Decreto n. 23 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale Oggetto: movimentazione da vita degli animali delle specie sensibili alla Blue Tongue all interno della zona di protezione e di sorveglianza nel territorio regionale. VISTA L ASSESSORE lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265: il Regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; la Legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 24 ottobre 1986; VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTA la Legge regionale 8 luglio 1985, n. 15; VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; VISTA il decreto legislativo 22 maggio 1999 n 196; il Decreto dell Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998 recante norme sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto; l ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 e i relativi allegati; il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n 225 - attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo <lingua blu> degli ovini -;
il Decreto dell Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale n 48/8 del 16 settembre 2003 che, tra l altro, stabilisce il divieto di qualsiasi movimentazione di animali e che pertanto si potrebbero verificare problematiche in riferimento alla custodia, al benessere e all alimentazione degli animali; il Decreto dell Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale n 56 del 16 ottobre 2003; VISTA l Ordinanza ministeriale del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati; VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee 2004/34/CE; il provvedimento del Direttore Generale della sanità pubblica veterinaria del Ministero della Salute del 5 febbraio 2004 relativo all impiego dei sierotipi vaccinali; VISTE le percentuali di vaccinazione degli animali delle specie sensibili e i risultati delle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica nel territorio regionale; VISTA l ordinanza interministeriale 2 aprile 2004 e in particolare l articolo 5; ATTESO che a causa di varie problematiche non è stato possibile completare la campagna di profilassi vaccinale e che pertanto gli animali delle specie sensibili non vaccinati non potranno essere movimentati; CONSIDERATO che il blocco della movimentazione sta creando gravi danni economici agli operatori del settore e che occorre pertanto consentire, in determinate condizioni, gli spostamenti del bestiame ma anche salvaguardare le zone libere da infezione; CONSIDERATO che è necessario regolamentare anche gli spostamenti degli animali non vaccinati all interno del territorio regionale; Su conforme parere del Direttore del Servizio della Prevenzione e del Direttore Generale dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale;
DECRETA ARTICOLO 1 E vietata la movimentazione degli animali delle specie sensibili in provenienza o a destinazione degli allevamenti sede di focolai. ARTICOLO 2 Gli animali delle specie sensibili possono essere movimentati dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora siano stati vaccinati da almeno un mese contro i sierotipi presenti nell area di origine. ARTICOLO 3 Gli animali delle specie sensibili presenti nei territori dei comuni elencati nell allegato 1 del DAIS 48/8 del 16 settembre 2003, ancorchè non siano stati vaccinati,possono essere movimentati alle seguenti condizioni: a) il veterinario ufficiale, su motivata richiesta presentata dal proprietarioallevatore,deve accertarsi della sussistenza delle condizioni citate in premessa per autorizzare la movimentazione. b) gli animali devono essere movimentati sotto vincolo sanitario con preavviso telefonico tra le aziende USL interessate. c) al momento della partenza gli animali della specie ovi-caprina non devono manifestare sintomi riferibili alla blue tongue; tale stato sanitario deve essere riportato dal veterinario sul modello 4. d) Gli animali devono essere spostati entro i seguenti orari: a. dal giorno 1 ottobre al 31 marzo tra le ore 8,00 e le 15,00. b. dal giorno 1 aprile al 30 settembre tra le ore 8,00 e le 18,00.
e) I singoli animali devono essere sottoposti a trattamento insetticida autorizzato prima della partenza. Dell avvenuto trattamento deve essere fatta menzione sul documento di accompagnamento (nome del prodotto e data del trattamento). f) Gli animali devono essere condotti all allevamento-azienda di destinazione senza sostare in mercati fiere o stalle di sosta. ARTICOLO 4 Gli animali delle specie sensibili non vaccinati e presenti in zone di sorveglianza (territori liberi da infezione da almeno 60 giorni) possono essere movimentati previo accordo telefonico tra le Aziende USL interessate, devono essere sottoposti a visita clinica entro le 48 ore precedenti la partenza, devono essere sottoposti a trattamento insetticida autorizzato prima della partenza. Dell avvenuto trattamento deve essere fatta menzione sul documento di accompagnamento (nome del prodotto e data del trattamento). ARTICOLO 5 Per quanto non compreso nel presente Decreto si deve fare riferimento alle disposizioni a suo tempo emanate. ARTICOLO 6 Il Dais n 56 del 16 ottobre 2003 è abrogato. ARTICOLO 7 E fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare il presente decreto che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
ARTICOLO 8 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 08.02.1954, n. 320. e successive modifiche, non provvede a notificare qualunque caso anche sospetto di febbre catarrale degli ovini o viola le disposizioni contenute nel presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 1.549,37 a euro 9.296,22. Cagliari, lì 20 maggio 2004 L ASSESSORE On.le Roberto Capelli FS/8 BM/Resp./8.4 Dr.DC/Dir.Serv.8 Dr.FC/Dir.Gen.f.f.