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INTESA Del 14 dicembre 1985 e successiva revisione del 13 giugno 1990 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; in attuazione dell'art. 9 n. 2 dell'accordo di revisione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984. (Le parti in grassetto nel testo evidenziano le aggiunte o le modifiche operate dalla revisione dell'intesa). 1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica 1.1 Premesso che l'insegnamento della regione cattolica è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi stessi sono determinate come segue: 1.2 I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana, ferma restando la competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la dottrina della Chiesa. Col le medesime modalità potranno essere determinate, su richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi. 1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente Intesa, i programmi di insegnamento della religione cattolica, e a definire entro sei mesi dalla stesso termine gli "orientamenti" della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna. Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti. 2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica. 2.1. Premesso che: a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni; b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; c) è assicurata, ai fini dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della Pubblica Istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto; d) l'insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica; le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue: 2.2 Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione cattolica, è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici attualmente in vigore, salvo successive intese.

La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal capo d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna classe. 2.3 Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto stabilito in ordine ai valori religiosi nel DPR 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1. A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana. 2.4 Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito nel DPR 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite secondo le modalità di cui al punto 1. Le suddette attività sono comprese nella programmazione educativa della scuola e organizzate, secondo i criteri di flessibilità peculiari della scuola materna, in unità didattiche da realizzare, anche con raggruppamenti di più ore in determinati periodi, per un ammontare complessivo di sessanta ore nell'arco dell'anno scolastico. 2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, delle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titolo di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4. 2.6 Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastico, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico. 2.6bis. Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano. 2.7 Gli insegnamenti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazione periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 3. Criteri per la scelta dei libri di testo. 3.1 Premesso che i libri per l'insegnamento della religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione sono determinati come segue: 3.2 I libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso. 3.3 L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline.

4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione 4.1 Premesso che: a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline; b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata; i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue: 4.2 per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati: 4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli; a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; b) attestato di compimento di regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore; c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. 4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi dei punto 2.6, dagli insegnanti dei circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante dei circolo didattico, esso può essere affidato: a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso dì qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dei can. 804, par. 1, dei codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano; b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dei presente punto 4.4.; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana. 4.5. La Conferenza Episcopale Italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle Facoltà e degli Istituti che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4, nonché delle discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a). 4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91. I docenti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 1989-90, già in possesso dei diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana,- possono conseguire nelle sessioni dell'anno accademico 1989-90 il titolo prescritto. 4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e sia iscritto alle Facoltà o agli Istituti di cui al punto 4.5. 4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica: a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86;

b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli indicati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio. 4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli Enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le Conferenze Episcopali Regionali o con gli Ordinari diocesani. * * * Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa. Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero difficoltà di interpretazione. Le Parti si daranno reciproca comunicazione, rispettivamente, dall'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.