AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA

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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Deliberazione n. 699 del 13 giugno 2012

PREMESSA In funzione delle scelte della direzione aziendale, nel rispetto dei canoni della massima trasparenza e delle finalità superiori dell interesse alla massima efficienza, economicità ed efficacia dei servizi e delle prestazioni, l Amministrazione procede all affidamento degli incarichi a tutti i dirigenti Medici e Veterinari seguendo i principi ed criteri esposti nel seguente regolamento. ART 1 (Tipologie incarichi) Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs.n.165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell atto aziendale di cui all art. 3, comma 1- bis del decreto legislativo n. 229/99, giusta art. 27 del vigente C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) Incarichi di direzione di struttura complessa; b) Incarichi di direzione di struttura semplice; c) Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. ART. 2 (Incarichi di direzione di struttura complessa) Per incarichi di direzione di struttura complessa, in base all art. 27, comma 1,lettera a CCNL 8/6/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie, autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta, così come individuate dall Atto Aziendale. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR n.484/1997, nel limite del numero stabilito dall atto aziendale. Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Comitato di Dipartimento, tra i dirigenti con incarico di direzione delle Strutture Complesse aggregate al Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall art.17 bis del D.lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni ed agli artt. 32 e 37 dell Atto Aziendale. Il Direttore di Dipartimento, sia strutturale che funzionale, mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare. Pertanto le funzioni di Direttore di Dipartimento non possono essere esercitate in via esclusiva, salvo quanto previsto dalla circolare n.1045 del 21.3.2001 linee guida del dipartimento di prevenzione alle quali si fa rinvio. Gli incarichi di Direttore di Distretto sanitario sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale a direttori di struttura dell'azienda, che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione.

In assenza di direttori di struttura ritenuti idonei, per l'assegnazione dell'incarico, viene emesso apposito avviso da espletarsi secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 484/97, tenuto conto di quanto previsto dal succitato art. 3 sexies del D.Lgs. 502 e s.m.i. nonché delle direttive regionali in materia Qualora l incarico di Direttore del Distretto sanitario venga affidato ad un medico di medicina generale o ad un pediatra di libera scelta, si procederà alla sospensione della relativa convenzione, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell art. 4, comma 9, della legge 30.12.1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Ai sensi dell art. 11 e 12 della L.R. 5/09 e degli artt. 35 e 39 dell Atto Aziendale, gli incarichi interni di Coordinatore Sanitario dell Area Territoriale e di Coordinatore Sanitario di Distretto Ospedaliero sono conferiti, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale tra i dirigenti, con provata capacità gestionale, già preposti a posizioni apicali (direttori di struttura complessa) dell'area sanitaria e prioritariamente dell'area igienico/organizzativa. I Coordinatori Sanitari mantengono la direzione e le funzioni della struttura di cui sono titolari. Restano in carica da tre a sette anni. ART. 3 (Incarichi di direzione di struttura semplice) Si considerano strutture semplici tutte le unità operative che hanno le caratteristiche di cui all art. 27, comma 1 lettera b) del C.C.N.L. 08.06.2000 come integrato dall art. 4, comma 1, della sequenza contrattuale dell art. 28 del CCNL 17.10.2008, dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull impiego di risorse umane, tecniche o finanziarie. Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del dirigente responsabile cui le stesse afferiscono, ovvero, dal responsabile del competente dipartimento, con atto scritto e motivato, ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina di interesse, maturata secondo le vigenti disposizioni legislative e che abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all art. 27 comma 1 lett. b) del CCNL del 2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità. I responsabili delle UU.OO.SS. afferenti lo Staff della Direzione Generale saranno individuati direttamente dal Direttore Generale. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell atto aziendale. ART. 4 ( Incarichi di natura professionale) Per incarichi dirigenziali di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all art. 27 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 08/06/2000, si intendono quelli riferiti alle articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento. Gli incarichi di cui sopra sono conferibili a Dirigenti che abbiano comunque superato il processo di valutazione al termine del quinquennio di base. Ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio sono conferibili solo incarichi di natura professionale di cui all art. 27 comma 1 lettera d) del C.C.N.L. 08/06/2000, con precisi ambiti di autonomia

da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all art. 27 comma 1 lett. c) del CCNL del 2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità. Gli incarichi predetti sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza. ART.5 (Durata incarichi dirigenziali, principi e procedure per il conferimento) Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni comunicata all atto del conferimento con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.502/92 e dagli artt. 25 e ss. del C.C.N.L. 3.11.2005. Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall art.28, comma 9, ultimo periodo, del CCNL 8.6.2000. L incarico ha durata più breve qualora venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 comma 8 CCNL 2005). Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni comunicata all atto del conferimento con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, compresa l applicazione dell art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni. In tali casi la durata dell incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, l Azienda deve tener conto di quanto previsto dall art. 28 comma 6 del CCNL 8/6/2000 e, in particolare: a) della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali ed organizzative del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre strutture sanitarie, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; e) de i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli organismi deputati; f) degli incarichi precedentemente ricoperti; g) che, data l equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l art.2103,comma 1, del codice civile; Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, gli incarichi del presente regolamento sono conferti dal Direttore Generale dell Azienda, con atto scritto e motivato. Gli incarichi di cui agli art. 3 e 4 sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore della struttura cui si riferisce l incarico o, in mancanza, del Direttore di Dipartimento. L Azienda rende noto al Direttore della Struttura Complessa, o in caso di UOS a valenza Dipartimentale al Direttore del Dipartimento, di provvedere a porre in essere gli atti propedeutici alla proposta di affidamento precisando la tipologia degli incarichi da conferire.

Il Direttore della Struttura Complessa, o il Direttore del Dipartimento, invita i dirigenti aventi diritto a produrre i curricula aggiornati entro un termine ben preciso che non può essere superiore ai 10 gg. Nel formulare la proposta di incarico il direttore di struttura o il direttore del dipartimento dovrà tener conto, comparadole, delle attività formative svolte e delle capacità cliniche degli aventi diritto, desumibili in maniera comprovata dai rispettivi curricula e poste in rapporto, a seconda dell area di attività, con gli indicatori contenuti nelle linee guida assessoriali di cui al DA 01821/11 del 26.09.2011, e con riferimento: al comportamento gestionale/manageriale; al comportamento professionale inteso nel suo complesso, con particolare riferimento a quegli aspetti che determinano uno spiccato senso di appartenenza all Azienda; alla produttività quali-quantitativa determinata in funzione degli obiettivi della UO di riferimento e dei piani operativi di realizzazione degli stessi, nonché alla capacità di razionalizzazione dei costi nella U.O. di appartenenza; alla specializzazione tecnico-professionale del dirigente. L incarico viene conferito con atto formale del Direttore Generale. Qualora la scelta sia difforme dalla proposta del Direttore di Struttura Complessa, o del Direttore di Dipartimento, nell atto del Direttore Generale devono esserne riportate le motivazioni. Il conferimento degli incarichi di cui all art. 27 comma 1 lettera d) del C.C.N.L. 08/06/2000 viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro. In base a quanto previsto all art. 24 comma 6 del CCNL 3/11/05 - l Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all attribuzione dell incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni, salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale. ART. 6 ( Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali) La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, nel rispetto dei principi di cui all art. 5 del presente regolamento. Ai sensi dell art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, l esito positivo della valutazione al termine dell incarico. La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa. L oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che dagli obiettivi specifici riferiti alle singole professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, è costituito in linea di principio dai seguenti elementi: a) collaborazione interna ed il livello di partecipazione multi professionale nell organizzazione dipartimentale; b) livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell apporto specifico; c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività; d) risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all orientamento all utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi; e) osservanza degli obiettivi prestazionali assegnati ; f) rispetto del codice di comportamento allegato ai vigenti cc.nn.ll.

Gli organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs disciplina di cui all art. 26 del vigente C.C.N.L. sono: a) il Collegio tecnico, b) l Organismo indipendente di valutazione. 502/1992, e secondo la Il Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, c. 2, lett. a), b) e c ) del CCNL 3.11.2005. L OIV provvede alla verifica e valutazione annuale : a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice; b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell attribuzione della retribuzione di risultato. I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico. L esito positivo della valutazione dei dirigenti al termine dei primi cinque anni di anzianità costituisce presupposto per l attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della conferma si tiene conto anche delle seguenti valutazioni delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo ed alla motivazione del personale, ai rapporti con l utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell ambito dell organizzazione dipartimentale; dei risultati prestazionali ottenuti in base agli obiettivi generali assegnati al Direttore Generale in relazione all ambito di specifica pertinenza. dell osservanza o meno delle direttive impartite direttamente connesse alle strategie aziendali. ART.7 ( Revoca degli incarichi dirigenziali) Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. 3/11/2005, ed in particolare degli art.30 e 31 del richiamato ccnl, che qui di seguito integralmente si riportano: Art. 30... 1.Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di cui all art. 29, l accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all operato non conforme ai canoni di cui all art. 27 comma 1, punto 1, può determinare: a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all anno della verifica; b) la revoca dell incarico prima della sua scadenza e l affidamento di altro tra quelli compresi nell art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l attribuzione dell indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell indennità di struttura complessa; c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l applicazione del comma 5; 2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell art. 29, l accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all inosservanza delle direttive ed all operato non conforme ai canoni dell art. 27, comma 1 punto 2, può determinare: a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all anno della verifica;

b) la revoca anticipata dell incarico e l affidamento di altro tra quelli previsti dall art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4; c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l applicazione del comma 5. 3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall art. 27, comma 1 lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell art. 29, l accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all inosservanza delle direttive ed all operato non conforme ai canoni dell art. 27, comma 1 punto 2, può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all anno della verifica. 4. L azienda o ente può disporre la revoca dell incarico prevista dai commi 1 e 2, lettere b) e c)prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell art. 31, solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo,previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall art.23 del CCNL dell 8 giugno 2000, come integrato dall art. 20 del presente contratto. 6. Il presente articolo sostituisce l art. 34 del CCNL 8 giugno 2000. Art. 31...1. L esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all art. 29. 2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell indennità di struttura complessa ove attribuita e l attribuzione dell indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore. 3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma nell incarico già affidato e comporta l affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) 36 dell art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell indennità di esclusività di cui all art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ove da attribuire nel medesimo anno. 4. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta il ritardo di un anno nell eventuale conferimento di un nuovo incarico tra quelli compresi nelle tipologie b) e c) dell art. 27 del CCNL 8 giugno nonché nell applicazione degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 5 del CCNL in pari data, relativo al II biennio. 5. In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al 30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42 e 43. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito. 6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell azienda o ente ai sensi dell art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996. 7. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui al l art. 27, lettera c). 8. Il presente articolo sostituisce l art. 34 del CCNL 8 giugno 2000... L accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia. La revoca dell incarico, ovvero l affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell azienda ai sensi dell art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.

ART.8 ( Graduazione delle funzioni) La graduazione delle funzioni dirigenziali alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria è effettuata dalla Azienda nel rispetto della normativa contrattuale di riferimento. ART.9 ( Incarichi di sostituzione) Gli incarichi di sostituzione sono disciplinati dall art. 18 del C.C.N.L. del 2000 e s.m.i. ART.10 (Disposizioni particolari) Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n. 138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, al dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto, previa attivazione delle procedure di cui all art.24, comma 10, del CCNL 2002/2005.. Ai sensi dell art. 9, comma 32, del D.L.78/2010, convertito con modifiche in legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, qualora l Azienda, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intenda, pur in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. ART.11 (Norma finale) Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali di che trattasi, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, nonché all Atto Aziendale. Parimenti si rinvia alla specifica normativa di legge, regolamentare e contrattuale in materia di sanzioni disciplinari per ciò che attiene la sospensione e revoca degli incarichi nonché al recesso da parte dell Azienda.