la legge n. 122 del 2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 78/2010, è stato legato il concetto di speranza di vita alla maturazione del diritto all acquisizione del trattamento pensionistico e alle verifiche che vengono effettuate periodicamente sulla base di indici che misurano i livelli di invecchiamento e longevità della popolazione. Le ragioni di detti interventi sono di tipo economico, determinate per far fronte al meccanico principio, così lontano da qualsiasi dimensione etica del rispetto che si deve alle persone in quanto tali e alla loro qualità della vita, i lavoratori in pensione non possono essere considerati al pari degli aridi numeri. Questa impostazione del ragionamento complessivo, ha prodotto il seguente assioma quanto più la popolazione invecchia, tanto più cresce la spesa pensionistica che sostiene lo Stato secondo il principio della sostenibilità. Non è un caso che, successivamente, con l articolo 24 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 veniva esteso il concetto di speranza di vita oltre che ai requisiti anagrafici anche a quelli contributivi. Ulteriore norma emanata nel rispetto della specificità del settore è l articolo 6 del DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, le cui disposizioni non si applicano al personale dei Comparti Sicurezza- Difesa e Soccorso Pubblico. La specificità dei Comparti in esame di cui alla già citata legge 183/2010 è stata riconosciuta anche in occasione dell introduzione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall articolo 24 comma 18 del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011. Difatti è stata prevista l emissione di un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, per l adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti. In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri approvava il citato regolamento con la previsione dell entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza 01/01/2013. Lo schema di regolamento secondo le procedure di attuazione art 17, comma 2 L.400/1988- prevedeva il successivo passaggio sia al Consiglio di Stato che alle Commissioni parlamentari per i prescritti necessari pareri di competenza sentiti i sindacati di categoria. Le norme della riforma Fornero concernenti in particolare la disciplina dei nuovi requisiti per pensione di vecchiaia hanno determinato talune particolarità di applicazione, anche in ordine alle modalità di erogazione del trattamento pensionistico di poliziotti e militari, le cui criticità sono oggetto delle nostre doglianze. Ciò considerato, l emendamento in questione in sintesi prevede con decorrenza 1 gennaio 2015, ai fini della misura del trattamento pensionistico spettante, che non si può superare quello calcolato con il sistema retributivo previgente al 31.12.2011 aspetto che riguarda la generalità dei lavoratori. Non solo a seguito di un ulteriore sub emendamento e, sempre con decorrenza 1.01.2015 verranno riesaminati i trattamenti pensionistici erogati dall 1.01.2012 per apportare le riduzioni considerate aggiuntive, effetto del calcolo con la parte di sistema contributivo, laddove determinassero un ammontare superiore a quelli calcolati esclusivamente con il sistema retributivo. Premesso quanto sopra emerge con evidenza una questione interpretativa, ovvero l applicabilità o meno, laddove confermata in sede di stesura e approvazione definitiva della norma, a tutto il personale già destinatario del sistema retributivo (18 anni anzianità utili al 31.12.1995) appartenente ai Comparti Sicurezza e Difesa e a quello del Soccorso Pubblico. Quindi Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco, in servizio oppure collocati in Pag. 17

quiescenza dall 1.01.2012. Detta ipotesi che fa emergere un duplice dubbio, poiché la formulazione dell emendamento nella stesura letterale, non richiama esplicitamente il personale dei citati Comparti, quindi li esclude. Anche sotto il profilo logico giuridico la fondatezza e legittimità di tale esclusione appare evidente, per le seguenti motivazioni. In tutte le riforme pensionistiche succedutesi nel tempo come argomentato in premessa, vi è un richiamo esclusivo o inclusivo esplicito al personale di detti comparti, i quali è noto, godono di una particolare tutela connessa alla specificità delle funzioni e unicità d impiego per i servizi che sono chiamati a svolgere. Si citano a titolo di esempio alcuni provvedimenti: 1) Decreto Legislativo nr.503/1992 (Riforma Amato) all art.16 si prevedeva la possibilità a domanda di permanere in servizio ulteriori due anni) ma esplicitamente con esclusione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o ad ordinamento civile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 2) Legge 488/99 (legge finanziaria del 23.12.1999 Riforma D Alema) che è intervenuta specificatamente nell eliminazione di ulteriori incrementi figurativi addirittura per il disciolto personale della Polizia Femminile 3) Legge 23 aprile 2004 nr. 243 ( Riforma Maroni) che esclude esplicitamente il personale del Comparto. 4) Legge 3 agosto 2009 nr. 102 ( Riforma Damiano) prevedeva il rinvio ad appositi decreti per il personale del comparto. In ogni caso se dovessero permanere dubbi interpretativi rispetto alla formulazione in argomento, questi andrebbero risolti richiamando la previsione normativa in tema di specificità. Infatti, l art.19 della legge 183/2010, nel far riferimento, tra l altro, ai contenuti del rapporto d impiego, alla tutela economica pensionistica e previdenziale, prevede che questi vengano definiti con provvedimenti legislativi ovvero con specifici provvedimenti. Inoltre lo stesso art. 24 c.2 soggetto a modifica prevedeva appunto per gli effetti determinati al c.18 un successivo provvedimento di armonizzazione per il personale del Comparto, provvedimento quest ultimo poi emanato con legge nr.157 del 20.10.2013, ma che ha interessato altre categorie, per cui la norma che dovesse interessare la modifica dell art.24 con l emendamento presentato, oltre ad essere priva di uno specifico richiamo non può ricadere nell ordinamento previdenziale del Comparto poiché l armonizzazione non è stata introdotta nell ordinamento stesso. Non solo, nel caso di eventuale futura estensione di detta previsione, sorge la necessità per i motivi di cui sopra di un ulteriore provvedimento da adottare con Decreto Legislativo come è avvenuto in passato attraverso il D.lgs 165/97, se si considera che si chiede di restituire un diritto acquisito con la contribuzione versata perché lavorata, ma considerata aggiuntiva dal 1.01.2012 al 31.12.2014, che agisce su quella parte di valorizzazione del trattamento con sistema retributivo attraverso il sistema contributivo esteso a tutti i dipendenti dall 1 gennaio 2012. Ciò detto, per citare ulteriori aspetti si rappresentano alcune specificità di settore che sostengono il mantenimento della c.d. quota C che è stata determinata dall introduzione del sistema contributivo: 1) il personale non direttivo della Polizia di Stato è collocato in quiescenza d ufficio a 60 anni, per cui l eventuale incremento molto ristretto si limita a pochissime annualità e rappresenta un incentivo a permanere in servizio, specie in un momento storico di carenza evidente di personale per effetto dei blocchi nel naturale turn-over di personale che dovrebbe essere previsto; 2) secondo i dati forniti dall Amministrazione, il personale interessato sarebbe per la Polizia di Stato di circa 6000 unità, cifra significativa considerato che impatta sul 7% del personale che svolge servizi di polizia, il quale sarebbe immediatamente incentivato a lasciare il servizio con effetti perniciosi sull efficienza operativa, aumentando così, le già note criticità nel poter garantire i servizi ordinari; 3) il mantenimento della quota C (parte contributiva del trattamento) come già detto, non incide significativamente sul trattamento erogato al personale dei comparti, rispetto alla finalità della modifica che riguarda invece le future pensioni di coloro i quali percepiscono elevate retribuzioni e permangono in servizio fino a 65 anni ed oltre. In conclusione appare necessario: laddove nei lavori preparatori della modifica della norma in questione non sia stata precisata l esclusione dell applicazione ai comparti sicurezzadifesa e soccorso pubblico e per evitare forzature illegittime o equivoci interpretativi, si chiede di chiarire ed integrare il dispositivo di modifica dell art.24 c.2 con la proposizione non si applica ai soggetti i cui limiti ordinamentali per il pensionamento di vecchiaia sono previsti con il requisito anagrafico dell età massima consentita, ovvero il personale del comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico. Pag. 18

R apporti informativi: mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo Molto spesso ci vengono chiesti chiarimenti in ordine all impugnabilità del rapporto informativo nel caso in cui questo non preveda l attribuzione del punteggio aggiuntivo. Al riguardo, riteniamo utile proporre ai nostri lettori una vicenda giudiziaria definita dal Cons. di Stato Sez. VI, con la Sent., 02-03-2011, n. 1301. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado una dipendente della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei Commissari chiedeva l'annullamento del rapporto informativo relativo all'anno 2002 avente ad oggetto l'attribuzione del giudizio complessivo di "ottimo" con punteggio pari a 72, ma senza l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, nonché del rapporto informativo relativo all'anno 2003, anch'esso avente ad oggetto l'attribuzione del giudizio complessivo di "ottimo" con punteggio pari a 72 senza l'attribuzione del punteggio aggiuntivo. La stessa chiedeva, altresì, la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del provvedimento impugnato. In particolare, il funzionario aveva impugnato il rapporto informativo relativo all'anno 2002 (nella parte in cui non le attribuiva il punteggio aggiuntivo) deducendo le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, difetto di presupposto e illogicità manifesta, in quanto nei precedenti rapporti informativi relativi agli anni 2000 e 2001 ad essa era stato attribuito il punteggio aggiuntivo in relazione ad aspetti caratteriali quali la sensibilità, la lealtà, lo spirito di sacrificio, il senso dello Stato. In Sintesi le doglianze: Detti aspetti della professionalità del dipendente non apparivano suscettibili di repentini mutamenti; inoltre non si sarebbe tenuto conto dei compiti importanti e delicati svolti dalla stessa nel periodo oggetto del rapporto. Il provvedimento impugnato era del pari viziato per incompetenza, in quanto il funzionario compilatore aveva, nel corpo del rapporto, espresso un parere negativo in ordine al quale nessuna norma gli attribuiva la competenzasull'attribuzione del punteggio aggiuntivo. Sussistevano del pari i vizi di difetto di motivazione, contraddittorietà ed eccesso di potere per sviamento in quanto non sarebbe stata raggiunta la funzione propria del provvedimento (id est: l'obiettiva valutazione del funzionario). Il funzionario ricorrente aveva poi impugnato con motivi aggiunti anche il rapporto informativo relativo all'anno 2003, deducendo le medesime censure. In primo grado, Il Tribunale amministrativo regionale respingeva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello: La questione veniva definita dal Consiglio di Stato che, alla luce del contenuto dell art. 63 d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335 e delle peculiarità del giudizio attributivo del punteggio aggiuntivo di cui al citato art. 63, ed alla latissima discrezionalità attribuita all'amministrazione in materia (" l'amministrazione ha facoltà") riteneva le censure dedotte del tutto infondate. In sintesi i Giudici osservano: Quanto al primo motivo, anche l' appellante concorda sulla natura "premiale" del punteggio aggiuntivo, perché può essere attribuito soltanto a funzionari che, già destinatari di un lusinghiero giudizio di eccellenza, vantino un percorso professionale che nell'anno oggetto di valutazione li abbia resi meritevoli dell'at- Pag. 19

tribuzione del punteggio massimo. Se così è, è carente di dimostrazione e si spinge a valutazioni di merito amministrativo la doglianza incentrata sulla presunta contraddittorietà del giudizio espresso nell'anno 2002 e 2003 dall'amministrazione. Infatti la - anche per quegli anni - si è resa meritevole dell'attribuzione del punteggio massimo. All'evidenza, l'amministrazione ha ritenuto che, in relazione agli incarichi assegnati, costei non si fosse resa protagonista di attività "eccezionali" che, oltre all'attribuzione del massimo del punteggio, la rendessero meritevole (anche) del punteggio aggiuntivo. L'attribuzione di un tale ulteriore punteggio, infatti, dipende non solo dalle immutate capacità professionali e morali del dipendente, ma anche da elementi estranei alla sua sfera soggettiva, e è poggianti sulla difficoltà, pericolosità, problematicità, degli incarichi affidatigli che il dipendente ha disimpegnato con il massimo di diligenza. La contraddittorietà, a tutto concedere, sarebbe stata dimostrabile, laddove si fosse dimostrato che negli anni precedenti e successivi al 2002/2003 l'interessata aveva conseguito il punteggio aggiuntivo anche disimpegnando incarichi meno impegnativi di quelli affidati negli anni in esame. Così non è, tuttavia, e di tale dimostrazione non v'è traccia negli atti di causa. La circostanza che l'interessata abbia conseguito un encomio per l'anno 2007 non dimostra se non del fatto, mai contestato, che trattasi di funzionario di eccellente preparazione e capacità. Diversamente, ribaltando i termini del ragionamento, si dovrebbe ipotizzare che, per la sola circostanza di non essere stata destinataria di alcun encomio per gli anni precedenti, costei non avesse effettivamente meritato gli eccezionali e lusinghieri riconoscimenti valutativi in realtà conseguiti. La censura, che appare formulata in termini apodittici, merita la reiezione. Secondo i giudici di Palazzo Spada, inoltre, L appellante muove da un presupposto errato, giacché: nel caso in esame non si riscontra alcun "giudizio peggiorativo". Il giudizio è rimasto immutato per ciò che riguarda l'attribuzione del punteggio massimo e nessun "peggioramento della pregressa valutazione" si può ravvisare nell'omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo, rientrante nella discrezionalità più ampia dell'amministrazione. Dall'incontestata natura eccezionale di questa attribuzione discende l'esattezza della affermazione del primo Giudice, secondo cui una stringente motivazione semmai dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione del predetto punteggio e non già nella ordinaria fattispecie, in cui non viene accordato. Sportello Siulp: consulenza on line Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio on line garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP Sul sito www.siulp.it Pag. 20