Deliberazione N. DdL.1755 Assessore Assessore Montemarano Angelo Area Settore 19 1 Regione Campania G I U N T A R E G I O N A L E SEDUTA DEL 31/10/2008 P R O C E S S O V E R B A L E Oggetto : Approvazione Disegno di Legge "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo" 1) Presidente Antonio BASSOLINO PRESIDENTE 2) Vice Presidente Antonio VALIANTE 3) Assessore Ennio CASCETTA 4) Andrea COZZOLINO 5) Gabriella CUNDARI 6) Mariano D ANTONIO 7) Alfonsina DE FELICE 8) Corrado GABRIELE ASSENTE 9) Walter GANAPINI ASSENTE 10) Nicola MAZZOCCA 11) Angelo MONTEMARANO 12) Claudio VELARDI Segretario Maria D'ELIA
Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente Oggetto: Approvazione Disegno di Legge Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo Premesso: che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta Regionale della Campania ha approvato l Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e i Ministri della Salute e dell Economia e delle Finanze, stipulato ai sensi dell art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, con l allegato Piano di Rientro triennale dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Campania (d ora in poi Piano di Rientro); che il Piano di Rientro, al fine di promuovere la modifica dell organizzazione quali/quantitativa del SSR per contribuire all equilibrio economico-finanziario nel rispetto dei LEA, impone, fra gli interventi progettuali indicati, che si assicuri la coerenza del Piano Ospedaliero Regionale, approvato con L. R. n. 24 del 19 dicembre 2006, al Piano di rientro medesimo per la razionalizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera; che è avvertita altresì la necessità di adottare nuove disposizioni relative sia al processo di accreditamento istituzionale che in favore dei lavoratori della sanità privata che hanno subito l interruzione del rapporto di lavoro in conseguenza del medesimo processo di accreditamento; che si ritiene opportuno adottare ulteriori misure di razionalizzazione dell offerta sanitaria attraverso un processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali delle AASSLL nonché dei distretti sanitari; Visto: il Piano Regionale Ospedaliero, approvato con L.R. n. 24/2006 ed il relativo documento allegato; il Piano di Rientro triennale dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Campania di cui alla DGRC n. 460/2007 ed, in specie, l intervento n. 7; la relazione illustrativa allegata alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale, propone e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime DELIBERA Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate: approvare l allegato Disegno di Legge recante Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo ; di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale per l approvazione; trasmettere la presente per quanto di rispettiva competenza e conoscenza all Assessore alla Sanità, alle AAGGCC 19 e 20, e al Settore Stampa e Documentazione e al BURC per la pubblicazione e al Settore AAGG della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, all Ufficio Legislativo.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A R E A S E T T O R E S E R V I Z I O DELIBERAZIONE n DdL.1755 del 31/10/2008 19 1 5 O G G E T T O : Approvazione Disegno di Legge "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo" Q U A D R O A P R E S I D E N T E ٱ A S S E S S O R E ٱ C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A Assessore Montemarano Angelo D I R I G E N T E S E T TO R E Dr. D'Ascoli Albino IL C O O R D I N A TO R E A R E A Dr. D'Ascoli Albino V I S T O I L D I R I G E NT E S E T T O R E AT T I V I T A A S S I S T E N Z A G I U NT A C O G N O M E F I R M A D A TA A D O Z I O N E 31/10/2008 I N V I A TO P E R L E S E C U Z I O N E I N D A T A 31/10/2008 A L L E S E G U E N T I A R E E E S E T TO R I G E N E R A L I D I C O O R D I N A M E N TO : Dichiarazione di conformità della copia cartacea: Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania. Firma
Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo Art. 1- Premessa Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale previsti nel Piano di Rientro di cui alla DGRC n. 460/2007, adottata a seguito dell Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e i Ministri della Salute e dell Economia e delle Finanze, stipulato ai sensi dell art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, la Regione adotta le misure di cui agli articoli che seguono. Art. 2- Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali Alla L.R. 3 novembre 1994 n. 32, e ss.mm.ii, sono apportate le seguenti modifiche: a) l art. 5, comma 1, è sostituito dal seguente: La Regione definisce gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo comunque un azienda per provincia. Sono, pertanto, previste le seguenti Aziende Sanitarie Locali: - Azienda Sanitaria Locale Avellino; - Azienda Sanitaria Locale Benevento; - Azienda Sanitaria Locale Caserta; - Azienda Sanitaria Locale Napoli 1; - Azienda Sanitaria Locale Napoli 2; - Azienda Sanitaria Locale Napoli 3; - Azienda Sanitaria Locale Salerno 1; - Azienda Sanitaria Locale Salerno 2. b) l art. 5, comma 2, è sostituito dal seguente: Entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce le procedure per l attuazione del processo di razionalizzazione delle Aziende Sanitarie Locali che deve completarsi entro il 30 giugno 2009. La sede legale dell Azienda Sanitaria Locale è definita dalla Giunta Regionale sulla base del criterio del baricentro della popolazione e sulla base della preesistenza di adeguate strutture sanitarie sicché non vi siano costi aggiuntivi.. Art. 3 - Razionalizzazione degli ambiti distrettuali Alla L.R. 3 novembre 1994 n. 32, e ss.mm.ii, sono apportate le seguenti modifiche: - l art. 10, comma 13, è abrogato. - l art. 10, comma 16, è sostituito dal seguente: Ciascun ambito distrettuale deve di norma coincidere con ogni centro o comune avente una popolazione non inferiore ai 120.000 ab. Fanno eccezione le aree montuose, le isole e i territori a bassa densità abitativa per le quali si stabilisce il criterio di un distretto per almeno 70.000 ab. L attuale articolazione distrettuale resta in vigore fino alla definizione del processo di razionalizzazione di cui all art. 5, comma 2, della L.R. n. 32/94 come modificato dalla presente Legge ed in ogni caso fino alla definizione del procedimento di cui al comma 14 dell art. 10 della L.R. n. 32/94. - l art. 10, comma 18, è abrogato. Art. 4 - Abolizione dei Coordinamenti tecnici provinciali L art. 2 della L.R. 19 dicembre 2006, n. 24 è abrogato.
Art. 5 - Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera È approvato il Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera di cui all allegato A. Il presente Piano ha efficacia fino all approvazione del nuovo Piano sanitario regionale comprensivo della disciplina relativa alla rete ospedaliera, anche nelle more della verifica di alcuni indirizzi relativi alla distribuzione territoriale dei posti letto. E sospesa l efficacia dell allegato alla L.R. 24/06 Piano regionale ospedaliero per il triennio 2007-2009 ai fini del coordinamento dello stesso con il presente Piano di ristrutturazione e riqualificazione della rete ospedaliera. Con provvedimento della Giunta Regionale la rete dell emergenza sarà adeguata alle disposizioni del presente Piano. Art. 6 Disposizioni per i lavoratori delle strutture sanitarie private. E fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modocontinuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Le operazioni concorsuali di cui al comma precedente sono azionate dopo il completamento dell utilizzazione delle graduatorie regionali dei precari di cui alla L.R. 20 gennaio 2008 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e previa disponibilità nella dotazione organica, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia. Art. 7 - Delega alle Aziende Sanitarie Locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dai Regolamenti Consiliari n. 3/2006 e n.1/2007, e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, vengono delegate alle Aziende Sanitarie Locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all accertamento del possesso dei requisiti ulteriori ed a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell attestato di accreditamento istituzionale da parte del Direttore Generale. A tal fine, le Commissioni competenti sono le stesse costituite dalle Aziende Sanitarie Locali ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 7301/01 per il complesso delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Dette Commissioni saranno integrate da almeno tre Valutatori scelti esclusivamente tra quelli già operativi nominati con specifico provvedimento per la fase di primo avvio, e tra coloro che hanno superato la prima edizione del corso semestrale di formazione previsto dalla DGRC n. 1489/2006. Nell ambito delle procedure di verifica disciplinate dal Regolamento n. 1/2007, si darà priorità all accreditamento istituzionale delle Case di Cura e delle RSA per disabili e per anziani nel rispetto dell ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle relative istanze entro e non oltre il 30.06.2009.
L Assessorato alla Sanità provvederà a trasferire alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio le istanze di accreditamento istituzionale non ancora definite e giacenti presso gli uffici regionali. Art. 8 - Dichiarazione d urgenza La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 45 dello Statuto della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo RELAZIONE Il presente disegno di legge si ispira ai principi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale previsti nel Piano di Rientro di cui alla DGRC n. 460/2007, adottata a seguito dell Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania e i Ministri della Salute e dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004. Il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro necessita di interventi di tipo strutturale capaci di incidere e modificare le principali componenti della spesa sanitaria. In questa logica si colloca l intervento di razionalizzazione della rete ospedaliera (art. 5 e Allegato A) che deve, invero, contemperare le esigenze di contenimento dei costi con il dovere di assicurare una risposta assistenziale adeguata ai bisogni di salute della popolazione. Con l art. 6 sono dettate disposizioni a tutela delle esigenze di natura socio occupazionale per quei lavoratori che a seguito della nuova regolamentazione sull accreditamento istituzionale hanno subito la cessazione del loro rapporto di lavoro. Pari rilevanza assume la definizione del processo di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati, per mezzo della delega alle AASSLL delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, secondo quanto previsto all art. 7. Altresì si introducono ulteriori misure, al momento indicative delle direttrici di sviluppo di una più profonda azione di riorganizzazione dell offerta di servizi sanitari destinate ad una più compiuta attuazione per mezzo di successivi provvedimenti cui si rimanda. Trattasi delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4. Art. 2 Razionalizzazione degli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali L azione di ristrutturazione della rete ospedaliera deve necessariamente completarsi con una profonda azione di riorganizzazione dell offerta e gestione dei servizi territoriali cui sono principalmente deputate le AASSLL. Al fine di superare frammentazioni dell offerta sanitaria, per una azione di programmazione delle attività più efficiente ed efficace, per la riduzione ulteriore dei costi, per conseguire economie di scala ed attuare una più razionale gestione delle risorse, economiche, finanziarie ed umane, si propone la revisione degli ambiti territoriali delle AASSLL attualmente definiti dalla L.R. n. 32/94 e ss. mm.ii, all. A. Allo stato operano 13 AASSLL che si riducono ad 8 AASSLL, individuate assumendo come principio di riferimento le caratteristiche geo-morfologiche del territorio e prevedendo almeno un azienda per provincia. Il disegno riscrive per quanto detto l art. 5, comma 1, della LR n. 32/94 ed incide anche sul comma 2 demandando alla Giunta la definizione delle procedure (passaggi di personale, patrimonio, ecc) ed assegnando un termine per il completamento dell intero processo di riorganizzazione. Art. 3 Razionalizzazione degli ambiti distrettuali Sono ridefiniti anche gli ambiti territoriali dei distretti sanitari assumendo il principio di un distretto per almeno 120.000 ab e salvaguardando le peculiari esigenze dei territori montani e insulari, prevedendo per questi almeno 70.000 ab.
È di conseguenza modificato il comma 16 dell art 10 LR 32/94, è abrogato l elenco dei distretti di cui all all. C richiamato nel comma 13 dell art 10 della LR 32/94 nonché il comma 18, norma transitoria assorbita nel testo del comma 16. Art. 4 Abolizione dei Coordinamenti tecnici provinciali Se ne propone l abrogazione giacché rivelatisi organismi ridondanti rispetto all azione di partecipazione ai processi di programmazione già operanti in capo ai Sindaci ed in seno alle conferenze ed ai comitati di rappresentanza dei sindaci.