CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e

Documenti analoghi
COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3149/2013

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

In composizione monocratica, ai sensi dell art. 50 ter c.p.c. in persona del dr. Giorgio Marzocchi, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. IX CAPITOLO I NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Opposizione a decreto ingiuntivo: l orientamento del tribunale di Bologna in materia di mediazione. E l opponente a essere obbligato

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

Il Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

Tribunale di Firenze - Sezione terza civile - Sentenza 21 aprile 2015, Giudice Ghelardini

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

Tribunale Civile e Penale di Bologna. Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

(Avv. Michele Cancellaro) Tribunale di Torino. Sezione I Civile. Ordinanza 11 ottobre (est. Liberati) ******

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE PRIMA SEZIONE CIVILE IN FATTO

pagina nr. 2 PREMESSO IN FATTO CHE 1. Con decreto ingiuntivo n. 231/12 del 29/06/2012, il Tribunale di Vasto ingiungeva a di pagare, in favore di, la

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione ANNO 2004

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale Ordinario di Reggio nell Emilia. Sezione Seconda Civile

Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

I MEZZI DI COERCIZIONE Art. 614 bis c.p.c. Introdotto con la legge n.69

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

INDICE. Capitolo I IL GIUSTO PROCESSO REGOLATO DALLA LEGGE (G. Vignera) Sezione I LA GARANZIA DEL GIUSTO PROCESSO

INDICE. Premessa... XIII. Capitolo I Funzione e struttura del processo dichiarativo di primo grado di Bernadette Capizzi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

SOMMARIO. Capitolo 3 Forma della domanda e deposito del ricorso

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

Ingiunzione fiscale. Processo

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

IL DECRETO INGIUNTIVO QUALE TITOLO ESECU- TIVO

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

LA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario do

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 26 del

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

Legislazione Giurisprudenza

Pres. e Rel. Vivaldi

contro nei confronti di per l'annullamento

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Ordinario di Siena. Sezione Unica. Sentenza 25 giugno 2012

Accoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

contro nei confronti di per l'annullamento

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Introduzione... LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

ha pronunciato la presente

ATTO DI TRANSAZIONE. - COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento con sede in Ledro (TN) via

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Tribunale di Udine. - sezione civile -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I LA NATURA COGNITIVA (E DECISORIA) DELL ISTITUTO

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

ATTO DI TRANSAZIONE. rappresentante p.t. Dott. Angelo Tondo, con sede legale in Lecce zona industriale PREMESSO CHE

MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, commento e testo

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I LINEAMENTI STORICI E COMPARATISTICI

TRIBUNALE DI UDINE CONTRIBUTO UNIFICATO

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

ATTO DI TRANSAZIONE. Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in PREMESSO

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente 281 sexies SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 270/2014 r.g., vertente TRA SRL (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., PIERFRANCO (C.F. ), GIUSEPPE (C.F. ), VALENTINA (C.F. ), tutti LANFRANCO BELFIORE e dell avv. RAFFAELE LOCANTORE, giusta procura in atti OPPONENTI E BANCA CARIPE SPA (C.F. 00058000688), in persona del legale rappresentante p.t.,, con il ANTONIO MARSILIO, giusta procura in atti, OPPOSTA CONCLUSIONI Come in atti. pagina 1 di 5

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il 7.11.2013, chiesto ed ottenuto S.r.l. e di Pierfranco, Giuseppe e Valentina. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione gli ingiunti, chiedendone la revoca. condanna degli opponenti alla somma indicata nel decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 8.7.2014 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, vertendo la causa in materia di contratti bancari, è stato assegnato alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione per la proposizione della domanda di mediazione, obbligatoria ai sensi Poiché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, occorre valutare le conseguenze di tale omissione. Il comma 4 del predetto art.5 dispone che il comma 1 bis non si applica nei procedimenti di ingiunzione, in prov Dunque diviene obbligatorio solo se sia proposta opposizione e comunque do considerati urgenti e latu sensu cautelari, sulla esecutività del provvedimento monitorio emesso. comma 2, il mancato esperimento della mediazione comporta la improcedibilità della domanda giudiziale, è discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia e, quindi, abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. pagina 2 di 5

Secondo un primo indirizzo, che valorizza la consolidata giurisprudenz opposizione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria. Viene, infatti, richiamato in proposito il principio, indiscutibile, secondo cui il processo di opposizione verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore e non esclusivamente sulla legittimità del D.I., e che formale di attore e convenuto in opposizione, bensì con riferimento alla rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale (per cui il ricorrente in monitorio, formalmente convenuto in Ne segue che il convenuto opposto, titolare delle pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di nvenzionale, propone la bire gli effetti della declaratoria di improcedibilità. subendo, in alternativa, gli effetti deteriori della relativa omissione. Diversamente argomentando nni del debitore successiva alla fase sommaria, viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui. tra le altre Trib. Varese sentenza 18.5.2012, est. Buffone) Secondo invece un diverso orientamento, che muove dalla ritenuta scarsa chiarezza delle disposizioni letterali utilizzate e che valorizza la particolare disciplina del giudizio di opposizione, è stata sostenuta, in caso di omessa mediazione, la improcedibilità della opposizione, con conseguente passaggio in pagina 3 di 5

giudicato del D.I. opposto (tra le altre Trib. Prato, sent. 18.7.2011, est. IANNONE; Trib. Rimini sent. 5.8.14 est. BERNARDI, Trib. Siena 25.6.2012, est. Caramellino). Ritiene questo Giudice preferibile la prima tesi, in quanto più aderente alla lettera della norma, che il procedimento di mediazione a carico di. Ed invero l una iniziativa processuale altrui. Né può adeguatamente supportare la tesi contraria la sola norma in base alla quale mediazione scatta al decreto ingiuntivo e la pronuncia sulle istanze di cui essa appare semplicemente frutto di una ragionevole scelta del Legislatore (quella di imporre la procedura conciliativa solo quando azionato in via monitoria e il giudice abbia già compiuto una valutazione sommaria della pretesa, che, peraltro, dovrebbe teoricamente fornire alle parti una solida base per le trattative procedura conciliativa a carico del convenuto sostanziale. regola generale o del convenuto sostanziale, lo avrebbe certamente specificato. decreto ingiuntivo va conseguentemente revocato. iarate compensate tra le parti, atteso il contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato pagina 4 di 5

P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) a domanda di condanna proposta dall 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto; 3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza. Pescara, 26 marzo 2015 Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pagina 5 di 5