ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE EE.LL. La Programmazione Pierluigi Ropolo Torino, 12 aprile 2012
T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267 Art. 3, comma 4: i Comuni e le Province hanno autonomia: statutaria normativa organizzativa amministrativa impositiva finanziaria
Articolo 6 T.u.e.l. Statuti comunali e provinciali 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico..
Articolo 152 T.u.e.l. Regolamento di contabilita' 1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita' organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e contabile. 2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. 3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti. 4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente disciplina: a) articoli 177 e 178; b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da 1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4; c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198; d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207; e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224, 225; f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
Titolo V della Costituzione dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 AUTONOMIA FINANZIARIA (Art. 119) 1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. AUTONOMIA IMPOSITIVA 2. hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi e entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio... 4. Le risorse derivanti dai precedenti commi consentono di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Titolo V della Costituzione dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 come a dire che tutto funziona perfettamente sulla carta Il Comune: attraverso lo statuto ed i regolamenti, si costruisce il modello organizzativo ottimale; attraverso i tributi e le entrate proprie, che stabilisce ed applica, reperisce le risorse necessarie; dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali; gode di risorse aggiuntive connesse al fondo perequativo ove si collochi in territori con minori capacità fiscali per abitante.
Titolo V della Costituzione dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 sempre il Comune: con tutte quelle risorse, finanzia integralmente le funzioni pubbliche che gli sono attribuite, sia quelle amministrative sia quant altre assegnate; dispone di un proprio patrimonio; può essere destinatario di risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere squilibri economici e sociali, per favorire l effettivo esercizio dei diritti della persona.
T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 150) L ordinamento stabilisce i principi in materia di: Programmazione; Gestione; Rendicontazione; nonché in materia di investimento, tesoreria, revisione economico-finanziaria e risanamento.
PROGRAMMAZIONE Programma amministrativo del candidato Sindaco (art. 73, comma 2); Linee programmatiche di mandato (art. 46.3); Piano generale di sviluppo dell ente (art. 165.7); Relazione previsionale e programmatica (art. 170); Bilancio pluriennale (art. 171) Bilancio annuale; Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) (art. 169).
PRINCIPI DI BILANCIO (art. 162 T.u.e.l. n. 267/2000) unità; universalità; integrità; veridicità; pareggio finanziario; pubblicità.
UNITA La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
UNIVERSALITA Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge.
INTEGRITA Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
VERIDICITA Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e di attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
PAREGGIO FINANZIARIO Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.
PUBBLICITA Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.
CARATTERISTICHE DEL BILANCIO preventivo finanziario di competenza autorizzatorio
ENTRATA: STRUTTURA DEL BILANCIO TITOLI CATEGORIE natura dell entrata tipologia dell entrata RISORSE oggetto dell entrata
STRUTTURA DEL BILANCIO SPESA: TITOLI FUNZIONI SERVIZI INTERVENTI natura della spesa attività di spesa unità operativa di spesa natura economica del fattore produttivo
STRUTTURA DEL BILANCIO ENTRATA: Titolo I Tributarie Titolo II Trasferimenti correnti Titolo III Proventi dei servizi e del patrimonio Titolo IV Movimenti di capitale Titolo V Accensione di prestiti Titolo VI Servizi per conto terzi
STRUTTURA DEL BILANCIO SPESA: Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV - spese correnti - spese in conto capitale - rimborso di prestiti - servizi per conto terzi
BILANCIO Principio del pareggio finanziario Totale entrate = totale spese Totale entrate correnti (Titoli I II III) = totale spese correnti (Tit. I) + rimborso prestiti (Tit. III) Totale entrate servizi conto terzi = totale spese servizi conto terzi
EQUILIBRIO CORRENTE TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III = ENTRATE CORRENTI ECONOMICHE = > TITOLO I + TITOLO III = SPESE CORRENTI ECONOMICHE fatte salve le eccezioni di legge
EQUILIBRIO C/CAPITALE TITOLO IV + TITOLO V = ENTRATE C/CAPITALE STRAORDINARIE > = < TITOLO II = SPESE C/CAPITALE STRAORDINARIE
EQUILIBRIO CONTO TERZI TITOLO VI = ENTRATE C/TERZI PARTITE DI GIRO = TITOLO IV = SPESE C/TERZI PARTITE DI GIRO
PRINCIPI CONTABILI Pareggio finanziario Art. 162, comma 6, del TUEL: Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.
PRINCIPI CONTABILI Pareggio finanziario Eccezioni previste per legge: Oneri di urbanizzazione (art. 2, c. 8, L. 244/07), solo fino al 2012; Utilizzo Avanzo di amministrazione per finanziare (art. 187 Tuel): debiti fuori bilancio di parte corrente ed estinzione anticipata di prestiti; spese di funzionamento non ripetitive; spese correnti, solo in sede di assestamento; estinzione anticipata di mutui; Utilizzo Avanzo di amministrazione per salvaguardia equilibri di bilancio (art. 193 Tuel).
PRINCIPI CONTABILI Pareggio finanziario Eccezioni previste per legge: Alienazione beni patrimoniali per ripiano debiti fuori bilancio e disavanzo di gestione (art. 193 Tuel); Proventi da plusvalore alienazione beni patrimoniali utilizzati per finanziare spese aventi carattere non permanente (art. 3, comma 28, l. 350/2003).
SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE Il Consiglio La Giunta Il Sindaco / Presidente della Provincia Il Responsabile di servizio Il Responsabile del servizio finanziario L organo di revisione
IL CONSIGLIO COMUNALE nella programmazione Definisce le finalità da raggiungere, in termini di risorse da acquisire e di programmi e progetti di spesa da realizzare, anche in funzione dell eventuale bilancio sociale o di mandato; Imposta la politica di esternalizzazione e di gestione associata; Approva il Bilancio Decisionale, di competenza, con tutti gli allegati.
LA GIUNTA COMUNALE nella programmazione Predispone lo schema di bilancio; Definisce il Bilancio gestionale attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando obiettivi gestionali; Determina le aliquote e le tariffe, salvo quelle demandate per legge al Consiglio
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Propone gli stanziamenti Condivide gli obiettivi Accetta le risorse umane, strutturali e finanziarie per raggiungerli.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Verifica la veridicità delle previsioni di entrata Verifica la compatibilità delle previsioni di spesa Coordina l attività finanziaria dell ente Imposta il piano dei flussi di cassa, poi ne coordina il monitoraggio, relazionando e proponendo azioni propedeutiche al raggiungimento dell obiettivo
IL REVISORE - Collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo - Vigila sulla regolarità contabile della gestione - Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione - Esprime, nel parere sulla proposta di bilancio, motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità CONTABILE delle previsioni.
COERENZA con gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi con il programma triennale LL.PP. ed elenco annuale con il programma alienazione aree e fabbricati art. 172 Tuel, ora anche art. 58 D.L. n. 112/2008 con i piani economico-finanziari con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica
CONGRUITA gestione del patrimonio funzionamento dei servizi ampliamento quali/quantitativo dei servizi costo del personale costi finanziari impegni pluriennali assunti
ATTENDIBILITA cespiti tributari e relative aliquote attribuzioni statali e regionali politica tariffaria in rapporto all entità dei servizi
PASSIVITA POTENZIALI possibile o probabile soccombenza in contenziosi manutenzioni cicliche recuperi ambientali perdite o ricapitalizzazioni di enti e società strumentali crediti di dubbia esibilità alto utilizzo di OO.UU. per manutenzione ordinaria patrimonio, se lo strumento urbanistico offre scarse prospettive edificatorie utilizzo recuperi evasioni fiscali per finanziamento spese correnti
ATTIVITA POTENZIALI prelevamento utili da società partecipate conversione diritti superficie in proprietà alienazione beni patrimoniali non redditizi cessione di partecipazioni non strategiche esiti favorevoli del contenzioso, specie tributario recupero evasione/elusione tributaria proventi cimiteriali
Articolo 151 T.u.e.l. Principi in materia di contabilità 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
Articolo 174 T.u.e.l. Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione. 2. Il regolamento di contabilita', dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo. 3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.
ALLEGATI AL BILANCIO Art. 172 Tuel rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente (2010); risultanze rendiconti 2010 unioni, aziende, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l esercizio di servizi pubblici; delibera di verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza che potranno essere ceduti ; delibera di approvazione programma triennale di fabbisogno di personale; le deliberazioni con le quali sono determinati per il 2010 le tariffe, le aliquote d imposta.
FINANZIARIA 2007 DECORRENZA ALIQUOTE (comma 169) Gli ee.ll. deliberano le aliquote e le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio. Dette deliberazioni, anche se approvate dopo l inizio dell esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro tale termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
La competenza a deliberare appartiene a: - Consiglio per regolamenti e per addizionale Irpef, a mezzo regolamento; - Consiglio per aliquota ICI, ora IMUS; - Consiglio per ordinamento tributi e per disciplina generale tariffe; - Giunta in tutti gli altri casi.
ALLEGATI Programma triennale dei lavori pubblici, con annesso elenco annuale (D.M. 9 giugno 2005) Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio (art. 58 D.L. 112/2008) Prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità (art. 31, c. 18, Legge n. 183/2011) Nota informativa su impegni e oneri finanziari previsti e sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati (art. 62 D.L. n. 112/2008) Tabella parametri riscontro deficitarietà strutturale (D.M. 24 settembre 2009)
ALTRI COLLEGATI Certificato del Bilancio (art. 161 Tuel) Relazione dei Revisori alla Corte dei Conti (art. 166 e segg. Legge n. 296/2005) Tabella dimostrativa dell Avanzo di Amministrazione presunto (allegato facoltativo)