TITOLO I Disposizioni generali

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Disposizioni per l erogazione del servizio di vendita dell energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell interpretazione e dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIV, nonché le seguenti definizioni: la Cassa: è la Cassa conguaglio per il settore elettrico; procedure concorsuali: sono le procedure concorsuali per l individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07; periodo di esercizio del servizio di salvaguardia: è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, di durata pari a 2 (due) anni, ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 novembre 2007; parametro Ω: è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell area territoriale indicata; Regolamento: è il regolamento disciplinante le procedure concorsuali. Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento definisce le disposizioni per l erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07. TITOLO II Criteri e modalità per l avvio del servizio di salvaguardia Articolo 3 Individuazione delle aree territoriali per l erogazione del servizio di salvaguardia 3.1 Sono individuate le seguenti 6 (sei) aree territoriali per l erogazione del servizio di salvaguardia: 1. Piemonte, Valle d Aosta e Liguria; 2. Lombardia e Trentino-Alto-Adige; 3. Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna; 4. Toscana, Umbria, Marche e Sardegna; 5. Lazio, Abruzzo e Molise; 1

6. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 3.2 L Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell evoluzione dell assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1. Articolo 4 Obblighi informativi in capo agli esercenti la salvaguardia 4.1 Entro la fine di ciascun mese, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all Acquirente Unico, secondo le modalità dal medesimo definite: a) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese precedente distinti per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione; b) distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile, per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione: i. l energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero ii. una stima dell energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo. 4.2 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all Acquirente Unico secondo le modalità dal medesimo definite, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione: a) il numero dei punti di prelievo corrispondenti ai clienti che abbiano, al 31 ottobre del medesimo anno, fatture del servizio di salvaguardia non pagate entro i termini di scadenza previsti, relativamente ad almeno 2 (due) mensilità di consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo; b) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di ottobre; c) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di novembre; d) la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti nel mese di dicembre. 4.3 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall inizio dell erogazione del servizio di salvaguardia, ogni esercente individuato ai sensi del successivo comma 6.6 comunica a ciascun cliente finale servito: a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07; b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia. 2

Articolo 5 Obblighi in capo all Acquirente Unico sui dati messi a disposizione dagli esercenti la salvaguardia 5.1 Mensilmente, entro 15 (quindici) giorni dal termine di cui al comma 4.1, l Acquirente Unico trasmette all Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione mercati dell Autorità, i dati di cui al medesimo comma. 5.2 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.2, l Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet: a) i dati di cui al comma 4.1 con riferimento ai mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili; b) i dati di cui al comma 4.2. TITOLO III Criteri e modalità per l organizzazione delle procedure concorsuali Articolo 6 Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali e obblighi in capo all Acquirente Unico e alle imprese di distribuzione 6.1 Lo schema di Regolamento predisposto dall Acquirente Unico è definito nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento e, in particolare, delle disposizioni di cui al presente Titolo. 6.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, l Acquirente Unico, qualora necessario, modifica il Regolamento e provvede a trasmettere lo schema risultante dalle modifiche all Autorità per l approvazione. 6.3 L Autorità approva lo schema di Regolamento entro 15 (quindici) giorni dal termine di cui al comma 6.2; qualora l Autorità non si pronunci entro tale termine, lo schema di Regolamento si intende approvato. 6.4 L Acquirente Unico pubblica il Regolamento approvato dall Autorità sul proprio sito internet, entro 10 (dieci) giorni dal termine di cui al comma 6.3. 6.5 L Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 (quattro) giorni dal termine di cui al comma 5.2. 6.6 Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, l Acquirente Unico sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e, dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 9.1 con riferimento a ciascuna area territoriale, individua l esercente la salvaguardia per il successivo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito internet il nominativo e il corrispondente valore del parametro Ω. 6.7 Gli esercenti la salvaguardia individuati ai sensi del comma 6.6: a) comunicano all Acquirente Unico, entro 4 (quattro) giorni dal termine di cui al medesimo comma 6.6, i riferimenti dei contratti di dispacciamento; 3

b) erogano il servizio a partire dall 1 gennaio dell anno successivo all anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 (ventiquattro) mesi. 6.8 L Acquirente Unico comunica alle imprese di distribuzione, secondo le modalità dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 6.7, lettera a), affinché le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dagli esercenti la salvaguardia individuati ai sensi del comma 6.6. Articolo 7 Criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia nelle procedure concorsuali 7.1 Le procedure concorsuali definite dall Acquirente Unico prevedono che: a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le aree territoriali, di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente; b) i partecipanti siano tenuti a presentare la propria offerta irrevocabile in busta chiusa indicando il valore vincolante, senza possibilità di modifica o rilancio, del parametro Ω offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale si intenda partecipare; c) il valore vincolante del parametro Ω offerto sia espresso in /MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale; d) per ciascuna area territoriale, sia individuato quale esercente la salvaguardia il partecipante che abbia indicato, con riferimento all area territoriale, il valore vincolante del parametro Ω più basso; e) qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro Ω, l esercente la salvaguardia sia individuato tramite sorteggio. 7.2 L Autorità, tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell evoluzione dell assetto di mercato, nonché della numerosità e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al comma 7.1. Articolo 8 Requisiti minimi dei partecipanti alle procedure concorsuali 8.1 Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l individuazione degli esercenti la salvaguardia le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo aventi i seguenti requisiti: a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere; b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili; 4

c) aver fornito negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici ovvero aver fornito negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici; d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody s Inverstor Services) o BBB (Standard & Poor s Corporation o Fitch Ratings) ovvero qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l impegno, da parte di quest ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante. e) aver prestato alla Cassa il deposito cauzionale di cui al comma 9.1. Articolo 9 Garanzie 9.1 Le società di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la Cassa, entro i termini stabiliti dall Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell affidabilità dell offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. L Acquirente Unico stabilisce altresì la durata del deposito e i termini per l eventuale escussione. 9.2 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali sono tenuti a costituire presso la Cassa, pena la decadenza dall incarico, entro i termini stabiliti dall Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a 200.000 (duecentomila) euro emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste. L Acquirente Unico specifica altresì la durata del deposito e i termini per l eventuale escussione. Articolo 10 Condizioni minime contrattuali per l erogazione del servizio di salvaguardia 10.1 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano: 5

a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione n. 152/06; b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettera e) del TIV, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99; c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b), d) e f) del TIV le disposizioni di cui ai successivi commi. 10.2 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni: a) tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura; b) periodo di riferimento della fattura e consumi; c) modalità di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi. 10.3 Il termine di scadenza per il pagamento della fattura non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima. 10.4 Il cliente è tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l esercente la salvaguardia può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5 %. 10.5 Il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall esercente e con le modalità da quest ultimo indicate, libera immediatamente il cliente dai suoi obblighi. 10.6 E facoltà dell esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 4.3 o alla comunicazione di cui al comma 4.7 del TIV, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non può richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi. 10.7 L ammontare della garanzia di cui al precedente comma 10.6, è determinato dall esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) mese di fornitura ed è versato dal cliente contestualmente al pagamento della prima fattura. 10.8 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 10.4, i corrispettivi applicati dall esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de a) i corrispettivi unitari di cui all articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2007; b) i corrispettivi applicati dall impresa di distribuzione all esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa di distribuzione. 6

Articolo 11 Definizione del corrispettivo per il servizio di salvaguardia nel caso in cui il numero di clienti serviti sia esiguo 11.1Ai sensi dell articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra: a) l ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore è fissato pari a 480.000 euro; b) il prodotto tra: i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo; ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro. Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali 12.1 Gli esercenti che erogano transitoriamente il servizio di salvaguardia trasmettono entro l 1 febbraio 2008 all Acquirente Unico, secondo le modalità dal medesimo definite e distinti per ogni tipologia di contratto di cui al comma 2.3 del TIV e per ciascuna regione: a) il numero dei punti di prelievo serviti in salvaguardia in ciascun mese del periodo intercorrente tra luglio 2007 e gennaio 2008 nonché la corrispondente energia elettrica prelevata distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile; b) il numero dei punti di prelievo corrispondenti ai clienti che abbiano, al 31 gennaio 2008, fatture del servizio di salvaguardia non pagate entro i termini di scadenza previsti, relativamente ad almeno 2 (due) mensilità di consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo; c) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di febbraio 2008. 12.2 L Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet entro il 4 febbraio 2008 i dati trasmessi dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del precedente comma 12.1. 12.3 Ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali, in sede di prima applicazione: a) entro il 18 gennaio 2008 l Acquirente Unico definisce e trasmette all Autorità per l approvazione lo schema di Regolamento definito nel rispetto delle disposizione di cui all articolo 6; b) i termini di cui al comma 6.3 e al comma 6.4 sono rispettivamente fissati al 25 gennaio 2008 e all 1 febbraio 2008; c) il termine ultimo per la presentazione delle istanze alla procedure concorsuali deve essere successivo all 8 febbraio 2008; 7

d) entro il 20 febbraio 2008 l Acquirente Unico individua l esercente la salvaguardia con le medesime modalità di cui al comma 6.6. 12.4 Gli esercenti la salvaguardia individuati in sede di prima applicazione erogano il servizio a partire dall 1 aprile 2008 e fino al 31 dicembre 2008. 12.5 Per l anno 2008, l ammontare a copertura dei costi fissi commerciali di cui al comma 11.1, lettera a), è fissato pari a 180.000 euro. 8